Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica |
Tar Emilia - Romagna, sez. staccata di Parma, 10 novembre 2000, n. 521, sulla necessità della concessione per le opere edilizie destinate ad usi permanenti R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Visto il ricorso 517/2000 proposto da: L rappresentati e difesi da: ROCCHETTI AVV. BRUNO PREDIERI AVV. BARBARA con domicilio eletto in PARMA P.LE SANTAFIORA 7 presso C/O SEGRETERIA T.A.R. contro COMUNE DI .......... rappresentato e difeso da: COLI AVV. PAOLO con domicilio eletto in PARMA B.GO G. TOMMASINI 20 presso RAMIS AVV. MARIO per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, - del provvedimento, 30/5/2000 n. 16/16, con il quale il Comune di A......... ha ordinato ai ricorrenti la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dei luoghi. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI A............... Uditi alla camera di consiglio del 24 ottobre 2000 gli avv. Predieri Barbara per i ricorrenti e Turco Daniele per delega dell’avv. Coli Paolo per il Comune; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Il ricorso è infondato. I ricorrenti stessi ammettono che le opere abusive sono destinate al ricovero animali ed in particolare di cavalli e delle attrezzature conseguenti. E’ da ritenere che dette opere, sia per le caratteristiche strutturali, infisse al suolo con piattaforma di cemento, sia per l’uso di carattere prolungato a cui sono destinate, richiedono la concessione edilizia incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio (c.f.r. Cons.Stato, sez. V, sent. 15/6/2000, n. 3321 che richiede la concessione anche per un container non infisso al suolo essendo destinato ad usi permanenti). Per tali ragioni il ricorso va respinto. le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di causa in favore del Comune che si liquidano in complessive L. 2.500.000 (due milionicinquecentomila) oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, il giorno 24 ottobre 2000. f.to Gaetano Cicciò Presidente f.to Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est. Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186 Parma, lì 10 novembre 2000 Il Segretario f.to Eleonora Raffaele fg |
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