Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica |
Tar Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, 17 aprile 2000, n. 229, sulla compatibilità urbanistica della realizzazione di una stazione radio per la telefonia cellulare IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò Presidente Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.est Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA e contro l’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia, non costituita in giudizio; - del parere favorevole dell’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia del 28/12/1998; - del parere favorevole dell’ufficio tecnico del Comune di Carpineti del 17/1/1999; - del parere favorevole della Commissione edilizia del Comune di Carpineti del 31/3/1999; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carpineti e della Telecom Italia Mobile s. p. a ;. Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del il dr. Ugo Di BENEDETTO; Uditi, altresì, l’Avv. Coffrini e l’Avv. Mazzoni in sost. Dell’Avv. de Vergottini; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Si sono costituiti in giudizio il Comune di Carpineti e Telecom Italia Mobile s. p. a , che hanno chiesto la reiezione del ricorso. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 144/1999 e l’appello avverso la stessa è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n.224/1999. Le parti costituite hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 7/3/2000. 2.Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’impugnativa del parere favorevole dell’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia del 28/12/1998, del parere favorevole dell’ufficio tecnico del Comune di Carpineti del 17/1/1999 e del parere favorevole della Commissione edilizia del Comune di Carpineti del 31/3/1999, trattandosi di meri atti interni di carattere endoprocedimentale, da cui l’inammissibilità del giudizio promosso nei confronti dell’Azienda sanitaria di Reggio Emilia. 3. Il ricorso avverso la concessione edilizia n. 4283/98 (prot. 7313) del 10/4/1998 rilasciata dal Comune di Carpineti a Telecom Italia Mobile s. p. a per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile G.S.M. in località Belvedere di Carpineti è, invece, fondato. 4. L’intervento oggetto della concessione, come emerge dalla relazione tecnica in atti, consiste in una stazione radio telefonica cellulare per la cui realizzazione sono necessarie le seguenti lavorazioni: 1) una fondazione del palo tubolare in conglomerato cementizio armato; 2) un palo tubolare di altezza di 12 metri con le relative antenne ed opere accessorie collegata con il blocco di fondazione tramite una flangia saldata alla base della torre e dai tirafondi in precedenza annegati nel calcestruzzo, con scaletta, fissata alla torre , per accedere alla piattaforma di sommità. Alla sommità del paolo è prevista la fissazione di tre bracci metallici di lunghezza pari a m. 5, che sostengono tre gruppi di antenne (celle) ciascuno costituito da due antenne di dimensione 2570 x 150 x 250 ciascuna; 3) box a struttura metallica con pannelli di rivestimento coibentati in lamiera delle dimensioni di 2.44 x 3.86 x 2.80 (h); 4) recinzione lungo il perimetro dell’area costituita da un muro di contenimento, coronato da rete di altezza 2, 10 metri, sostenuta da profili metallici; 5) sistemazione dell’area antistante il sito con ghiaia e realizzazione di uno spiazzo di sosta per autoveicoli dei manutentori con un percorso di accesso di circa 130 metri. 5. E’ evidente che le rilevanti dimensioni dell’intervento sopra descritto, copertano sul piano formale la necessità di una concessione edilizia, come correttamente avvenuto nel caso di specie. Del resto la giurisprudenza prevalente, con riferimento a stazioni radio di questo tipo, ha ritenuto necessaria la concessione edilizia, atteso il rilevante impatto sul territorio (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. V, 18/3/1991, n. 280; Tar Lombardia, sez. II, 25/3/1993, n. 62; Tar Lombardia, sez. II , 7/4/1997, n. 430). Conseguentemente il parametro per valutare la legittimità del rilascio della predetta concessione edilizia non può che essere costituito dalla disciplina urbanistica dell’area destinata “a ricevere il manufatto” ed in particolare dalla destinazione della stessa per effetto degli strumenti urbanistici locali. Si tratta, infatti, nella specie, di una rilevante trasformazione urbanistica ed edilizia della zona, anche per le importanti dimensioni delle opere edilizie di supporto dell’impianto e circostanti lo stesso, che non è compatibile con la disciplina delle zone E2 ed E4, cui appartiene l’area su cui dovrà essere realizzato l’impianto. Non può, infatti, essere condivisa la tesi difensiva della controinteressata Telecom s. p. a. , che ritiene l’intervento ammissibile con riferimento alle prescrizioni di zona contenute nell’articolo 4. 18 delle N.T.A.. Quest’ultima disposizione concerne le “zone agricole di tutela assoluta”, quale quelle su cui insisterebbe l’intervento in parola, ed è particolarmente rigorosa in quanto ammette soltanto interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione addirittura vietando, per le zone E2 “qualsiasi recinzione delle proprietà private”. Nelle zone E4, poi, “non sono in ogni caso consentiti nuovi volumi edilizi” separati dal sistema strutturale esistente, salvo modesti ampliamenti nel rispetto degli indici di cui agli articoli 4.24 e 4.25. 6. Ne’ può essere decisiva l’argomentazione, sviluppata dalla difesa della controinteressata Telecom s. p. a, secondo la quale l’articolo 19 del Piano Paesistico Regionale, nelle zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale, ammetterebbe impianti quale quello in esame. Va, infatti, osservato in primo luogo, che l’interpretazione sostenuta dell’articolo 19 in parola non è condivisibile. Infatti, tale disposizione richiede in via prioritaria la necessità di prevedere gli impianti a rete e quelli atti alla trasmissione, in preventivi strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali e soltanto in assenza degli stessi, richiede una puntuale verifica di compatibilità. Nel caso di specie l’intervento in parola non è ascrivibile tra gli impianti a rete ne’ tra meri impianti atti alla trasmissione, attese le rilevanti opere di supporto di rilievo urbanistico (spiazzo per parcheggio, strada di 130 metri) e non soltanto edilizio. Ma appare decisiva la circostanza che, anche ammessa la possibilità di qualificare l’intervento in parola tra quelli consentiti dal citato articolo 19, non è preclusa all’Amministrazione comunale, in sede di predisposizione dei propri strumenti urbanistici, l’adozione un regime più restrittivo di quello previsto dal Piano Paesistico Regionale, qualora ritenga necessaria una maggiore tutela per qualche zona, come quelle in esame, definite appunto “zone agricole di tutela assoluta”. Ne’ la controinteressata ha impugnato dette prescrizioni più restrittive contenute nell’articolo 4.18 sopra citato. 7. Ne’ può essere condivisa la tesi difensiva del Comune che, a sostegno della legittimità della concessione rilasciata, invoca il regime degli impianti tecnologici o di quelli pertinenziali. Infatti, sotto il profilo edilizio, gli impianti tecnologici e pertinenziali che godono di un regime privilegiato sono quelli connessi alle edificazioni esistenti ed accessorie delle stesse. Al contrario, nella fattispecie in esame, si è in presenza di un impianto professionale di grosse dimensioni e di autonoma rilevanza che determina una stabile e decisiva alterazione dell’assetto urbanistico non connessa ad una più comoda e razionale fruizione di uno o più immobili, ma utile per la telefonia cellulare e quindi per una collettività indeterminata di utenti “mobili”, senza alcuna connessione con le edificazioni esistenti. Si tratta in definitiva di un impianto autonomo utile per il miglior svolgimento di un’attività di impresa, sia pure connotata da caratteristiche particolari, diretta a rendere fruibile il servizio (il prodotto) ai clienti – utenti della telefonia cellulare che graviteranno nel raggio di azione dell’impianto che, pertanto, non può essere affrancata da un controllo urbanistico e dal rispetto delle prescrizioni di zona. 8. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese a favore dell’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia non costituita in giudizio. Condanna il Comune di Carpineti e la Telecom Italia Mobile s. p. a., in solido, al pagamento delle spese di causa nei confronti del ricorrente che si liquidano in complessive £ 7.000.000 (sette milioni), oltre I. V. A. e C. P. A.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, il giorno 7/3/2000. f.to Gaetano Cicciò Presidente f.to Ugp Di Benedetto Consigliere Rel.est. Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186. Parma, lì 17/4/2000 Il Segretario f.to Raffaele Eleonora |
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