Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Tar Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, 9 marzo 2000, n. 167, sulle competenze degli Ingegneri e dei Geometri in materia di pianificazione urbanistica.
R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente Rel.Est. 
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere 
Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 497/95 proposto dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Parma, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Andreoli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, via Cairoli, 15;
contro
il Comune di ............., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e domiciliato presso il suo studio in Parma, via Mistrali, 4;
e nei confronti
del Collegio dei geometri della Provincia di Parma, rappresentato e difeso dagli avv. Arrigo Allegri e Daniela Barigazzi e domiciliato presso lo studio del primo in Parma, strada della Repubblica, 5;
nonché nei confronti
della S.r.l….., L. A. e R….. G……., rappresentati e difesi dagli avv. Arrigo Allegri e Daniela Barigazzi, e domiciliati presso il primo in Parma, Strada della Repubblica, 5;
per l'annullamento
delle delibere consiliari n.29 del 26/5/1995 e n.38 del 30/6/1995;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ………. e dei controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Dato atto, come da verbale d’udienza, dello smarrimento dei fascicoli da parte dei controinteressati R….e L….. e di quello originario del Collegio dei geometri, nonchè della possibilità della loro ricostruzione sulla base delle copie in atti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 7 marzo 2000 gli avv. Piva in sostituzione dell’avv. Andreoli, Cugurra e Allegri per le parti;.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Comune di ……….., al Collegio dei geometri della provincia di Parma, alla S.r.l. …….., ad A….. L…….. ed a G…….. R……….. l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Parma ha impugnato le delibere consiliari n.29 del 16/5/1995 e n.38 del 30/6/1995 con le quali si approva il piano particolareggiato di iniziativa privata “L…….. ” riguardante la frazione di V……...
Ad avviso dell’Ordine ricorrente sussisterebbe nella specie la violazione dell’art.16 R.D. 11/2/1929, n.274, poiché si tratterebbe di piano approvato su progetto illegittimamente redatto da geometri nonostante la prevalenza degli aspetti urbanistici su quelli edilizi, ed il coinvolgimento di due comparti di rilevanti dimensioni (mq. 38.000 e abitazioni per 300 persone), con trasferimento di volumetrie e necessità di valutazioni complesse su opere urbanizzative, fognarie e idriche.
Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato, il Collegio dei geometri di Parma e gli altri controinteressati i quali hanno contestato la fondatezza del ricorso.
Rileva il Collegio che l’incompetenza progettuale, per il caso di specie, dei geometri (e di converso la competenza esclusiva degli ingegneri), si desume dagli artt. 51, 52 e 53 del R.D. 23/10/1925, n.2537, recante norme regolamentari sull’esercizio della professione degli ingegneri e degli architetti, e dell’art.16 del R.D. 12/2/1929, n.274 (regolamento nell’esercizio della professione di geometra) dai quali, pur non potendosi escludere (v. anzi, al riguardo, l’art.4 della legge n.144/49) che i geometri possono ingerirsi della progettazione delle lottizzazioni, si evince che comunque deve trattarsi di progetto di edifici di modeste costruzioni e del tracciamento di strade e canali di tenue importanza, e comunque mai di piani che implichino problemi urbanistici prevalenti rispetto a quelli edilizi e che richiedano una visione organica di molteplici problemi (v. la copiosa giurisprudenza menzionata dalle parti).
Nella specie, pur trattandosi di progettazione di edifici di dimensioni non considerevoli ( altezza circa 8,5 m., cubatura massima 2331 mc, quattro appartamenti per ciascun fabbricato), si tratta pur sempre di lottizzazione di dimensioni non modeste perché coinvolgente circa 100 appartamenti in venticinque costruzioni, alcune centinaia di abitanti, circa 38.000 mq. di superficie insediabile, il tutto compreso in due comparti divisi da una strada e che pongono delicati problemi di ripartizione di volumetrie, urbanizzativi ed idraulici.
Deve pertanto escludersi, anche per la prevalenza degli aspetti urbanistici, che si tratti di progettazione della quale potevano occuparsi semplici geometri; e non vale a sanare l’atto (la cui invalidità si ripercuote sull’approvazione comunale) la circostanza che successivamente un ingegnere abbia “condiviso l’impostazione e le linee ispiratrici”, ma non già fatto proprio il progetto.
Il ricorso dev’essere quindi accolto e gli atti impugnati devono essere annullati.
Le spese, peraltro, possono essere compensate fra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, accoglie il ricorso  e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 7 marzo 2000.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 9 marzo 2000
f.to Eleonora Raffaele   Il Segretario
 
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