Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

T. A. R. per la Puglia – Lecce, sez. I, 20 Luglio 2001, n. 4157, sulla retroattività del regime sanzionatorio in edilizia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
PRIMA SEZIONE DI LECCE
Composto dai Signori:
Aldo Ravalli   Presidente
Antonio Pasca   Componente
Enrico D’Arpe   Componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

sul ricorso n. 505/80 proposto da Martina Cesaria, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Ria, nel suo studio selettivamente domiciliata, Via S. Francesco d’Assisi n.33
C O N T R O
il Comune di Lecce, non costituitosi
per l’annullamento
dell’ordinanza n.264 del 10 settembre 197, notificata il 6 febbraio 1980.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le sentenze interlocutorie n.250/95 e 2817/00;
Vista la memoria depositata dalla ricorrente il 12 ottobre 2000;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 7 marzo 2001 il relatore pres. Aldo Ravalli ed udito l’Avv. E. Sticchi Damiani in sostituzione dell’Avv. Ria;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La sig. Martina ha costruito senza titolo concessorio una abitazione formata da quattro vani ed accessori in località Torre Chianca “a meno di 3000 metri dal demanio marittimo”. Tale abuso è stato sanzionato con ordinanza di demolizione n.1526 del 15 febbraio 1978 che, in quanto non adempiuta, ha portato alla ordinanza n.264 del 10 settembre 1979 di acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune.
Tale ultimo atto è stato impugnato con ricorso notificato il 1° aprile 1980.
Il ricorso è infondato.
Non ha consistenza la prima censura: L’attività abusiva è stata accertata come “in corso” nel rapporto dei vigili urbani redatto il 7 ottobre 1977 e riferentesi alla vigilanza del giorno 3 precedente.
Conseguentemente è del tutto fuori misura –a tacer d’altro- la questione della retroattività o meno del regime sanzionatorio della L. n.10 del 1977.
Ugualmente infondata è la seconda censura. Il provvedimento di acquisizione è motivato sufficientemente e congruamente con il suo non contrasto con rilevati interessi urbanistici ambientali, mentre la decisione sull’uso specifico del fabbricato legittimamente viene rinviata a momento successivo. Resta da precisare che l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune costituisce conseguenza vincolata ed inevitabile dell’inottemperanza alla diffida a demolire e si pone come momento obbligato della procedura sanzionatoria.
L’acquisizione è stata disposta unitamente al terreno su cui insiste la costruzione abusiva. E ciò correttamente, atteso che l’art.15 dice espressamente che le opere abusive sono acquisite “con l’area su cui insistono”. Infondato è quindi anche la terza censura.
Va aggiunto che non appare assurdo logico rilevante per profili di costituzionalità che l’abuso che non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali sia sanzionato con la perdita anche dell’area di sedime, cosa che non avviene laddove si dispone la demolizione. Infatti, nel comparare le due situazioni va considerato che l’acquisizione consegue ad inottemperanza ad ordine di demolizione e che la demolizione stessa ha un costo sopportato dal soggetto sanzionato.
Il ricorso va, in conclusione, respinto. Nulla va disposto quanto alle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n.505/80, lo respinge.
Nulla per le spese.
Così deciso in Lecce il 7 marzo 2001 in Camera di Consiglio.
Aldo Ravalli – Presidente, Estensore.
 
© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata