Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

La sanatoria delle opere abusive su aree vincolate.
La questione della sanatoria di opere abusive su aree vincolate ha dato origine a contrasti giurisprudenziali in relazione alla necessità o meno del nulla osta dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo anche nell’ipotesi n cui l’abuso edilizio sia stato commesso anteriormente all’imposizione del vincolo stesso.
Il problema interpretativo si pone con riferimento alle aree soggette al vincolo relativo in quanto l’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non contempla detta ipotesi a differenza delle aree soggette a vincolo assoluto che sono disciplinate per questo aspetto dall’articolo 33 della stessa legge.
In proposito di recente la questione è stata deferita all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza 1° febbraio 1999 (pubblicata in Cons. Stato, 1999, fasc. n. 2, pag. 242).
La sentenza del TAR Parma qui sotto riportata, invece, risolve la questione ritenendo applicabile retroattivamente l’articolo 2, comma 44, della legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria 1997), atteso il suo carattere interpretativo dell’articolo 32 della legge n. 47 del 1985. (Ugo Di Benedetto) 

Tar Emilia - Romagna, sez. staccata di Parma, 14 aprile 1999, n. 198 
"La sanatoria delle opere edilizie abusive su aree vincolate non richiede il nulla osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo ove l'abuso sia stato commesso anteriormente all'apposizione del vincolo stesso" 

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe indicato con il quale il Direttore del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ha annullato il provvedimento n. 51065 del 24/5/1996 con il quale il Comune di Parma ha autorizzato ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 ad ottenere la sanatoria concernente la realizzazione di un capannone realizzato nel 1976. 
L’interessato ha dedotto quanto segue: 
1) violazione dell’articolo 32 e 33 della legge n. 47/1985 in quanto il nulla osta dell’Autorità preposta al vincolo non sarebbe necessario poiché l’opera sarebbe stata realizzata anteriormente alla imposizione del vincolo stesso; 
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e disparità di trattamento. 
L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha controdedotto alle avverse doglianze e chiesto la reiezione del ricorso. 
All’udienza del 7 aprile 1999 la causa è stata trattenuta in decisione. 
2. Va preliminarmente respinta l’eccezione della difesa dell’Amministrazione, di cui alla memoria del 1° marzo 1999, con cui con cui si evidenzia l’inammissibilità della prima censura non avendo l’interessato impugnato il provvedimento con il quale si ritiene di condizionare il condono all’accertamento di compatibilità ambientale. Infatti, il parere espresso a tali fini dal Comune era favorevole e, pertanto, non lesivo per il ricorrente che non aveva, quindi, alcun interesse all’impugnativa dello stesso. 
3. Nel merito ricorso è fondato, con riferimento al primo motivo di ricorso. 
4. Va, infatti, osservato che nella presente fattispecie l’opera abusiva è stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo ai sensi della legge 431 del 1985 (legge Galasso). 
5. L’articolo 32 della legge n. 47 del 1985, infatti, è stato interpretato dall’articolo 2, comma 44, della legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria 1997), nel senso che il parere favorevole dell’Amministrazione preposta a tutela del vincolo, anche quello imposto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge n. 431 del 1985, non va acquisito qualora l’opera abusiva sia stata realizzata anteriormente al vincolo stesso, come nel caso in esame (cfr. TAR Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, n. 139 del 17 marzo 1999). 
6. Per tali ragioni di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato. 
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa atteso il contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. 
Così deciso in Parma, il giorno 7 aprile 1999 
Presidente (Dott. Gaetano Cicciò) 
Cons. Rel.Est.(Dott. Ugo Di Benedetto) 
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186. 
Parma, lì 14 aprile 1999 
Il Segretario 
 
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