Cass, sez. I, Sent. 22 maggio 2003, n. 8232, sulla responsabilità
in caso di ordinanze contingibili ed urgenti emanati dal Sindaco quale
ufficiale di governo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
I CIVILE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Angelo GRIECO - Presidente -
Dott.
Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott.
Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott.
Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
Dott.
Stefano BENINI - Consigliere -
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
Immobiliare
il Miglio D'Oro I.Mi.D. Srl, in persona dell'Amministratore unico pro tempore,
elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della
Corte
Di Cassazione,
rappresentata e difesa dagli avvocati Della Pietra Gioacchino, Rispoli
Luigi,
giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrente
-
contro
Comune
di Ercolano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in
Roma Via
Fogliano 35, presso l'Avvocato Alfredo Pieretti, rappresentato e difeso
dagli
avvocati
Sergio Sorta, Andrea Scognamiglio, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente
-
avverso
la sentenza n. 1312/98 della corte d'Appello di Napoli, depositata il 02/06/98;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2003 dal
Consigliere
Dott.
Mario Adamo;
udito
per il ricorrente, l'Avvocato Rispoli, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito
per il resistente, l'Avvocato Sorta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti
che ha
concluso
per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con provvedimento
in data 4.5.1979 il Sindaco del Comune di Ercolano ordinava ai sensi
dell'art.
7 L. 20.3.19865 n 2248 all. E la requisizione per la durata di mesi 12
di venti
alloggi
di proprietà della s.r.l. " Il Miglio d'oro".
Il provvedimento
di requisizione veniva emesso per fare fronte alle necessità alloggiative
di cittadini
che si erano venuti a trovare in stato di necessità, a causa di
sfratti e per
l'abbandono
di case malsane e fatiscenti.
L'Ufficio
tecnico del Comune dava immediata esecuzione al provvedimento di requisizione
provvedendo
ad occupare 24 anzicchè venti appartamenti, come stabilito nel
provvedimento
del sindaco.
Nulla
veniva disposto in ordine all'indennità di requisizione.
Alla scadenza
del termine di dodici mesi, originariamente previsto, gli alloggi non venivano
restituiti
alla s.r.l. Imid che provvedeva quindi a convenire avanti al Tribunale
di Napoli il
Comune
di Ercolano per sentirlo condannare al rilascio degli immobili ed al risarcimento
di
tutti
i danni subiti a causa dell'illegittima occupazione degli stessi.
Costituitosi
in giudizio il Comune convenuto deduceva la pendenza avanti al T.A.R. della
Campania
di giudizi aventi ad oggetto il ricorso della s.r.l. Imid avverso l'ordinanza
n. 74
del 1979
di requisizione degli appartamenti, nonchè la richiesta di annullamento
dei
provvedimenti
di revoca della licenza edilizia e di demolizione dell'immobile requisito
e
chiedeva
la sospensione del giudizio.
Sempre
pregiudizialmente l'Amministrazione comunale eccepiva il difetto di giurisdizione
dell'A.G.O.
e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con successiva
ordinanza in data 5.8.1980 n. 85 il Sindaco di Ercolano disponeva nuova
requisizione
degli immobili per altri dodici mesi.
Anche
tale ordinanza veniva impugnata avanti al T.A.R. della Campania, per cui
il
Comune
insisteva nella istanza di sospensione del giudizio esteso anche alla richiesta
di
risarcimento
dei danni conseguenti alla nuova ordinanza.
Il giudizio
veniva, quindi, riassunto dopo le pronunzie del T.A.R. della Campania che
dichiarava
illegittime entrambe le ordinanze di requisizione dell'immobile.
Con sentenza
in data 8.6.1993 il Tribunale di Napoli, disattese le eccezioni di difetto
di
giurisdizione
e di legittimazione passiva, liquidava in favore della s.r.l. Imid la somma
di £
4.060.493.286
per danni derivanti dall'illegittima detenzione dell'immobile e la somma
di £.
1.657.000.000
per indennità di occupazione.
Avverso
la sentenza del Tribunale di Napoli proponevano appello la soc. Imid lamentando
errori
di calcolo nella determinazione del danno e la mancata rivalutazione della
somma
liquidata
nonchè il Comune di Ercolano che reiterava le eccezioni di carenza
di
legittimazione
passiva, per avere agito in qualità di ufficiale di governo, e di
prescrizione;
la soc.
Imid proponeva altresì appello incidentale.
Con sentenza
in data 2.6.1998 la Corte di appello di Napoli accoglieva l'appello proposto
dal Comune
di Ercolano e dichiarava il suo difetto di legittimazione passiva per avere
agito
in qualità di funzionario di governo.
Per la
cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso fondato
su due
motivi
la s.r.l. Immobiliare Il Miglio d'oro.
Resiste
con controricorso il Comune di Ercolano. Entrambe le parti hanno presentato
memoria.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con il
primo motivo di cassazione la società ricorrente lamenta violazione
e falsa
applicazione
degli artt. 7 L. n 2248/1865 all. E, 2043, 2051, 2697 c.c., 101, 112, 113,
115, 132
n 4 c.p.c. nonchè omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi
della
controversia.
Premesso
che nella specie , non é applicabile la normativa relativa al sisma
che ha
colpito
la Campania, essendo state le due ordinanze del Sindaco di Ercolano pronunziate
prima
del sisma stesso, rileva la s.r.l. IMID che erroneamente la Corte territoriale
ha
escluso
la legittimazione passiva del comune di Ercolano, non avendo tenuto conto
che
la causa
petendi era costituita dalla responsabilità aquiliana dell'Amministrazione
comunale
ed il petitum dalla richiesta di liquidazione del danno conseguente alla
occupazione
dell'immobile dopo la scadenza del termine della requisizione non sorretta
da
alcuna
indennità.
In tale
ottica chiara era l'illegittimità del comportamento del comune che
aveva omesso
di restituire
la cosa requisita, con conseguente obbligo di risarcire i danni prodotti
dai
nuclei
familiari insediati nelle abitazioni.
Fuorviata
dalla diversa questione dell'astratta competenza sussidiaria del Sindaco
rispetto
a quella del Prefetto, in ordine al potere di disporre la requisizione
degli alloggi, la
Corte
territoriale non ha colto la vera essenza della domanda della società
ricorrente,
pervenendo
all'errata conclusione che sempre l'attività del sindaco, quale
ufficiale del
governo,
sia riferibile allo Stato, anche relativamente alla restituzione dell'immobile
requisito
e del risarcimento del danno.
Con il
secondo motivo la società ricorrente censura l'impugnata sentenza
per violazione e
falsa
applicazione dell'art. 7 l. n. 2248/1865 all. E, degli artt. 1, 2, 17,
18, 25, 27, 30,
32, D.P.R.
n. 615/1977, degli artt. 2043, 2051, 2697, 2949,; degli artt. 101, 112,
113,
c.p.c.,
in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Rileva
preliminarmente la società IMID che le ordinanze emesse dal sindaco
di Ercolano
sono state
adottate esclusivamente sulla base dell'art. 7 L. n. 2248/1965 all. E sicchè
non è
applicabile nella specie la normativa relativa agli interventi straordinari
per il sisma
del 1980
con le relative problematiche.
Deve,
quindi, escludersi che il Sindaco abbia agito nella veste di Commissario
del Governo
su delega
del Commissario straordinario per le zone terremotate, per cui non possono
trovare
applicazione nella specie tutti gli arresti della Corte suprema, attinenti
alle
problematiche
createsi in conseguenza del ricordato sisma del 1980.
Ciò
premesso, osserva la ricorrente che le ordinanze del Sindaco di Ercolano
sono state
annullate
dal T.A.R. Campania con sentenza in data 22.12.1982, sul presupposto
dell'inesistenza
"di una grave necessità pubblica che stante l'inevitabilità
e
l'imprevedibilità
del sacrificio da imporsi alla proprietà privata, legittimi, l'uso
da parte del
sindaco
dei poteri ex art. 7 L. 20.3.1865 n 2248 all. E".
Precisa,
altresì la ricorrente che nello stesso provvedimento di annullamento
si legge
anche
che "il Consiglio comunale per tale situazione da ritenersi all'origine
della grave
epidemia
di colera del 1973, rivolgeva invito a procedere alla requisizione degli
alloggi
sfitti
al Sindaco ed al Prefetto per dare una prima risposta positiva alle drammatiche
esigenze
poste dagli sfrattati del Comune".
Consegue
che il Sindaco di Ercolano ha disposto la requisizione degli alloggi senza
che
ricorressero
le condizioni che lo legittimassero, ai sensi del richiamato art. 7 L.
n.
2248/1865
all. E, a sostituirsi al Prefetto di Napoli, rimasto inerte, sicché
la Corte di
appello
avrebbe dovuto ritenere sussistente la legittimazione passiva del Comune
di
Ercolano,
a nulla rilevando che il Sindaco avesse agito nella qualità di ufficiale
di
governo.
Assume
ancora la società ricorrente che, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 24.7.1977
n. 616, il
controllo
dell'igiene, della sanità e dell'edilizia è ricompreso fra
le materie riservate ai
comuni
sicchè anche se il sindaco di Ercolano abbia agito in qualità
di funzionario di
governo
ha comunque esercitato poteri riservati dalla legge all'autorità
locale alla quale,
anche
sotto questo più specifico aspetto, vanno fatte risalire le conseguenti
responsabilità.
I due
motivi in quanto strettamente connessi possono essere unitariamente esaminati.
Al riguardo
si osserva, in via preliminare, che le, ordinanze di requisizione dell'immobile
della
s.r.l. IMID sono state pronunziate prima del sisma dei novembre 1980 che
ha colpito
la regione
Campania, sicché considerato che dall'impugnata sentenza e dagli
stessi scritti
delle
parti non risulta che dopo le ordinanze in questione siano stati pronunziati
altri
provvedimenti
di requisizione, non può trovare applicazione, nella specie, la
normativa
emergenziale
promulgata per far fronte ai gravi problemi creati dal sisma del 1980.
Pertanto,
deve ritenersi accertato che il Sindaco di Ercolano abbia disposto le
requisizioni
degli appartamenti di proprietà della società ricorrente
in base all'art. 7 L.
2248/1865
all. E nella qualità di Ufficiale di governo, in sostituzione del
Prefetto di Napoli,
rimasto
inerte posto che non risultano provvedimenti da questi adottati.
Nè
può fondatamente ritenersi, come sostenuto nel controricorso dal
comune di
Ercolano,
che la seconda ordinanza la n. 85/80 del 5.8.1980 si sia automaticamente
convertita
in un provvedimento comunque necessitato dagli eventi sismici, verificatisi
nel
novembre
dello stesso anno, considerato che non risulta dall'impugnata sentenza,
assolutamente
superficiale sul punto, e dallo stesso controricorso che nell'immobile
in
questione
siano stati alloggiati cittadini colpiti dal sisma, sicchè deve
ritenersi che la
requisizione
dell'immobile sia stata disposta e l'occupazione si sia protratta per esigenze
antecedenti
al terremoto del 1980 ed a questo non riconducibili, come del resto ritenuto
dagli
stessi giudici amministrativi investiti dell'esame della legittimità
delle ordinanze di
requisizione,
con pronunzia costituente ormai giudicato fra le parti.
Ció
premesso e passando all'esame del merito del ricorso si osserva che la
competenza
per l'emanazione
delle ordinanze contenenti provvedimenti contingibili ed urgenti, in
ordine
alla disposizione della proprietà privata, per far fronte a gravi
necessità di ordine
pubblico,
appartiene in via primaria al prefetto ex art. 19 T.U. 3.3.1934 n. 383
e
successive
modificazioni, che lo esercita con le modalità previste dall'art.
7 L. 2248/1865
all. E
e, solo in caso di assoluta urgenza, al sindaco che agisce come ufficiale
del
governo.
Deve,
quindi, ritenersi che l'interesse all'adozione dei provvedimenti di requisizione,
emessi
per far fronte a situazioni di urgente necessità, appartenga allo
Stato, che lo
tutela
attraverso provvedimenti emessi, a secondo delle condizioni esistenti,
dal prefetto
in via
primaria e dal sindaco in via sussidiaria.
Pertanto,
appartenendo il prefetto ed il sindaco, per quanto qui rileva, alla medesima
branca
dell'amministrazione l'accertata insussistenza di una delle condizioni
legittimanti
l'esercizio
del potere di requisizione da parte del sindaco, in particolare l'assenza
dell'estrema
urgenza, non può far riversare le conseguenze dell'atto sul sindaco
ed
attraverso
questo sul comune, che non ha autonoma competenza in materia, ma
costituisce
solo un vizio dell'atto per incompetenza relativa dell'organo che ha agito
in
luogo
di quello che avrebbe dovuto agire.
Nè
può ritenersi, sulla base del combinato disposto degli artt. 27
e 32 D.P.R. 24.7.1977
n. 616,
come sostenuto dalla società ricorrente, che essendo stata attualmente
attribuita
ai comuni la materia della salvaguardia dell’igiene degli insediamenti
urbani e
della
collettività la competenza ad emettere i provvedimenti di requisizione
sia passata
alle amministrazioni
locali, posto che il D.P.R. citato attribuisce alle amministrazioni locali
ordinari
poteri nelle indicate materie che nulla hanno a che vedere con il generale
interesse
dello Stato al mantenimento dell'ordine pubblico, da tutelarsi, in via
d'urgenza,
anche
con provvedimenti restrittivi della proprietà privata, non configurabili
in base al
D.P.R.
n. 616/1977.
Nè
la legittimazione passiva dell'Amministrazione dello stato può essere
negata sulla base
del disposto
dell'art. 38 comma 2 L. 8.6.1990 n. 142 che attribuisce al sindaco il potere
di adottare
con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità
ed igiene,
edilizia e polizia locale, posto che trattasi di atti che il sindaco adotta
sempre
e comunque,
per espressa disposizione di legge, come ufficiale di governo, sicchè
le
conseguenze
dell'atto ricadono necessariamente sull'amministrazione dello Stato.
Dalle
premesse fin qui svolte consegue che irrilevante è la considerazione
che la s.r.l.
I.MI.D.
abbia chiesto, con la domanda introduttiva del giudizio, solo il rilascio
dell'immobile
ed il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima occupazione del
bene,
considerato
che tutte le conseguenze dell'atto compiuto dal sindaco, come ufficiale
di
governo,
ricadono sull'Amministrazione centrale, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento
sia stato
assunto in carenza delle necessarie condizioni legittimanti, posto che
la
carenza
di tali condizioni determina solo un'incompetenza relativa dell'organo
che ha però
sempre
agito a tutela di un interesse dello Stato, esercitando male in concreto
un potere
che in
astratto gli competeva (Cass. civ. sez., 15.8.1992 n. 9268; Cass. civ.
sez. I,
11.1.1999
n. 182).
Il ricorso
va, pertanto, respinto.
Ricorrono
giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge
il ricorso, spese compensate.
Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in
data 28
gennaio
2003.
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA IL 22 MAGGIO 2003
|