Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Tar Lazio, sez. seconda ter, Sent. n. 4247 del 18 maggio 2001, sulla necessità di una nuova ingiunzione di demolizione dopo il diniego di sanatoria di un abuso edilizio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 7999/98 proposto da LIOTTI Rita rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Testa con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Via Paolo Paruta, 3
c o n t r o
il Comune di Pomezia, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Maristella Macchi con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Pomezia alla Via Roma, 117
per l'annullamento

della Ordinanza del Sindaco di Pomezia n. 106 in data 1.4.1998 con cui è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione di un manufatto abusivo realizzato in località “Torvaianica”.
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
 Vista la memoria prodotta dallo stesso Comune a sostegno della propria difesa;
 Visti gli atti tutti della causa;
 Udito alla pubblica udienza del 31 gennaio 2001 il relatore Consigliere Paolo Restaino e udito, altresì, l’avv. De Arcangelis, per delega dell’avv. Macchi, per l’Amministrazione resistente.
 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
 Viene impugnata la ordinanza sindacale n. 106 dell’1.4.1998 con la quale il Sindaco del Comune di Pomezia ha ordinato alla ricorrente la demolizione di un manufatto abusivo realizzato in loc. Torvaianica.
 Rappresenta la istante, attualmente conduttrice di locali commerciali di proprietà del Sig. Bernardo Fazzi, che gli stessi locali, le furono concessi in locazione nel 1984 nello stato in cui ora si trovavano e cioè con il manufatto dal Comune ritenuto abusivo già realizzato da parte del proprietario.
 Riferisce che comunque in data 11.5.1998 ella ha ugualmente presentato istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/85 sulla quale il Comune non ha ancora emesso alcuna pronuncia.
 Vengono dedotti come motivi di gravame:
“Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti e per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione della legge n. 47/85. Eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione”.
 E’ falso, secondo la ricorrente, il presupposto della realizzazione dell’opera edilizia abusiva da parte della stessa Liotti, in qualità di proprietaria dei locali commerciali, in quanto essa è solo conduttrice di detti locali che le sono stati locati con il manufatto in questione già realizzato.
 Viene quindi rilevata la violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 47/85 atteso che l’opera edilizia ritenuta abusiva non è fissa ma facilmente rimovibile.
 Viene anche denunciata la insufficienza della motivazione in ordine, oltre che ai presupposti di fatto anche alle ragioni giuridiche poste a base dell’ordine di demolizione, non essendo valevole il mero richiamo ad altro atto endoprocedimentale, rendendosi invece necessaria la esposizione di tutti gli atti richiamati nello stesso provvedimento e la loro “messa a disposizione” del destinatario del provvedimento stesso, in osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.
 Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Comune di Pomezia che, costituitosi in giudizio, sostiene nella propria memoria di difesa la infondatezza del ricorso di cui viene chiesto il rigetto.
 Alla udienza del 31 gennaio 2001 la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
 Impugna la ricorrente la Ordinanza del Sindaco del Comune di Pomezia n. 106 del 1°.4.1998 con cui è stata ingiunta alla stessa istante la demolizione di un manufatto abusivo realizzato in località “Torvaianica”.
 Rappresenta la stessa, tra l’altro, che in data 11.5.1998 ha presentato domanda, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, per ottenere la concessione in sanatoria della stessa opera abusiva. 
 Dall’esame degli atti di causa risulta che effettivamente tale domanda è stata dalla ricorrente presentata ed è pervenuta al Comune di Pomezia (come risulta dal timbro in arrivo apposto dallo stesso Comune) in data 12.5.1998 prima della scadenza del termine di 90 giorni stabilito nella stessa Ordinanza ingiuntiva della demolizione adottata nell’aprile del 1998.
 D’altro canto il comune, con riferimento alla stessa domanda di sanatoria, aveva richiesto alla interessata, con nota in data 20.5.1998, i necessari documenti ai fini dell’esame della pratica, senza che tuttavia allo stato risulti ancora adottato un formale provvedimento (né comunicato alla stessa) di definitivo esito almeno per quanto concerne la specifica domanda “ex” art. 13 (eccettuata una comunicazione negativa del Comune datata 21.7.1998 che però si riferisce ad una successiva domanda della ricorrente del 30.6.1998 con la quale aveva chiesto di mantenere il “box” in lamiera realizzato nel cortile presso il bar).
 Ciò premesso tenuto conto che comunque, anche nel caso di rigetto della domanda di sanatoria il Comune è pur sempre tenuto ad applicare le sanzioni repressive dell’abuso edilizio mediante la rinnovazione degli atti che caratterizzano le fasi del procedimento repressivo, i quali dovranno essere rinotificati agli interessati, il ricorso di cui trattasi, in quanto proposto avverso una ingiunzione di demolizione adottata prima di qualsiasi pronuncia del Comune sulla domanda di sanatoria della attuale ricorrente, può essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse della stessa.
 Quanto alle spese ritiene il Collegio potersi disporre la loro compensazione tra le parti.
P. Q. M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter) dichiara il ricorso indicato in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse  della ricorrente.
 Spese compensate.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2001, con l'intervento dei Magistrati:
Gianni Leva  Presidente 
Paolo Restaino Consigliere est.
Carlo Taglienti Consigliere
 
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