Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5637 del 20 ottobre 2000, la sanatoria edilizia ed effetti sulla sanzione pecuniaria irrogata

decisione

sul ricorso in appello sub n. 10310/94 proposto dal COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Morri ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Fabrizio Brochiero Magrone in Roma, via Giovanni Bettolo n. 4;
c o n t r o
la MODENPLAST s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giannetto Cavasola e Guglielmo della Fontana e presso lo studio del primo elett.te dom.to in Roma, Via A. Depretis, n. 86;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna – sez. II, 22 ottobre 1993, n. 435;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Modenplast s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza cautelare 21 aprile 1995, n. 599, con cui è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 giugno 2000 il Consigliere Stefano Baccarini, nessuno comparso per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna  notificato l’11 marzo 1978 la Italplast s.r.l. impugnava il provvedimento del sindaco del Comune di Bellaria Igea Marina del 4 gennaio 1978 con cui veniva ordinato a tale società il pagamento della somma di lire 66.847.000 quale sanzione per la realizzazione di due capannoni abusivi.
Deduceva con quattro motivi violazione di legge ed eccesso di potere.
Resisteva al ricorso il Comune di Bellaria Igea Marina.
Nelle more del giudizio l’azienda della Italplast s.r.l. veniva ceduta alla Modenplast s.p.a. e in favore di quest’ultima veniva rilasciata concessione edilizia in sanatoria in ordine alle opere sanzionate.
Il Tar adito – sez. II definiva il giudizio con sentenza 22 ottobre 1993, n. 435, con cui la domanda di annullamento era dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e quella di restituzione delle somme versate a titolo di sanzione pecuniaria era accolta.
Avverso tale sentenza propone appello il Comune di Bellaria Igea Marina, con ricorso notificato il 5 dicembre 1994, con due motivi.
Resiste all'appello la Modenplast s.p.a..
Con ordinanza cautelare 21 aprile 1995, n. 599 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.
D I R I T T O
1.  E’ infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per essere stata chiesta la riforma della sentenza impugnata e non anche il rigetto del ricorso di primo grado.
La richiesta di rigetto del ricorso di primo grado, infatti, era implicita in quella di riforma dei due capi della sentenza con cui era stato accolto il ricorso di primo grado.
2.  Con il primo motivo il Comune appellante sottopone a critica il capo della sentenza impugnata con cui è stata dichiarata improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, attesa la sopravvenienza della concessione edilizia in sanatoria.
Il motivo è infondato.
Il nesso tra irrogazione delle sanzioni urbanistiche e sopravvenienza di concessione edilizia in sanatoria è stato posto in evidenza da costante giurisprudenza amministrativa, che ha segnalato che “finche'  non  intervenga  il fatto definitivo del pagamento della sanzione pecuniaria,  alternativa  della  demolizione di opere abusive o della rimessa in  pristino,  assume  rilevanza l'eventuale sopravvenuto rilascio di licenza in  sanatoria,  di  tutte o di parte delle opere , che, come tali, cessano di essere abusive (Ad. plen., 17 maggio 1974, n. 5).
Nella specie, la materia del contendere era ristretta alla metà della sanzione pecuniaria irrogata, che, per il fatto di essere stata oggetto di provvedimento cautelare del Tar, non era stata in concreto pagata.
Per questa parte, non essendo intervenuto il fatto definitivo del pagamento, e a nulla rilevando che il titolo fosse un provvedimento cautelare del giudice, la sopravvenienza della concessione edilizia in sanatoria faceva cessare l’abusività delle opere e, con ciò, l’interesse della ricorrente all’annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
3.  Con il secondo motivo il Comune appellante critica il capo della sentenza impugnata che lo ha condannato alla restituzione di metà della somma pagata a titolo di sanzione pecuniaria quantunque non vi fosse stato annullamento di un provvedimento amministrativo e non ricorresse l’ipotesi di giurisdizione esclusiva, essendo state applicate le norme previgenti alla legge n. 10/77.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va rilevato che, ai fini dell’ ammissibilità di pronunce restitutorie del giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, non è necessario che sia stata concretamente adottata una pronuncia di annullamento di un provvedimento amministrativo, potendo tale pronuncia essere sostituita da una pronuncia in rito, ad esempio di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per la sopravvenienza di un provvedimento satisfattivo, con la quale si accerta l'esistenza di una situazione giuridica che costituisce il presupposto del diritto della parte alla restituzione.
In secondo luogo, la giurisprudenza ha da tempo segnalato che “il criterio attributivo della giurisdizione amministrativa esclusiva sulle sanzioni amministrative urbanistiche opera anche quando la sanzione amministrativa in materia edilizia sia irrogata da disposizione diversa da quelle letteralmente richiamate nell'art. 16, l. 28 gennaio 1977, n. 10, sia essa precedente oppure posteriore a detta legge” (Cass., 24 maggio 1991, n. 5892; 16 maggio 1991, n. 5507; 19 dicembre 1990, n. 12028).
Ammissibile in appello in quanto inerente a giudizio instaurato anteriormente al 30 aprile 1995 (art. 90 della l. 26 novembre 1990, n. 353, sostituito dall' art. 9 del d. l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. nella l. 20 dicembre 1995, n. 534) ma infondato è il profilo con cui viene eccepita la prescrizione quinquennale, in relazione al fatto che la domanda di restituzione sarebbe stata proposta soltanto a distanza di nove anni dal fatto costitutivo del diritto.
Al diritto alla ripetizione dell’indebito, infatti, in difetto di diversa disposizione di legge, si applica la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c (Cass., 10 marzo 1997, n. 2111).
Per le suesposte considerazioni, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio. 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2000 dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Salvatore Rosa  Presidente
Stefano Baccarini Consigliere estensore
Corrado Allegretta Consigliere
Marco Lipari Consigliere 
Marco Pinto Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Stefano Baccarini F.to Salvatore Rosa
IL SEGRETARIO
F.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.................................................
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL  DIRIGENTE
 
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