direttore Avv. Federico Lorenzini
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - ordinanza 10 febbraio 2010 n.
2906, sulla giurisdizione del G.A. sulla caducazione del contratto a seguito
di annullamento dell’aggiudicazione
"la esigenza della cognizione dal giudice amministrativo sulla domanda
di annullamento dell'affidamento dell'appalto, per le illegittime modalità
con sui si è svolto il relativo procedimento e della valutazione
dei vizi di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione di
un appalto pubblico, comporta che lo stesso giudice adito per l'annullamento
degli atti di gara, che abbia deciso su tale prima domanda, può
conoscere pure della domanda del contraente pretermesso dal contratto illecitamente,
di essere reintegrato nella sua posizione, con la privazione di effetti
del contratto eventualmente stipulato dall'aggiudicante con il concorrente
alla gara scelto in modo illegittimo.
La posizione soggettiva del ricorrente, che ha chiesto il risarcimento
in forma specifica delle posizioni soggettive a base delle sue domande
di annullamento dell'aggiudicazione e di caducazione del contratto concluso
dall'aggiudicatario, è da trattare unitariamente dal giudice amministrativo
in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi della Direttiva CE n. 66/2007,
che riconosce il rilievo peculiare in tal senso alla connessione tra le
due indicate domande, che pertanto vanno decise di regola da un solo giudice.
Tale soluzione è ormai ineludibile per tutte le controversie
in cui la procedura di 1 affidamento sia intervenuto dopo il dicembre 2007,
data dell'entrata in vigore della richiamata normativa comunitaria del
2007 e, comunque, quando la tutela delle due posizioni soggettive sia consentita
dall'attribuzione della cognizione al giudice amministrativo di esse nelle
materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e possa essere
effettiva solo attraverso la perdita di efficacia dei contratti conclusi
dall'aggiudicante con 1'aggiudicatario prima o dopo l'annullamento degli
atti di gara, fermo restando il potere del giudice amministrativo di preferire,
motivatamente e in relazione agli interessi generali e pubblici oggetto
di controversia, un'eventuale reintegrazione per equivalente, se richiesta
dal ricorrente in via subordinata"
PREMESSO IN FATTO
1. Con ricorso notificato il 20 aprile 2009, la s.r.l. Eredi Sale Antonio
impugnava gli atti della gara indetta dal Comune di Martano quale gestore
di servizi per la costruzione della struttura socio-assistenziale "Dopo
di Noi", lavori aggiudicati alla s.r.l. Troso Costruzioni con verbale del
20 febbraio 2009, di cui era stato invano chiesto - dalla società
ricorrente all'ente locale - l'annullamento in sede amministrativa e in
autotutela, per essere state ammesse alla gara le offerte di due partecipanti
alla gara (S.C.V. e A.T.I. tra Universal Export e Zagaria Vincenzo), le
quali non avevano prodotto le documentazioni prescritte nel bando di gara
approvato il 9 gennaio 2009, con la conseguenza che si era tenuto conto
di tali offerte per determinare la "soglia di anomalia" alterata da esse
e a base dell’affidamento dell’appalto con indotta invalidità della
gara e della scelta dell'aggiudicatario, per violazione del bando e necessaria
sostituzione della vincitrice società Troso con la ricorrente, quale
affidataria dei lavori.
La Eredi Sale s.r.l. chiedeva nello stesso ricorso, il risarcimento
del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente, concludendo
per l'accoglimento del ricorso "con ogni conseguenza in merito al contratto
eventualmente stipulato dall'ente locale con la aggiudicataria", previa
sospensione cautelare degli atti di gara, con inibizione, alla società
Troso e al Comune di Martano, di procedere alla stipula del contratto,
che era comunque già intervenuta il 16 aprile 2009, pur essendosi
avuta una istanza-diffida del 23 marzo 2009 della società ricorrente
all'ente locale di procedere in autotutela all'annullamento della gara,
con risposta negativa del 26 marzo successivo, nella quale il responsabile
del procedimento affermava la piena legittimità degli atti che avevano
portato alla scelta della s.r.l Troso, quale aggiudicataria.
Instaurato il giudizio sui ricorsi che precedono, il presidente del
Tar Puglia, con decreto del 21 aprile 2009, concedeva in via interinale
le misure cautelari chieste dalla ricorrente, contestualmente alla costituzione
in giudizio della Troso Costruzioni che, con memoria della stessa data,
aveva affermato di avere già iniziato i lavori sin dal 27 febbraio
2009 e di avere stipulato il contratto di cui sopra alla data richiamata,
proponendo ricorso incidentale per ottenere il risarcimento dei danni dal
Comune di Martano in caso di accoglimento delle richieste della s.r.l.
Eredi Sale di privare di effetti l'appalto già concluso.
Il Comune di Martano, all'esito della sospensione cautelare degli atti
di gara impugnati, con provvedimento del 27 aprile 2009, sospendeva a sua
volta i lavori iniziati, per conformarsi al provvedimento cautelare del
presidente del TAR per la Puglia, confermato da ordinanza collegiale del
7 maggio 2009 e poi impugnato al Consiglio di Stato dalla Troso Costruzioni
con ricorso notificato il 2 maggio 2009, con il quale era stato eccepito
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che, neppure in
sede cautelare, avrebbe potuto pronunciarsi sulla validità del contratto.
Con istanza del 22 giugno 2009, la Troso Costruzioni, che aveva già
introdotto il presente regolamento di giurisdizione con ricorso 19 - 22
giugno 2009, chiedeva la sospensione del giudizio principale, ai sensi
dell'art. 367 c.p.c. fino all’esito del presente regolamento e, all'udienza
pubblica del 9 luglio 2009, il Tar adito si riservava la decisione, sia
sul ricorso che sulla richiesta di sospensiva di cui al codice di rito.
Con il dispositivo della decisione, depositato in data 11 luglio 2009
n. 18, cui è seguita la sentenza n. 2108 del 10 settembre 2009,
il Tar per la Puglia, ha accolto il ricorso principale limitatamente all'annullamento
della gara ed ha dichiarato inammissibile quello incidentale perché
non connesso nel suo contenuto a quello principale; ritenuto non manifestamente
inammissibile o infondato il presente regolamento, il Tar ha sospeso "il
giudizio sulle domande di annullamento, declaratoria di nullità
e/o inefficacia del contratto di appalto... e sulle domande di risarcimento
in forma specifica e per equivalente" in quanto, come si legge nella successiva
sentenza "la relativa decisione - prevista dall'art. 35, primo comma, del
D. Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 1034
del 1971 - presuppone la caducazione del contratto intervenuto", tra l'ente
locale e la società Troso, contraente scelto per effetto della gara
illegittimamente svolta.
Per effetto del detto dispositivo di sentenza il Consiglio di Stato,
con ordinanza del 14 luglio 2009 n. 406, dichiarata assorbita la impugnativa
della misura cautelare venuta meno per effetto dalla decisione della causa
di primo grado sugli atti di gara con il loro annullamento per illegittimità,
ha ritenuto inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso
sulla sospensiva relativa alla validità dell'appalto in rapporto
a quanto già deciso in primo grado, dovendo la P.A. conformarsi
alla decisione anche cautelare, con la conseguenza di poter ritenere il
relativo provvedimento dei giudici di primo grado meramente dichiarativo
di tale obbligo dell'ente locale di ottemperare al decisum e derivata carenza
di interesse del ricorrente alla riforma del provvedimento provvisorio
per la parte relativa al contratto di appalto in attesa della risoluzione
del presente regolamento, in ragione della disposta sospensione della causa
sulle domande relative alla efficacia o annullamento del contratto stesso.
All’adunanza del 12 gennaio 2010, 1'avv. Gianluigi Pellegrino, per
la controricorrente ha insistito per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve osservarsi che il regolamento è nel
caso ammissibile, perché è stato domandato nel corso del
giudizio amministrativo ancora parzialmente pendente in primo grado con
ricorso notificato il 22 giugno 2009 e depositato e iscritto a ruolo prima
dell'udienza del Tar della Puglia del 9 luglio 2009, nella quale la causa
è stata discussa e parzialmente decisa, con pronuncia immediata
del dispositivo pubblicato il 13 luglio 2009 ed emissione successiva della
motivazione depositata nel settembre successiva della sentenza, da ritenere
in ogni caso condizionata all'esito del presente procedimento incidentale
e quindi non preclusiva dello stesso, che di certo è per tale profilo
ammissibile (S.U. ord. 26 ottobre 2009 n. 22584, 1 marzo 2006 n. 4508,
22 maggio 2005 n. 14070, 19 maggio 2004 n. 9532 sulla scia di S.U. 17 dicembre
1999 n. 905).
Pur aderendo all'orientamento da ultimo richiamato, questa Corte ritiene
opportuno evidenziare come nel caso la sentenza parziale emessa nel procedimento
principale ha annullato il procedimento della gara e la scelta dell'aggiudicatario,
perché illegittimi, pronunciandosi solo sulla richiesta di tutela
demolitoria dei relativi provvedimenti amministrativi della s.r.l. Eredi
Sale Antonio e prendendo atto del presente ricorso ai sensi dell'art. 41
c.p.c, della s.r.l. Troso Costruzioni, ritenuto dal Tar della Puglia non
manifestamente inammissibile o infondato, in quanto attinente alla domanda
di "annullamento, declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto
di appalto ... nelle more sottoscritto" e per "il risarcimento del danno
in forma specifica e solo in via subordinata per equivalente", istanze
sulle quali ogni pronuncia di merito è stata sospesa, in base all'art.
367 c.p.c., fino all'esito del regolamento stesso, alla cui risoluzione
vi è certamente interesse del ricorrente essendo ancora incerta
la soluzione della questione di giurisdizione in rapporto alla domanda
di caducazione degli effetti del contratto concluso dal Comune di Martano
con la ricorrente in questa sede, sulla quale nessuna decisione vi è
ancora stata dal Tar Puglia. Quest'ultimo, solo in relazione alle domande
risarcitorie e relative alle conseguenze dell'annullamento della gara sui
rapporti sorti dal contratto di appalto già stipulato dalla società
Troso e dall'ente locale, nella causa principale, ha sospeso ogni pronuncia,
lasciando controversa la questione di giurisdizione sulla cui incerta risoluzione
permane 1'interesse delle parti ad una decisione in questa sede, confermandosi
l'ammissibilità del ricorso anche per tale profilo.
2. I precedenti sulla questione. Questa Corte ha reiteratamente affermato
che "spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta a
conseguire tanto la dichiarazione di nullità quanto quella di inefficacia
ovvero l'annullamento, del contratto di appalto pubblico, a seguito dell'annullamento
della delibera di scelta del contraente privato, adottata ali'esito di
una procedura ad evidenza pubblica, giacché in ciascuno dei casi
anzidetti la controversia non ha ad oggetto i provvedimenti riguardanti
la scelta del contraente, ma il successivo rapporto di esecuzione del contratto
derivante dalla sua stipulazione e rispetto al quale gli interessati invocano
l'accertamento di un aspetto patologico al fine di impedirne 1'adempimento.
Ne consegue, per un verso, che i predetti interessati esibiscono, al riguardo,
situazioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritti soggettivi
e che, per altro verso, si postula una verifica, da parte del giudice,
della conformità alla normativa positiva delle regole in base alle
quali l'atto negoziale è sorto ovvero è destinato a produrre
i suoi effetti tipici." (S.U. 18 luglio 2008 n. 19805, 28 dicembre 2007
n. 27169, e, sulla scia di questa, S..U. ord. 13 marzo 2009 n. 6068 e 17
dicembre 2008 n. 29425 e Cons.. St. Ad. Plen. 30 luglio 2008 n. 9 e Cons.
St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3070).
Si afferma nella sentenza n. 19805/08 che ha ad oggetto una decisione
dì giudici amministrativi relativa ad una gara del marzo - aprile
2005 che, nella fattispecie, le domande di tutela al giudice amministrativo
in ordine al procedimento di affidamento dell'appalto da parte del soggetto
gestore del servizio che è una P.A. e le altre relative alla esecuzione
del rapporto connesso alla conclusione del contratto, comprendenti quelle
di invalidità o inefficacia di quest'ultimo, domande che, ai sensi
dell'art. 3 86 c.p.c., concorrono a determinare la giurisdizione, azionano
situazioni soggettive diverse: le prime interessi legittimi e le seconde
diritti soggettivi.
Afferma la citata sentenza che "provvedimento e contratto" restano
"due realtà diverse e le vicende dell'uno non valgono ad ampliare
o restringere l'ambito della giurisdizione" sull'altro, , ritenendo che
la "connessione" tra esse da conseguenzialità logica e temporale,
non rileva per modificare i poteri cognitivi dei giudici, chiamati a decidere
sulle differenti posizioni, in conformità ad un orientamento costante
di queste Sezioni unite. Tale orientamento si fonda sul presupposto che
ogni domanda sulla caducazione del contratto riguarda solo diritti soggettivi
in assenza di qualsiasi potere autoritativo della P.A. esercitato sia nella
conclusione dell'appalto che nella sua esecuzione.
Non si è quindi ritenuta significativa la circostanza che interessi
legittimi e diritti esercitati nelle materie di giurisdizione esclusiva,
come quella dei servizi in cui sono proposte le due domande prospettate
nella vicenda esaminata nel precedente del 2008 e nella presente fattispecie
con il ricorso al Tar Puglia della s.r.l. Eredi Sale Antonio, in ragione
dello stretto collegamento tra le situazioni soggettive azionate, siano
state dal legislatore attribuite ad un unico giudice, perché si
pronunci su entrambe le domande, sempre che sia dedotto l'abuso di poteri
autoritativi della P.A. e la lesione dell'interesse legittimo come presupposto
di quella dei diritti del ricorrente, essendo il primo riconosciuto dalla
legge in rapporto al bene della vita costituito dalla esecuzione dei lavori
dietro corrispettivo, che è anche l'oggetto dei contratto e dei
rapporti connessi e conseguenziali ad esso, nei quali sono in gioco solamente
diritti, in assenza di esercizio di poteri autoritativi dalla contraente
amministrazione.
La descritta connessione se rileva ai fini della competenza, potendola
modificare, come risulta dalla disciplina dell'istituto di cui al codice
di rito {artt. 34 - 36 c.p.c), non incide invece sulla giurisdizione, come
chiariscono le norme che seguono dello stesso codice {art. 37 - 40).
Le sentenze che fanno proprio il principio che nega poteri cognitivi
del giudice amministrativo sull'appalto concluso dalla P.A. con il contraente
illegittimamente scelto, si fondano quindi sull'art. 244 del D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 e sull'art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che,
al primo comma, devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le
sole controversie relative alle procedure di affidamento di lavori per
la scelta del contraente, mantenendole distinte da quelle relative ai diritti
soggettivi inerenti al contratto stipulato dalla pubblica amministrazione
con l'aggiudicatario individuato in contrasto con la legge, riservate al
giudice ordinario.
3. I problemi posti dalla soluzione adottata. Ad avviso della ricorrente,
solo con la caducazione degli effetti del contratto d'appalto stipulato
dal comune con l'aggiudicatario illegittimamente scelto, può aversi
la reintegrazione in forma specifica del bene della vita individuato nell'esecuzione
dei lavori appetitati, che è a base del riconoscimento sia degli
interessi legittimi che dei diritti dì cui la società ricorrente
ha chiesto la tutela giurisdizionale nel giudizio principale. Peraltro
le decisioni citate che escludono la giurisdizione del giudice amministrativo
che ha pronunciato 1'annullamento della gara e dell'aggiudicazione, considerano
controversie relative al contratto, in riferimento all'art. 6 della legge
205 del 2000, solo quelle riguardanti la mera esecuzione del rapporto d'appalto
o quelle che, concernendo la validità del contratto in relazione
ai contraenti e alla loro legittimazione a stipulare, devono inquadrarsi
nella disciplina dell'invalidità o inefficacia dei contratti di
cui al codice civile, che presuppone la pari posizione delle parti che
confliggono in ordine ai loro diritti soggettivi, per la quale nessuna
rilevanza è riconosciuta ai vizi del negozio che impingono nell'interesse
legittimo leso del concorrente pretermesso con abuso dei poteri della P.A.
conseguente alla violazione delle norme sul procedimento. Da tale ricostruzione
delle controversie di cui deve conoscere il giudice adito con cui si è
attribuita ratione temporis la giurisdizione sul contratto concluso all'esito
di una gara svolta illegittimamente e di una aggiudicazione entrambe del
2005 poi annullate, al giudice ordinario, non rilevando nell'accordo e
negli effetti di esso alcuna funzione autoritativa dell'amministrazione
aggiudicante, si sono già discostate alcune pronunce di questa Corte,
che fondano una diversa soluzione sulla circostanza che, ai sensi dell'art.
35 del D.Lgs. n. 80 del 1998 come sostituito dall’art. 7 del della legge
n. 205 del 2000, nelle materie di giurisdizione esclusiva, deve conoscere
il giudice amministrativo anche in ordine alla reintegrazione in forma
specifica che il ricorrente è legittimato a chiedere ad esso con
la domanda di caducazione degli effetti del contratto concluso in base
ad una procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente svolta in
modo illegittimo (in tal senso: S.U. ord. 19 agosto 2008 n. 18735 e 31
ottobre 2008 n. 26302 e la cit. Cons. St. Ad. Plen. n. 9/2008 che sposta
in sede di ottemperanza 1'esame delle istanze risarcitorie per equivalente
o in forma specifica del concorrente pretermesso).
Quando l’appalto di cui alla gara è concluso nelle more del
processo dinanzi al G.A. ovvero in precedenza, come accaduto nella presente
causa principale, la stipula di esso impedisce al soggetto titolare degli
interessi legittimi lesi dall'attività prowedimentale della pubblica
amministrazione, di esercitare anche il diritto, che gli compete e gli
è stato negato, di stipulare 1'atto per il quale egli avrebbe dovuto
essere il contraente illegittimamente pretermesso dall'aggiudicatario,
e quindi l'appalto con questo perfezionato dall'amministrazione pubblica
aggiudicante osta all'adempimento del dovere di questa di conformarsi alla
sentenza che abbia annullato o annulli l'affidamento, pur non sussistendo
interessi pubblici che possano giustificare tale condotta.
La soluzione richiamata, che in fatto può rendere il processo
amministrativo non sempre utile e contrasta con l'effettività della
tutela di chi agisce e con la concentrazione del processo, ha fatto affermare
in più occasioni, in difformità dall'orientamento prevalente,
che ogni domanda risarcitoria conseguente all'annullamento di atti illegittimi
della P.A., può proporsi, nelle materie di giurisdizione esclusiva,
come reintegrazione in forma specifica della posizione del ricorrente,
al solo giudice amministrativo (sul tema, cfr. S.U. 30 giugno 2009 n. 15325
e ord. 12 marzo 2009 n. 5973) e ciò anche quando la reintegrazione
in forma specifica sia chiesta e debba essere attuata, attraverso la dichiarazione
di invalidità di clausole contrattuali dopo una gara di cui il giudice
amministrativo abbia rilevato l'illegittimità e l'invalidità
(S.U. ord. 7 novembre 2008 n. 26790, 5 febbraio 2008 n. 2656, 20 marzo
2008 n. 7447).
4. Il rilievo della connessione alla luce delle modifiche al sistema
derivate da Direttive comunitarie. La enunciata negazione nella prevalente
giurisprudenza di legittimità della giurisdizione del giudice amministrativo
sulla domanda di invalidità o inefficacia del contratto stipulato
all'esito di gara annullata perché illegittima, fondata sul principio
che non può incidere la riconosciuta "connessione" tra le più
domande oggetto di distinte giurisdizioni per spostare questa da uno a
altro giudice, nega che su di esse possa aversi giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, per effetto della impossibile ricorrenza di
abusi di funzioni pubbliche nei rapporti inerenti al contratto, sia ai
fini della stipula di esso che in quelli sorti dall'atto in sede di esecuzione
di questo. Tali rapporti, da chi nega il rilievo della connessione nella
fattispecie, sono ritenuti autonomi rispetto a quelli che i concorrenti
nella gara hanno avuto con l'amministrazione nel procedimento di affidamento
dell'appalto e, per tale motivo, se ne afferma la non conoscibilità
dallo stesso giudice amministrativo insieme ai connessi interessi legittimi
ad un corretto procedimento, su cui lo stesso si pronuncia, anche in materia
di giurisdizione esclusiva.
Deve però considerarsi che, per la sopravvenuta Direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 n. 66, relativa
al "miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
di aggiudicazione degli appalti pubblici", i cui principi dovevano essere
trasposti nel nostro ordinamento interno entro il 20 dicembre 2009, sin
dalla data di entrata in vigore di essa, una interpretazione orientata
costituzionalmente e quindi comunitariamente (art. 117 Cost.) delle norme
che precedono, per le gare bandite dopo tale data, rende necessario l'esame
congiunto della domanda di invalidità dell'aggiudicazione e di privazione
degli effetti del contratto concluso, nonostante l'annullamento della gara,
prima o dopo la decisione del giudice adito, in ragione dei principi che
la norma comunitaria impone agli Stati membri di attuare che corrispondono
a quelli di concentrazione, effettività e ragionevole durata del
giusto processo disegnato nella carta costituzionale.
Per effetto della Direttiva che precede, anche prima del termine indicato
per la trasposizione di essa nel diritto interno la pubblica amministrazione
era infatti onerata a dichiarare privo di effetti il contratto, se concluso
con aggiudicatario diverso da quello dovuto, a meno che sussistessero condizioni
che consentissero di non farlo e lo stesso potere-dovere dell'amministrazione
imponeva di attribuire al giudice amministrativo, nelle materie di giurisdizione
esclusiva, la cognizione delle controversie esteso anche ai contratti,
essendo tale giudice l'organo indipendente dalla amministrazione della
direttiva, che ha, nell'ordinamento interno, il potere di pronunciare l'annullamento
della aggiudicazione.
Gli effetti della Direttiva si ripercuotono certamente nel caso in
esame, relativo ad una gara che si è svolta dopo la pubblicazione
della stessa, così come accadrà successivamente all'entrata
in vigore delle norme di trasposizione nel diritto interno; per ogni appalto
concluso in attuazione di una gara svoltasi con procedura illegittima;
il diritto comunitario incide nel sistema giurisdizionale interno anche
retroattivamente, esigendo la trattazione unitaria delle domande di annullamento
del procedimento di affidamento dell'appalto e di caducazione del contratto
stipulato per effetto dell'illegittima aggiudicazione, confermando l'orientamento
giurisprudenziale minoritario.
La necessità di concentrare su un solo giudice la cognizione
di diritti e interessi quando sia domandata la caducazione degli effetti
del contratto di appalto come reintegratola del diritto sorto dall'annullamento
della gara chiesto con il medesimo ricorso, dopo l'entrata in vigore della
direttiva e anche prima del termine per la trasposizione di essa nell'ordinamento
interno incide sull'interpretazione delle norme in materia (su tale valenza
ermeneutica delle Direttive, cfr. S.U. 16 marzo 2009 n. 6316), e impone
di riconoscere il rilievo per il diritto comunitario della connessione
tra le domande in precedenza ritenuta irrilevante a favore di una giurisdizione
unica del giudice amministrativo, estesa anche agli effetti del contratto
concluso a seguito di illegittima aggiudicazione, che appare certa nelle
materie di giurisdizione esclusiva.
Tale conclusione è pienamente conforme alle norme costituzionali
che impongono la effettività della tutela (art. 24 e 111 Cost.)
perché la rilevanza della connessione denegata in passato per la
cognizione congiunta della lesione degli interessi legittimi e dei diritti
conseguenti, non è oggi contestabile, derivando da norma comunitaria
incidente sulla ermeneutica delle norme interne (art. 117), che è
vincolante in tale senso per l'interprete.
Se le due controversie per l'annullamento della gara e la caducazione
del contratto sono in materia di giurisdizione esclusiva deve quindi ritenersi
che, ai sensi dell'art. 103 Cost., le richieste di tutela dei diritti inerenti
ai rapporti contrattuali non sono scindibili da quelle sugli interessi
legittimi violati dall'abuso dei poteri della P.A., su cui ha di certo
cognizione il giudice amministrativo, che può quindi decidere "anche"
su tali diritti, dopo essersi pronunciato sugli interessi al corretto svolgimento
della gara (C. Cost. 6 luglio 2004 n. 204 e 11 maggio 2006 n. 196).
Ai sensi dell'art. 33, 2' comma, lett. d) del D.Lgs. n. 80 del 1998
sostituito dall'art. 7, comma 1, lett a, della legge 21 luglio 2000 n.
205, dichiarato incostituzionale dalla citata sentenza del giudice della
legge n. 204 del 2004, per la parte in cui esemplifica "controversie nelle
quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla
pubblica amministrazione autorità", la richiesta di privazione di
effetti del contratto concluso con l'aggiudicatario scelto con abuso delle
funzioni pubbliche e autoritative del Comune di Martano, evidenzia che
questo, cui è strumentale l'appalto oggetto di gara per la costruzione
di una struttura per lo svolgimento del servizio da esso deve fornire,
pure con le determinazioni e i provvedimenti emessi per stipulare il contratto
ha abusato dei suoi poteri autoritativi, per cui, anche sulla violazione
dei diritti inerenti al contratto e collegati agli interessi di cui sopra,
è unico giudice che deve pronunciarsi.
Nella specie, l'adito Tar della Puglia, dopo avere valutato la condotta
del Comune di Martano quale autorità amministrativa nell'affidamento
dell'appalto, prima e dopo l'aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 3 3 e 34 D. Lgs. N. 80 del 1998, come modificato successivamente
dagli interventi della Corte costituzionale, ha il potere di disporre "anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto", così regolando diritti connessi ineludibilmente, per
la richiamata Direttiva CE, agli interessi legittimi la cui lesione ha
determinato l'annullamento degli atti amministrativi di aggiudicazione,
presupposto indispensabile dei provvedimenti conseguenti (approvazione
verbale di aggiudicazione e rifiuto d'intervento in sede di autotutela
nella fattispecie sulla richiesta del controricorrente) e della stipula
del contratto i cui effetti il ricorrente chiede di rimuovere a titolo
risarcimento in forma specifica.
Se il Comune di Martano non esercita poteri autoritativi nel rapporto
che è sorto dal contratto concluso con l'aggiudicatario non correttamente
scelto, tali situazioni soggettive conseguono però ad atti dell'amministrazione
quale autorità anche successivi all'aggiudicazione, che costituiscono
presupposti e condizioni della stipula dell'appalto, la cui cognizione
non può che restare riservata al giudice amministrativo cui la legge
attribuisce tale potere nelle materie di giurisdizione esclusiva.
Non sembra quindi dubitabile il potere del giudice amministrativo di
conoscere pure del rapporto contrattuale, che la normativa comunitaria
prevede possa essere privato dei suoi effetti dallo stesso soggetto aggiudicante
che ha stipulato l'atto e quindi dall'organo indipendente che decide sui
ricorsi avverso i provvedimenti e le condotte conseguenti della stazione
appaltante che sia soggetto di diritto pubblico.
Se in passato, 1 'alternativa che pur si era posta sul piano interpretativo
tra il ricondurre l’invalidità derivata del contratto e la sua pronuncia
ai poteri del giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ovvero
a quelli del giudice ordinario, era apparsa doversi risolvere nel secondo
senso, una volta entrata in vigore la direttiva che precede, anche prima
della scadenza del termine di trasposizione per gli Stati membri, la soluzione
non può che essere l’opposta, per il caso in cui si chieda contestuale
tutela di diritti e/o di interessi in materia di affidamenti di appalti
e di privazione di effetti dei contratti conclusi all'esito di gare invalidate,
dovendosi affermare la scelta ermeneutica della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
La Direttiva CE n. 2007/66, infatti, nei suoi "considerando preliminari",
al n. 13, espressamente stabilisce che negli Stati della Comunità
"un contratto risultante da un'aggiudicazione mediante affidamenti diretti
illegittimi dovrebbe essere considerato in linea di principio privo di
effetti", per cui il giudice adito, come "organo di ricorso indipendente
dall'amministrazione aggiudicatrice", come può annullare l’affidamento,
ha il potere di dichiarare "privo di effetti" il contratto concluso dalla
stessa amministrazione aggiudicante con un contraente scelto illegittimamente
(art. 2 quinquies Dir. n. 66 del 2007, par. 1), potendo anche non dar luogo
a tale perdita di efficacia "per il rispetto di esigenze imperative connesse
ad un interesse generale" (par. 3 della stessa norma da ultimo citato).
Pertanto tra la domanda di annullamento della gara e quella di dichiarazione
della privazione degli effetti del contratto stipulato, nonostante l'annullamento
dell'aggiudicazione, vi è una stretta connessione che con la normativa
comunitaria di cui alla Direttiva citata, non vincolante ratione temporis
per i casi oggetto delle controversie di cui alla pregressa giurisprudenza
in rapporto alle concrete fattispecie esaminate, assume invece rilievo
unificante dei giudizi su ogni processo pendente davanti al giudice amministrativo,
successivo al 20 dicembre 2009 relativo alle domande di cui alla normativa
comunitaria.
Se si riconosce che per il diritto comunitario il nostro paese si è
obbligato a trasporre nel nostro ordinamento la direttiva entro la indicata
data oggi già superata, la disciplina comunitaria ha reso vincolante
sin dalla sua entrata in vigore la connessione tra le due domande proposte,
da trattare unitariamente davanti ad unico giudice; in rapporto a tale
necessaria connessione, appare utile richiamare nella presente diversa
fattispecie il seguente principio di diritto, già enunciato in altra
materia di giurisdizione esclusiva, cioè quella urbanistico-edilizia,
e relativo a ipotesi di proposizione di più domande a tutela congiunta
o alternativa di diritti e/o interessi legittimi, del tipo di quelle per
cui è causa: "Il criterio di riparto della giurisdizione, fondato
sulla posizione soggettiva di cui si chiede tutela (diritto o interesse
legittimo), che assegna ala giudice ordinario la tutela dei diritti e a
quello amministrativo la cognizione sulla pretesa lesione di interessi
legittimi, è ovviamente applicabile allorché le dette domande
siano proposte autonomamente. Qualora le stesse siano proposte congiuntamente
o alternativamente, trovano invece applicazione i principi di logica processuale
per cui, nelle materie di giurisdizione esclusiva, la decisione su più
cause riunite e/o strettamente connesse, aventi ad oggetto in astratto
diritti e interessi, spetta al giudice amministrativo, il quale, avendo
cognizione su tutte le posizioni giuridiche controverse, ha competenze
più ampie rispetto a quelle del giudice ordinario, limitate ai soli
diritti" (Cass. 24 giugno 2009 n. 14805).
Tenuto conto della direttiva citata e fermo restando il principio per
il quale di regola nessun mutamento di giurisdizione si può avere
per effetto della connessione tra cause spettanti alla cognizione di giudici
distinti a tutela di posizioni soggettive diversamente tutelate, sulle
domande proposte al giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi
e diritti soggettivi per l'affidamento di un appalto e la caducazione del
conseguente contratto se stipulato, in materia che il legislatore riserva
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quest'ultimo sul
piano logico, deve necessariamente conoscere degli interessi legittimi
prima di potersi pronunciare sui diritti e lo stretto legame tra le due
domande evidenzia che si versa in un caso in cui con la richiesta di "tutela
nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi"
s'è domandata tutela "anche dei diritti soggettivi" (art. 103 Cost.),
in una controversia "avente ad oggetto procedure di affidamento di appalti
pubblici di lavori", dal Comune di Martano, soggetto tenuto all’applicazione
della normativa comunitaria per la quale, successivamente al 20 dicembre
2009, si sarebbero dovute emanare nell'ordinamento interno norme che consentissero
la trattazione congiunta delle due domande.
Nel complesso non è dubitabile che il principio di concentrazione
del processo e quello di effettività della tutela giurisdizionale
dei beni della vita a base della attribuzione degli interessi legittimi
e dei diritti conseguenti azionati nella presente controversia, rende concreta
ed efficace la sola tutela giurisdizionale congiunta di cui sopra in conformità
all'art. 24 della Cost. e alla normativa comunitaria da cui è imposta
la trattazione della causa da un unico giudice dotato dalla legge di giurisdizione
esclusiva, in contrasto con il precedente autorevole orientamento, comunque
espresso prima della vigenza della direttiva di cui sopra.
5. L'esame dei provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione dopo
la gara conferma la nuova soluzione della questione di giurisdizione nella
concreta fattispecie. Nel caso, il contratto concluso nell1 aprile 2009
tra 1'ente locale e la s.r.l. Troso Costruzioni, all'esito di una gara
svolta all'inizio dell'anno e dopo una sorta di messa in mora dalla società
Eredi Sale Antonio al Comune di Martano del marzo precedente, per l'annullamento
dall'ente locale in autotutela, della procedura di affidamento che aveva
portato alla scelta della richiedente il regolamento come contraente nell'appalto
di lavori in luogo della società Eredi Sale Antonio, conferma che
l'ente locale avrebbe dovuto non concludere il contratto di cui successivamente
ha sospeso gli effetti, per ottemperare al provvedimento cautelare dei
giudici amministrativi tendente a garantire entrambe le posizioni soggettive
azionate.
Con l'annullamento deciso dal giudice amministrativo con la pronuncia
non definitiva del settembre 2009 emessa nel giudizio principale, non solo
della gara ma anche della lettera del 26 marzo 2009 del responsabile del
procedimento, che ha respinto la richiesta della ricorrente di annullare
in autotutela la gara riaffermandone la legittimità, è assorbito
ogni problema sulla natura elusiva, rispetto agli effetti della decisione
parziale, dell’appalto concluso dall'ente locale e degli atti successivi
alla gara e necessari alla stipula (determinazione n. 48 del 23 febbraio
2009 d'approvazione dell'aggiudicazione alla s.r.l. Troso costruzioni,
e incidenza su essa dell'art. 21 septies L. 7 agosto 1991 n. 241 introdotto
dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15).
Neppure rileva che nel giudizio principale, al Tar s'è proposto,
dalla s.r.l. Troso costruzioni, ricorso incidentale per affermare la genericità
della richiesta di accertamento di una diversa soglia di anomalia su cui
svolgere la gara e condannare al risarcimento dei danni il Comune di Martano
in favore della resistente, in caso di annullamento del contratto concluso,
domanda ritenuta inammissibile per mancata connessione con l'oggetto del
ricorso principale dalla sentenza parziale del Tar che ha concluso il primo
grado del giudizio principale, con il solo annullamento della aggiudicazione,
sospendendo ogni pronuncia sulla privazione degli effetti del contratto
ai sensi dell'art. 367 c.p.c. essendo pendente il presente regolamento
su tale richiesta relativa al rapporto di appalto.
In conclusione, il ricorso della società pretermessa dall'appalto
costituisce una fattispecie indubbiamente regolata dalla Direttiva CE n.
6 6/2 007, come tale destinata ali'esame del giudice amministrativo in
sede di giurisdizione esclusiva sia per l'annullamento della gara e dell'aggiudicazione
richiesta che sulla domanda di privazione degli effetti del successivo
appalto concluso dalla stazione appaltante con la contraente scelta in
modo illegittimo e su tale seconda domanda deve pronunciarsi il giudice
amministrativo, che, nel caso, opera in materia di giurisdizione esclusiva
ed ha cognizione anche dei diritti conseguenti e connessi agli interessi
legittimi da esso valutati.
6. I principi del giusto processo e la soluzione della questione di
giurisdizione nella fattispecie. Si è già rilevato come la
Direttiva n. 66/2007 dia rilievo con chiarezza ai principi tutelati dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Costituzione, cui essa
si ispira, in rapporto alla effettività della tutela del bene della
vita a base e oggetto delle posizioni soggettive azionate nel caso concreto
e al fine di garantire la ragionevole durata del processo.
Non è dubbio che l'estensione dei poteri cognitivi dei giudici
amministrativi in ordine alla caducazione del contratto concluso per effetto
di una procedura illegittima di affidamento dell'appalto, consente agli
interessati di ottenere una tutela che si riteneva prima riconosciuta solo
attraverso la ed. ottemperanza e all'esito del giudizio amministrativo
di cognizione, con ritardi del processo che doveva proseguire oltre la
pronuncia che lo definiva in sede cognitoria, imponendo un necessario autonomo
procedimento giurisdizionale di esecuzione o ottemperanza, per ottenere
il risarcimento del danno per equivalente o in forma specifica, attuativo
dei diritti tutelati dalle ordinanze cautelari o sentenze esecutive dello
stesso giudice amministrativo.
Lo stesso Consiglio di Stato, nell'ordinanza che nega la procedibilità
dell'impugnazione avverso i provvedimenti provvisori e interinali emessi
a istanza della s.r.l. Eredi Sale Antonio anche relativamente al contratto,
ha ritenuto che le cautele adottate dovessero interpretarsi nel senso di
avere solo affermato 1'obbligo dell'ente locale di conformarsi a quanto
statuito dal giudice amministrativo, e di non avere quindi riconosciuto
il potere di quest1 ultimo di annullare o caducare il contratto.
Solo in ordine al potere del Tar di emettere una pronuncia sul contratto
ed i suoi effetti, il presente regolamento è stato introdotto e
in relazione solamente a tali domande, il giudice di primo grado ha sospeso
il processo, ai sensi dell'art. 367 c.p.c. fino all'esito di questo procedimento
incidentale dinanzi alle Sezioni unite, in relazione ai dubbi sui suoi
poteri di pronunciarsi anche sui diritti inerenti a tale accordo.
La retroattività dell'annullamento della gara deciso dal Tar
nella fattispecie con la sentenza parziale sugli interessi legittimi oggetto
di essa, comporta il venir meno retroattivo dell'aggiudicazione e la illegittimità
della individuazione del contraente, con cui l'ente locale ha stipulato
l'appalto prima ancora del ricorso al Tar della Puglia, la cui sentenza
parziale che annulla la gara è esecutiva e potrebbe essere oggetto
di ottemperanza ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, della legge n. 10
3 4 del 1971, nella quale i poteri attribuiti al giudice amministrativo
non sono di mera legittimità, come di regola avviene nel processo
amministrativo, ma si estendono al merito e ai rapporti, ai sensi dell'art.
27, primo comma, numero 4, del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e successive
modificazioni. Non è questa peraltro la sede per accertare se, con
il rinvio per decidere sulla eventuale privazione degli effetti del contratto
ai sensi dell'art. 33 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ha stabilito,
per tale parte della controversia il giudice amministrativo abbia anche
i poteri di merito per decidere le modalità di tale caducazione
dell'appalto, essendo dalla direttiva riservata ai singoli Stati membri,
il potere di regolare le modalità di attuazione della normativa
comunitaria del 2007 nell'ordinamento interno, dovendosi su tale punto
escludere quindi la precisione e concordanza delle norme della direttiva
e i suoi effetti vincolanti.
7. Effetti orizzontali della Direttiva n. 66 del 2007. La più
volte citata Direttiva CE n. 66 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 2007 sul miglioramento delle procedure di ricorso in caso di aggiudicazione
di appalti pubblici, pur se non autoesecutiva, ha inciso sul sistema di
tutela del soggetto danneggiato da procedure violative dei principi della
concorrenza, prevedendo che gli Stati membri della CE assicurino a questo
di ricorrere a un unico "organo di ricorso indipendente dall'amministrazione
aggiudicatrice" (art. 2 quinquies, comma 1); tale organo, "se un risarcimento
danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente"
dall'ente aggiudicante, deve anzitutto annullare tale provvedimento (art.
2 comma 6), potendo poi disporre che il contratto stipulato sia considerato
privo di effetti (art. 2 quinquies comma 1), prendendo in considerazione
eventuali "esigenze imperative connesse ad un interesse generale", che
impongano il mantenimento degli effetti del contratto e riservando ai diritti
nazionali la disciplina delle conseguenze di un contratto, di cui sia stata
decisa comunque la prevista privazione di effetti.
L'art. 3 della Direttiva citata stabilisce il termine entro il quale
gli Stati membri devono "mettere in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi" ad essa "entro
il 20 dicembre 2009", ma tali norme attuative non sono state ancora emesse.
La mancata tempestiva trasposizione nel diritto interno di Direttive
CE costituisce condotta inadempiente dello Stato che dà diritto
ai soggetti lesi da tale omissione o ritardo non solo al risarcimento del
danno ({Cass. 22 ottobre 2009 n. 2440, S.U. 17 aprile 200 9 n. 9147) ma
anche al diritto di chiedere alle autorità dello Stato - amministrative
e/o giurisdizionali - di conformarsi, nella loro attività, ai principi
sanciti dalle stesse direttive CE per le loro disposizioni chiare, incondizionate
e scadute, con conseguenti effetti orizzontali di esse nei confronti dei
singoli cittadini che ordinariamente sono invece vincolati alla sole norme
dei Regolamenti CE.
Alla luce delle considerazioni già svolte per le quali vi è
giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine alla richiesta
di tutela risarcitoria in forma specifica, che si esplica e realizza, con
la domanda di caducazione del contratto corrispondente alla "privazione
di effetti" di cui alla citata Direttiva n. 66/2007, per l'appalto concluso
in attuazione dì una gara svoltasi con procedura illegittima, l'applicazione
della norma comunitaria oggi incide nel sistema giurisdizionale interno
non solo in ordine ad una interpretazione comunque ispirata dalle normative
comunitarie, ma anche per la concreta disciplina del ricorso che non può
che essere quella che si attende sia trasposta nel diritto interno.
Se il giudizio amministrativo viene limitato all'affidamento e alla
mera sostituzione dell'aggiudicatario illegittimamente scelto con il ricorrente,
impedendosi al giudice di "disporre" la reintegra del bene della vita in
concreto protetto dagli interessi legittimi riconosciuti come lesi nella
medesima sentenza da esso emessa, cioè quello di eseguire i lavori
oggetto del contratto di appalto precluso dal medesimo atto negoziale nelle
more del giudizio stipulato dall'aggiudicatario scelto illegittimamente,
si perviene ad una conclusione che è difforme dal sistema costituzionale
e comunitario oggi vincolante per cui devono riconoscersi i poteri cognitivi
del giudice amministrativo nella fattispecie concreta.
Inoltre la trattazione disgiunta delle due domande ritarda, con la
esigenza di adire altro giudice con le stesse finalità, la soddisfazione
delle posizioni soggettive a tutela delle quali si è agito in giudizio,
in contrasto, come già detto, con i principi del giusto processo
e della ragionevole durata di esso e con quello di effettività delle
azioni esercitate.
In conclusione, può quindi affermarsi che "la esigenza della
cognizione dal giudice amministrativo sulla domanda di annullamento dell'affidamento
dell'appalto, per le illegittime modalità con sui si è svolto
il relativo procedimento e della valutazione dei vizi di illegittimità
del provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta che
lo stesso giudice adito per l'annullamento degli atti di gara, che abbia
deciso su tale prima domanda, può conoscere pure della domanda del
contraente pretermesso dal contratto illecitamente, di essere reintegrato
nella sua posizione, con la privazione di effetti del contratto eventualmente
stipulato dall'aggiudicante con il concorrente alla gara scelto in modo
illegittimo.
La posizione soggettiva del ricorrente, che ha chiesto il risarcimento
in forma specifica delle posizioni soggettive a base delle sue domande
di annullamento dell'aggiudicazione e di caducazione del contratto concluso
dall'aggiudicatario, è da trattare unitariamente dal giudice amministrativo
in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi della Direttiva CE n. 66/2007,
che riconosce il rilievo peculiare in tal senso alla connessione tra le
due indicate domande, che pertanto vanno decise di regola da un solo giudice.
Tale soluzione è ormai ineludibile per tutte le controversie
in cui la procedura di 1 affidamento sia intervenuto dopo il dicembre 2007,
data dell'entrata in vigore della richiamata normativa comunitaria del
2007 e, comunque, quando la tutela delle due posizioni soggettive sia consentita
dall'attribuzione della cognizione al giudice amministrativo di esse nelle
materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e possa essere
effettiva solo attraverso la perdita di efficacia dei contratti conclusi
dall'aggiudicante con 1'aggiudicatario prima o dopo l'annullamento degli
atti di gara, fermo restando il potere del giudice amministrativo di preferire,
motivatamente e in relazione agli interessi generali e pubblici oggetto
di controversia, un'eventuale reintegrazione per equivalente, se richiesta
dal ricorrente in via subordinata".
8. Nella concreta fattispecie, deve quindi rigettarsi il ricorso della
s.r.l. Troso che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O.
in ordine ali'invalididità, inefficacia o caducazione degli effetti
dei contratti di appalto stipulati all'esito di gare soltesi in modo illegittimo
e confermarsi la giurisdizione su tale oggetto della controversia del giudice
amministrativo adito, cioè del Tar della Puglia di Lecce, dinanzi
al quale la causa deve rinviata.
Le spese del presente procedimento incidentale possono compensarsi
alla luce delle incertezze del diritto vivente che potevano giustificare
il regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara che anche sulle domande risarcitorie proposte nel
processo principale dalla s.r.l. Eredi Sale Antonio, per la caducazione
del contratto di appalto concluso dopo la gara dal Comune di Martano e
la s.r.l. Troso Costruzione, scelta illegittimamente, la giurisdizione
spetta al giudice amministrativo, cioè al Tar della Puglia, sezione
di Lecce, dinanzi al quale rimette le parti, per l'ulteriore corso del
processo principale.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento
incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio delle sezioni unite della
Corte Suprema di Cassazione il 12 gennaio 2010.
Il primo presidente f.f.
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 2010.
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