T. A. R. Brescia, sent. del 9 dicembre 2002 n. 2216 sul piano di
recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico
FATTO
Con ricorso
notificato il 16.12.2001 e depositato il 18.12.2001, il ricorrente,
comproprietario
di un immobile confinante con l'edificio di cui al Piano di Recupero
all'esame,
di proprieta' dell'Ing. Cesare Ceresoli e sito nel comune di Palosco, Localita'
Torre
Passere, impugna l'approvazione definitiva del P.R. in questione, adottata
con la
deliberazione
indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:
1. Eccesso
di potere per travisamento dei fatti nonche' per errore sui presupposti
di
fatto,
contraddittorieta' e carenza di motivazione; violazione dell'art. 2, comma
2, lett.d,
della
L.R. 23.6.1997, n. 23 e dell'art. 27 della legge 5.8.1978, n. 457, atteso
che
l'amministrazione
avrebbe approvato un piano di recupero per finalita' allo stesso
estranee,
non trattandosi di patrimonio edilizio esistente, bensi' di edificio da
ricostruire
totalmente,
cosi' come previsto dalla concessione edilizia n. 57/97, per realizzare
un
aumento
di volumetria non altrimenti assentibile per le previsioni dello strumento
urbanistico
vigente nel comune, il tutto senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
2. Violazione
della normativa in materia di progettazione di strumenti urbanistici attuativi,
in quanto
il P.R. risulterebbe sottoscritto da un geometra e non da un ingegnere
o da un
architetto.
Si e'
costituito il resistente comune, che ha chiesto la reiezione del gravame
per
infondatezza
nel merito.
Alla pubblica
udienza del 22.11.2002, il gravame e' stato, quindi, trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Con il
ricorso all'esame il ricorrente, comproprietario di un immobile confinante
con
l'edificio
di cui al Piano di Recupero all'esame, di proprieta' dell'Ing. Cesare Ceresoli
e sito
nel comune
di Palosco, impugna l'approvazione definitiva del P.R. in questione, adottata
con la
deliberazione indicata in epigrafe.
Sostanzialmente,
il ricorrente lamenta che il suddetto Piano di Recupero sarebbe stato
approvato
dal comune di Palosco per finalita' estranee alla propria funzione, afferendo
un
immobile
per la cui ricostruzione totale erano gia' state rilasciate una concessione
edilizia
ed una
variante alla medesima concessione.
L'amministrazione
avrebbe, dunque, violato la normativa in vigore relativa
all'approvazione
dei piani di recupero, che, per definizione normativa, dovrebbero
riguardare
un patrimonio edilizio esistente da recuperare, assentendo, in questo modo,
aumenti
di volumetria e di superficie altrimenti non possibili alla stregua dei
vigenti
strumenti
urbanistici, il tutto senza fornire adeguata motivazione.
Per la
difesa del comune di Palosco, al contrario, la legislazione sarebbe stata
seguita
scrupolosamente,
atteso che proprio le previsioni normative ammetterebbero gli aumenti
di volumetria
assentiti; inoltre, l'amministrazione avrebbe fornito adeguata motivazione
sul punto,
anche in risposta alle osservazioni presentate dal ricorrente nel corso
della
procedura
di approvazione del piano di recupero.
Il ricorso
e' fondato in relazione al primo motivo, alla luce delle seguenti considerazioni.
Il piano
di recupero consiste in uno strumento attuativo destinato al recupero del
patrimonio
edilizio esistente, senza, tuttavia, implicare incrementi volumetrici tali
da
determinare
un aumento del carico insediativo, come risulta dall'opinione della costante
giurisprudenza
amministrativa.
Tale strumento
ha, dunque, per oggetto la ridefinizione del tessuto urbanistico di un'area
ed e'
connaturato dalla specialita' dei fini del recupero del patrimonio edilizio
ed
urbanistico
degradato per mantenere e meglio utilizzare il patrimonio stesso mediante
una globalita'
di interventi edilizi organici integrati con il tessuto urbanistico esistente,
nonche'
con lo sviluppo programmato, attraverso gli strumenti urbanistici generali.
Balza
agli occhi, di conseguenza, che tale piano puo' assolvere alla finalita'
di recupero
edilizio
di immobili degradati esistenti, magari attraverso sistematici interventi
di
ristrutturazione
o restauro, oppure puo' ridisegnare l'assetto urbanistico esistente nelle
zone soggette
a recupero ed assumere una caratteristica efficacia di programmazione,
salva
restando la connotazione tipica dello strumento attuativo, che ne individua
i limiti
oggettivi,
connaturati dalla conservazione e riutilizzazione del patrimonio edilizio
esistente.
Deve, quindi, escludersi che il recupero edilizio, consistendo in interventi
sugli
elementi
costitutivi degli edifici esistenti, possa comportare incrementi volumetrici,
ossia
aumenti
di superficie o di corpi di fabbrica.
Cio',
del resto, risulta avvalorato dall'art. 27 della legge 5.8.1978, n. 457,
intitolato:
Individuazione
delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonche' dall'art.
2,
comma
2, lett. g, della L.R. 23.6.1997, n. 23, che, nell'esplicitare una delle
ipotesi cui si
applica
il procedimento semplificato di variante urbanistica, ai sensi dell'art.
3 della
stessa
legge, menziona le varianti finalizzate alla individuazione delle zone
di recupero del
patrimonio
edilizio esistente, di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457
(norme
per l'edilizia
residenziale).
Nel caso
di specie, dalla documentazione versata in atti risulta incontrovertibilmente,
come confermato,
peraltro, dalle stesse difese del comune di Palosco, che il piano di
recupero
e' stato approvato attraverso la procedura semplificata di variante urbanistica,
ai sensi
della L.R. n. 23/97, per assentire un aumento di volumetria nella misura
del 10
%, altrimenti
non realizzabile per le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti,
al fine
della
realizzazione di un terzo piano dell'edificio.
Per le
suesposte considerazioni il ricorso va accolto per il primo motivo, assorbendosi
quello
ulteriormente dedotto e, per l'effetto, l'atto impugnato va annullato.
Le spese
di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia
-
accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto
impugnato.
Condanna
il Comune di Palosco a corrispondere le spese di giudizio a favore della
parte
ricorrente,
che liquida in complessivi euro 2000 a titolo di spese, competenze ed onorari
di difesa.
Compensa le spese tra il ricorrente ed i controinteressati.
La presente
sentenza sara' eseguita dall'autorita' amministrativa ed e' depositata
presso
la Segreteria
del Tribunale, che provvedera' a darne comunicazione alle parti.
Cosi'
deciso, in Brescia, il 22.11.2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale
per la
Lombardia,
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Francesco
MARIUZZO - Presidente -
Elena
QUADRI - Giudice estensore -
Marco
BIGNAMI - Giudice -
DEPOSITATO
IN SEGRETERIA IL 9 DICEMBRE 2002
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