Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Cassazione, Sez. Un. Civili, Ordinanza del 13 dicembre 2002, n. 17913, sulla giurisdizione in caso di  ingiunzioni in materia edilizia emesse ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639 del 1910

ORDINANZA

           sul ricorso proposto da: 
           Comune di Prato, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
           Viale Giulio Cesare n.14, presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Barbantini, che lo
           rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso; 

           - ricorrente - 

           contro 

           Vannucchi Milena, Carbonati Alda Catia; 

           - intimati - 

           per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1980/99
           del Tribunale di Prato; 
           udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/10/02 dal Consigliere
           Dott. Alessandro Criscuolo; 
           lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il
           quale chiede che la Corte accolga il ricorso presentato dal Comune di Prato e affermi la
           giurisdizione del giudice amministrativo. 

           ORDINANZA 

           La Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - riunita in camera di consiglio; 
           esaminati gli atti; 

           CONSIDERATO 

           1.- Milena Vannucchi ed Alda Catia Carbonati, con ricorso al Tribunale di Prato
           depositato il 21 luglio 1999 e notificato il 20 ottobre 1999, proposero opposizione
           avverso le ordinanze-ingiunzione n. p.g. 33096 e p.g. 33098, emesse dal Comune di
           Prato ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 per la riscossione coattiva delle penali
           relative al ritardato pagamento del contributo per una concessione edilizia in sanatoria. 
           A sostegno dell'opposizione la Vannucchi e la Carbonati dichiararono che: 
           a) a seguito della presentazione di due domande di condono edilizio ex L. n. 47 del 1985,
           il Comune di Prato aveva determinato e comunicato gli oneri di urbanizzazione primaria e
           secondaria (quantificati, rispettivamente, in lire 16.016.159 e in lire 18.698.375); 
           b) a fronte di tale determinazione, considerato il fatto che per i fabbricati oggetto di
           condono erano stati pagati oneri di urbanizzazione connessi alla partecipazione ad un
           piano di lottizzazione, era stato chiesto l'esonero dal pagamento di oneri ulteriori (istanze
           del 10 aprile e 17 luglio 1996); 
           c) le istanze non avevano ottenuto risposta fino al 2 ottobre 1998, quando il Comune
           con nota dell'apposito ufficio aveva comunicato che gli oneri di cui alle domande di
           condono andavano comunque corrisposti, che essi non risultavano ancora versati e che
           prima della riscossione coattiva era possibile provvedere al pagamento dell'importo
           dovuto (maggiorato della penale del 100%), oltre agli interessi. 
           d) le opponenti avevano quindi provveduto all'immediato pagamento degli oneri di
           urbanizzazione e degli interessi, chiedendo di essere dispensate dal pagamento della
           penale stante l'omesso riscontro alle istanze di esenzione a suo tempo inoltrate; 
           e) con nota del 22 gennaio 1999 il dirigente tecnico del Comune di Prato aveva
           comunicato che i versamenti eseguiti erano insufficienti, mancando l'importo della
           penale, ed aveva chiesto il pagamento di questa entro trenta giorni, minacciando in
           difetto la riscossione coattiva; 
           f) contro il suddetto provvedimento esse avevano presentato ricorso al competente
           Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) della Toscana (ricorso iscritto al n.r.g.
           901/99, sez.3). Su tali premesse le opponenti censurarono le ingiunzioni loro internate,
           adducendo violazione dei principi di correttezza e di buona fede, costituzionalmente
           sanciti, in ordine all'operato della P.A., nonche' violazione della legge n. 241 del 1990 e
           del giusto procedimento, a causa del mancato tempestivo riscontro alle domande di
           esonero, riscontro che avrebbe evitato la maturazione della sanzione pecuniaria o
           l'avrebbe contenuta nella misura ridotta del 20%. 
           Le opponenti aggiunsero che i profili dedotti erano alla base del ricorso proposto al
           giudice amministrativo, al quale a loro avviso era "devoluta anche la competenza a
           decidere sulla legittimita' delle predette ingiunzioni atteso che ai sensi dell'art. 16 L.
           10/77 la materia e' devoluta alla competenza esclusiva dei TAR" (ricorso in opposizione,
           pag. 6). Rilevarono, pero', che nelle ordinanze impugnate si avvertiva espressamente che
           l'opposizione andava proposta davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria competente per
           valore del foro di Prato e che, secondo un orientamento di questa Corte (Cass., sez.
           un., 24 febbraio 1996, n. 1467), la giurisdizione del giudice ordinario - prevista dall'art. 3
           del R.D. n. 639 del 1910 - non poteva considerarsi venuta meno per effetto dell'art. 16
           della legge n. 10 del 1977, sia pur limitatamente alle questioni prospettabili con
           l'opposizione all'ingiunzione, cioe' a quelle relative alla legittimita' intrinseca di questa,
           mentre andava esclusa per i vizi del diverso (ed anteriore) provvedimento che, sulla base
           dell'accertamento dell'illecito edilizio, aveva determinato ed applicato la sanzione
           amministrativa. 
           In questo quadro le opponenti - ritenendo che le ordinanze ingiunzioni fossero viziate
           perche' contenenti un'indicazione fuorviante e in contrasto con l'obbligo imposto dall'art.
           3, ult. comma, della legge n. 241 del 1990 - addussero l'illegittimita' formale delle
           ingiunzioni medesime e ne chiesero l'annullamento, accertandosi (se del caso) che esse
           non erano tenute al pagamento delle penali. In alternativa chiesero che, ferma la
           pronunzia di annullamento delle ordinanze per vizi intrinseci, si dichiarasse che ogni
           questione relativa al pagamento delle sanzioni intimate era devoluta alla cognizione del
           giudice amministrativo, eventualmente previa sospensione del processo promosso con
           l'opposizione, in attesa della decisione del T.A.R. della Toscana. 
           2. - Instauratosi il giudizio davanti al Tribunale di Prato, il Comune convenuto ha
           proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con atto notificato il 18
           maggio 2001, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. 
           3.- Le intimate Vannucchi e Carbonati non hanno svolto in questa sede attivita'
           difensiva. 
           4.- Il P.G. con la requisitoria scritta ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del
           giudice amministrativo. 

           RITENUTO 

           In accoglimento dell'istanza di regolamento va dichiarata la giurisdizione del giudice
           amministrativo. 
           Gia' in sede di applicazione dell'art. 16 L. 28 gennaio 1977, n. 10, questa Corte ha
           chiarito che la giurisdizione del giudice amministrativo contemplata dal citato art. 16 -
           con riguardo, tra l'altro, ai contributi per concessioni edilizie - ha carattere esclusivo e
           deve percio' essere affermata sia per le controversie che investono l'an e il quantum di
           detti contributi, sia per le contestazioni attinenti alla legittimita' del procedimento di
           riscossione (Cass., sez, un., 7 novembre 2000, n. 1145), precisando che la detta
           giurisdizione esclusiva si estende anche alle sanzioni pecuniarie per infrazioni edilizie e
           che le modalita' di riscossione adottate dalla P.A. non possono incidere sulle ragioni
           determinanti la giurisdizione (Cass., sez. un., 12 aprile 2000, n. 129/s.u.; 19 febbraio
           1997, n. 1533; 21 dicembre 1990, n. 12128). 
           Nel caso in esame si verte per l'appunto in tema di sanzioni pecuniarie inerenti a
           ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione (art. 3 L. 28 febbraio 1985, n. 47), sicche'
           gia' in forza dei principi sopra espressi la relativa controversia non puo' che rientrare
           nella giurisdizione del giudice amministrativo. 
           Il richiamo, operato dalla Vannucchi e dalla Carbonati, alla sentenza di questa Carte
           (s.u.) n. 1467 del 24 febbraio 1996 non potrebbe condurre a diverse conclusioni. 
           E' vero che con tale pronuncia e' stato affermato che, qualora per il pagamento di
           sanzioni pecuniarie dovute per abusi edilizi il sindaco emetta a carico del trasgressore
           ingiunzione a norma dell'art. 2 R.D. n. 639 dei 1910, la giurisdizione del giudice ordinario
           sull'opposizione proposta dall'intimato puo' riconoscersi limitatamente alle sole
           contestazioni attinenti alla legittimita' intrinseca dell'ingiunzione medesima. 
           Ma, in primo luogo, con riguardo al caso in esame si deve osservare che il richiamo alla
           menzionata sentenza non appare pertinente, perche' l'erronea avvertenza contenuta
           nelle ingiunzioni circa l'autorita' giudiziaria cui rivolgere l'opposizione non e' idonea a
           determinare l'illegittimita' dei provvedimenti medesimi, integrando piuttosto un'irregolarita'
           che attiene alle modalita' d'impugnazione di questi e puo' impedire il formarsi di
           preclusioni (cfr., per l'analogo caso di omissione dei termine per proporre l'impugnazione e
           dell'autorita' cui rivolgerla, Cass., 26 maggio 2004, n. 6976; 4 giugno 1999, n. 5453). 
           A parte cio', e su un piano piu' generale, va rilevato che, in forza dell'art. 34 del decreto
           legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (in vigore dal 1 . luglio 1998 - ai sensi dell'art. 45 dello
           stesso D. L.vo - e poi sostituito dall'art. 7, comma 3., lett. b, della legge 21 luglio 2000,
           n. 205), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
           controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle
           amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. L'ampia formulazione della
           norma comunque comprende anche le ingiunzioni in materia edilizia, emesse ai sensi
           dell'art. 2 R.D. n. 639 del 1910, ne' consente di configurare tutele giurisdizionali
           differenziate in relazione ai vizi attinenti a quei provvedimenti. 
           Alla stregua delle considerazioni che precedono, nel caso in esame va dichiarata la
           giurisdizione del giudice amministrativo. Si ravvisano giusti motivi per dichiarare
           compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. 

           P.Q.M. 

           la Corte suprema di cassazione, pronunciando a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del
           giudice amministrativo. 
           Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. 
           Cosi' deciso in Roma, il 10 ottobre 2002, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili
           della Corte Suprema di Cassazione. 
           DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 DICEMBRE 2002

 

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