Giurisprudenza - Enti locali
 
Corte di Cassazione, Sez. Civ. V, Tributaria, Sentenza del 28 giugno 2000 n. 8774, sul diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate dal Comune a titolo d'imposta sui depositi liquidi bancari e postali 

                                              
                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
           Il Ministero delle Finanze ricorre per cassazione deducendo tre motivi avverso la
           sentenza 11 agosto 1997 n. 190/28/97 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il
           Piemonte ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato riconosciuto il
           diritto del Comune di Sant'Ambrogio di Torino ad ottenere il rimborso delle somme versate
           nel 1992 a titolo d'imposta sui depositi liquidi postali e bancari.
                                     MOTIVI DELLA DECISIONE
           Il ricorso che deduce in tre motivi un'unica censura, deve essere accolto anche alla luce
           dello jus superveniens. Infatti in base alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (si
           veda ex pluribus la sentenza n. 4904 del 20 maggio 1999, cui adde Cass. 7 luglio 1999, n.
           7047) in virtú dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, applicabile trattandosi di
           norma di interpretazione autentica, e quindi assistita da efficacia retroattiva, anche ai
           rapporti non ancora definiti, il terzo periodo del quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. 26
           settembre 1973 n. 600, il quale prevede che la ritenuta sugli interessi, premi ed altri
           frutti di obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti è effettuata a titolo di imposta "nei
           confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG ed in ogni altro caso", deve intendersi nel senso
           che la ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG. Ne deriva
           che detta ritenuta deve essere applicata anche sugli interessi maturati su conti correnti
           e depositi intestati ad un Comune, ancorché, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre
           1986 n. 917, nel testo fissato dall'art. 4, terzo comma bis, del d.l. 31 ottobre 1990 n.
           310, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1990 n. 403, escluso dal novero
           degli enti assoggettati all'IRPEG.
           È possibile definire la controversia in base all'art. 384 c.p.c.
           Sussistono giusti motivi per procedere a compensazione delle spese.
                                             P.Q.M.
           La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta il
           ricorso introduttivo del contribuente. Compensa fra le parti le spese di giudizio. Cosí
           deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 12 aprile 2000.
 

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