Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica |
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia 18 luglio 2001, n. 606, sul concetto di manutenzione straordinaria REPUBBLICA ITALIANA
Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dalla ricorrente a sostegno della propria difesa; Visti gli atti tutti della causa; Designato come relatore, alla pubblica udienza del 12.6.2001, il dott. Francesco Mariuzzo; Udito, altresì, il procuratore della ricorrente; Ritenuto in fatto e diritto: che con il ricorso in epigrafe l’istante ha contestato di dover corrispondere al resistente Comune gli oneri liquidati sulla concessione indicata in epigrafe, di cui alla nota in atti del Responsabile dell’Ufficio tecnico; che la Sezione ha disposto con atto depositato il 7.6.2000, n. 508 la produzione da parte del Comune di documentata relazione allo scopo di verificare se l’intervento edilizio de quo sia qualificabile come manutenzione straordinaria ovvero come ristrutturazione; che il Responsabile dell’Ufficio tecnico ha precisato con nota del 10.8.2000 che i lavori eseguiti avrebbero modificato l’aspetto esteriore dell’edificio in questione, per cui andrebbe applicato l’art. 23 della N.T.A., che contiene la definizione del concetto di manutenzione straordinaria; che in base all’art. 31, lett. b) della L. 5.8.1978, n. 457 detta ultima categoria di opere edilizie ricomprende, tuttavia, ogni innominata modifica necessaria per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non risultino alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non siano introdotte modifiche delle destinazioni in uso; che detta prescrizione normativa primaria è stata espressamente definita prevalente sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi; che nel caso all’esame l’unica contestazione mossa alla ricorrente attiene alla modifica dell’aspetto esteriore dell’edificio in applicazione del ridetto art. 23 delle N.T.A.; che detto assunto è peraltro insufficiente a giustificare la richiesta di pagamento degli oneri afferenti la rilasciata concessione, posto che non consta alcuna modificazione del volume, delle superfici e delle destinazioni d’uso dell’edificio; che la vista conclusione è avvalorata non solo sul piano sintomatico per l’eventuale difetto di motivazione o d’istruttoria, ma altresì sul fondamento di quanto risultante dalla richiesta di sanatoria in atti, nella quale si precisa che il rifacimento del solaio dell’ultimo piano si è tradotto nel miglioramento dell’altezza dei relativi vani, peraltro già in precedenza adibiti a destinazione residenziale; che anche le restanti opere ivi indicate non consta abbiano modificato i volumi, le superfici e le destinazioni in essere; che in relazione a quanto sopra il ricorso deve essere conseguentemente accolto; che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate in L. 4.000.000, oltre ad oneri di legge, per spese, diritti ed onorari di Avvocato; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, il 12.6.2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori: Francesco Mariuzzo - Presidente Renato Righi - Giudice Rita Tricarico - Giudice |
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