Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

T. A. R. Brescia, sent. del 9 dicembre 2002 n. 2216 sul piano di recupero del  patrimonio edilizio ed urbanistico 

           

           FATTO 

           Con ricorso notificato il 16.12.2001 e depositato il 18.12.2001, il ricorrente,
           comproprietario di un immobile confinante con l'edificio di cui al Piano di Recupero
           all'esame, di proprieta' dell'Ing. Cesare Ceresoli e sito nel comune di Palosco, Localita'
           Torre Passere, impugna l'approvazione definitiva del P.R. in questione, adottata con la
           deliberazione indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: 
           1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti nonche' per errore sui presupposti di
           fatto, contraddittorieta' e carenza di motivazione; violazione dell'art. 2, comma 2, lett.d,
           della L.R. 23.6.1997, n. 23 e dell'art. 27 della legge 5.8.1978, n. 457, atteso che
           l'amministrazione avrebbe approvato un piano di recupero per finalita' allo stesso
           estranee, non trattandosi di patrimonio edilizio esistente, bensi' di edificio da ricostruire
           totalmente, cosi' come previsto dalla concessione edilizia n. 57/97, per realizzare un
           aumento di volumetria non altrimenti assentibile per le previsioni dello strumento
           urbanistico vigente nel comune, il tutto senza fornire alcuna motivazione al riguardo. 
           2. Violazione della normativa in materia di progettazione di strumenti urbanistici attuativi,
           in quanto il P.R. risulterebbe sottoscritto da un geometra e non da un ingegnere o da un
           architetto. 
           Si e' costituito il resistente comune, che ha chiesto la reiezione del gravame per
           infondatezza nel merito. 
           Alla pubblica udienza del 22.11.2002, il gravame e' stato, quindi, trattenuto per la
           decisione. 

           DIRITTO 

           Con il ricorso all'esame il ricorrente, comproprietario di un immobile confinante con
           l'edificio di cui al Piano di Recupero all'esame, di proprieta' dell'Ing. Cesare Ceresoli e sito
           nel comune di Palosco, impugna l'approvazione definitiva del P.R. in questione, adottata
           con la deliberazione indicata in epigrafe. 
           Sostanzialmente, il ricorrente lamenta che il suddetto Piano di Recupero sarebbe stato
           approvato dal comune di Palosco per finalita' estranee alla propria funzione, afferendo un
           immobile per la cui ricostruzione totale erano gia' state rilasciate una concessione edilizia
           ed una variante alla medesima concessione. 
           L'amministrazione avrebbe, dunque, violato la normativa in vigore relativa
           all'approvazione dei piani di recupero, che, per definizione normativa, dovrebbero
           riguardare un patrimonio edilizio esistente da recuperare, assentendo, in questo modo,
           aumenti di volumetria e di superficie altrimenti non possibili alla stregua dei vigenti
           strumenti urbanistici, il tutto senza fornire adeguata motivazione. 
           Per la difesa del comune di Palosco, al contrario, la legislazione sarebbe stata seguita
           scrupolosamente, atteso che proprio le previsioni normative ammetterebbero gli aumenti
           di volumetria assentiti; inoltre, l'amministrazione avrebbe fornito adeguata motivazione
           sul punto, anche in risposta alle osservazioni presentate dal ricorrente nel corso della
           procedura di approvazione del piano di recupero. 
           Il ricorso e' fondato in relazione al primo motivo, alla luce delle seguenti considerazioni. 
           Il piano di recupero consiste in uno strumento attuativo destinato al recupero del
           patrimonio edilizio esistente, senza, tuttavia, implicare incrementi volumetrici tali da
           determinare un aumento del carico insediativo, come risulta dall'opinione della costante
           giurisprudenza amministrativa. 
           Tale strumento ha, dunque, per oggetto la ridefinizione del tessuto urbanistico di un'area
           ed e' connaturato dalla specialita' dei fini del recupero del patrimonio edilizio ed
           urbanistico degradato per mantenere e meglio utilizzare il patrimonio stesso mediante
           una globalita' di interventi edilizi organici integrati con il tessuto urbanistico esistente,
           nonche' con lo sviluppo programmato, attraverso gli strumenti urbanistici generali. 
           Balza agli occhi, di conseguenza, che tale piano puo' assolvere alla finalita' di recupero
           edilizio di immobili degradati esistenti, magari attraverso sistematici interventi di
           ristrutturazione o restauro, oppure puo' ridisegnare l'assetto urbanistico esistente nelle
           zone soggette a recupero ed assumere una caratteristica efficacia di programmazione,
           salva restando la connotazione tipica dello strumento attuativo, che ne individua i limiti
           oggettivi, connaturati dalla conservazione e riutilizzazione del patrimonio edilizio
           esistente. Deve, quindi, escludersi che il recupero edilizio, consistendo in interventi sugli
           elementi costitutivi degli edifici esistenti, possa comportare incrementi volumetrici, ossia
           aumenti di superficie o di corpi di fabbrica. 
           Cio', del resto, risulta avvalorato dall'art. 27 della legge 5.8.1978, n. 457, intitolato:
           Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonche' dall'art. 2,
           comma 2, lett. g, della L.R. 23.6.1997, n. 23, che, nell'esplicitare una delle ipotesi cui si
           applica il procedimento semplificato di variante urbanistica, ai sensi dell'art. 3 della
           stessa legge, menziona le varianti finalizzate alla individuazione delle zone di recupero del
           patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme
           per l'edilizia residenziale). 
           Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta incontrovertibilmente,
           come confermato, peraltro, dalle stesse difese del comune di Palosco, che il piano di
           recupero e' stato approvato attraverso la procedura semplificata di variante urbanistica,
           ai sensi della L.R. n. 23/97, per assentire un aumento di volumetria nella misura del 10
           %, altrimenti non realizzabile per le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, al fine
           della realizzazione di un terzo piano dell'edificio. 
           Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto per il primo motivo, assorbendosi
           quello ulteriormente dedotto e, per l'effetto, l'atto impugnato va annullato. 
           Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

           P.Q.M. 

           il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia -
           accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato. 
           Condanna il Comune di Palosco a corrispondere le spese di giudizio a favore della parte
           ricorrente, che liquida in complessivi euro 2000 a titolo di spese, competenze ed onorari
           di difesa. Compensa le spese tra il ricorrente ed i controinteressati. 
           La presente sentenza sara' eseguita dall'autorita' amministrativa ed e' depositata presso
           la Segreteria del Tribunale, che provvedera' a darne comunicazione alle parti. 
           Cosi' deciso, in Brescia, il 22.11.2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
           Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: 
           Francesco MARIUZZO - Presidente - 
           Elena QUADRI - Giudice estensore - 
           Marco BIGNAMI - Giudice - 
           DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 9 DICEMBRE 2002

 

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