Il trasferimento d’ufficio dei segretari comunali
Con la sentenza di seguito trascritta si afferma il principio dell’inesistenza
del trasferimento per incompatibilità ambientale dei segretari comunali.
Ai sensi dell'art. 28 della legge 8.6.1962 n. 604, il trasferimento
d'ufficio dei segretari comunali e provinciali può essere disposto
esclusivamente per esigenze di servizio comprovate da situazioni di disservizi
attribuibili al comportamento del segretario e non da ragioni di incompatibilità
insorte per
divergenze tra il segretario stesso ed il Sindaco nell'espletamento
dell'attività amministrativa comunale.
TAR Campania – Napoli, sez. I, 24 maggio 1999 n. 1358
Omissis”
Con ricorso, notificato il 2.5.1997 al Ministero dell'Interno ed al
Prefetto della provincia di ….., il 7.5.1997
al Comune di …. e ad ……, 1'851997 al Comune di …. , e depositato il
successivo 24, P. C., segretario generale di 2' classe titolare della segreteria
del Comune di ….., espone di aver avuto nel corso del tempo, nell'ambito
della normale dialettica dei rispettivi ruoli, posizioni diversificate
con l'attuale Sindaco nell'espletamento dell'attività amministrativa,
manifestatesi di recente con la formulazione di un parere sfavorevole in
ordine ad una delibera adottata dalla Giunta Comunale, successivamente
annullata dal Comitato regionale di Controllo.
Aggiunge che, in relazione a tale suo corretto atto di esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, il Sindaco rilasciava ad un periodico locale
un'intervista lesiva della di lei dignità e professionalità
alla quale, dopo aver informato il Prefetto di …. ed i capigruppo consiliari,
replicava con toni misurati.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento, con gli
atti indicati in epigrafe, del decreto del Ministero dell'Intemo -direzione
generale dell'amministrazione civile- servizio S.C.P. prot. n. 17200.4296
in data 4.4.1997, con il quale essa ricorrente è stata incaricata
della supplenza della segreteria del Comune di …….. a decorrere dal 7.4.1997,
nella considerazione della "necessità di ripristinare il corretto
funzionamento della segreteria generale di 2' classe dei Comune di …..
presso la quale si è determinata una grave situazione di disagio
funzionale, così come segnalato dal Prefetto di ….. con nota
del 2.4.1997". Ha dedotto due mezzi di impugnazione.
Resiste l'Amministrazione dell'Interno con il patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, che con memoria depositata il 26.5.1997 ha dedotto l'infondatezza
del gravame.
Contesta altresì il ricorso il Comune di ….. deducendone con
memorie depositate il 27.5.1997 ed il 29.4.1998 l'infondatezza e concludendo
in conformità.
DIRITTO
1- Il ricorso risulta fondato in relazione alla censura, con cui si
deduce che l'impugnato provvedimento, disponendo una supplenza a tempo
indeterminato, costituisce in realtà un trasferimento di sede, che
può essere disposto solo sulla base di precise e circostanziate
denunce di irregolarità e disfunzioni attribuibili al segretario
comunale, le quali nella specie però non sussistono, non essendo
state mai formulate a carico della ricorrente censure per il cattivo funzionamento
dell'ufficio, anzi avendo ella sempre riportato encomi ed elogi per l'attività
svolta.
Osserva il Collegio che l'impugnato provvedimento si sostanzia in concreto
in un trasferimento di ufficio della ricorrente, in quanto la supplenza
attribuita alla stessa in altro Comune è stata disposta a tempo
indeterminato, e come tale soggiace alla disciplina che regola i trasferimenti
siffatti.
Ora, ai sensi dell'art. 28 della legge 8.6.1962 n. 604, il trasferimento
d'ufficio dei segretari comunali e provinciali può essere disposto
esclusivamente per esigenze di servizio. Non è invece previsto per
detti dipendenti pubblici il trasferimento per incompatibilità ambientale
in senso proprio. A riguardo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, IV, 27.9.1989
n. 639) ha chiarito che l'incompatibilità ambientale non può
essere posta a base del trasferimento di ufficio del segretario comunale,
salvo che non si sia risolta in specifiche e comprovate situazioni di disservizi
attribuibili al comportamento del segretario. Nella specie,
risulta dagli atti che l'impugnato provvedimento è stato adottato
non già per precise e circostanziate disfunzioni addebitabili alla
ricorrente, ma esclusivamente per ragioni di incompatibilità insorte
per divergenze tra la ricorrente ed il Sindaco del Comune di…….. nell'espletamento
dell'attività amministrativa comunale.
Ciò emerge in modo inequivoco sia dalla proposta di trasferimento
in data 2.4.1997 formulata dal Prefetto di …… -sulla base della quale è
stato emesso l'impugnato provvedimento ministeriale- sia dalla relazione
dello stesso Prefetto in data 29.5.1997 depositata in giudizio il 6.6.1997,
nelle quali si giustifica il mutamento di sede della ricorrente "ex professo"
con l'incompatibilità ambientale della ricorrente stessa a seguito
dei contrasti con il Sindaco.
D'altro canto, né la proposta prefettizia di trasferimento,
né il provvedimento ministeriale impugnati evidenziano alcuna specifica
situazione di disservizio attribuibile alla condotta della ricorrente,
né una circostanza siffatta emerge dagli atti versati. in giudizio.
Il che inficia in radice gli impugnati provvedimenti per i vizi denunciati
con la censura in esame e ne impone l'annullamento, rimanendo assorbita
ogni altra censura. “omissis.
|