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Giurisprudenza
- Appalti
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Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2002, n. 3541, sulla necessità della gara negli appalti anche per imprese che associano lavoratori socialmente utili REPUBBLICA ITALIANA
contro La Provincia di Lecce rappresentata e difesa dall'avv. Mara Giovanna Capoccia, con domicilio eletto in Roma in via Fulcieri Paolucci n. 9, presso Rodolfo Franco e nei confronti della Central Service S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio, n. 46, presso Gian Marco Grez; per l'annullamento della sentenza del TAR della Puglia - Lecce Sez. II n. 3339/2001; Visto l'atto di appello con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio della Central Service S.r.l. e della Provincia di Lecce. Viste le memorie difensive. Visto il dispositivo di sentenza n. 46 pubblicato il 29/01/02. Visti gli atti tutti della causa. Alla pubblica udienza del 22.1.2002, relatore il Consigliere Paolo De Ioanna ed uditi, altresì, l'avv. Ciaccasu delega dell'avv. Dello Preite, l'avv. Capoccia e l'avv. Quinto. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 2. In primo grado, il ricorrente ha dedotto in generale la violazione e la falsa applicazione della normativa sugli affidamenti dei pubblici contratti ed in particolare la violazione e la falsa applicazione dell'art.10 del decreto delegato n.468 del 1997, letto alla luce di quanto disposto dalla legge n.109 del 1994 , richiamata nel bando relativo ai lavori pubblici in questione. 3. La sentenza in epigrafe è stata impugnata da Monticavastrade srl. In sede cautelare, questo Collegio ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, con ordinanza n.5113/2001. L'appello è stato trattenuto per la decisione nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002. 2. L'art.1 del decreto legislativo n.468 del 1997 definisce infatti come lavori socialmente utili quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel decreto medesimo, " compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro". Il decreto de quo ha la specifica finalità di contrastare il fenomeno della disoccupazione , incentivando la stabilizzazione dei lavoratori precari utilizzati dagli enti locali nei lavori socialmente utili , attraverso l'esecuzione di servizi aggiuntivi che rispondono ad una domanda effettiva delle comunità locali che il mercato , in condizioni di normalità del gioco della domanda e dell'offerta , non è in condizione di soddisfare. Secondo le disposizioni di legge , deve dunque trattarsi di servizi o anche di lavori pubblici che non siano stati dati in precedenza in appalto o in concessione e che il mercato dimostri, sulla base di un esame della situazione di fatto, di non essere in condizione di svolgere o di non voler comunque svolgere per ragioni economiche connesse alla stessa logica del mercato. 3. Non si tratta peraltro di creare un mercato di servizi legati al welfare , autonomo e distinto da quello concorrenziale: si tratta invece di realizzare interventi che si aggiungono all'offerta spontanea del mercato e che rispondono ad autentiche domande delle comunità locali. Nel caso in esame , l'oggetto dell'affidamento diretto alla Social Service , che associa soggetti ascrivibili alla categoria dei lavoratori socialmente utili , è costituito dalla costruzione di una discarica, previa bonifica del sito, che presenta un elevato tasso di inquinamento ambientale. Si tratta di un intervento misto ( servizi ed opere pubbliche) al cui interno il peso della costruzione della discarica rappresenta oltre il 70% del valore dell'affidamento: e si tratta di un intervento per il quale in precedenza era stata bandita una apposita gara , alla quale aveva partecipato anche la società alla quale poi la Provincia di Lecce ha affidato direttamente i lavori, invocando l'applicazione del decreto legislativo n.468 del 1997. 4. In via interpretativa, non appare corretto escludere in ogni caso dall'ambito di operatività dell'art. 10 del decreto legislativo de quo , iniziative miste caratterizzate dalla compresenza di servizi e di interventi a carattere infrastrutturale che possono comportare anche la costruzione di opere pubbliche. Il punto dirimente sta nel presupposto di fatto , previsto dal terzo comma del citato art.10 del decreto legislativo in questione, che si tratti di interventi che in tanto possono essere affidati in via diretta , con la stipulazione di convenzioni di durata non superiore a 60 mesi, in quanto investano attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto di progetti di lavori socialmente utili. Ora, esaminando partitamente la vicenda oggetto di causa , si rileva che l'intervento misto ( servizi ed opere pubbliche) affidato in via diretta alla società Central Service costituisce un quid del tutto nuovo rispetto alle attività in precedenza svolte dai lavoratori in questione: e il profilo di novità investe specificamente interventi strutturali ( la realizzazione della discarica) per i quali non solo in via teorica il mercato era in condizioni di garantirne la realizzazione utilizzando imprese e manodopera in atto esistente, ma per i quali era in concreto già stata bandita una gara dallo stesso ente locale 5. Pertanto ricorrono tutti i presupposti che , nella impostazione del decreto legislativo che l'ente locale richiama e pone a base del suo operato, escludono specificamente proprio lo schema dell'affidamento diretto. Per le considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto e , per l'effetto, deve essere accolto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso in primo grado. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Spese di lite compensate per entrambi i gradi del giudizio. Ordina che la Pubblica Amministrazione dia esecuzione alla presente decisione. Così deciso in Roma , nella Camera di consiglio dei 22 gennaio 2002, con la partecipazione di: Claudio Varrone Presidente
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