Giurisprudenza - Enti locali

Corte dei Conti – Sez. Giur. per il  Piemonte, 13 aprile 2000, n. 1192/EL/2000, sulla differenza tra responsabilità dirigenziale ed amministrativa in caso di spese inutili dei dirigenti degli Enti Locali

FATTO 

Con la determinazione dirigenziale prot. 705/97/55 del 13
dicembre 1997 il Dirigente del Comune di Torino, Arch. G.
D., ha disposto l'affidamento alla ditta Barberi, per un
importo di lire 61.200.000 più I.V.A., per un totale di lire
73.440.000 (I.V.A. pari a lire 12.240.000) dell'allestimento di
un automezzo FIAT Scudo Vetrato a uso di stazione di
rilevamento dati e mappatura termica delle strade della
città. 

La predetta spesa è stata imputata al codice d'intervento
1080103 del bilancio 1997, cap. 62100, art. 11, viabilità
invernale. 

La liquidazione della spesa è stata, invece, disposta il 22
luglio 1998 con la determinazione prot. 572/55/98, sempre
a firma dell'arch. G. D.. 

La spesa in parola è stata segnalata alla Procura regionale
della Corte dei conti per il Piemonte dal Comune di Torino,
al fine di verificare la sussistenza di un presunto danno
erariale al predetto Ente locale, con una prima
comunicazione prot. 553/98/S.G. del 10 settembre 1998
seguita da un ulteriore specifica del 20 aprile 1999, prot.
2326.

Il predetto Ufficio requirente, dai documenti esaminati, ha
dedotto che la spesa effettuata non ha avuto alcuna pratica
utilità per l'amministrazione, salvo l'uso di un computer
adoperato dal Settore servizi generali meccanizzati, con la
conseguenza che l'acquisto dell'allestimento per
l'automezzo di cui sopra si è rivelato, quindi, inutile e non
ragionevole e portato avanti al di fuori di una concreta
possibilità di realizzazione della c.d. mappatura termica. 

Dalle modalità in cui si è svolta la vicenda la Procura
regionale ha ravvisato pertanto evidenti profili di
responsabilità amministrativa a carico del Dirigente
comunale di cui sopra, il quale era in servizio presso l'Ente
pubblico all'epoca dei fatti. 

Dall'irrealizzabilità del progetto, da cui consegue l'inutilità
della spesa, la Procura deduce il fatto che il
comportamento del Dirigente in parola si presenti
irragionevole e deviante dai principi di una sana gestione
di risorse finanziarie pubbliche, in quanto si è proceduto
all'acquisto avventato di un allestimento sofisticato e assai
costoso per un automezzo, senza aver preventivamente
valutato la fattibilità concreta del progetto. 

Tale comportamento sarebbe, dunque, connotato dalla
colpa grave, perché l'Arch. D. avrebbe fatto acquisire il
suddetto allestimento per un automezzo che è rimasto
privo di utilità per il concreto perseguimento degli scopi
dell'Ente. 

Ulteriore elemento di responsabilità è ravvisato, poi, dalla
Procura nell'inevitabile non uso dell'automezzo - così come
attualmente allestito - che, a tutt'oggi, si trova nelle
medesime condizioni presenti al momento dell'acquisto
dell'allestimento, così come si evince dalla comunicazione
del 20 aprile 1999, contenente la relazione del servizio
tecnico centrale prot. 338 del 19.4.1999, trasmessa al
predetto Ufficio di Procura da parte del Sindaco della
Città. 

In relazione a quanto sopra descritto, il citato Ufficio
requirente, ravvisata l’esistenza di profili di responsabilità
a carico del predetto Dirigente pubblico, ha emesso nei
suoi confronti l’invito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453,
convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19,
notificato al medesimo in data 27.05.1999. 

Entro il termine fissato nell’invito il presunto responsabile
ha fatto pervenire deduzioni scritte con allegazioni di
documenti ed ha chiesto di essere ascoltato
personalmente. 

Nelle deduzioni scritte l'odierno convenuto sostiene, come
di seguito riassunto, che nell'atto di indirizzo politico, di
cui alla delibera di giunta del 14.6.1994 (riferimento
meccanografico 94 04564/55), proposta congiuntamente
dagli Assessori Ferrero e Donna, si trattava
specificatamente del servizio di viabilità invernale e si
individuava un progetto organizzativo dove andava
privilegiata l'innovazione del parco macchine,
l'ampliamento della rete di rilevamento dei dati
meteorologici e la prospettiva dell'acquisizione di una
qualificazione tecnica e logistica. 

Tale delibera si poneva, dunque, per l'arch. D. come un
atto di indiscutibile indirizzo politico al quale andava
correlato il dovere di realizzazione da parte del Dirigente
medesimo. 

Rammenta, poi, il presunto responsabile che, con la
successiva delibera di giunta (proposta dall'Ass. Vernetti)
del 18.10.1994 (riferimento mecc. 94 07094/55) relativa
all'indizione di appalto concorso per l'acquisto di
attrezzature per la viabilità invernale, si poneva attenzione
alle dotazioni richieste per gli spandisale, dove veniva
posto in rilievo il sistema elettronico che doveva essere
collegato a un complesso sistema tecnico di rilevazione
dati, ivi compreso un sistema radio altamente
specializzato. 

L'arch. D. sostiene, inoltre, nelle proprie memorie, che
egli ha diretto un settore critico e scomodo con il
raggiungimento di risultati unanimemente riconosciuti e
apprezzati da tutti in materia di ambiente, sicurezza della
circolazione e incolumità dei cittadini. 

Nell'ambito di tale cornice l'arch. D. ha fatto rientrare la
mappatura termica delle strade della città, e, dunque, un
automezzo allestito a uso stazione di rilevamento avrebbe
garantito rilevazioni tempestive, complete e affidabili,
oltreché economicamente più convenienti. 

Il presunto responsabile ha poi sostenuto di aver sempre
notiziato gli organi politici dell'amministrazione comunale
con particolare riferimento al promemoria diretto
all'assessore Corsico, il quale ebbe a porre un'indicazione di
consenso al progetto di mappatura termica (cfr. doc. n. 3
depositato dal D. con le memorie difensive). 

In altro promemoria, indirizzato dall'arch. D. all'assessore
Vernetti, si parla compiutamente del progetto di mappatura
termica, il quale una volta ultimato avrebbe consentito di
erogare il servizio anche ad altre amministrazioni e, con
l'individuazione di un quarto partner, si sarebbe potuto
anche accedere a finanziamenti comunitari. 

Sulla base di questa impostazione e, in seguito alle
comunicazioni indirizzate agli Assessori competenti, è
intervenuta la determinazione dirigenziale di affidamento,
tramite trattativa privata, alla ditta Barbieri s.n.c. per
l'allestimento di un automezzo necessario per la mappatura
termica. 

Nel preambolo della determinazione si parla poi della
collaborazione con l'ISMES che avrebbe apportato la
necessaria componentistica di software ed hardware. 

Sulla base di ciò il presunto responsabile ritiene infondata
la relazione che l'amministrazione comunale ha trasmesso,
a firma del segretario generale dott. Incandela, all’ Ufficio
della Procura procedente, tenendo conto che la relazione
non è stata realizzata in contraddittorio, giacché il D., per
altre vicende, si trovava ristretto agli arresti domiciliari e,
quindi, senza la possibilità di fornire la spiegazione del
proprio operato. 

Conseguentemente il presunto responsabile, nelle deduzioni
presentate alla Procura regionale, contesta anche l'azione
dell'amministrazione di appartenenza che gli manifestò
l'intenzione di revoca dell'incarico dirigenziale proprio sulla
base del progetto di mappatura termica e, dunque, in base
alla verifica condotta durante il periodo in cui il D. era agli
arresti domiciliari presso la propria casa. 

In questo senso il presunto responsabile ha ulteriormente
evidenziato alcune critiche circa l'impostazione seguita
dall'amministrazione nel verificare l'operato del dirigente
(cfr. pag. 7, punti a e b delle memorie difensive). 

Su questa linea difensiva l'arch. D. rimarca, poi, che
l'amministrazione comunale di Torino pur avendo ricevuto
le proprie controdeduzioni, queste non sono state
minimamente riportate nelle segnalazioni trasmesse alla
Procura della C.d.C.. 

Lo stesso presunto responsabile, pur avendo illustrato
formalmente all'intera civica amministrazione il predetto
progetto, ha potuto notare che di tutto ciò nulla è stato
portato a conoscenza dell'Ufficio di Procura. 

Tutto ciò dimostra, secondo il D., che la determinazione di
affidamento dell'allestimento rientrava nelle prerogative
dirigenziali ai fini della realizzazione degli obiettivi
stabiliti. 

Evidenzia poi l'arch. D. che il progetto in parola avrebbe
dovuto avvalersi della possibile collaborazione dell'ISMES
(società appartenente al gruppo ENEL) per la fornitura di un
sistema integrato di hardware e software. 

Sostiene poi il presunto responsabile che il completamento
del progetto non ha avuto attuazione presumibilmente
anche a seguito delle vicende giudiziarie in cui egli è
incorso (cfr. relazione dell'ing. FIORIO citata a pag. 11
delle memorie difensive); conseguentemente, l'assenza di
pratica utilità del progetto è un mero dato contingente
collegato ad altri eventi successivi (le vicende giudiziarie
dell'arch. D.) che, per il presunto responsabile, non sono
tali da fondare un responsabilità amministrativa. 

Sulla base di quanto sopra l'arch. D. ha chiesto
l'archiviazione del procedimento ritenendo che la predetta
spesa non può essere veduta isolatamente, tenendo conto
del fatto che la mancata realizzabilità della medesima è
dovuta a fattori successivi indipendenti dalla volontà del
Dirigente stesso. 

Ascoltato, poi, il D. il giorno 22 settembre u.s. in sede di
audizione personale con l'assistenza dell'Avv. Giuseppe
ANGELINO del foro di Torino, lo stesso ha ribadito quanto
già sostenuto nelle memorie difensive illustrando, ancora,
la bontà del progetto e allegando un ulteriore documento
(lett. prot. STA/dm/ 1232 del 27.2.1997) pervenuta
all'amministrazione da parte dell'ISMES, dove la medesima
società auspica di poter partecipare al progetto di
mappatura termica delle strade della città a rischio per la
circolazione invernale. 

Con l'occasione il presunto responsabile ha ribadito
nuovamente che con il predetto progetto potevano
acquisirsi finanziamenti comunitari e, a tal proposito, vi
erano contatti avviati per le vie brevi con altri soggetti
stranieri (francesi, spagnoli e portoghesi) interessati a tale
ipotesi; il predetto progetto, a quel che risulta all'arch. D.,
sembra sia stato realizzato nelle sole autostrade francesi e
nel sistema viario di Chicago. 

Ritenendo la Procura procedente insufficienti le suesposte
considerazioni, la stessa emetteva atto di citazione in
giudizio datato 14 ottobre 1999, con il quale veniva
richiesta la condanna dell’arch. D.  al risarcimento, nei
confronti dell’Erario della somma di £ 49.800.000 (danno
effettivo di £ 61.200.000, cui vanno sottratte £ 11.400.000
relative al costo del personal computer utilizzato), oltre
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
giustizia. 

Successivamente, con atto di costituzione depositato
presso la Segreteria di questa Sezione in data 1° febbraio
2000, il Comune di Torino, nella persona del Sindaco pro
tempore si è costituito in giudizio ai sensi dell’art. 105, II
comma c.p.c. chiedendo la condanna dell’odierno
convenuto al pagamento a favore dell’Erario della stessa
somma individuata dalla Procura regionale 

In occasione dell’odierna udienza le parti hanno
sostanzialmente confermato gli atti scritti. 

Considerato in 

DIRITTO

Ciò che questo Giudice è chiamato a valutare risiede
principalmente nella contestazione di fondo mossa dalla
Procura Regionale la quale, indipendentemente dalla bontà
del progetto, mette in rilievo un'azione amministrativa
improntata ad una certa imprudenza e imperizia legate alla
circostanza relativa alla convinzione dell'arch. D. di una
facile realizzabilità dell'intero progetto, quando invece
questo, per poter essere realizzato, avrebbe richiesto,
sempre secondo la Procura, un diverso e maggiormente
ponderato comportamento amministrativo in ragione
dell’acclarata complessità del progetto stesso. 

Prima di entrare nel merito, peraltro, e con riferimento
all’atto di costituzione in giudizio depositato dal Comune
di Torino, si deve ricordare che va riconosciuto diritto di
ingresso nel giudizio amministrativo-contabile
all’intervento “ad adiuvandum”, ai sensi dell’art. 105
c.p.c., ove esso sia diretto a sostenere le ragioni di una
delle parti in lite, senza introdurre domande nuove od
ampliare il “thema decidendum”, sempreché possa essere
riconosciuto l’interesse concreto dell’interveniente,
meritevole di protezione giuridica ed autonomo rispetto a
quello che si fa valere in via principale ed in cui favore è
attuato l’intervento (inter alia Corte Conti, Sez.II, 2.9.98,
n.191). 

Pertanto nel caso dell’intervento del Comune nel presente
giudizio, da considerarsi, in assenza di domande nuove
(che ne avrebbero determinato l’inammissibilità nel
giudizio di responsabilità amministrativa), quale intervento
adesivo dipendente (art. 105, II comma c.p.c.), la
posizione del terzo (il Comune) è solo quella di
interlocutore, per sostenere le ragioni di una delle parti (il
P.M., unico ed esclusivo legittimato attivo) nella causa
pendente tra le parti originarie, la quale, anche dopo
l’intervento rimane l’unica controversia del processo (inter
alia Cassazione civile 6 aprile 1977, n.1306). 

Quindi, nel respingere l’eccezione formulata dalla difesa
del D., va dichiarato ammissibile, nei predetti sensi,
l’intervento del Comune di Torino nel presente giudizio. 

Nel merito, va innanzitutto premesso che l’atto di indirizzo
politico dal quale, secondo l’arch. D., sarebbe disceso
l’obbligo di realizzazione del progetto in parola è la
delibera di G.C. n. 94 04564/55 del 14 giugno 1994 (versato
in atti dal convenuto) dove si parlava di un ampliamento
della rete di rilevamento dei dati meteorologici con la
prospettiva dell’acquisizione di una qualificazione tecnica
e logistica. 

Alla predetta delibera, ha fatto poi seguito la n. 94
07094/55 del 18 ottobre 1994, dove la G.C. delibera di
approvare la spesa per la fornitura di n. 15 autocarri 4x4
dotati di apparecchiature ad alta tecnologia per lo
sgombero di neve. 

In tale contesto l’arch. D. ha ritenuto di poter inserire,
come evidenziato in narrativa, anche il progetto di
mappatura termica delle strade della città. 

Appare evidente che la fattispecie in cui si è mosso il
convenuto è oggi disciplinata dalla nuova normativa che
regola il nuovo sistema di responsabilità della dirigenza
pubblica (o “privatizzata”), con la conseguente separazione
di compiti e ruoli tra vertice politico e vertice
amministrativo, e relativo, totale affidamento alla
dirigenza medesima dell'attività di gestione da porre in
essere ai fini del conseguimento degli obiettivi
programmati dai vertici politici, ma soprattutto degli
interessi pubblici alla cui tutela l’Autorità amministrativa
stessa è preposta (cfr. D.L.vo n. 29/93 e successive
modifiche e legge n. 142/1990). 

Il responsabile del livello gestionale per poter realizzare al
meglio l'interesse pubblico generale, oltre che operare nel
rispetto del principio di legalità, buon'amministrazione e
imparzialità deve assicurare alla sua funzione il rispetto dei
criteri di efficienza, efficacia, speditezza, economicità,
pubblicità e trasparenza, criteri quest'ultimi normativizzati
dall'ormai nota legge sul procedimento n. 241 del 1990 (art.
1). 

Il dirigente deve, dunque, essere in grado di saper
utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali nel
rispetto delle regole cui è improntata l'azione della p.a.,
dove certamente il momento dell'efficienza non deve
essere dissociato da quello della legalità/garanzia (criterio
quest'ultimo posto a tutela della collettività
amministrata). 

Nella separazione dei ruoli, uno politico – di indirizzo –
l’altro amministrativo – di gestione – si cerca, in sostanza,
di unire la stabilità del rapporto fondato, da una parte, su
responsabilità politica censurabile “in sede elettorale e di
gestione del consenso” per l’elezione diretta dell’organo di
vertice dell’apparato amministrativo (questo titolare alla
determinazione degli obiettivi, dei programmi e alla
verifica del risultato), dall’altra parte, sulla responsabilità
dirigenziale esecutrice dei programmi ed artefice degli
strumenti per il raggiungimento dei risultati censurabile nel
potere di nomina, conferma e revoca insito nella scelta
fiduciaria della dirigenza. 

L’assetto istituzionale trova in questo rapporto le diverse
relazioni dell’agire politico-amministrativo e la forma che
esso assume delimita l’orientamento di un sistema
normativo che riflette costantemente la supremazia di uno
dei due soggetti (o il potere politico o la burocrazia). 

Se quindi lo schema vede il ministro (a livello centrale) e il
sindaco (a livello locale) come “cerniera” di questo sistema
di unità-distinzione , l’idea che se ne trae è quella della
stretta continuità fra attività politica ed attività
amministrativa e dell’esigenza di mantenere quest’ultima
nell’alveolo degli indirizzi politici, ma anche quella di
garantire la legalità e l’imparzialità dell’attività
amministrativa difendendola dalle influenze della (cattiva)
politica. 

Ora, a fronte di un potere di gestione, affidato alla
dirigenza per poter realizzare quanto prefissato dall'organo
di vertice politico, si contrappone una maggiore
responsabilizzazione del personale burocratico posto
all'apice dell'organizzazione pubblica, con la conseguenza
che questo, nel realizzare gli obiettivi e, al fine di non
disperdere inutilmente risorse finanziarie pubbliche (con
conseguente danno all'Erario), deve perseguire una sana
gestione in grado di tradurre nella concreta realtà le
direttive impartite dal vertice politico. 

Ma ciò che deve poter risultare chiaro da tutto questo
discorso è che la responsabilità dirigenziale per i risultati è
autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme di
responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici e,
quindi, anche sui dirigenti. 

In particolare, va marcata la distinzione rispetto alla
responsabilità amministrativa. Quest’ultima presuppone un
comportamento che si discosta dalle regole giuridiche che
presiedono alla attività del dipendente. Inoltre, si tratta di
responsabilità per colpa (o per dolo). La responsabilità
dirigenziale, invece, non sorge dalla violazione di canoni
normativi di comportamento ed, anzi, trascende il
comportamento personale del dipendente: essa si ricollega
ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione cui il
dirigente è preposto ed implica, in caso di giudizio
negativo, più che una colpa del dirigente, la sua inidoneità
alla funzione. 

Orbene e tornando alla fattispecie di causa, se il progetto
in parola, per come è stato perseguito, non appare essere
stato in grado di poter avere una concreta realizzazione,
ciò che è necessario stabilire risiede essenzialmente nel
fatto se ciò è avvenuto per un comportamento contrario
alle regole giuridiche di settore quanto piuttosto in
relazione ad altri fattori, ivi compresa la casistica propria
della responsabilità dirigenziale, che, peraltro, in questa
sede appare irrilevante ove non sfoci, nella sua autonomia,
in elementi coincidenti con quelli propri  della
responsabilità amministrativa. 

Contesta la Procura regionale che, sulla base della
documentazione acquisita, ivi compresa quella esibita dal
D., si evince una direttiva politica che parla di un generico
incarico di riorganizzazione del servizio di viabilità
invernale, non emergendo in alcun modo da tale
provvedimento un’autorizzazione di spesa specifica per la
mappatura termica delle strade della città, giacché la
delibera in parola approva un progetto per l’acquisto di 15
autocarri 4x4 dotati di apparecchiature ad alta tecnologia
per lo sgombero neve (si veda in ogni caso la delibera n. 94
07094/55 del 18.10.1994 depositata dal convenuto con le
proprie memorie). 

Sottolinea ancora l’Organo requirente che l’atto di
indirizzo politico non può essere del tutto sostituito dal
promemoria che l’arch. D. ha predisposto per l’assessore
Corsico (con l’apposizione di un segno di assenso da parte
di quest’ultimo), perché, un progetto tecnologicamente
complesso avrebbe avuto bisogno, anche in ragione della
spesa, di una chiara direttiva politica che invece dagli atti
acquisiti non vi era. 

Sostanzialmente, dunque, emergerebbero evidenti profili
di responsabilità amministrativa da contestare al Dirigente
in parola, il quale aveva un rapporto di impiego con
l'amministrazione; sarebbe evidente la presenza di un
danno ingiusto al patrimonio dell'ente pubblico (le somme
spese non sono di alcuna utilità); emergerebbe l'elemento
psicologico della colpa grave nel comportamento dell'arch.
D. per aver operato al di fuori di un chiaro atto di indirizzo
politico e con procedimenti parcellizzati diretti ad evitare
atti di competenza della G.C. e, da ultimo, sussisterebbe il
nesso eziologico tra comportamento dell'agente e la
produzione del danno patrimoniale, giacché senza quelle
determinazioni di spesa poco ponderate il bilancio dell'ente
locale non sarebbe stato gravato da uscite finanziarie
disutili. 

Tale impostazione non sembra invero poter essere
condivisa. 

Anche per quanto si è anzi detto, va ribadito infatti il
concetto di Amministrazione come attività globalmente
rilevante diretta alla realizzazione di compiti ed alla
soddisfazione di bisogni, organizzata in strutture,
procedimenti e personale imparziali, paritari, controllabili,
funzionalizzato agli obiettivi politici programmati. 

Tale affermazione ingenera il convincimento che la politica
ha come finalità il  condizionamento di tale processi e, di
conseguenza, la partecipazione alle definizioni operative
dei processi amministrativi privilegiando, appunto, le
diverse forme ed ideologie politiche che sono alla base  di
ogni ordinamento; ciò implica che l’attività
amministrativa, ben lungi dall’essere meramente esecutiva
di determinazioni primarie legislative svolge sempre più
una funzione di completamento e di integrazione di scelte
di natura politica. 

In altre parole, se nel nostro ordinamento giuridico, è la
legge a dare la definizione di interesse pubblico (con una
serie articolata di criteri e parametri costituzionali) nei
vari campi in cui essa opera e se detto interesse costituisce
il fine razionale dell’agire amministrativo (artt.97 e 98
Cost.), spetterà all’Amministrazione procedente definire
come tale i canoni di riferimento in base all’imparzialità,
all’efficienza ed alla legalità. 

In dipendenza di ciò, il rapporto che si instaura con la
politica (inteso come tale quel momento di “cerniera” di
cui poc’anzi si parlava) non può che definire le linee
generali ed i collegamenti con l’agire amministrativo,
nonché con i singoli momenti di attuazione.
L’Amministrazione opera, pertanto, in base a canoni
generali i cui limiti ed oggetto di intervento sono stabiliti
dalla legge ed all’interno di essa in base alle regole da essa
stessa stabilite (poteri di regolamentazione di fonte
secondaria). 

Attesa quindi la necessaria portata generale dell’attività di
indirizzo dei vertici dell’Amministrazione, in relazione alla
fattispecie, una volta che il vertice politico ha individuato,
come obiettivo, una riorganizzazione del sistema di
viabilità invernale, la c.d. mappatura termica delle strade
della città non può essere percepita come qualcosa di
avulso e da sviluppare con un ulteriore progetto – da
sottoporre all’approvazione dell’organo politico - in grado
di avere poi concreta realizzazione (la mappatura termica
viene considerata utile per la sicurezza della circolazione
stradale), ma come un qualcosa che rientri già nel disegno
globale dell’organo politico, finalizzato alla salvaguardia
dell'interesse pubblico 

Il progetto di mappatura termica, invero, appare
pertinente e complementare alla fase di riorganizzazione
del sistema di viabilità invernale, in quanto avrebbe
consentito di acquisire dati meteorologici necessari ad
indirizzare l’intervento dei mezzi spandisale nel momento
in cui si fossero venuti a creare le condizioni
meteorologiche che avrebbero potuto provocare fenomeni
gelivi, al fine di prevenirli in modo razionale con interventi
qualitativi e quantitativi mirati alle reali esigenze,
risparmiando in tal modo risorse ed ottimizzando i risultati.

Contesta ancora la Procura regionale che nella fattispecie,
oltre a non sussistere una precisa direttiva politica, non
sarebbero state neanche rispettate le regole che
presiedono alla scelta dei contraenti con la p.a.,
emergendo, in modo chiaro, che l'avere effettuato prima
l'acquisto dell'allestimento di un veicolo (Fiat scudo vetrato
ad uso stazione di rilevamento presso la s.n.c. Barberi di
Sesto Calende) con l'intenzione di coinvolgere in seguito
altri soggetti in grado di fornire i sistemi di supporto
informatico per il rilevamento del manto stradale
interessato dalle gelate, nonché degli elementi
meteorologici, ha sicuramente esposto l'ente pubblico a
una dispersione di fondi senza avere alcuna garanzia in
termini di realizzazione del progetto. 

In realtà non appare possibile affermare che l'arch. D.
abbia operato con “metodologie privatistiche” quale, ad
esempio, la trattativa diretta con la ditta Barberi,
argomentando ciò sulla scorta del fatto che l'individuazione
di questa ditta non può neanche dirsi effettuata con
trattativa privata, in quanto quest'ultima prevede un
minimo di procedimentalizzazione. In effetti, l’importo in
questione autorizzerebbe anche il ricorso a procedure
“informali” nel campo dei contratti di fornitura. Sostenere
quindi la necessità della evidenza pubblica implica il voler
disporre di un potere discrezionale della P.A. che,
ricorrendo le citate condizioni, può anche orientarsi per il
non perseguire le cennate procedure formali. 

Con ogni probabilità, il Dirigente in parola avrebbe potuto
avviare un'azione amministrativa in grado di garantire al
meglio il Comune di Torino poiché ciò avrebbe offerto,
oltre le opportune garanzie per l’amministrazione, anche la
possibilità per coloro che sono subentrati all'arch. D., di
portare a compimento la realizzazione del progetto
medesimo, ma certamente non si può pretendere, sotto il
profilo giuridico, che lo stesso presentasse un progetto
completo (allestimento automezzo e acquisizione della
componentistica informatica) al competente organo di
direzione politica (non rientra nei compiti degli organi di
direzione politica l’approvazione di progetti già ricompresi
nell’ambito degli indirizzi gestionali dell’Amministrazione,
come nel caso di specie), né tantomeno l’individuazione,
attraverso le procedure dell'evidenza pubblica, di un
soggetto capace di realizzare concretamente e in modo
completo la predetta mappatura termica. 

Peraltro, non sussistono prove in atti di quella che sarebbe
stata l’evoluzione delle vicenda e del progetto in questione
tenuto conto del fatto che non può escludersi, per tabulas,
che la mancata realizzazione del progetto possa essere
imputata anche a fattori esterni quali le vicende giudiziarie
che hanno allontanato l'arch. D. dall'ufficio da lui diretto
impedendogli, di fatto, di portare a compimento il
progetto. 

Pertanto e conclusivamente, se ciò che può
oggettivamente essere imputato al D. residua nel fatto che
il suo preteso comportamento imprudente avrebbe fatto
sostenere al Comune spese di alcuna utilità, quanto precede
dimostra ampiamente che il convenuto ha agito nell’ambito
di un programma approvato dall’organo politico che gli
consentiva se non gli imponeva di tutelare l’interesse
pubblico individuato nel miglioramento della viabilità
invernale, attraverso procedure non sempre di particolare
aderenza al miglior agire amministrativo, configuranti un
comportamento sì colposo ma che non appare
manifestazione evidente di un atteggiamento
caratterizzato da profili di colpa grave. 

Per quanto esposto, questo Giudice ritiene il sig. G. D.
esente da responsabilità amministrativa e lo manda assolto
dagli addebiti contestatigli. 

Sussistono i motivi per ritenere compensate le spese di
giustizia. 

                        P.Q.M. 

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione
Piemonte, definitivamente pronunciando, assolve il sig. G.
D. dagli addebiti contestatigli.

Le spese di giustizia sono da ritenere compensate 

            Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

            Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del
16 febbraio 2000. 

Depositata in Segreteria il 13 aprile 2000 

Il Direttore della Segreteria omissis 
 

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