Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Tar Emilia - Romagna, sez. II, 4 aprile 2000, n. 432, sul regime edilizio per la realizzazione su un lastrico solare di un stazione radio di telefonia mobile

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA
II SEZIONE
composto dai Signori:
Luigi Papiano   Presidente 
Giancarlo Mozzarelli  Consigliere 
Rosaria Trizzino  Consigliere, relatore  
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso 581 del 1999 proposto da Pelliccioni Nicola, S.r.l. National, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, Zaretti Carla, Giuliana Paola, Scifoni Paolo, Clementi Michele, Cicchetti Giorgio, Beraudi Daniela, Fabbri Lorenzo, Sabbioni Luciana, Calandrini Sara,  Alessandriello Giuseppa, Cesaretti Alice, Scoccianti Maria Luisa, Francini Ciro, Pironi Corrado, Beraudi Ettore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Spigolon ed Ettore Beraudi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Roberto Manservisi in Bologna, via Mazzini 2/3, come da mandato in calce al ricorso;
contro
il Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Assunta Fontemaggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Carla Rossi in Bologna, via S. Vitale 4, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Bonora e Franco Alesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna, via Castiglione 37, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
per l'annullamento
della denuncia di inizio attività presentata il 15.10.1998 dalla S.p.A. Ericsson al Comune di Rimini per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in Rimini viale Vespucci 83; nonché del silenzio tenuto dall’Amministrazione comunale di Rimini nei successivi venti giorni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini e della Società controinteressata;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 27.5.1999 n. 179, con la quale è stata respinta la richiesta sospensione del provvedimento impugnato;
Vista, altresì, l’ordinanza della quinta sezione del Consiglio di Stato 28.9.1999 n. 2084, con la quale in parziale riforma della soprarichiamata ordinanza si è respinta la sospensione dei provvedimenti impugnati per quanto riguarda la mera realizzazione delle opere edilizie.
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi nella pubblica udienza del 16 dicembre 1999, relatore il Consigliere Rosaria Trizzino, l'avvocato Spigolon per i ricorrenti, l’avvocato Fontemaggi per il Comune di Rimini e l’avvocato Alesi per la Società controinteressata;  
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espongono i ricorrenti di essere residenti in Rimini e in parte esercenti l’attività alberghiera in immobili ubicati nelle vicinanze dell’edificio di viale Perucci 83 (Hotel Europa) sul cui lastrico solare è stata realizzata dall’Ericsson S.p.A. una stazione radio base per telefonia cellulare.
Per la costruzione di tale opera edilizia la Società Ericsson aveva presentato il 15.10.1998, al Comune di Rimini, denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 4 della legge 493/93.
Con il ricorso in oggetto i ricorrenti impugnano tale denuncia e il silenzio serbato dall’Amministrazione deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
1) Violazione dell’articolo 1 della legge 28.1.1977 n. 10; falsa applicazione dell’articolo 4 della legge 493 del 1993 ed eccesso di potere per falso presupposto di diritto, in quanto la stazione radio base per la telefonia cellulare non costituisce impianto tecnologico al servizio di edifici e quindi non può essere soggetta, per la sua costruzione, alla sola denuncia di inizio attività.
2) Violazione dell’articolo 220 del T.U. delle leggi sanitarie, in quanto il progetto relativo alla stazione radio base di che trattasi, incidendo sulla salubrità delle case esistenti, sarebbe dovuto essere sottoposto all’approvazione della Autorità sanitaria.
3) Violazione delle prescrizioni urbanistiche di zona, in quanto la stazione radio base e le onde elettromagnetiche da questa emesse non sarebbe compatibile con la destinazione ricettiva e residenziale della zona che presuppone una presenza costante di persone.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rimini e la controinteressata contestando le censure svolte dai ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 16 dicembre 1999 il ricorso è stato trattenuto in decisione.  
DIRITTO
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 1 della legge 28.1.1977 n. 10 e l’erronea applicazione dell’articolo 4 della legge 493 del 1993 e il vizio di eccesso di potere per falso presupposto di diritto rilevando, sostanzialmente, che per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare sopra il lastrico solare di un immobile sia necessaria la concessione edilizia.
I ricorrenti contestano quindi il comportamento del Comune di Rimini che, nella fattispecie, ha consentito alla Ericsson S.p.A. di procedere alla costruzione di tale manufatto avvalendosi della procedura semplificata della denuncia di inizio attività, introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 19 della legge 7.8.1990 n. 241 e disciplinata dall’articolo 4 della legge 493 del 1993.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Osserva in proposito il Collegio che in effetti la stazione radio base di che trattasi, consistente in tre antenne e un manufatto di ca. 7 mq., per le sue caratteristiche strutturali e funzionali non può essere ricompresa fra gli impianti tecnologici al servizio dell’edificio sul quale è installata.
In base alla recente e condivisa giurisprudenza, sono infatti considerati impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti solo quelle opere che risultino destinate alle esigenze di una più comoda e razionale fruizione dell’immobile.
Al contrario impianti che come nella specie per le loro dimensioni e per la loro destinazione risultano finalizzati a soddisfare scopi estrinseci alle esigenze del singolo fabbricato su cui insistono, non possono essere affrancati da qualsiasi tipologia di controllo urbanistico e, pertanto, sono esclusi dall’applicazione del regime urbanistico semplificato e assoggettati all'ordinario regime della concessione.
Pertanto in considerazione del fatto che la stazione radio mobile per telefonia cellulare di che trattasi è destinata a soddisfare esigenze della collettività rendendo sempre più fruibile il servizio in qualsiasi parte del territorio e che di tale servizio potranno beneficiare non solo i clienti dell’albergo, ma anche tutti gli utenti di telefoni cellulari che graviteranno nel raggio d’azione della stazione, deve escludersi che l’impianto di che trattasi interessi esclusivamente il fabbricato su cui è installato.
Tanto basta a ritenere che la costruzione della stazione radio per telefonia cellulare di che trattasi dovesse essere assoggettata a concessione edilizia e non al regime semplificato della denuncia di inizio attività.
Va di conseguenza sanzionato il comportamento del Comune che nella specie a fronte della denuncia di inizio attività presentata dalla controinteressata nulla ha opposto alla realizzazione dell’opera, nonostante la mancanza dei presupposti per procedere alla sua realizzazione con la sola denuncia di inizio attività.
Inoltre trattandosi di opera potenzialmente dannosa per l’emissione di onde magnetiche conseguente all’attivazione della stazione radio l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto accertare la sua compatibilità con le disposizioni vigenti in materia e considerare la compatibilità della struttura con la destinazione residenziale del luogo in cui è allocata.
Per tutte le considerazioni fin qui svolte il ricorso va dunque accolto, restando assorbite le censure non espressamente esaminate.
 Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, II sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo Accoglie e per l’effetto accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 16 dicembre 1999.
Il Presidente        L'Estensore

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.
Bologna, lì 4 aprile 2000
Il Segretario
 

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