Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

TAR Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, 11 settembre 1999, n. 561,sul procedimento per reprimere gli abusi edilizi.
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.  , rappresentato e difeso dagli Avv. ti Massimo Rutigliano e Cecilia Cominassi, ed elettivamente domiciliato nel loro studio, in Parma, borgo SantaBrigida n. 1;
contro
il Comune di .., costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Caroppo, ed elettivamente domiciliato in Parma, p. le Cesare Battisti n. 15, presso gli uffici dell’Avvocatura municipale; 
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 634/65865 di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 1° giugno 1999 l’Avv. Massimo Rutigliano e l’Avv. Salvatore Caroppo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.La ricorrente ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso l’ordinanza di demolizione in epigrafe indicata deducendo la violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. A seguito dell’opposizione dell’Amministrazione la causa è stata trasposta in sede giurisdizionale innanzi a questo TAR.
2.Il Comune, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso. 
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 255/1994 e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 1° giugno 1999. 
3. Nella concreta fattispecie in parola, come emerge dalla nota del 11 gennaio 1994, prot. 1328 (doc. n. 8 in atti), risulta realizzata una struttura di “prefabbricato in c. a., composto da elementi incastratati tra i pilastri adibito a magazzino – sup. ml. 6.00 ed altezza 2,70” in zona soggetta a vincolo ambientale, in assenza dell’autorizzazione ex articolo 7 della legge n. 1497/1939. Tale opera, per le sue caratteristiche strutturali e per le sue dimensioni, sul piano edilizio avrebbe dovuto essere realizzata previo il rilascio di una concessione, oltre all’autorizzazione ex articolo 7 della legge n. 1497/1939.
4. In diritto, tuttavia, sul piano procedimentale  l’Amministrazione non ha utilizzato il procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 7 della legge n. 47 del 1985, il quale richiede la preventiva ingiunzione a demolire al responsabile dell’abuso e, solo in caso di inottemperanza, l’intervento repressivo d’ufficio a spese del responsabile. Al contrario l’Amministrazione, emanando l’atto impugnato, ha disposto l’immediato ripristino dello stato dei luoghi, saltando la fase dell’ingiunzione a demolire e, quindi, seguendo al procedura di cui all’articolo 4 della legge n. 47 del 1985, come emerge anche dai richiami normativi del preambolo dell'ordinanza. Tale procedimento, ex articolo 4, non è utilizzabile nella presente fattispecie. Infatti, l'intervento urgente ex articolo 4 (che esclude la fase dell’ingiunzione a demolire come sopra specificato) presuppone un’opera abusiva allo stato iniziale e non già compiuta come nella situazione in esame. Infatti, l’articolo 4 prevede l’immediato ripristino quando il Sindaco “accerti l’inizio di opere eseguite senza titolo” e ciò si giustifica proprio perché l’abuso è represso allo stato iniziale prima di una definitiva compromissione del territorio. Inoltre, la procedura ex articolo 4 presuppone che l’inizio dell’opera abusiva sia accertata su un’area soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità. Nella presente fattispecie, invece, come rilevato anche dall’Amministrazione (doc. 8) il vincolo in parola consentirebbe l’edificazione, salva l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 1497/1939 diretta ad accertare la compatibilità dell’opera realizzata con  vincolo stesso.
5.Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 1° giugno 1999.
Gaetano  Cicciò  Presidente
Ugo Di Benedetto Primo  Referendario  Rel.Est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 11 settembre 1999 Il Segretario
 
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