TAR Molise, sent. n. 518 del 25 novembre 1999, in materia di revoca
di nomine di competenza di enti locali motivata con ragioni di carattere
politico
“E’ illegittimo un provvedimento con il quale il Presidente della Provincia
revoca la designazione
di un soggetto in un organo collegiale motivando tale provvedimento
con l’adesione del nominato a forze politiche che non compongono la maggioranza
in seno all’amministrazione provinciale”
omissis"
fatto
Con provvedimento del 9 ottobre 1997 il Presidente della Provincia
di …… nominava il sig. …..
rappresentante dell’ente in seno al Consiglio generale del Consorzio
per il Nucleo di sviluppo industriale
di……... Convalidata la nomina dagli organi del Consorzio, il sig. ………..
veniva nominato
componente del Comitato direttivo, organo gestorio del Consorzio.
Con decreto del 14 agosto 1998 il Presidente della Provincia procedeva
alla revoca di tale provvedimento e
nominava contestualmente sé stesso quale membro del predetto
Consiglio generale.
Avverso tale atto il sig. ……….. proponeva ricorso a questo TAR (n°
527/98 reg. ric.).
Con atto dell’8 ottobre 1998, il medesimo Presidente revocava il provvedimento
del 14 agosto riservandosi
l’adozione di ulteriori provvedimenti. Sulla scorta di tale atto, con
ordinanza del 9 ottobre 1998 il TAR
dichiarava improcedibile l’istanza di sospensione del decreto del 14
agosto.
Con atto del 15 settembre 1998 il Presidente della Provincia disponeva
nuovamente la revoca del sig.
…………. designando contemporaneamente sé stesso quale rappresentante
dell’amministrazione
provinciale in seno al Consiglio generale del Consorzio.
Tale provvedimento è oggetto del secondo ricorso, avverso cui
resistono la Provincia nonché il sig.
…………, soggetto che nella qualità di Presidente della medesima
amministrazione provinciale
è subentrato nella carica consiliare. Il medesimo sig. ……..
ha proposto ricorso incidentale con cui
contesta la legittimità del provvedimento del 9 ottobre 1997
di nomina del ………...
Diritto
1. I ricorsi vanno riuniti stante la loro evidente connessione.
2. In ordine al ricorso 527/98, di esso va dichiarata la cessazione
della materia del contendere, avendo
l’amministrazione revocato il precedente atto di revoca, che è
quindi venuto meno con efficacia ex tunc.
3. Con il provvedimento impugnato con il residuo ricorso il Presidente
della Provincia di …….. ha adottato
un nuovo atto di revoca del sig. …………… dalla carica di consigliere
del Consorzio per il nucleo di
sviluppo industriale di………., a cui lo stesso era stato nominato con
atto 9 ottobre 1997 del
medesimo organo ex art. 36 L. 8 agosto 1990 n° 142 (come sostituito
dall’art. 13 L. 25 marzo 1993 n° 81).
Il provvedimento contiene anche la nomina, in sostituzione, del medesimo
Presidente della Provincia, sig.
……….., alla carica in questione.
Nel presente giudizio il sig. ……….., in veste di controinteressato,
ha proposto ricorso incidentale
tendente a far dichiarare la illegittimità del provvedimento
del Presidente della Provincia del 9 ottobre 1997,
di nomina del sig. …….. nella carica in parola. Dall’accoglimento di
tale ricorso deriverebbe il venir
meno dell’interesse del ………a dolersi contro il provvedimento di revoca,
e quindi la inammissibilità o
improcedibilità del ricorso principale.
Sul ricorso incidentale proposto dal sig. ………., ed in particolare sulla
sua ammissibilità, le parti hanno
ampiamente discusso ed illustrato le rispettive posizioni.
In proposito il collegio osserva che, per quanto raccolte in un unico
atto, il decreto presidenziale del 15
settembre 1998 contiene due distinte statuizioni provvedimentali. Da
un lato viene disposta la revoca del
sig. ……… e dall’altro la nomina dello stesso Presidente, sig………..,
quale rappresentante della
Provincia in seno al Consiglio generale del Consorzio.
Seppure la revoca crei le condizioni per disporre la nomina in sostituzione,
i due atti non possono
confondersi né possono confondersi le posizioni giuridiche dei
soggetti cui le singole statuizioni
direttamente si riferiscono. La revoca è quindi logicamente
distinta dalla nomina ed altrettanto logicamente
la precede, sicché nello spazio logico in cui essa prende forma
non vi è ancora un soggetto nominato che
possa essere ritenuto titolare di un qualche interesse qualificato.
Anzi, la revoca di uno status è una
misura sanzionatoria che non può logicamente tollerare che sulla
questione sia chiamato ad interloquire
un soggetto diverso da quello che si vede privato di una particolare
posizione soggettiva in precedenza
acquisita. Soggetti diversi da costui, se possono ritenersi titolari
di interessi di fatto ad un particolare esito
del giudizio, non sono tuttavia portatori di posizioni giuridiche tutelabili,
essendo estranei al rapporto e non
traendo dagli atti ad esso inerenti alcun diretto danno o beneficio.
Costoro si trovano in posizione di mera
aspettativa, essendo di mero fatto il loro interesse a che lo svolgimento
del rapporto o comunque gli effetti
dell’atto di nomina perdurino o cessino.
In tale contesto il……………, così come non era destinatario di
alcun effetto diretto ed immediato dell’atto
di nomina del…………., allo stesso modo non è destinatario di alcun
effetto diretto ed immediato del
provvedimento di revoca. Pertanto il……….., se ha interesse ad opporsi
all’ipotetica impugnazione della
sua nomina assumendo in tale giudizio la veste di controinteressato,
la stessa cosa non può quindi dirsi
nel giudizio proposto contro la revoca, in cui la sua costituzione
in giudizio può al più assumere la veste di
intervento ad opponendum.
Analogamente, non è controinteressata l’impresa seconda graduata
nel giudizio promosso dalla vincitrice
della gara avverso la revoca dell’aggiudicazione (TAR Bari, sez. I,
24 dicembre 1993 n° 1137; Cons. Stato,
sez. IV, 3 dicembre 1986 n° 821), come non lo è il soggetto
utilmente collocato in graduatoria nel giudizio
promosso avverso la revoca della nomina ad un posto nel pubblico impiego
(Cons. Stato, sez. VI, 22
dicembre 1983 n° 908) ed in generale è stato osservato che
il provvedimento di revoca di un atto che
conferisce ad un soggetto un determinato beneficio, o comunque un'utilità
o un'aspettativa giuridicamente
rilevante, incide solo nella sfera giuridica di costui e non produce
effetti che possano essere considerati
accrescitivi di quella di altri soggetti, i quali, pertanto non sono
portatori di interessi emergenti dallo stesso
atto di revoca e quindi, non assumono rilievo ai fini della corretta
instaurazione del contraddittorio, relativo
alla controversia avente ad esclusivo oggetto la legittimità
di tale atto (TAR Molise 14 maggio 1985 n° 86;
TAR Latina, 13 maggio 1989 n° 328; TAR Bologna sez. II, 20 marzo
1992 n° 116).
Posto che il ricorso in esame contiene censure dirette unicamente contro
la revoca, mentre nessuna
doglianza viene mossa (né sussisterebbe interesse ad essa) nei
confronti della (logicamente) successiva
nomina del sig. Pellegrino, il collegio ritiene in conclusione che
il ricorso incidentale sia inammissibile
perché proposto da soggetto non avente titolo ad assumere la
veste di controinteressato e la cui
permanenza nel presente giudizio può essergli consentita solo
in qualità di interveniente (cfr. TAR Bari,
sez. I, 29 giugno 1996 n° 482).
4. Il provvedimento presidenziale di revoca richiama l’art. 36, 5°
co., L. 8 agosto 1990 n° 142 (come
sostituito dall’art. 13 L. 25 marzo 1993 n° 81) e l’art. 11 del
Regolamento provinciale approvato con
deliberazione consiliare 14 maggio 1996, nella parte in cui attribuiscono
all’organo monocratico il potere di
revoca dei rappresentanti dell’ente rispettivamente "sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio
provinciale" ovvero "in caso di mancata corrispondenza nei confronti
delle linee di indirizzo del Consiglio
provinciale" e "nell’articolazione delle sue posizioni".
Sulla base di tali norme è stata ritenuta necessaria la persistenza
del "rapporto di rappresentanza
fiduciaria tra il nominato o designato e l’Amministrazione provinciale
così come caratterizzata nelle sue
posizioni ed articolazioni politico-amministrative di maggioranza,
quali espressione della volontà popolare".
Tale imprescindibile legame fiduciario sarebbe venuto meno per essersi
il ………. "discostato dagli
indirizzi politico-amministrativi propri della maggioranza presente
in Consiglio provinciale e di cui questo
Presidente, quale legale rappresentante dell’ente, ne è la massima
espressione a seguito della volontà
manifestata dagli elettori in sede di votazione dei candidati alle
elezioni provinciali". Il venir meno del
rapporto di fiducia avrebbe determinato l’esigenza "di ristabilire
l’equilibrio tra il rappresentante dell’Ente e
la composizione degli organi elettivi e, quindi, una corrispondenza
nell’azione politico-amministrativa del
nominato o designato in seno agli enti, aziende ed istituzioni cui
partecipa l’Amministrazione provinciale".
Alla luce di tali premesse il provvedimento passa in rassegna gli elementi
che avrebbero incrinato tale
fiducia e reso pertanto necessario ristabilire la suddetta corrispondenza
di azione. In primo luogo viene
evidenziato che il sig……………, nelle elezioni per il rinnovo del consiglio
comunale di Isernia tenutesi il
24 maggio 1998, era candidato in una lista elettorale collegata ad
un raggruppamento antagonista alle
forze politiche in cui si riconosce la maggioranza che amministra la
Provincia. Inoltre, in seno agli organi
consortili, lo stesso "ha aderito ad un raggruppamento e quindi ad
un programma che non è espressione
delle forze politiche che compongono l’attuale maggioranza in seno
all’Amministrazione Provinciale …
avendo contribuito con il suo voto a nominare presidente del Consorzio"
un soggetto legato ad un diverso
schieramento politico. L’oggettiva alterazione del rapporto di rappresentanza
fiduciaria sarebbe
ulteriormente messa in evidenza dalla nomina del ………….,tra i componenti
del comitato direttivo
consortile, organo espressione di una maggioranza diversa da quella
che amministra la Provincia.
5. Il collegio osserva innanzitutto che non può essere condivisa
la tesi del ricorrente secondo cui
l’amministrazione che ha proceduto alla nomina non può disporre
del potere di revoca allorché si tratti di
un consorzio la cui adesione è su base volontaria ed il cui
statuto preveda la durata nella carica di
consigliere. Secondo la tesi del ricorrente l’esercizio del potere
di revoca produrrebbe un’interferenza nel
funzionamento dell’ente consortile compromettendone il raggiungimento
dei fini statutari. Ad avviso del
ricorrente il potere di revoca previsto in via generale dalla legge
dovrebbe essere infatti adeguato alle
situazioni concrete ed arrestarsi nei casi in cui l’amministrazione
aderisca volontariamente ad un ente e
ne accetti quindi lo statuto, con le conseguenti autolimitazioni dei
poteri in astratto attribuiti dalla legge.
Lo stesso ricorrente, in realtà, ammette la permanenza del potere
di revoca sia pure limitato a "casi di
eccezionalità documentati e comprovati" che nella specie non
sussisterebbero. Senonché, ammesso tale
potere non si vede in che modo esso possa essere limitato ad ipotesi
di particolare gravità in assenza di
qualsiasi specificazione normativa, statutaria o regolamentare né
si vede come l’esercizio di tale potere,
una volta ammesso in via di principio, possa essere poi sindacato senza
invadere il merito dell’azione
amministrativa. Vi è peraltro l’ulteriore considerazione che
lo statuto consortile non contiene alcuna
disposizione preclusiva o limitativa all’esercizio del potere in questione,
per cui il diritto a permanere nella
carica per l’intera durata del mandato non può essere desunto
dall’art. 7 St. che ne prevede la durata in
cinque anni. Lo stesso art. 7 contempla peraltro un caso di cessazione
anticipata (decadenza) ed il
conseguente potere di surroga o sostituzione da parte dell’amministrazione
che ha nominato il soggetto
cessato, il che fa desumere che non sono preclusi poteri sanzionatori
finalizzati alla cessazione della
carica.
L’argomentazione del ricorrente, allorché sostiene che non esiste
il potere di revoca perché lo statuto non
lo prevede, sembra che debba essere invece rovesciata. Trattandosi
di una potestà di carattere generale
prevista dalla legge, lo Statuto potrebbe tutt’al più escluderla,
ma la mancata previsione statutaria non può
far concludere che la Provincia, aderendo al Consorzio, abbia rinunciato,
autolimitandosi, al suo esercizio.
6. Fondato è, invece, il successivo motivo.
Dalle motivazioni del provvedimento emerge subito che il Presidente
della Provincia ha ritenuto cessato il
rapporto fiduciario sulla base di scelte di schieramento, vale a dire
sulla circostanza che, dopo la nomina,
il ricorrente ha in vario modo aderito a forze politiche che non compongono
la maggioranza in seno
all’amministrazione provinciale di Isernia e che, in conseguenza di
tali scelte, egli si ritrovi ad essere
membro dell’organo direttivo del Consorzio sotto la presidenza di un
soggetto legato ad altro
schieramento.
La qualcosa appare al collegio in evidente violazione dell’art. 11
del "Regolamento riguardante gli indirizzi
e le procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti
della Provincia di Isernia e dei
rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni",
approvato con deliberazione consiliare del
14 maggio 1996 ai sensi dell’art. 13 L. 81/93 e sulla cui base è
fondato il provvedimento di revoca. La
norma regolamentare dispone: "qualora un rappresentante, nell’espletamento
del mandato, tenga un
comportamento che sia nocivo agli interessi dell’Ente Provincia o comunque
in caso di mancata
corrispondenza nei confronti delle linee di indirizzo del Consiglio
Provinciale, nell’articolazione delle sue
posizioni … l’Organo che ha proceduto alla nomina o alla designazione
può procedere alla revoca del
rappresentante stesso sulla base di argomentate motivazioni".
Il collegio è dell’avviso che la "mancata corrispondenza nei
confronti delle linee di indirizzo" non può
essere automaticamente desunta dalle scelte politiche del soggetto
nominato, pur sempre prescelto "fra
persone aventi requisiti di sicura ed accertata esperienza in materia
economica, amministrativa e
industriale" e tenuto conto che il Consorzio in parola non è
un ente politico-rappresentativo e che ad esso
aderiscono anche soggetti che non solo non esprimono istituzionalmente
una volontà politica, ma che
hanno persino natura privatistica (art. 7 St.).
Ora non sembra che l’adesione ad uno schieramento politico contrapposto
a quello di cui è espressione
l’amministrazione che ha proceduto alla nomina sia di per sé
pregiudizievole agli interessi dell’ente
"rappresentato", né tantomeno che ciò segni automaticamente
una divergenza rispetto alle linee di
indirizzo politico che l’amministrazione stessa intende dare ai suoi
rappresentanti presso altri enti.
Il provvedimento impugnato non menziona quali siano le linee di indirizzo
in base alle quali la Provincia ha
inteso uniformare l’azione dei suoi rappresentanti in seno al Consorzio
né indica in che modo il
………. si sia da esse discostato. Se l’ente Provincia aveva un suo programma
circa la direzione verso
cui indirizzare, attraverso il suo "rappresentante", le scelte degli
organi del Consorzio e se tali scelte siano
state contraddette dal soggetto nominato che ne ha perseguite altre
diverse e con quelle incompatibili, ciò
andava compiutamente esposto con le "argomentate motivazioni" di cui
all’art. 11 del regolamento.
Per cui il collegio ritiene essere sicuramente non influente, ai fini
delle valutazioni previste dalla norma
regolamentare, che il soggetto nominato sia stato candidato ad un’elezione
comunale come parimenti
ininfluente è la lista in cui egli ha deciso di candidarsi.
In nessun caso da tali comportamenti può di per sé
derivare un comportamento pregiudizievole per gli interessi dell’amministrazione
provinciale.
Né la mancanza di corrispondenza rispetto alle linee di indirizzo
può essere desunta dall’elezione del
………….. nel comitato direttivo del Consorzio, che farebbe capo al raggruppamento
politico contrapposto
a quello che invece forma la maggioranza che amministra la Provincia.
Non risulta, infatti, che in seno al
Consorzio siano strutturati gruppi consiliari composti da soggetti
accomunati dalla forza politica di
riferimento né che l’elezione del presidente e dei membri del
comitato direttivo sia avvenuta sulla base di
contrapposti programmi, cosicché non sembra che la contestazione
di aver aderito ad un gruppo
candidatosi alle cariche di membri del comitato direttivo sia di per
sé indice di alcunché.
In altri termini, seppure i soggetti nominati a costituire l’organo
consiliare del Consorzio facciano
riferimento a gruppi e partiti politici e finiscano per essere di questi
espressione (cfr. i verbali 14 febbraio
1998 del Consiglio generale, e segnatamente gli interventi raccolti
nel verbale n° 2), ciò che costoro
istituzionalmente "rappresentano" non è il partito, il gruppo
o la coalizione di riferimento, bensì l’istituzione
che li ha nominati (art. 36, 5° co., L. 142/90). Pertanto il dovere
istituzionale che essi hanno non è quello
di tenere una costante consonanza di comportamenti rispetto allo schieramento,
bensì quello di tenere
presenti gli indirizzi sulla cui base sono stati nominati o che comunque
costituiscono la linea
politico-amministrativa dell’amministrazione di cui sono espressione
rispetto ai fini perseguiti dall’ente in
cui sono stati nominati.
In conclusione, il provvedimento in esame, non mettendo in alcun modo
in evidenza in che modo le scelte
compiute dagli organi consortili con la partecipazione e l’adesione
del rappresentante provinciale siano, in
concreto, contrastanti con le "linee di indirizzo del Consiglio provinciale,
nell’articolazione delle sue
posizioni" (art. 11 Reg.), è da ritenersi illegittimo e pertanto,
in accoglimento del ricorso, deve essere
annullato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
Per questi motivi
Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise
Riunisce i ricorsi. Dichiara la cessazione della materia del contendere
in ordine al ricorso 527/98. Previa
dichiarazione di inammissibilità del correlativo ricorso incidentale,
accoglie il ricorso n° 596/98 con
annullamento del provvedimento impugnato secondo quanto esposto in
motivazione. Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio del 2 giugno
e del 23 novembre 1999 con l'intervento
dei signori:
Bruno Amoroso presidente
Liana Tacchi magistrato
Alberto Tramaglini magistrato est.
Depositata presso la segreteria in data 25/11/99
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