Corte di Cassazione, Sez. Civ. V, Tributaria, Sentenza del 28 giugno
2000 n. 8774, sul diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate dal
Comune a titolo d'imposta sui depositi liquidi bancari e postali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero
delle Finanze ricorre per cassazione deducendo tre motivi avverso la
sentenza
11 agosto 1997 n. 190/28/97 con cui la Commissione Tributaria Regionale
per il
Piemonte
ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato riconosciuto
il
diritto
del Comune di Sant'Ambrogio di Torino ad ottenere il rimborso delle somme
versate
nel 1992
a titolo d'imposta sui depositi liquidi postali e bancari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso
che deduce in tre motivi un'unica censura, deve essere accolto anche alla
luce
dello
jus superveniens. Infatti in base alla pacifica giurisprudenza di questa
Corte (si
veda ex
pluribus la sentenza n. 4904 del 20 maggio 1999, cui adde Cass. 7 luglio
1999, n.
7047)
in virtú dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, applicabile
trattandosi di
norma
di interpretazione autentica, e quindi assistita da efficacia retroattiva,
anche ai
rapporti
non ancora definiti, il terzo periodo del quarto comma dell'art. 26 del
d.P.R. 26
settembre
1973 n. 600, il quale prevede che la ritenuta sugli interessi, premi ed
altri
frutti
di obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti è effettuata
a titolo di imposta "nei
confronti
dei soggetti esenti dall'IRPEG ed in ogni altro caso", deve intendersi
nel senso
che la
ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG.
Ne deriva
che detta
ritenuta deve essere applicata anche sugli interessi maturati su conti
correnti
e depositi
intestati ad un Comune, ancorché, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R.
22 dicembre
1986 n.
917, nel testo fissato dall'art. 4, terzo comma bis, del d.l. 31 ottobre
1990 n.
310, convertito
con modificazioni in legge 22 dicembre 1990 n. 403, escluso dal novero
degli
enti assoggettati all'IRPEG.
È
possibile definire la controversia in base all'art. 384 c.p.c.
Sussistono
giusti motivi per procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito
rigetta il
ricorso
introduttivo del contribuente. Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Cosí
deciso
nella camera di consiglio della sezione tributaria il 12 aprile 2000.
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