Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Consiglio di Stato, sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4620, sulla competenza dei geometri e degli ingegneri

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E

sul ricorso n. 38/92 proposto dal Comune di S. Maria di Sala, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi, elettivamente domiciliato in Roma, Via Confalonieri n. 5, presso lo studio del secondo;
contro
- l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Stella Richter e Zeno Forlati, elettivamente domiciliato in Roma, via Mordini n. 14, presso lo studio del primo;
- la Regione del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, sia come Amministrazione intimata dall’Ordine appellato sia come successore ex lege del Comprensorio n. 33 Mirano, disciolto e non più esistente, non costituita in giudizio;
e nei confronti
- di Barizza Francesco, residente a S. Maria di Sala, non costituito in giudizio;
- dell’Impresa Canton Giuseppe, in persona del suo titolare, nella sua sede di Camisano Vicentino (VI), non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, Sez. I, n. 799, pubblicata in data 31 agosto 1991, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, concernente piano di lottizzazione comunale “Rigoletto” in località Vaternigo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15 maggio 2001 il Consigliere Giuseppe Carinci;
Uditi l'avv. Andrea Manzi, in sostituzione dell'avv. Luigi Manzi, per il Comune appellante, e l'avv. Stella Richter, per l’Ordine resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, venuto a conoscenza dell’approvazione da parte del Comune di S. Maria di Sala del piano di lottizzazione detto “Rigoletto”, lo ha impugnato presso il Tribunale Amministrativo del Veneto. Nel ricorso ha dedotto violazione delle norme sulla competenza professionale dei Geometri – in quanto non abilitati alla redazione dei piani di lottizzazione – e, quindi, violazione del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, sull’ordinamento di tale figura professionale, e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, sull’ordinamento professionale degli Ingegneri e degli Architetti, nonché eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.
Il Comune intimato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito la tardività dell’impugnativa e ha sostenuto, insieme ai controinteressati, la totale infondatezza del ricorso.
Il Tribunale amministrativo, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Veneto e rigettata l’eccezione di rito, ha ritenuto fondato il vizio di incompetenza del Geometra alla redazione del piano di lottizzazione e ha quindi accolto il ricorso, con annullamento degli atti impugnati.
Avverso tale decisione ha interposto appello il Comune di Santa Maria di Sala che, con atto notificato in data 5/9 dicembre 1991, ha sollevato i seguenti motivi.
1 - All’iniziativa giurisdizionale di una persona giuridica pubblica – nei cui confronti assume rilevanza la doverosità del sapere come esercizio della funzione - non può applicarsi il criterio della “piena conoscenza” di un atto lesivo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. In effetti, mancando nel processo amministrativo l’interrogatorio formale della parte, è impossibile fornire la prova dello status soggettivo della piena conoscenza, mentre è più razionale e conforme ai principi dell’ordinamento addossare al ricorrente l’onere di provare il fatto positivo della venuta a conoscenza dell’atto in un dies a quo diverso dalla sua data. Da tali premesse consegue che per la persona giuridica pubblica il termine di impugnazione decorre sempre dalla propalazione dell’atto amministrativo, restando per definizione irrilevante lo status soggettivo e personale della persona fisica agente in rappresentanza organica del soggetto collettivo.
2 – I principi giurisprudenziali in ordine al limite della competenza professionale sono stati applicati, nella impugnata decisione, con eccessivo formalismo e automatismo, senza aderenza al caso specifico, in cui la modestia dell’intervento lottizzatorio era tale che non consentiva la declaratoria di incompetenza del Geometra.
Si è costituito in giudizio l’Ordine degli Ingegneri che, ritenuto del tutto infondato l’appello, ha chiesto l’integrale conferma della sentenza impugnata. Nella memoria difensiva, il resistente sostiene che gli argomenti sollevati dal Comune sono da ritenere privi di pregio per l’assoluta inconsistenza delle censure dedotte, sia di quelle riferite all’assunta tardività del ricorso, sia delle altre volte a contestare il merito della decisione di primo grado, la quale si appalesa del tutto coerente con le regole stabilite dai rispettivi ordinamenti professionali dei Geometri e degli Ingegneri.
All'udienza del 15 maggio 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
 
D I R I T T O
Come esposto in narrativa, il Comune di Santa Maria di Sala ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Veneto ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia avverso il piano di lottizzazione denominato “Rigoletto”, adottato dallo stesso Comune con atto deliberativo del 21 gennaio 1980.
Il Tribunale amministrativo, superata l’eccezione di tardività sollevata in resistenza, ha ritenuto fondata l’impugnativa dell’Ordine professionale, riconoscendo che nell’adozione del piano di lottizzazione il Comune era realmente incorso, come dedotto nel gravame, nella violazione delle regole stabilite dai rispettivi ordinamenti professionali dei Geometri e degli Ingegneri e Architetti.
Con il ricorso in appello, il Comune contesta la decisione del Tribunale amministrativo sulla base di due motivi.
Con il primo, ritiene erronea l’affermata tempestività del ricorso, non avendo il giudice di prime cure considerato che ricorrente era, nel caso di specie, un ente pubblico, rispetto al quale si presenta impossibile fornire prova dello status soggettivo della piena conoscenza. Non incombeva, quindi, al Comune dare prova che l’Ordine degli Ingegneri conosceva il piano di lottizzazione adottato, dovendo presumersi che lo stesso fosse a conoscenza dell’atto fin dalla data della sua propalazione, a meno che non fornisse la prova di esserne venuto a conoscenza in un dies a quo diverso da quello della sua adozione.
Con il secondo motivo sostiene che i principi giurisprudenziali in ordine al limite della competenza professionale sono stati applicati dal Tribunale amministrativo con eccessivo formalismo e automatismo, senza aderenza al caso specifico, in cui la modestia dell’intervento lottizzatorio era tale che non consentiva la declaratoria di incompetenza del Geometra.
Le censure si appalesano entrambe infondate.
In ordine alla prima, è utile ricordare che ai sensi dell’art. 2 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 – norma recepita e riprodotta nell’art. 21, comma uno, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 - il termine per impugnare un atto amministrativo decorre, per coloro che non ne sono i diretti destinatari, dalla data della piena conoscenza ovvero da quella in cui ne è stata comunque fatta legale pubblicazione mediante gli strumenti all’uopo previsti (Cons. St., Sez. V. n. 465 del 1.4.1993; TAR Puglia, BA, n. 749 del 6.11.1997).
Nel caso di specie, la delibera di adozione del piano di lottizzazione è stata pubblicata nell’albo del Comune e vi è rimasta affissa per quindici giorni. Dal suo contenuto non è però rinvenibile nè il nominativo né il titolo del professionista che aveva curato la redazione dello strumento urbanistico. L’ente comunale, peraltro, non ha mai dato dimostrazione di aver dato diversamente pubblicità agli atti che componevano il piano, di talchè per l’individuazione del termine a quo per l’impugnazione non può che farsi riferimento alla regola della piena conoscenza che, secondo pacifica e consolidata giurisprudenza, deve essere provata dalla parte che eccepisce la tardività.
Tale regola, che peraltro ha carattere residuale rispetto alle forme di conoscenza legale (notifica individuale e pubblicazione nelle forme prescritte da disposizioni normative), non può ritenersi superata dalle argomentazioni svolte dalla difesa comunale.
Non vale, in effetti, sostenere che nei confronti di una persona giuridica pubblica non può applicarsi il criterio della “piena conoscenza” in quanto sarebbe impossibile dare prova dello status soggettivo della stessa. E’ noto che nei confronti delle persone giuridiche - e quindi degli enti pubblici - vale la regola della imputazione degli status soggettivi alla persona fisica preposta all’organo cui competono i poteri rappresentativi e deliberativi, onde il termine di impugnazione decorre, per le stesse, dalla data in cui la persona fisica preposta all’organo ha preso conoscenza dell’atto, o da quella in cui deve ritenersi – sulla base delle note regole – che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità della stessa (Cons. St., Sez. V, n. 779 dell’8.6.1998), mentre sono del tutto irrilevanti le ulteriori vicende interne di trasmissione dell’atto agli organi competenti (Cons. St., Sez. IV, n. 468 del 26.10.1985).
Tale regola è indubbiamente applicabile nel caso in esame, in cui, in mancanza di una qualsiasi prova, da parte del Comune, che l’Ordine degli Ingegneri fosse a conoscenza del contenuto del piano di lottizzazione da data antecedente a quella utile per la sua tempestiva impugnazione, la verifica sulla eccepita tardività del ricorso non poteva essere altrimenti svolta che sulla base della disciplina generale dettata in materia di conoscenza degli atti amministrativi, con le precisazioni appena esposte. Il Tribunale amministrativo ha quindi correttamente ritenuto tempestivo il ricorso.
In ordine al secondo motivo d’appello, il Collegio è del parere che le argomentazioni svolte dal Tribunale amministrativo sono del tutto conformi alle regole stabilite dall’ordinamento professionale dei Geometri.
Le disposizioni contenute nel R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 stabiliscono che tale figura professionale ha, per quanto concerne la progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia, competenza per “costruzioni rurali e di edifici di uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo...”, nonché per “modeste costruzioni civili”.
La giurisprudenza ha precisato, in proposito, che le indicate attività professionali non possono che restare limitate alle specifiche previsioni normative, che non implicano alcuna possibilità di estensione, anche in considerazione di motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva. E’ stato affermato, più in particolare, che resta preclusa al Geometra la realizzazione di un complesso di opere che richieda una visione di insieme, che ponga problemi di carattere organizzatorio (Cons. St., Sez. V, n. 25 del 13.1.1999; n. 3 del 3.1.1992).
E’ facile osservare come nelle disposizioni su citate non sia ravvisabile alcuna indicazione che faccia riferimento a strumenti di programmazione urbanistica, mentre è pacifico che la redazione di un piano di lottizzazione costituisce attività che chiaramente richiede una competenza programmatoria in tale settore, anche se si limita l’attività a opere di modesta entità, e nonostante che la stessa sia posta in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale.
In effetti, come già affermato da questa Sezione, la redazione di un tale strumento concerne indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatorio che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del Geometra, così come definita dall’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (Cons. St., Sez. IV, n. 765 del 9.11.1989).
La censura sollevata non può quindi trovare fondamento.
Per le su esposte considerazioni, l’appello si appalesa infondato e merita di essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso specificato in epigrafe, rigetta l’appello e conferma la decisione impugnata.
Condanna il Comune appellante a pagare in favore dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia le spese dei due gradi di giudizio, che liquida complessivamente in L. 5.000.000 (cinquemilioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2001, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Lucio VENTURINI    Presidente
Cesare LAMBERTI   Consigliere
Dedi RULLI     Consigliere
Giuseppe CARINCI   Consigliere estensore
Vito POLI     Consigliere
L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE
    IL SEGRETARIO
 
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