Lo stato giuridico dei Segretari comunali
Con la sentenza di seguito trascritta il TAR aderisce all’orientamento
giurisprudenziale che nega la qualifica di dipendenti statali ai Segretari
Comunali. Viene, infatti respinta al tesi, un tempo prevalente secondo
cui il rapporto di lavoro che lega il Segretario con l’Amministrazione
avrebbe natura atipica: rapporto di servizio con l’Amministrazione dell’Interno
e rapporto di dipendenza funzionale con il Comune presso cui presta servizio.
Al contrario si ritiene che il segretario comunale, anche alla luce
delle nuove norme sulle autonomie locali, non può essere considerato
un impiegato dello Stato al servizio del Comune, ma al contrario deve essere
considerato un impiegato del Comune direttamente amministrato da organi
dello Stato. Ciò consente al Comune di assumere il patrocinio legale
a suo carico quale ente datore di lavoro, anche ai sensi dell’art. 67 del
D.P.R. n. 268/87, e rimborsare le spese legali che il segretario comunale
abbia dovuto sopportare incolpevolmente in un giudizio penale per atti
o fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni e dei compiti
d’ufficio. (Ugo Di Benedetto)
T.A.R. PIEMONTE, SEZ. I - Sentenza 11 marzo 1999, n. 41 - Gomez
de Ayala Presidente - Santoleri Estensore - Vasta Nazzareno (avv.ti Dal
Piaz, Gallo) c. Comune di Sardigliano (n.c.) e Ministero dell' Interno
(Avv. Distrettuale dello Stato)
Omissis “
Il ricorrente è Segretario Comunale presso il Comune di Sardigliano
ed è stato sottoposto a procedimento penale per fatti connessi allo
svolgimento delle proprie mansioni. Con deliberazioni n. 68/94 e n. 135/94,
la Giunta Comunale di Sardigliano ha assunto il patrocinio legale del Dott.
Vasta nei procedimenti penali dinanzi al Tribunale di Tortona e alla Corte
di Appello di Torino, in applicazione dell’art. 67 del D.P.R. 13/5/87 n.
268, integrato con D.P.R. 17/9/87 n. 494. A seguito di un sollecito presentato
dallo stesso ricorrente, il Ministero dell’Interno , con determinazione
trasmessa dalla Prefettura di Alessandria con nota 9/1/95, ha ritenuto
non applicabile al Segretario Comunale coinvolto in un procedimento penale
per fatti connessi all’ufficio il disposto dell’art. 67 del D.P.R. n. 258/87,
non essendo un dipendente del Comune. Sulla base di detta determinazione,
il Comune di Sardigliano, con il provvedimento impugnato, ha revocato le
proprie delibere con le quali aveva assunto a proprio carico il patrocinio
legale del ricorrente. Avverso detto atto, ed avverso la determinazione
ministeriale, il ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
1.Violazione di legge con riferimento agli artt. 51, 52,
53 della L. n. 142/90, e con riferimento all’art. 67 del D.P.R. 13/5/87
n. 268; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione
dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza della motivazione,
ingiustizia grave e manifesta, disparità di trattamento.
Secondo l’Amministrazione dell’Interno, il Segretario Comunale non
potrebbe fruire dell’assunzione del patrocinio legale da parte del Comune
ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 268/87, in quanto non sarebbe un dipendente
comunale ma statale; nondimeno non potrebbe neppure usufruire del patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato di cui all’art. 44 del R.D. n. 1611/33, perché
sarebbe destinatario di una disciplina particolare e diversa da quella
propria dei comuni dipendenti statali.
Di fatto, secondo l’Amministrazione, il Segretario Comunale non avrebbe,
a differenza di tutti gli altri dipendenti pubblici, statali o locali,
il diritto all’assistenza legale. Il ricorrente censura l’irrazionalità
di detta interpretazione e ribadisce l’applicabilità dell’art. 67
del D.P.R. n. 268/87: detta norma riguarderebbe tutti i soggetti che svolgono
le loro funzioni a favore del Comune, anche in assenza di un formale rapporto
di servizio con l’Amministrazione locale.
Quanto al provvedimento del Comune di Sardigliano deduce invece che
sarebbe affetto da difetto di motivazione non essendo esternate le ragioni
pubbliche sottese alla revoca.
In conclusione il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio ed
ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Il Comune di Sardigliano non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 1999 il ricorso è trattenuto
in decisione.
DIRITTO
Con il presente ricorso il Dott. Vasta ha chiesto l’annullamento del
provvedimento del Comune di Sardigliano (deliberazione della G.C. n. 5/95),
con il quale sono state revocate le deliberazioni n. 68/94 e n. 135/94:
con detti atti l’Amministrazione aveva assunto il suo patrocinio legale
nei procedimenti penali cui è stato sottoposto per fatti attinenti
allo svolgimento dei doveri di ufficio (a seguito di sentenza della Corte
d’Appello di Torino il ricorrente è stato poi prosciolto da ogni
addebito).
Nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione dell’Interno ha rilevato
l’infondatezza del ricorso ribadendo quanto dedotto nella determinazione
impugnata (inapplicabilità della disposizione dell’art. 67 del D.P.R.
n. 287/87 in quanto il segretario comunale sarebbe dipendente statale e
non comunale, anche se legato al Comune da un rapporto di dipendenza funzionale).
Il ricorso è fondato.
L’Amministrazione resistente, nel chiedere il rigetto del ricorso,
richiama la vecchia tesi sulla natura atipica del rapporto di lavoro che
lega il Segretario con l’Amministrazione: rapporto di servizio con l’Amministrazione
dell’Interno e rapporto di dipendenza funzionale con il Comune presso cui
presta servizio. Con la conseguenza di ritenere il Segretario Comunale
un dipendente statale anche se del tutto peculiare. Detta tesi è
stata oggetto di riesame da parte della giurisprudenza amministrativa,
che nel reinterpretare l’insieme delle norme che regolano e disciplinano
lo status del segretario (anche alla luce delle nuove norme sulle autonomie
locali) è addivenuta alla conclusione che il segretario comunale
non può essere considerato un impiegato dello Stato al servizio
del Comune, ma al contrario deve essere considerato un impiegato del Comune
direttamente amministrato da organi dello Stato; egli è cioè
in un rapporto di impiego con l’ente locale, pur essendo il suo status
sottratto alla potestà regolamentare dell’ente locale medesimo,
in quanto regolato direttamente dal legislatore allo scopo di garantirne
l’indipendenza (cfr. C.d.S. Sez. V 17/10/95 n. 1435; C.G.A.R.S. 5/7/96
n. 239; ecc.). Detta interpretazione risulta peraltro rafforzata dalla
previsione contenuta nella legge sulle autonomie locali (L. n. 142/90)
da cui emerge come il segretario comunale sia configurato quale soggetto
che partecipa a pieno titolo, avendone l’investitura formale ed i poteri
sostanziali, all’Amministrazione attiva dell’ente locale, in posizione
sovraordinata ai dirigenti inseriti nei ruoli organici del Comune (cfr.
C.d.S. Sez. I 10/7/91 n. 1620; T.A.R. Toscana Sez. II 12/7/95 n. 429).
Di qui il riconoscimento dell’applicabilità al segretario comunale
delle norme dettate per i dipendenti degli enti locali, quali quella contenuta
nell’art. 67 del D.P.R. n. 287/78 che garantisce al dipendente comunale,
che debba incolpevolmente sopportare un giudizio penale per atti o fatti
direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni e dei compiti d’ufficio,
il patrocinio legale a carico dell’ente datore di lavoro (T.A.R. Toscana
Sez. II 12/7/95 n. 429). Detta norma, infatti, pur essendo inserita nell’ambito
della disciplina contrattuale dei dipendenti degli enti locali, risponde
ad un generale principio di equità ed assolve alla funzione di tutelare
congiuntamente sia gli interessi dell’ente che quelli del dipendente, che
avendo svolto i propri compiti e le proprie funzioni in forza del rapporto
di subordinazione che lo lega al Comune, si sia trovato suo malgrado sottoposto
al procedimento penale. Ritiene il Collegio che detta norma possa essere
legittimamente applicata alla fattispecie, nonostante il richiamo testuale
alla qualifica di "dipendente comunale", considerato che ciò che
rileva ai fini della ratio della norma non è tanto la qualificazione
formale del rapporto intercorrente tra segretario comunale ed ente di appartenenza
(l’essere o meno dipendente comunale in quanto assunto dal Comune a seguito
di concorso), quanto piuttosto l'esistenza di un rapporto di dipendenza
funzionale tra segretario ed ente quale quello che si evince dall’art.
52 della L. n. 142/90 (il segretario comunale dipende funzionalmente dal
Sindaco…. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti
e ne coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è
responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi
atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio).
Né può costituire ostacolo all’applicazione di detta norma
al caso in esame il fatto di essere contenuta nel D.P.R. di recepimento
della disciplina contrattuale dei dipendenti degli enti locali: l’art.
67 del D.P.R. n. 287/78 non riguarda infatti aspetti relativi al trattamento
economico o alla carriera (che nel caso dei segretari comunali sono diversamente
disciplinati), ma piuttosto aspetti relativi alla funzione (o meglio alle
conseguenze talvolta negative dello svolgimento delle proprie funzioni)
che come già rilevato rendono il segretario comunale pienamente
assimilabile agli altri dipendenti comunali. In conclusione, per i suesposti
motivi, il ricorso va accolto restando assorbito il secondo motivo di gravame,
dedotto in via subordinata.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne
la compensazione tra le parti.”Omissis
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