Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica |
T. A. R. per il Veneto, sent. del 4 febbraio 2003, n. 1040, sul condono edilizio in zone vincolate per l’annullamento del provvedimento del commissario prefettizio 12.2.1988 n. prot. 4916/86
con cui è stata negata la concessione in sanatoria
FATTO I ricorrenti espongono di essere, il sig. Bianchi precedente proprietario
e le sig.re Costabile cessionarie, di un terreno in Comune
Avverso il provvedimento in epigrafe, con cui è stata negata
la sanatoria ed ingiunta la demolizione del manufatto abusivo, i
1) violazione di legge (art. 31 L. 47/85) ed eccesso di potere per travisamento,
nel rilievo che, nel 1977 ed anche all’entrata in
2) violazione di legge (artt. 32 e 29 L. 47/85; artt. 1 e 2 L.R. 52/85)
in quanto, se fosse applicabile l’art. 32 della L. 47/85 in
3) violazione di legge (art. 31 L. 47/85) ed eccesso di potere per travisamento,
nel rilievo che il manufatto realizzato non
4) illegittimità costituzionale degli artt. 29, 31 e 32 L. 47/85 e della L.R. 52/85. L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità
del gravame per mancata impugnazione
DIRITTO E’ impugnato il provvedimento del commissario prefettizio 12.2.1988
n. prot. 4916/86 con cui è stata negata la concessione in
Il diniego di sanatoria è motivato col rilievo che "le opere
sono state realizzate in zone previste a verde pubblico dal vigente
Il Collegio rileva, pregiudizialmente, che il ricorso è inammissibile. Invero, i ricorrenti nello svolgimento delle diverse censure, anche
di illegittimità costituzionale, lamentano l’erronea applicazione
Com’è noto, l’art. 33, comma, 1 della L. 47/85 stabilisce che
i vincoli di inedificabilità assoluta, individuati nella stessa
norma,
Dunque, i motivi dedotti non sono strettamente riferiti alla specifica
disposizione normativa che sorregge il provvedimento
Oltre a ciò, i ricorrenti hanno del tutto omesso di censurare
quel profilo della motivazione, autonomo rispetto a quello inerente
Ora, poiché è sufficiente a reggere il provvedimento impugnato
l'esistenza di un motivo autonomo non impugnato, la presenza di
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio possono essere compensate, concorrendo giusti motivi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 19 dicembre 2002. Il Presidente L’Estensore Depositata in segreteria in data 4 febbraio 2003.
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