Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 gennaio 2003 n. 439, sulla
competenza del Sindaco dopo la nomina del Commissario ad acta
FATTO
Con l'appello
in epigrafe, l'Amministrazione provinciale di Caserta ha fatto presente
che il
sig. Papa,
proprietario di un'area in localita' S.Leucio del comune di Caserta, aveva
impugnato
presso il TAR Campania il provvedimento in data 23.6.1984, con il quale
il
Commissario
ad acta, nominato in sede sostitutoria dalla Provincia stessa, aveva
respinto
la richiesta dell'interessato, tendente a conseguire la concessione edilizia
per la
costruzione
di villette unifamiliari, per contrasto del progetto con il nuovo piano
regolatore
generale adottato, che destinava l'area interessata a zona agricola; che
il
TAR aveva
accolto il ricorso ritenendo fondata la censura di violazione e falsa
applicazione
della L. n. 1902/1952.
Ha dedotto
che detta sentenza era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni:
-il ricorso
del sig. Papa doveva essere dichiarato inammissibile in quanto non notificato
al
comune
di Caserta, che era l'Amministrazione cui era imputabile l'atto impugnato
adottato
dal Commissario ad acta nominato dall'Amministrazione provinciale in
sostituzione
dell'inadempiente Comune; comunque pur non volendo considerare il Comune
autorita'
emanante, la notifica del ricorso andava comunque effettuata a tale
Amministrazione
nella sua qualita' di controinteressato;
-in ogni
caso il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile in quanto nel frattempo
era stato
definitivamente approvato, con decreto del Presidente della provincia di
Caserta
in data 14.9.1987, il piano urbanistico che destinava a zona agricola l'area
del
sig. Papa,
per cui costui non avrebbe potuto ricevere alcun vantaggio da una sentenza
favorevole;
-non etra
stato tenuto conto del fatto che il diniego del Commissario ad acta si
fondava
sul parere
negativo della Commissione edilizia comunale, che non era stato
espressamente
impugnato.
Con ordinanza
n.1037 del 23.2.2001, questa Sezione ha ordinato alla Segreteria di
notificare
alla parte costituita apposito avviso per accertare il persistente interesse
alla
decisione,
secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 8., L. n.1034/1971 nel teso
di cui
all'art.9
L.n.205/2000.
La parte
appellante ha regolarmente depositato in data 26.6.2001 nuova domanda di
fissazione
di udienza.
Con memoria
conclusiva l'appellante ha ulteriormente precisato le ragioni di fondatezza
del gravame.
Alla pubblica
udienza del 9.7.2002, il ricorso e' passato in decisione.
DIRITTO
1.Con sentenza
TAR Campania Napoli, sez. 2., n. 395 del 17.10.1988, e' stato accolto il
ricorso
proposto dal sig. Papa avverso l'Amministrazione provinciale di Caserta
con
annullamento
del provvedimento in data 23.6.1984, con il quale il Commissario ad acta,
nominato
in sede sostitutiva dalla Provincia stessa per inadempienza del comune
di
Caserta,
aveva respinto la richiesta dell'interessato, tendente a conseguire la
concessione
edilizia per la costruzione di villette unifamiliari, per contrasto del
progetto
con il
nuovo piano regolatore generale adottato il 22.12.1983 che destinava l'area
interessata
a zona agricola. In particolare, il TAR ha ritenuto che il contrasto del
progetto
con il piano regolatore in itinere non poteva giustificare un definitivo
diniego
della
concessione edilizia richiesta ma soltanto la sospensione di ogni determinazione
sulla
relativa domanda fino all'approvazione del piano e comunque non oltre il
termine di
legge,
secondo quanto previsto dalla L. 3.11.1952 n. 1092 e successive modificazioni.
Avverso
detta sentenza ha proposto appello l'Amministrazione provinciale di Caserta,
che
si e'
limitata a rilevare l'inammissibilita' del ricorso originario e comunque
la sua
improcedibilita',
senza contestare nel merito la sentenza del TAR.
2.L'appello
e' infondato.
2.1.Priva
di pregio e' l'eccezione di inammissibilita' per omessa notifica al comune
di
Caserta,
essendo stato il ricorso originario notificato solo alla Provincia.
L'atto
negativo impugnato e' stato adottato dal Commissario ad acta, nominato
dall'Amministrazione
provinciale per effetto della mancata pronuncia del Comune sulla
domanda
di concessione edilizia avanzata dal privato, alla stregua di quanto previsto
dall'art.
8 all'art.8 quater della L.R. Campania 16.10.1978 n.39, come modificata
dalla
L.R. 7.1.1983
n. 11.
Dette
disposizioni regionali attribuiscono alla Provincia un potere vigilanza
nell'esame da
parte
dei Comuni delle domande di concessione edilizia e sanciscono espressamente
il
venir
meno della competenza sindacale a decidere sulle domande inevase con effetto
dalla
nomina del Commissario ad acta , con l'attribuzione a quest'ultimo di tutti
i poteri
del Sindaco
con la facolta' di utilizzare per l'istruttoria della pratica gli uffici
comunali e di
avvalersi
del parere della Commissione edilizia.
La relazione
che si instaura tra il Commissario incaricato dalla Provincia di provvedere
sulla
domanda di concessione edilizia ed il Comune inadempiente e' di natura
intersoggettiva
e non interorganica, con la conseguenza che l'atto adottato dal
Commissario
ad acta deve imputarsi direttamente alla Provincia, cui correttamente e'
stato
notificato il ricorso originario, salva la facolta' dell'Ente sostituito
di costituirsi in
giudizio.
Invero,
nell'ambito della sostituzione amministrativa, anche se non mancano pronunce
anche
recenti che hanno ritenuto comunque imputabili all'Ente sostituito gli
atti adottati
dal Commissario
ad acta (V. la decisone di questo Consiglio, sez. IV n. 3537 del
22.6.2000),
occorre distinguere l'ipotesi in cui il Commissario venga nominato per
la
sostituzione,
nell'esercizio di una competenza generale, di un organo di cui difetti
radicalmente
il funzionamento (ad es. per scioglimento degli organi ordinari dell'Ente)
oppure,
come nella specie, per provvedere all'emanazione di specifici atti, su
impulso
dell'organo
di vigilanza (V. le decisioni di questa Sezione n. 304 del 23.4.1982, n.
1034
del l'8.7.1995
e n.1332 del 6.10.1999; nonche' del Consiglio giustizia amministrativa
per
la reg.
sic. n. 24 del 10.3.1983).
Nel primo
caso vi e' l'esigenza di effettuare la sostituzione per assicurare il
funzionamento
degli organi dell'Ente venuti meno ed il Commissario interviene per
svolgere
il complesso dei relativi compiti, che altrimenti non potrebbero ricondursi
ad
alcun
organo attivo dell'Ente, per cui il Commissario puo' considerarsi organo
straordinario
dell'Ente
sostituito, cui vanno imputati gli atti adottati. Con la conseguenza che
i ricorsi
avverso
gli atti del Commissario ad acta vanno notificati unicamente all' Ente
sostituito
Allorche'
invece la competenza del Commissario e' circoscritta fin dall'inizio al
compimento
di determinati
atti, per un verso l'Ente sostituito conserva in generale la titolarita'
dei
suoi poteri,
salvo i singoli affari che gli sono stati sottratti, e per l'altro verso
il
Commissario
conserva un legame piu' diretto con l'autorita' di vigilanza che l'ha nominato
e cui
deve rispondere. Per cui in caso di impugnazione e' sufficiente la notifica
del ricorso
all'Autorita'
di vigilanza, come e' avvenuto nella specie.
2.2.Neppure
puo' condividersi il rilievo dell'appellante, secondo cui il sig. Papa
avrebbe
dovuto
impugnare espressamente il parere negativo della Commissione edilizia,
sulla cui
base era
stato poi adottato il provvedimento impugnato davanti al TAR.
Come e'
noto, nell'impugnare il provvedimento conclusivo di un procedimento
amministrativo
il privato non e' tenuto a menzionare specificamente i singoli atti
procedimentali
intervenuti non aventi una propria autonomia funzionale e strutturale,
come appunto
i pareri che hanno una funzione meramente preparatoria rispetto al
contenuto
del provvedimento finale ( V. le decisioni di questa Sezione n. 625 del
13.7.1973
e n.2064 del 6.12.1999).
2.3.Infine
deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'appellante di improcedibilita'
del ricorso
per carenza sopravvenuta di interesse per essere intervenuta nel 1987
l'approvazione
del nuovo piano regolatore, con conferma della destinazione agricola della
zona.
Invero allo stato non puo' escludersi la persistenza per lo meno di un
interesse
risarcitorio
a favore del privato.
D'altra
parte, trattasi di aspetto che potra' essere considerato in sede di riesame
della
domanda
di concessione.
3.Per
quanto considerato, l'appello deve essere respinto.
Non occorre
pronunciarsi sulle spese del presente grado di giudizio in quanto la parte
intimata
non si e' costituita,
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello indicato
in
epigrafe.
Nulla
per le spese.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa.
Cosi'
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 Luglio 2002 con l'intervento
dei
Signori:
Agostino
ELEFANTE - Presidente -
Francesco
D'OTTAVI - Consigliere -
Aniello
CERRETO - Consigliere Est. -
Nicolina
PULLANO - Consigliere -
Gerardo
MASTRANDREA - Consigliere -
DEPOSITATO
IN SEGRETERIA IL 29 GENNAIO 2003
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