FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione
Staccata di Latina, il sig. Gaetano Forte, in qualità di
cittadino elettore e di candidato alla carica di consigliere della
Circoscrizione di decentramento denominata Gianola del Comune di
Formia, impugnava il verbale del 14 giugno 2003 dell’Ufficio elettorale
centrale, concernente la consultazione del 25 e 26 maggio 2003, nella
parte relativa alla determinazione dei seggi spettanti a ciascuna lista
nell’ambito del consiglio circoscrizionale ed alla proclamazione degli
eletti. Il ricorrente deduceva che erroneamente il predetto Ufficio
aveva applicato il metodo d’Hondt puramente e semplicemente, senza le
correzioni previste dal regolamento comunale per il decentramento
amministrativo, che, ove applicate, avrebbero comportato la sua
elezione in luogo del proclamato eletto sig. Ezio Testa.
In accoglimento del ricorso, il T.A.R. ha corretto in tal senso il
risultato elettorale con la sentenza n. 910 in data 7 novembre 2003,
per la riforma della quale il sig. Testa ha proposto l’appello in
epigrafe indicato, sostenendo l’inapplicabilità della
disposizione regolamentare in quanto in contrasto con lo statuto
comunale.
L’appellato si è costituito in giudizio per resistere al
gravame, al quale ha controdedotto, concludendo per la sua reiezione
perché infondato.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 1 giugno
2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si
è riservata la decisione.
DIRITTO
Il giudizio verte sul metodo di attribuzione dei seggi di consigliere
circoscrizionale nel Comune di Formia.
Al riguardo, lo statuto comunale prevede (art. 77, secondo comma) che
“Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio universale
e diretto, secondo il sistema proporzionale, metodo D'HONT” (recte:
d'Hondt, dal nome del belga Victor d’Hondt, che lo ideò) “con le
modalità previste dal regolamento” e che (art. citato, comma 4,
secondo periodo) “Le procedure per ... le operazioni di voto e di
scrutinio .... sono stabilite dal regolamento”.
A sua volta, il regolamento per il decentramento amministrativo, dopo
aver ripetuto (art. 13, primo comma) che “Il Consiglio di
Circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto,
secondo il sistema proporzionale, con metodo D'O.N.T.”, stabilisce
(art. 13, quarto comma) che l’Ufficio elettorale “Ai fini del riparto
dei seggi divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste
per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il
quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale
di ciascuna lista. I seggi eventualmente restanti verranno
successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano
dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista
che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono
considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto
alcun quoziente”.
Il punto cruciale della controversia è costituito, allora, dalla
compatibilità tra le riferite norme, negata dall’appellante, il
quale in applicazione del metodo d'Hondt previsto dallo statuto
è risultato eletto, ed affermata dall’originario ricorrente di
primo grado, ora appellato.
La controversia va risolta alla stregua dei principi in materia di
gerarchia delle fonti.
Per quanto riguarda i regolamenti dei Comuni, la subordinazione allo
statuto è, in generale, positivamente disposta dall’art. 7 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, a norma del quale il Comune e la
Provincia, nelle materie di propria competenza, adottano regolamenti
“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto”. In
particolare, tra i regolamenti specificamente indicati dalla norma, vi
sono quelli per l’organizzazione ed il funzionamento degli organismi di
partecipazione e le circoscrizioni di decentramento comunale sono
espressamente qualificate come “organismi di partecipazione” dall’art.
17, c. 1, dello stesso testo unico. Il regolamento che ne disciplina
l’organizzazione ed il funzionamento, pertanto, non può
contenere disposizioni che non siano “nel rispetto ... dello statuto”
e, dunque, a questo conformi.
Nella specie, è innegabile che la disciplina dettata dal quarto
comma del sopra riportato art. 13 del regolamento comunale per il
decentramento amministrativo non rispetta la superiore disposizione
statutaria, che nella determinazione del numero di seggi da attribuire
alle liste ammesse alla competizione elettorale vuole l’applicazione
del metodo d’Hondt.
Secondo questo metodo, invero, com’è noto, i seggi si
attribuiscono in proporzione ai quozienti ottenuti dividendo la cifra
elettorale di ciascuna lista, vale a dire il numero di voti validi da
ciascuna conseguito, per 1, 2, 3, ecc., fino al numero dei seggi da
attribuire.
Con il sistema prescritto dalla norma di regolamento, invece, il
quoziente è unico ed è quello risultante dalla divisione
del totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero
dei consiglieri da eleggere; con l’attribuzione ad ogni lista di tanti
seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella
cifra elettorale di ciascuna.
I due metodi portano a risultati diversi, com’è accaduto nel
caso in esame, e per questo sono tra loro inconciliabili ed
alternativi.
Atteso, peraltro, il rapporto di gerarchia in cui si trovano le fonti
delle norme in questione, l’antinomia si risolve con la prevalenza
della disposizione dello statuto e la disapplicazione di quella
regolamentare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2000, n. 2183).
L’appello è, pertanto, fondato e va accolto. Per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado
deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e
competenze dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 1 giugno
2004 con l'intervento dei Signori:
Raffaele IANNOTTA - Presidente -
Raffaele CARBONI - Consigliere -
Corrado ALLEGRETTA - Consigliere rel. est. -
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI - Consigliere -
Marzio BRANCA - Consigliere -
DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 25 GENNAIO 2005
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