Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza del 13 gennaio
2003 n. 341, sulla giurisdizione del G. O. in caso di ordinanza contingibile
ed urgente in materia edilizia rivolta al non legittimato
RILEVATA
IN FATTO
Con atto
di citazione notificato il 12 febbraio 1997 Luigi e Valeria Cuccoli convenivano
in
giudizio
dinanzi al Tribunale di Bologna il Comune di Bologna deducendo che con
ordinanza
contingibile e urgente del 28 agosto 1993 il Sindaco aveva loro ingiunto,
ritenendoli
erroneamente proprietari di un muro di contenimento sovrastante la via
S.
Frediano,
di eseguire i lavori di consolidamento e comunque tutte le opere necessarie
ad
eliminare
i pericoli per la pubblica incolumita' derivanti dallo smottamento di detto
muro;
che essi
avevano impugnato l'ordinanza sindacale in via gerarchica, contestando
la
propria
qualita' di proprietari; che a seguito della loro inottemperanza il Comune
aveva
provveduto
ai sensi dell'art. 38 n. 3 della legge n. 142 del 1990 alla rimozione del
pericolo,
affidando a terzi l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari; che con atto
del 24
marzo
1994 il Prefetto, decidendo sul ricorso gerarchico, aveva dichiarato cessata
la
materia
del contendere "in relazione al cessato pericolo per la pubblica incolumita'";
che
con atto
dell'8 luglio 1995 il Sindaco aveva loro richiesto il pagamento della somma
di L.
52.161.238,
corrispondente alla spesa sostenuta, con comminatoria degli atti esecutivi
ai
sensi
dell'art. 69 del d.p.r. n. 43 del 1988; che essi avevano proposto ricorso
dinanzi al
TAR dell'Emilia
Romagna avverso tale atto, che da ultimo era stata loro notificata una
cartella
di pagamento della somma di L. 55.564.836, a titolo di "recupero spese",
e
successivamente
era stato loro recapitato un avviso di mora per tale importo,
maggiorato
degli interessi moratori e degli altri oneri accessori.
Tutto
cio' premesso, chiedevano che il Tribunale accertasse che il muro di contenimento
in oggetto
non era di loro proprieta' e conseguentemente dichiarasse la non debenza
della
somma pretesa.
Il Comune
di Bologna, costituitosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario
e chiedeva
una pronuncia immediata su tale questione pregiudiziale.
Disattesa
dal Tribunale tale istanza, lo stesso Comune proponeva ricorso per
regolamento
preventivo di giurisdizione instando per la declaratoria di giurisdizione
del
giudice
amministrativo.
Luigi
e Valeria Cuccoli resistevano con controricorso.
Il Comune
di Bologna provvedeva infine al deposito di memoria.
CONSIDERATO
IN DIRITTO
Il ricorrente
deduce a sostegno della tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario
che le
domande attrici, tendente all'accertamento negativo del diritto di proprieta'
del
muro di
contenimento in oggetto, e conseguentemente alla declaratoria di non debenza
della
somma pretesa dal Comune con la procedura esattoriale, comportano un sindacato
sulla
legittimita' dell'ordinanza contingibile e urgente da parte del giudice
ordinario al
medesimo
precluso, atteso che a fronte del potere del sindaco di emanare provvedimenti
con tingibili
e urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia locale ai
sensi
dell'art.
38 della legge n. 142 del 1990 il diritto soggettivo del privato destinatario
si
affievolisce
e degrada ad interesse legittimo, la cui tutela e' devoluta alla giurisdizione
del giudice
amministrativo.
Rileva
altresi' che una volta definitiva l'ordinanza in oggetto per non avere
i Cuccoli
proposto
impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ne' avverso la stessa ne'
avverso
il provvedimento prefettizio di cessazione della materia del contendere
resta loro
preclusa
qualsiasi questione sulla esatta individuazione dei soggetti destinatari
del
provvedimento.
Deve essere
dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Queste
Sezioni Unite hanno gia' avuto occasione di affermare che nell'ipotesi
di
provvedimento
contingibile ed urgente in materia edilizia con il quale il sindaco, in
qualita'
di ufficiale
del governo ed al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumita'
dei cittadini, abbia ordinato ad un soggetto, in quanto proprietario di
un
immobile,
l'esecuzione di determinati lavori, la domanda di quest'ultimo diretta
a
contestare
la propria legittimazione passiva, per non essere egli proprietario del
bene, e
quindi
a negare la propria identificabilita' tra i soggetti in grado di eliminare
la situazione
di pericolo
per la quale e' stata emanata l'ordinanza e tenuti a sostenere la relativa
spesa
nel caso di esecuzione di ufficio, investe posizioni di diritto soggettivo
ed e'
pertanto
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (v. S.U. 1986 n. 4012;
1979 n.
5428).
Tale indirizzo
deve essere in questa sede ribadito, in consapevole contrasto con la piu'
remota
pronuncia, sempre a Sezioni Unite, n. 1618 del 1973, tenuto conto che la
pretesa
in discorso non involge una censura di illegittimo esercizio dei poteri
dell'autorita'
amministrativa
nell'indicata materia, ma si sostanzia in una contestazione in radice della
sussistenza
del potere di imporre la prestazione a quel destinatario. Ed invero
l'individuazione
del soggetto sul quale deve ricadere in concreto l'onere finanziario
dell'esecuzione
degli ordini emanati e' rigorosamente vincolata dalla stessa legge che
autorizza
l'emissione del provvedimento contingibile e urgente, con esclusione di
ogni
apprezzamento
discrezionale, con la conseguenza che il provvedimento emesso nei
confronti
di soggetti diversi da quelli tenuti ad eliminare il pericolo che giustifica
l'ordine
deve considerarsi
emanato in totale carenza di potere.
Impropriamente
peraltro il ricorrente richiama il consolidato orientamento
giurisprudenziale
secondo il quale le ordinanze in discorso possono avere come
destinatari
non solo i proprietari, ma tutti coloro che si trovino in un rapporto diretto
con
la res
fonte di pericolo, tale da consentire loro di eseguire gli interventi imposti,
atteso
che nella
specie il provvedimento in questione venne emesso nei confronti dei Cuccoli
unicamente
nella loro ritenuta qualita' di titolari del muro di contenimento in oggetto.
In applicazione
di tali principi, la deduzione da parte degli attori di non essere titolari
del
rapporto
giuridico sul bene indicato nell'ordinanza contingibile ed urgente quale
fonte
della
loro legittimazione passiva ad ottemperare e conseguentemente a sostenere
l'onere
delle
spese di esecuzione, risolvendosi in una contestazione in radice del potere
esercitato,
vale a radicare la giurisdizione del giudice ordinario. Al rigetto del
ricorso
segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella
misura
liquidata
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione
del
giudice
ordinario.
Condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi
euro.
1.500,00, di cui euro. 1.400,00 per onorario.
Cosi'
deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il
14 novembre
2002.
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA IL 13 GENNAIO 2003
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