Cassazione, Sez. Un. Civili, Ordinanza del 13 dicembre 2002, n.
17913, sulla giurisdizione in caso di ingiunzioni in materia edilizia
emesse ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639 del 1910
ORDINANZA
sul ricorso
proposto da:
Comune
di Prato, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato
in Roma,
Viale
Giulio Cesare n.14, presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Barbantini,
che lo
rappresenta
e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
-
contro
Vannucchi
Milena, Carbonati Alda Catia;
- intimati
-
per regolamento
preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1980/99
del Tribunale
di Prato;
udita
la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/10/02 dal
Consigliere
Dott.
Alessandro Criscuolo;
lette
le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto
Apice, il
quale
chiede che la Corte accolga il ricorso presentato dal Comune di Prato e
affermi la
giurisdizione
del giudice amministrativo.
ORDINANZA
La Corte
suprema di cassazione - sezioni unite civili - riunita in camera di consiglio;
esaminati
gli atti;
CONSIDERATO
1.- Milena
Vannucchi ed Alda Catia Carbonati, con ricorso al Tribunale di Prato
depositato
il 21 luglio 1999 e notificato il 20 ottobre 1999, proposero opposizione
avverso
le ordinanze-ingiunzione n. p.g. 33096 e p.g. 33098, emesse dal Comune
di
Prato
ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 per la riscossione coattiva
delle penali
relative
al ritardato pagamento del contributo per una concessione edilizia in sanatoria.
A sostegno
dell'opposizione la Vannucchi e la Carbonati dichiararono che:
a) a seguito
della presentazione di due domande di condono edilizio ex L. n. 47 del
1985,
il Comune
di Prato aveva determinato e comunicato gli oneri di urbanizzazione primaria
e
secondaria
(quantificati, rispettivamente, in lire 16.016.159 e in lire 18.698.375);
b) a fronte
di tale determinazione, considerato il fatto che per i fabbricati oggetto
di
condono
erano stati pagati oneri di urbanizzazione connessi alla partecipazione
ad un
piano
di lottizzazione, era stato chiesto l'esonero dal pagamento di oneri ulteriori
(istanze
del 10
aprile e 17 luglio 1996);
c) le
istanze non avevano ottenuto risposta fino al 2 ottobre 1998, quando il
Comune
con nota
dell'apposito ufficio aveva comunicato che gli oneri di cui alle domande
di
condono
andavano comunque corrisposti, che essi non risultavano ancora versati
e che
prima
della riscossione coattiva era possibile provvedere al pagamento dell'importo
dovuto
(maggiorato della penale del 100%), oltre agli interessi.
d) le
opponenti avevano quindi provveduto all'immediato pagamento degli oneri
di
urbanizzazione
e degli interessi, chiedendo di essere dispensate dal pagamento della
penale
stante l'omesso riscontro alle istanze di esenzione a suo tempo inoltrate;
e) con
nota del 22 gennaio 1999 il dirigente tecnico del Comune di Prato aveva
comunicato
che i versamenti eseguiti erano insufficienti, mancando l'importo della
penale,
ed aveva chiesto il pagamento di questa entro trenta giorni, minacciando
in
difetto
la riscossione coattiva;
f) contro
il suddetto provvedimento esse avevano presentato ricorso al competente
Tribunale
amministrativo regionale (T.A.R.) della Toscana (ricorso iscritto al n.r.g.
901/99,
sez.3). Su tali premesse le opponenti censurarono le ingiunzioni loro internate,
adducendo
violazione dei principi di correttezza e di buona fede, costituzionalmente
sanciti,
in ordine all'operato della P.A., nonche' violazione della legge n. 241
del 1990 e
del giusto
procedimento, a causa del mancato tempestivo riscontro alle domande di
esonero,
riscontro che avrebbe evitato la maturazione della sanzione pecuniaria
o
l'avrebbe
contenuta nella misura ridotta del 20%.
Le opponenti
aggiunsero che i profili dedotti erano alla base del ricorso proposto al
giudice
amministrativo, al quale a loro avviso era "devoluta anche la competenza
a
decidere
sulla legittimita' delle predette ingiunzioni atteso che ai sensi dell'art.
16 L.
10/77
la materia e' devoluta alla competenza esclusiva dei TAR" (ricorso in opposizione,
pag. 6).
Rilevarono, pero', che nelle ordinanze impugnate si avvertiva espressamente
che
l'opposizione
andava proposta davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria competente
per
valore
del foro di Prato e che, secondo un orientamento di questa Corte (Cass.,
sez.
un., 24
febbraio 1996, n. 1467), la giurisdizione del giudice ordinario - prevista
dall'art. 3
del R.D.
n. 639 del 1910 - non poteva considerarsi venuta meno per effetto dell'art.
16
della
legge n. 10 del 1977, sia pur limitatamente alle questioni prospettabili
con
l'opposizione
all'ingiunzione, cioe' a quelle relative alla legittimita' intrinseca di
questa,
mentre
andava esclusa per i vizi del diverso (ed anteriore) provvedimento che,
sulla base
dell'accertamento
dell'illecito edilizio, aveva determinato ed applicato la sanzione
amministrativa.
In questo
quadro le opponenti - ritenendo che le ordinanze ingiunzioni fossero viziate
perche'
contenenti un'indicazione fuorviante e in contrasto con l'obbligo imposto
dall'art.
3, ult.
comma, della legge n. 241 del 1990 - addussero l'illegittimita' formale
delle
ingiunzioni
medesime e ne chiesero l'annullamento, accertandosi (se del caso) che esse
non erano
tenute al pagamento delle penali. In alternativa chiesero che, ferma la
pronunzia
di annullamento delle ordinanze per vizi intrinseci, si dichiarasse che
ogni
questione
relativa al pagamento delle sanzioni intimate era devoluta alla cognizione
del
giudice
amministrativo, eventualmente previa sospensione del processo promosso
con
l'opposizione,
in attesa della decisione del T.A.R. della Toscana.
2. - Instauratosi
il giudizio davanti al Tribunale di Prato, il Comune convenuto ha
proposto
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con atto notificato
il 18
maggio
2001, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
3.- Le
intimate Vannucchi e Carbonati non hanno svolto in questa sede attivita'
difensiva.
4.- Il
P.G. con la requisitoria scritta ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione
del
giudice
amministrativo.
RITENUTO
In accoglimento
dell'istanza di regolamento va dichiarata la giurisdizione del giudice
amministrativo.
Gia' in
sede di applicazione dell'art. 16 L. 28 gennaio 1977, n. 10, questa Corte
ha
chiarito
che la giurisdizione del giudice amministrativo contemplata dal citato
art. 16 -
con riguardo,
tra l'altro, ai contributi per concessioni edilizie - ha carattere esclusivo
e
deve percio'
essere affermata sia per le controversie che investono l'an e il quantum
di
detti
contributi, sia per le contestazioni attinenti alla legittimita' del procedimento
di
riscossione
(Cass., sez, un., 7 novembre 2000, n. 1145), precisando che la detta
giurisdizione
esclusiva si estende anche alle sanzioni pecuniarie per infrazioni edilizie
e
che le
modalita' di riscossione adottate dalla P.A. non possono incidere sulle
ragioni
determinanti
la giurisdizione (Cass., sez. un., 12 aprile 2000, n. 129/s.u.; 19 febbraio
1997,
n. 1533; 21 dicembre 1990, n. 12128).
Nel caso
in esame si verte per l'appunto in tema di sanzioni pecuniarie inerenti
a
ritardato
pagamento di oneri di urbanizzazione (art. 3 L. 28 febbraio 1985, n. 47),
sicche'
gia' in
forza dei principi sopra espressi la relativa controversia non puo' che
rientrare
nella
giurisdizione del giudice amministrativo.
Il richiamo,
operato dalla Vannucchi e dalla Carbonati, alla sentenza di questa Carte
(s.u.)
n. 1467 del 24 febbraio 1996 non potrebbe condurre a diverse conclusioni.
E' vero
che con tale pronuncia e' stato affermato che, qualora per il pagamento
di
sanzioni
pecuniarie dovute per abusi edilizi il sindaco emetta a carico del trasgressore
ingiunzione
a norma dell'art. 2 R.D. n. 639 dei 1910, la giurisdizione del giudice
ordinario
sull'opposizione
proposta dall'intimato puo' riconoscersi limitatamente alle sole
contestazioni
attinenti alla legittimita' intrinseca dell'ingiunzione medesima.
Ma, in
primo luogo, con riguardo al caso in esame si deve osservare che il richiamo
alla
menzionata
sentenza non appare pertinente, perche' l'erronea avvertenza contenuta
nelle
ingiunzioni circa l'autorita' giudiziaria cui rivolgere l'opposizione non
e' idonea a
determinare
l'illegittimita' dei provvedimenti medesimi, integrando piuttosto un'irregolarita'
che attiene
alle modalita' d'impugnazione di questi e puo' impedire il formarsi di
preclusioni
(cfr., per l'analogo caso di omissione dei termine per proporre l'impugnazione
e
dell'autorita'
cui rivolgerla, Cass., 26 maggio 2004, n. 6976; 4 giugno 1999, n. 5453).
A parte
cio', e su un piano piu' generale, va rilevato che, in forza dell'art.
34 del decreto
legislativo
31 marzo 1998 n. 80 (in vigore dal 1 . luglio 1998 - ai sensi dell'art.
45 dello
stesso
D. L.vo - e poi sostituito dall'art. 7, comma 3., lett. b, della legge
21 luglio 2000,
n. 205),
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie
aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle
amministrazioni
pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. L'ampia formulazione della
norma
comunque comprende anche le ingiunzioni in materia edilizia, emesse ai
sensi
dell'art.
2 R.D. n. 639 del 1910, ne' consente di configurare tutele giurisdizionali
differenziate
in relazione ai vizi attinenti a quei provvedimenti.
Alla stregua
delle considerazioni che precedono, nel caso in esame va dichiarata la
giurisdizione
del giudice amministrativo. Si ravvisano giusti motivi per dichiarare
compensate
tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte
suprema di cassazione, pronunciando a sezioni unite, dichiara la giurisdizione
del
giudice
amministrativo.
Compensa
tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Cosi'
deciso in Roma, il 10 ottobre 2002, nella Camera di Consiglio delle Sezioni
Unite Civili
della
Corte Suprema di Cassazione.
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA IL 13 DICEMBRE 2002
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