Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica |
T. A. R. veneto, sez. II, 25 luglio 2001, n. 2218, sul regime giuridico delle pertinenze urbanistiche REPUBBLICA ITALIANA
contro il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni, Riccardo Moretto, Federica Mondadori e Giovanni Michelon con domicilio presso la segreteria di questo Tribunale ex art. 35 r.d. 1054/24; e (limitatamente al ricorso n. 75/01) nei confronti di Scudellari Graziella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Paolo Sardos Albertini, Nicoletta Scaglia, Teresa Lombardi e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22; per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 1768/00, del provvedimento del dirigente del Settore X – Edilizia privata 7.3.2000 n. 43940/99, con cui è stata negata la concessione edilizia in sanatoria per la pensilina a copertura del distributore di carburanti gestito dalla ricorrente, e degli atti presupposti (parere della commissione edilizia integrata 19.9.1999 e decreto 3.12.1999 che sanziona con misura pecuniaria la violazione paesaggistica), nonché per il risarcimento del danno ingiusto; B) quanto al ricorso n. 75/01, dell’ordinanza del dirigente del Settore X – Edilizia privata 26.10.2000 n. 1137, con cui è stata ordinata la rimozione della pensilina. Visti i ricorsi con i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale e della controinteressata; viste le memorie prodotte; visti gli atti tutti della causa; uditi nella pubblica udienza del 28 giugno 2001 - relatore il Presidente f.f. Lorenzo Stevanato – gli avv.ti Emanuele Gullo in sostituzione di Bianchini per la ricorrente e quanto al ricorso n. 75/2001 l’avv.to Cervesato in sostituzione di Zambelli per la controinteressata Scudellari Graziella; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: La concessione è stata negata, col provvedimento impugnato indicato in epigrafe, perché non è rispettata la distanza minima di 10 metri dall’edificio antistante. Il gravame è sorretto dai seguenti motivi: - eccesso di potere sotto vari profili; violazione delle n.t.a. della variante al p.r.g. e degli artt. 76 e 80 L.R. 61/85, nel rilievo che: a) la pensilina fu costruita previa istanza di licenza edilizia che, nel 1972, aveva ottenuto il parere favorevole della commissione edilizia comunale, pur se il relativo procedimento non si era concluso; b) il parere della commissione edilizia non è trascritto integralmente e gli esperti per le valutazioni paesaggistiche si sono espressi negativamente per ragioni edilizie; c) la pensilina, realizzata da quasi 30 anni, è una pertinenza e comunque non è una costruzione che debba rispettare la distanza di 10 metri dalle altre costruzioni; d) l’impianto di distribuzione di carburanti è di pubblico interesse e la pensilina poteva essere assentita in deroga alle prescrizioni urbanistiche. Il Comune di Verona, costituito in giudizio, ha eccepito la carenza di interesse ad impugnare gli atti presupposti, inerenti alle valutazioni paesaggistiche, perché non incidenti sulle ragioni del diniego di sanatoria edilizia. Nel merito ha contestato la fondatezza del gravame concludendo per la sua reiezione. Col ricorso n. 75/01 è stata impugnata la conseguente ordinanza del dirigente del Settore X – Edilizia privata, 26.10.2000 n. 1137, con cui è stata ordinata la rimozione della pensilina. Il gravame è sorretto dai seguenti motivi: 1) illegitimità derivata per i motivi dedotti col ricorso n. 1768/00; 2) violazione dell’art. 3 l. 241/90 per difetto di motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione, dato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto. Il Comune di Verona, costituito in giudizio, ha eccepito che l’impugnazione dell’ordinanza repressiva sarebbe dovuta essere proposta con motivi aggiunti al ricorso n. 1768/00. Nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame concludendo per la sua reiezione. Si è costituita in giudizio anche la confinante Scudellari Graziella eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a se stessa e per mancata tempestiva impugnazione del diniego di nulla osta paesaggistico. Nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame concludendo per la sua reiezione. Procedendo dal ricorso n. 1768/00, esso è diretto contro il provvedimento del dirigente del Settore X – Edilizia privata 7.3.2000 n. 43940/99, con cui è stata negata la concessione edilizia in sanatoria per la pensilina che copre l’impianto di distribuzione di carburanti gestito dalla ricorrente in Verona, via Fincato 180, nonché contro gli atti presupposti (parere della commissione edilizia integrata 19.9.1999 e decreto 3.12.1999 che sanziona con misura pecuniaria la violazione paesaggistica). E’ stato chiesto anche il risarcimento del danno ingiusto, ma tale domanda giudiziale è stata proposta del tutto genericamente e va quindi dichiarata inammissibile. La sanatoria è stata negata perché il manufatto, ritenuto soggetto a concessione edilizia per le caratteristiche tecnico-costruttive e per le dimensioni, non rispetta la distanza minima di 10 metri dall’edificio antistante, prescritta dal p.r.g. per la zona 14/f. Pregiudizialmente, va accolta l’eccezione del Comune di Verona con cui è dedotta la carenza di interesse della ricorrente ad impugnare gli atti presupposti, inerenti alle valutazioni paesaggistiche, perché non incidenti sulle ragioni del diniego di sanatoria edilizia. Infatti, il parere della commissione edilizia integrata ed il decreto dirigenziale 3.12.1999, che sanziona con misura pecuniaria ex art. 15 l 1497/39 la violazione paesaggistica, esprimono tuttavia il giudizio di compatibilità delle opere con la tutela paesaggistica. In realtà, il diniego della sanatoria non è determinato da una negativa valutazione paesaggistica delle opere, ma esclusivamente da ragioni urbanistiche di contrasto col p.r.g. di Verona. Va quindi dichiarata l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnazione dei citati atti presupposti, irrilevanti nel giudizio. Nel merito, il Collegio reputa fondata ed assorbente la censura secondo cui la pensilina è da qualificare come pertinenza, soggetta ad autorizzazione gratuita e non a concessione edilizia, e comunque non è una vera e propria costruzione, che debba rispettare la distanza di 10 metri dalle altre costruzioni. Si tratta, infatti, di un manufatto accessorio e privo di specifica rilevanza e non autonomamente utilizzabile, se non in quanto e fin quando sia funzionalmente collegato e destinato al servizio dell’impianto di carburante, che costituisce oggettivamente il bene principale. Il manufatto è, inoltre, privo di autonomo valore di mercato e non ha alcun impatto volumetrico, talché non implica alcuna incidenza sul c.d. carico urbanistico (cfr.: Consiglio di Stato, sez. VI, 8 marzo 2000 n. 1174). Tutti questi elementi, unitamente al fatto che le dimensioni della pensilina, rispetto all’impianto di carburante nel suo complesso (costituito dagli erogatori e dal piazzale) sono contenute inducono a ritenere più corretta la qualificazione di pertinenza, ex art. 76, co. 1, n. 1, lett. a, della L.R. 61/85. Trattandosi di una pensilina che non crea nuovo volume e che costituisce semplice pertinenza, non era quindi applicabile la norma del p.r.g., trasfusa dall’art. 9 del d.m. 2.4.1968, che impone il rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di fabbricati e pareti di edifici antistanti, al fine di impedire, nell’interesse pubblico, la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario. La pensilina non è infatti un fabbricato dotato di finestre e che abbia pareti e possa dar luogo alla formazione di intercapedini, nocive sotto il profilo igienico-sanitario. In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso n. 1768/00 va accolto, salvo la domanda risarcitoria e l’impugnazione degli atti presupposti di valutazione paesaggistica. Passando al ricorso n. 75/01, esso è diretto contro la conseguente ordinanza del dirigente del Settore X – Edilizia privata, 26.10.2000 n. 1137, con cui è stata ordinata la rimozione della pensilina. Pregiudizialmente, va esaminata l’eccezione del Comune di Verona secondo cui l’impugnazione dell’ordinanza repressiva sarebbe dovuta essere proposta con motivi aggiunti al ricorso n. 1768/00, ex art. 1 l. 205/00. Il rilievo è fondato perché vi è connessione oggettiva col diniego di sanatoria e la sanzione demolitoria è stata adottata in pendenza del ricorso contro il diniego stesso. Tuttavia, la scelta di proporre un ricorso autonomo anziché motivi aggiunti non implica che il ricorso, proposto autonomamente, sia inammissibile. Invero, il citato art. 1 l. 205/00 è dettato da ragioni di economia dei mezzi processuali ma non impedisce la conversione del ricorso in motivi aggiunti, se ne sussistono i requisiti, soprattutto in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio. Nella specie, le controparti si sono costituite in giudizio ed il ricorso è stato riunito al precedente, con la conseguente trattazione unitaria alla stregua di motivi aggiunti. L’eccezione va perciò disattesa. Anche la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a se stessa e per mancata tempestiva impugnazione del diniego di nulla osta paesaggistico. Il Collegio osserva tuttavia che la sig.ra Scudellari non ha la veste di controinteressata nel giudizio contro la sanzione urbanistica (cfr., al riguardo: Consiglio di Stato, sez. V, 3 luglio 1995 n. 991) e comunque la sua costituzione sana l’eventualmente difettosa instaurazione del contraddittorio. Circa il provvedimento di valutazione paesaggistica, sopra si è dichiarata irrilevante ed inammissibile la sua impugnazione. Tali eccezioni vanno dunque anch’esse disattese. Nel merito è fondata ed assorbente la censura di illegittimità derivata dai vizi del provvedimento di diniego della sanatoria, per le ragioni sopra indicate. Anche il ricorso n. 75/01 va perciò accolto. Concorrono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi riuniti. Per l’effetto, annulla il provvedimento del dirigente del Settore X – Edilizia privata, 7.3.2000 n. 43940/99, e l’ordinanza dello stesso dirigente, 26.10.2000 n. 1137. Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi riuniti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 28 giugno 2001. Il Presidente f.f., estensore Il Segretario
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