La riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani da parte del Comune
Corte Cost.. Sent. 30 dicembre 1999 n. 464
“E’ legittima la procedura di iscrizione a ruolo dell’importo completo
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anche in presenza
di un accertamento non ancora divenuto definitivo. Il principio è
stato sancito dalla Corte”
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto delle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.
4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, concernenti il riordino della finanza locale), promosso con ordinanza
emessa il 16 dicembre 1997
dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto
dalla Segheria Levante s.r.l.
contro il Comune di Genova, iscritta al n. 135 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione della ……….s.r.l. nonché l'atto
di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore
Riccardo Chieppa;
uditi l'avvocato Gianni Marongiu per la S………. s.r.l. e l'Avvocato dello
Stato Sergio Laporta per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- In pendenza del ricorso proposto da una società avverso
l'avviso di accertamento della tassa di
smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta per gli anni 1993-1996, il
Comune di Genova ha proceduto
all'iscrizione a ruolo del tributo nella misura intera, con relative
soprattasse ed interessi.
La contribuente ha impugnato la cartella esattoriale, deducendo la
illegittimità della iscrizione a ruolo per
violazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973. Tale disposizione
consentirebbe la graduale riscossione
dei crediti d'imposta non ancora definitivamente accertati.
La Commissione tributaria provinciale di Genova, investita della richiesta
di sospensione dell'esecuzione
della cartella esattoriale, almeno per gli importi eccedenti le misure
previste dal citato art. 15 e ritenuta
la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo
n. 546 del 1992, ha accordato
l'invocata misura cautelare ed ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'art. 72 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della
finanza locale), nella parte in cui
(comma 1, 4 e 5) non prevede, nel caso di accertamento non ancora divenuto
definitivo, che l'iscrizione a
ruolo del tributo possa essere disposta nella sola misura prevista
dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Il Giudice rimettente osserva che l'obbligazione tributaria, essendo
ancora pendente l'impugnazione, non
si è ancora perfezionata; cionondimeno le disposizioni di cui
all'art. 72 del decreto legislativo n. 507 del
1993, conferendo formale legittimità al ruolo ed alla cartella
di pagamento impugnata, obbligano il
contribuente all'assolvimento immediato e per intero della pretesa
fiscale.
Osserva, altresì, il rimettente che il d.P.R. n. 602 del 1973,
in realtà, presiede alla riscossione della
maggior parte dei tributi ed in esso possono essere ravvisati i principi
generali della riscossione, mentre
il d.P.R. n. 43 del 1988 assoggetta alla disciplina del predetto d.P.R.
n. 602 del 1973 la riscossione di vari
altri tributi, nonché la riscossione anche coattiva dei tributi
e delle altre entrate dello Stato.
Anche l'art. 72 del decreto legislativo n. 507 del 1993 fa richiamo
esplicito al sopra menzionato d.P.R. n.
602 del 1973, pur escludendo l'applicabilità della disciplina
di cui all'art. 15 relativa alle iscrizioni
provvisorie in base ad accertamenti non definitivi.
Tale esclusione comporterebbe, ad avviso del giudice a quo, la violazione
dell'art. 3 della Costituzione per
l'irragionevole disparità di trattamento fra contribuenti versanti
nella medesima situazione,
caratterizzata dalla non definitività dell'accertamento fiscale,
e la violazione del diritto di difesa,
garantito dall'art. 24 della Costituzione, nei confronti dei cittadini
assoggettati ad accertamento ed a
riscossione di tributi comunali.
2.- Si è costituita in giudizio la Società contribuente,
ricorrente nel giudizio a quo, la quale ha insistito
per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma
impugnata, sottolineando, in particolare, un
aspetto ulteriore, consistente nella violazione del secondo comma dell'art.
53 della Costituzione, in
quanto il principio programmatico contenuto in detta norma, secondo
cui il sistema tributario deve
essere informato a criteri di progressività, a maggior ragione
deve valere anche nella fase della
riscossione dei tributi.
3.- Ha, altresì, spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo la infondatezza del ricorso.
In particolare la difesa dello Stato dubita della rilevanza della questione
nella controversia in esame,
giacché la misura cautelare, in concreto, avrebbe, in attesa
della definizione della causa, limitato il
potere esattivo dell'Ente, conformandolo al modello di cui all'art.
15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, con la conseguenza che risulterebbe inammissibile - prima che
infondato - il profilo della questione
attinente alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Ed invero, ad avviso della difesa erariale, il giudice rimettente non
ha avuto alcun dubbio sulla
compatibilità della norma applicata con il primo comma dell'art.
72 del d.lgs. n. 507 del 1993 e, quindi,
sulla esperibilità dei rimedi giurisdizionali atti a salvaguardare
gli interessi del contribuente nelle more
della decisione di merito.
Tuttavia, considerato che, a prescindere dalla fase cautelare ormai
esaurita, dovrà farsi luogo alla
decisione di merito, la questione di legittimità costituzionale
conserverebbe la sua rilevanza.
L'Avvocatura generale dello Stato contesta, inoltre, l'intervento ermeneutico
operato dal giudice
rimettente, che motiva la sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione
con il rilievo del mancato
richiamo, nel quarto comma del denunciato art. 72 del d.lgs. n. 507
del 1993, del meccanismo di graduale
riscossione dei tributi non ancora accertati in via definitiva di cui
all'art. 15 del più volte ripetuto d.P.R.
n. 602 del 1973.
Ed invero, secondo la difesa erariale, la disposizione del quarto comma
dell'art. 72 è preordinata a
regolamentare una serie di adempimenti procedimentali in contrapposto
alle attribuzioni del sindaco in
tema di concessione di maggior rateazione del carico d'imposta, giustificando
così l'omesso richiamo
all'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, tanto più che quest'ultima
disposizione dovrebbe ritenersi compresa
- perché non espressamente esclusa - nel generale rinvio operato
dal quinto comma dello stesso art. 72.
4.- Nell'imminenza della data stabilita per la pubblica udienza, la
società, ricorrente nel giudizio che ha
dato luogo all'ordinanza di remissione, ha depositato una memoria,
con cui ribadisce le proprie
conclusioni in ordine alla illegittimità costituzionale della
normativa impugnata.
In particolare, sottolinea che la disciplina dettata dall'art. 15 si
applica per la quasi totalità dei tributi
comunali, giacché per la riscossione, anche coattiva, di quasi
tutti i tributi si fa riferimento alle
disposizioni di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Quest'ultimo,
all'art. 63, richiama espressamente le
disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973, mentre solo per la riscossione
della tassa rifiuti solidi urbani
(TARSU) viene adottato il contrario sistema dell'iscrizione al ruolo
provvisorio per l'intero, con palese
violazione del principio secondo cui l'iscrizione a ruolo deve avvenire
in base ad un titolo incontrovertibile
o, almeno, suffragato da una presunzione ragionevole di legittimità.
D'altro canto, le ragioni logico-giuridiche - sempre secondo l'assunto
di parte - non potrebbero poggiare
su mere esigenze di bilancio dei Comuni, come si rileva dalla circolare
15 gennaio 1994, n. 1/5-94.
La parte privata ribadisce, infine, come la disciplina denunciata concretizzerebbe
anche una violazione
del diritto di difesa, in quanto, per i contribuenti assoggettati all'accertamento
ed alla riscossione della
TARSU, verrebbe, di fatto, preclusa ogni tutela cautelare in sede giurisdizionale,
atteso che la cartella di
pagamento (formalmente immune da vizi propri per essere stata emessa
in base al precetto normativo in
questione) non potrebbe essere oggetto di autonoma impugnazione ai
sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546
del 1992.
Considerato in diritto
1.- La questione di legittimità costituzionale, sottoposta in
via incidentale all'esame della Corte, riguarda
l'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione
ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
il riordino della finanza locale), nella
parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, nel caso di accertamento
non ancora divenuto definitivo, che
l'iscrizione a ruolo del tributo possa essere disposta per il solo
tributo principale e nella sola parte non
eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602.
La questione è proposta dall’ordinanza di remissione sotto i
profili della violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione, rispettivamente per disparità di trattamento rispetto
alla più favorevole previsione
dell’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e in relazione alla preclusione
di fatto della tutela cautelare, non
potendo la cartella di pagamento, formalmente immune da vizi propri,
essere oggetto di autonoma
impugnazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs n. 546 del 1992.
2.- Preliminarmente deve essere chiarito che l’ambito del presente
giudizio incidentale resta delimitato
dall’ordinanza del giudice a quo, che, ai sensi dell’art. 23 della
legge n. 87 del 1953, deve contenere "i
termini e i motivi" delle questioni sottoposte alla Corte; di conseguenza
sono inammissibili i profili
relativi alla pretesa violazione dell’art. 53, secondo comma, della
Costituzione, invocati dalla parte
privata interveniente, a prescindere dall'assoluta estraneità
alla materia del criterio di progressività,
attinente al sistema (impositivo) tributario nel suo complesso, e non
certamente alla fase della
riscossione.
3.- I dubbi avanzati dalla difesa dello Stato sulla rilevanza delle
questioni sono privi di fondamento, in
quanto l’accoglimento della istanza di sospensione lascia impregiudicata
la problematica della legittimità
della iscrizione provvisoria per il totale del debito tributario, quantomeno
per le conseguenze del ritardo
dei pagamenti.
4.- Le questioni sollevate non sono fondate, quale che sia la interpretazione
delle norme denunciate, cioè
se il combinato disposto dell’art. 72, comma 4 e 5, consenta la iscrizione
provvisoria del totale del
tributo o imponga, invece, una iscrizione frazionata, secondo le tesi
al riguardo affermate,
rispettivamente, dalla difesa dello Stato e dal giudice a quo.
Infatti, sotto il profilo della disparità di trattamento, è
sufficiente osservare che trattasi di imposizione
tributaria di tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani, che, per
natura, per soggetto impositore, per
modalità di commisurazione della tassa in base a tariffa e per
i rapporti (legislativamente fissati) tra
gettito complessivo e costo di esercizio del servizio, si differenzia
dalle imposte cui è applicabile
direttamente l’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte
sul reddito). Di conseguenza il legislatore non è tenuto sul
piano costituzionale ad una identità di scelte
in ordine ai tempi e modalità di esazione e iscrizione a ruolo
provvisoria.
5.- Anche per il profilo attinente alla violazione dell’art. 24 della
Costituzione si perviene alla soluzione di
infondatezza. Invero, di fronte ad una pretesa impositiva patrimoniale
(in base a legge) della pubblica
Amministrazione, l’esigenza, costituzionalmente garantita, di adeguata
tutela del soggetto, che subisce
l’imposizione, non comporta necessariamente che l’esazione coattiva
dell’intero debito debba essere
preceduta dalla pronuncia di un giudice che abbia definito il tributo
dovuto. Infatti, per il principio di
esecutività degli atti provenienti da un'autorità nell’esercizio
di pubblici poteri, il soggetto privato è
tenuto ad adempiere e l’adeguata tutela di fronte all’Amministrazione
può risultare dalla facoltà
riconosciuta di ricorrere ad un giudice entro un termine ragionevole,
in modo da poter ottenere la
sospensione della esecuzione dell’atto impugnato. L’adeguata tutela
dei propri diritti, attraverso la
possibilità riconosciuta a tutti di agire in giudizio, non esige
come soluzione obbligata per il legislatore,
né l'indifferenziata sospensione ope legis della esecuzione
per il fatto della impugnazione, né una
graduazione o frazionamento della esazione coattiva. Nella ipotesi
considerata relativa a tributo
comunale attribuito alla giurisdizione delle commissioni tributarie
è previsto, in via generale, che il
ricorrente possa chiedere ed ottenere la sospensione dell’atto impugnato
in presenza di danno grave ed
irreparabile (ipotesi nella specie verificatasi) e, in caso di eccezionale
urgenza, è prevista la possibilità
di provvisoria sospensione con decreto del presidente del collegio
in attesa della pronuncia del collegio
stesso.
Pertanto il vigente ordinamento processuale tributario assicura adeguati
strumenti di tutela, tali da
escludere il vizio di legittimità costituzionale della norma
denunciata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 72 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto
delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche dei comuni e delle
province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani a norma dell'art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Genova, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
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