Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica |
Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4147 del 30 luglio 2001, sul contraddittorio in un ricorso avverso un Piano di Zona REPUBBLICA ITALIANA
contro il Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino ed Isabella Palmiotti, e presso lo studio del primo di essi elettivamente domiciliato, in Roma, viale Parioli n. 180, e nei confronti - della soc. coop. “La lieta primavera”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Savasta e Francesco Papeo elettivamente domiciliata in Roma, Via Paisiello, n. 55 presso l’avv. Roberto Casagrande; - della soc. “C.E.A.”; rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Nasca ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana, n. 38 presso l’avv. Panariti; per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione II, n. 344 pubblicata il 13 febbraio 2001; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune, della Soc. “C.E.A.” e della Soc. “La Lieta Primavera”; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore alla camera di consiglio del 24 luglio 2001 il Consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avv.ti Lofoco, su delega dell’avv. Caputi Jambrenghi, Sanino, Palmiotti,Papeo e Nasca; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 2. Si chiede la riforma della sentenza, pure indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso per l’annullamento, fra l’altro, della deliberazione del consiglio comunale di Barletta, n. 73 del 31 luglio 1998, recante aggiornamento del piano triennale di attuazione del piano di zona e riserva a diciotto soggetti, aventi titolo, i lotti inclusi nel programma. 3. Sono proposte censure avverso tutte le argomentazioni della sentenza appellata, per effetto delle quali è stato respinto il ricorso di primo grado 4. Si è costituito in giudizio il Comune di Barletta per dedurre l’infondatezza di tutte le censure proposte. 2. Tutti i predetti soggetti si configuravano, perciò, come controinteressati al ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, che tuttavia, come espressamente afferma nella sentenza appellata, non ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio, in vista della reiezione dell’impugnazione. 3. La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado costituisce difetto di procedura, che, ai sensi dell’art. 35 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, comporta, in questa sede, l’annullamento della sentenza, con rinvio al primo giudice. E la completezza del contraddittorio stesso è sempre rilevabile d’ufficio (confr. Ad. plen. n. 13 del 17 ottobre 1994 e giurisprudenza conforme successiva) 4. Si deve di conseguenza annullare la sentenza appellata, con rinvio al Tribunale amministrativo regionale, che provvederà anche sulle spese di questo grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) annulla la sentenza impugnata, con rinvio al primo giudice. Spese al definitivo. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 24 luglio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Pasquale de Lise Presidente Pier Giorgio Trovato Consigliere Giuseppe Farina, est. Consigliere Goffredo Zaccardi Consigliere Aniello Cerreto Consigliere L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL DIRIGENTE
|
|