Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica |
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, n. 2221 del 24 luglio 2001, sulla legittimazione a chiedere la concessione edilizia REPUBBLICA ITALIANA
contro il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni, Riccardo Moretto, Federica Mondadori e Giovanni Michelon con domicilio presso la segreteria di questo Tribunale ex art. 35 r.d. 1054/24; e nei confronti di Lucchi Loretta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donatella Gobbi e Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S. Croce 464; per l'annullamento del provvedimento del dirigente del Settore X – Edilizia privata 25.11.1998 con cui è stato archiviato il procedimento amministrativo per il diniego dell’autorizzazione edilizia richiesta dalla controinteressata e della conseguente autorizzazione edilizia n. 879/97/SK rilasciata alla controinteressata il 16.12.1998. Visto il ricorso con i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale e della controinteressata; viste le memorie prodotte; visti gli atti tutti della causa; uditi nella pubblica udienza del 28 giugno 2001 - relatore il Presidente f.f. Lorenzo Stevanato – gli avv.ti Cervesato in sostituzione di Zimbelli per la ricorrente e Gullo in sostituzione di Bianchini per la controinteressata; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: La ricorrente è intervenuta nel procedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’impianto, con modifiche degli accessi. Inizialmente, l’Amministrazione comunale ha subordinato il rilascio dell’autorizzazione edilizia al consenso di tutti i proprietari, poi ha archiviato il procedimento con l’atto impugnato, nel rilievo che sarebbe sufficiente, come titolo legittimante, il contratto di locazione del piazzale per la distribuzione di carburanti ed ha rilasciato l’autorizzazione edilizia alla controinteressata. Il gravame è sorretto dai seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 4 l. 10/77 e dell’art. 77 L.R. 61/85, nel rilievo che gli interventi progettati dalla controinteressata (spostamento delle aiole e degli accessi carrai) sono opere innovative incompatibili col diritto personale del conduttore; 2) eccesso di potere sotto vari profili, nel rilievo che l’accertamento svolto dall’Amministrazione sulla disponibilità del piazzale da parte della controinteressata, sulla base di un contratto di locazione che reca una clausola di riserva a favore degli inquilini, per il passaggio con automezzi e pedonale, non appare sostenuta da un’adeguata istruttoria. Il Comune di Verona e la controinteressata, costituiti in giudizio, hanno contestato la fondatezza del gravame concludendo per la sua reiezione. Secondo la ricorrente, sarebbero state illegittimamente autorizzate opere aventi carattere di innovazione, incompatibili col titolo di legittimazione della controinteressata (contratto di locazione) che inoltre reca una riserva che tutela il diritto di accesso degli inquilini. Tali censure, svolte con i due motivi di ricorso, sono però infondate. Il titolo privatistico che legittima la ricorrente a detenere il piazzale, cioè il contratto di locazione pattiziamente destinato alla distribuzione di prodotti petroliferi (doc. n. 4 prodotto dalla ricorrente), appare idoneo a legittimare anche il rilascio dell’autorizzazione edilizia per tutti gli impianti, le opere e gli accessi funzionali a tale destinazione. Infatti, l’art. 77, co. 1, della L.R. 61/85 include tra i titoli sufficienti al rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia anche ogni “diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare”. La norma costituice svolgimento dell’art. 4 l. 10/77 che prevede: la "concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla". Anche la norma statale ha fatto ritenere (vd., ad es.: Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 1997 n. 1227) che è legittimato a richiedere la concessione edilizia, non solo il titolare del diritto di proprietà sul fondo, ma anche chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo, la facoltà di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione Quindi, sono legittimati a richiedere la concessione o l’autorizzazione edilizia i soggetti che hanno la disponibilità giuridica dell'area e la titolarità di un diritto reale o di obbligazione che dia facoltà di eseguire le opere, senza che occorra necessariamente la relativa proprietà (cfr.: T.A.R. Veneto, sez. II, 22 dicembre 1994 n. 943; id., sez. I, 16 febbraio 1995 n. 297; Cons. Stato, II, 14.3.1990 n. 1208). Nella fattispecie all’esame, come già detto, il contratto di locazione del piazzale costituisce un titolo idoneo per il tipo di opere autorizzate, di carattere non irreversibile e temporalmente collegate alla gestione del distributore di carburanti. Né sembra rilevante la clausola n. 8 del contratto di locazione, secondo cui “rimane salvo il diritto di passaggio con automezzi e pedonale degli inquilini del fabbricato cui il piazzale è antistante”. A prescindere dalla circostanza che la ricorrente non ha dimostrato che tale diritto sia impedito dalle opere autorizzate, è assorbente il rilievo che l’autorizzazione impugnata è stata rilasciata “senza pregiudizio dei terzi” (prescrizione n. 8) Tale clausola, invero, è conforme ad una prassi riconosciuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 1985 n. 279; T.A.R. Lazio, sez. II, 1 dicembre 1982 n. 949), conforme al principio secondo cui l’autorità comunale, in sede di rilascio dei provvedimenti permissivi in materia edilizia, è tenuta solo ad accertare se il richiedente abbia la disponibilità delle aree interessate, e non anche a verificare se sussistano contestazioni o controversie circa la titolarità del terreno. Infatti, in sede di rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia, l’Amministrazione è tenuta ad accertare solo se la disponibilità dell'area da parte del richiedente derivi da un titolo astrattamente idoneo, indipendentemente dalla sussistenza di contestazioni o controversie sulla titolarità dell’area ovvero sull'esistenza di altri diritti, reali o di obbligazione, di terzi (cfr. T.A.R. Molise 3 giugno 1993, n. 118). In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto. Concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio. Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 28 giugno 2001. Il Presidente f.f., estensore Il Segretario
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