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Giurisprudenza - Appalti |
Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5395 del 12 ottobre 2001, sulle competenze degli agronomi in materia di progettazione REPUBBLICA ITALIANA
Contro il Comune di Arona, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito per la riforma della sentenza del TAR del Piemonte, sezione prima, n° 249 del 1998 del 9 aprile 1998. visto il ricorso con i relativi allegati; viste le memorie prodotte dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese; vista l’ordinanza n. 1210/98 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata; visti tutti gli atti della causa; relatore, alla pubblica udienza del 15 maggio 2001 il relatore, consigliere Paolo De Ioanna; uditi altresì l’avv. Contaldi; visto il dispositivo della decisione n. 263 del 17 maggio 2001; ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: In particolare veniva impugnata la sezione E del bando relativa a parchi e giardini: si trattava dello studio, della progettazione e della direzione dei lavori per la realizzazione di opere di sistemazione del parco Leuthola, con creazione di percorso botanico, recupero essenze arboree, rifacimento recinzione, posa di arredo urbano, sistemazione e pavimentazione dei giardini di corso Repubblica, pavimentazione dei viali, rifacimento delle aiuole e sistemazione del verde. Il bando era aperto unicamente agli ingegneri singoli od associati con periti, geometri, ecc… Il ricorso impugnava il bando, con riferimento specifico al gruppo di lavori indicati nella sezione E, in quanto non veniva prevista la partecipazione autonoma alla gara di professionisti diversi, laureati o meno, ed in particolare dei dottori Agronomi. 2. L’Ordine dei Dottori Agronomi ricorreva al TAR deducendo: - violazione di legge, con particolare riferimento all’art.2 della legge 7 gennaio 1976, sull’ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e Forestali; - violazione di legge, con particolare riferimento ai principi generali sulla massima partecipazione alle gare pubbliche e sulla concorrenza tra imprese. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza. 3. Il TAR giudicava il ricorso tardivo e lo dichiarava irricevibile. Infatti, il 10 novembre 1997, l’Ordine con una nota diretta al Comune di Arona metteva in evidenza la ritenuta illegittimità del bando, con il chè dimostrando di essere, a quella data, perfettamente a conoscenza del suo contenuto, nei profili ritenuti lesivi degli interessi di cui l’Ordine si riteneva portatore. Facendo decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso dal 10 novembre 1997 e considerando che in materia di incarichi di progettazione i termini sono ridotti alla metà, il ricorso doveva essere presentato entro il 10 dicembre 1997, 30 giorni dopo l’invio dell’esposto sopra richiamato: il ricorso risulta proposto il 31 dicembre 1997, da qui dunque la ritenuta tardività e la pronuncia di irricevibilità del giudice di primo grado. 4. Nell’udienza del 15 maggio 2001 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Infatti, nel nuovo bando si legge che: “Il presente avviso ha valore novativo e generale. Il comune, pertanto, non prenderà in considerazione segnalazioni pervenute a seguito di precedenti avvisi, relativi a singole progettazioni. Il Comune inoltre non prenderà in considerazione le segnalazioni che perverranno oltre il termine indicato e con modalità differenti da quelle prescritte nel presente avviso”. In questo caso quindi, il principio dell’affidamento deve prevalere sul carattere effettivamente in larga misura confermativo del novo bando di gara: infatti, è la stessa amministrazione che dichiara di voler eliminare dal mondo del diritto il precedente bando, chiedendo ai partecipanti alla gara di presentare le domande con riferimento, nei tempi e nei contenuti, esclusivamente al nuovo bando. La dichiarazione espressa del Comune è chiara ed univoca e non consente percorsi ricostruttivi diversi che in definitiva violerebbero il ragionevole affidamento che i soggetti giuridici privati devono poter fare sulle manifestazioni espresse di volontà della Pubblica amministrazione. Il ricorso quindi non è tardivo e non è irricevibile e deve dunque essere esaminato nel merito. 2. L’appello deve essere respinto nel merito. L’art.2 comma 1 della legge 7 gennaio 1976, n.3, come modificato dall’art.2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, indica, tra le competenze generali della professione in dottore in Agronomia “la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo e privato, ai parchi naturali urbani ed extra-urbani, nonché ai giardini ed alle opere a verde in generale …” In linea generali è quindi aderente alla realtà giuridica sostenere che, sulla base del richiamato art.2, i dottori Agronomi hanno titolo per partecipare a gare pubbliche per la progettazione di aree a verde e parchi pubblici attrezzati. In concreto tuttavia, questa previsione normativa generale, deve essere coniugata con le concrete esigenze di progettazione e direzione dei lavori della stazione appaltante, esigenze che possono conformarsi in maniera tale da rendere ragionevole la previsione della presenza di ingegneri e architetti, ai quali gli Agronomi possono affiancarsi, e ciò in ragione delle specifiche esigenze e priorità che l’amministrazione intende privilegiare. 3. È evidente che nel gruppo di lavori E (punti 17 e 18), la componente tecnica riferibile ad attività specifiche del contenuto professionale proprio dell’opera degli ingegneri e degli architetti risulta presente in modo rilevante: si tratta di sistemare l’arredo urbano e la pavimentazione di giardini e viali in un contesto di rilevante pregio ambientale, nel centro del Comune di Arona. È del tutto ragionevole e legittimo che il Comune intenda garantirsi la perfetta riuscita estetica dell’intervento, che tocca l’assetto urbanistico di una cittadina di ben note attrattive turistiche, prevedendo l’intervento di ingegneri ed architetti, singoli od associati, anche con altre figure professionali. Si tratta di una scelta che risulta del tutto legittima nell’ambito di discrezionalità affidato alla cura dell’Ente territoriale, sia sotto il profilo urbanistico ambientale, sia sotto quello della realizzazione di un contesto che esalti il richiamo turistico della cittadina; si tratta di profili che l’Ente locale deve poter valutare e graduare tenendo conto della tipologia delle opere da realizzare. In questa prospettiva l’Ente locale ha immaginato interventi, strettamente connessi, che riguardano opere in muratura e di regolazione delle acque (nel caso di specie il progetto prevede anche la regolazione di acque bianche), nonché di opere a verde, in un rapporto che, per la prevalenza delle prime, lo ha portato ad escludere la partecipazione autonoma, singola od associata dei Dottori Agronomi e Forestali: e ciò sulla base di un percorso valutativo che risulta ragionevole nelle motivazioni e agevolmente ricostruibile nel bando di gara. L’appello pertanto deve essere respinto. Le spese sono nulle Nulla per le spese. Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, in Camera di Consiglio con l’intervento di: Alfonso Quaranta Presidente Andrea Camera Consigliere Paolo Buonvino Consigliere Aldo Fera Consigliere Paolo De Ioanna Consigliere estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Paolo De Ioanna f.to Alfonso Quaranta |
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