direttore Avv. Federico Lorenzini
Cass. Civ. Sez. Un., Ord. 23 gennaio 2006 n. 1207 sulla giurisdizione
del
giudice ordinario in caso di provvedimenti espropriativi ed occupazione
acquisitiva
PREMESSO IN FATTO
che con decisione del 16 febbraio 2000 il Consiglio di Stato confermava
la
pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria che
aveva
annullato la deliberazione della Giunta del Comune di Spezzano nella n.
1005
del 1998 avente a oggetto l'espropriazione, tra altri, di un fabbricato
appartenente
a Lu. Ro., sito in Piazza Qu. Fo., destinato alla demolizione per la
realizzazione del progetto di arredo urbano della trazione di
Camigliatello;
che con ricorso notificato il 29 gennaio 2003 Lu. Ro. conveniva in
giudizio
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria il Comune
di
Spezzano nella Sila per sentirlo condannare al risarcimento dei danni
per la
demolizione del fabbricato in misura di €. 452.355,00;
che il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione
sostenendo
che nella specie la controversia appartiene alla giurisdizione del
giudice
ordinario;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il giudice amministrativo, tanto nell'esercizio della giurisdizione
generale di legittimità quanto nell'esercizio della
giurisdizione esclusiva,
conosce di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento dei
danni ai
sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dall'art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
che la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica di
cui
all'art. 34 del predetto D.Lgs. n. 80 del 1998 va interpretata -
all'esito
degli interventi della Corte Costituzionale - non già come
istituzione di una
nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento
all'intero ambito
delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti
delle
amministrazioni pubbliche, bensì come mera estensione
dell'ambito della la
giurisdizione già spettante alle controversie aventi a oggetto i
diritti
patrimoniali consequenziali, con l'attribuzione al privato di un
ulteriore
strumento di tutela nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione
(sent. n.
281 del 2004);
che nella materie suddette la giurisdizione amministrativa si configura
come
giurisdizione sugli atti e sui provvedimenti, restando esclusa dal suo
ambito
la cognizione sui meri comportamenti della Pubblica Amministrazione
(sent. n.
204 del 2004);
che la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria
è
peraltro subordinata al l'iniziativa del ricorrente il quale resta
libero di
esercitare in un unico contesto entrambe le azioni passando attraverso
il
giudizio di ottemperanza per ottenere il risarcimento del danno, ovvero
di
riservarsi l'esercizio separato dell'azione risarcitoria dopo aver
ottenuto l'annullamento
dell'atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al
giudice
ordinario, cui compete in via generale la cognizione sulle posizioni di
diritto
soggettivo;
che pertanto, salva restando l'attribuzione al giudice ordinario della
cognizione incidentale sull'atto amministrativo e del potere di
disapplicazione
dell'atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo non
già come causa
della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come
mero
antecedente sicché la questione della sua legittimità
venga a prospettarsi come
pregiudiziale in senso tecnico (Cass. 22 febbraio 2002, n. 2588; SS.UU.
10
settembre 2004, n. 18263), resta esclusa dalla sua giurisdizione
l'azione
risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto
amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione,
essendogli
precluso il sindacato in via principale sull'atto o sul provvedimento
amministrativo;
che, conseguentemente, qualora non venga in contestazione il legittimo
esercizio
dell'attività amministrativa - come avviene nei caso in cui
l'atto
amministrativo sia stato annullato o revocato dall'Amministrazione
nell'esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a
seguito
di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia
esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso
assegnato dalla legge - l'azione risarcitoria rientra nella
giurisdizione
generale del giudice ordinario, non operando nella specie la
connessione legale
fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria;
che, facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame
dev'essere
dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
che la natura delle questioni sottoposte all'esame della Corte
costituisce
giusta causa di compensazione delle spese giudiziali;
tutto ciò considerato;
P.Q.M.
La Corte, decidendo a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione
dell'autorità
giudiziaria ordinaria e dispone la compensazione totale delle spese
giudiziali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 GENNAIO 2006