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Giurisprudenza
- Appalti
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Tribunale Amministrativo Regionale per i Lazio, sez. III Ter, 13 febbraio 2003, n. 962, sui limiti al risarcimento danni in forma specifica in caso di illegittimi appalti FATTO E DIRITTO Con sentenza parziale n. 8430/2002 la Sezione, nell’accogliere il ricorso
principale, ha pronunciato l’annullamento del
In ordine alla richiesta di reintegrazione in forma specifica, e di
risarcimento dei danni subiti avanzata in via subordinata dalla
In quella sede aveva rinviato la definizione dell’istanza risarcitoria
all’acquisizione di documentati chiarimenti in ordine
L’IACP, in esito a tale incombente, ha depositato, in data 18 settembre
2002, il verbale di consegna dei lavori del 18.4.2002 e
Chiamata all’udienza pubblica del 10.10.2002, la causa è stata
introitata per la definizione delle domande relative alla
Alla luce della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante,
la ricorrente insiste per l’ottenimento del risarcimento in
Ritiene però il Collegio che, in considerazione del fatto che
la stazione appaltante abbia provveduto a consegnare in tutta urgenza
Anche la particolare natura dei lavori in questione (impianti di ascensori)
induce a ritenere, a tutela dell’integrità degli
Non può essere, quindi, accolta la richiesta della ricorrente,
in quanto la reintegrazione in forma specifica deve essere intesa
Esclusa la possibilità di accordare il risarcimento in forma specifica, va esaminata la subordinata istanza risarcitoria. La ricorrente ha quantificato il danno per lucro cessante in una percentuale
del 10% dell'ammontare della base d’asta pari ad €
La richiesta è fondata nei limiti che seguono. Deve anzitutto dichiararsi la spettanza del risarcimento del danno,
ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 21 luglio 1998 n. 80 come
Al riguardo è evidente: a) l’illegittimità del comportamento dello IACP che ha cagionato il danno; b) il nesso eziologico che correla i provvedimenti impugnati; e il danno
patrimoniale derivato dalla mancata aggiudicazione
c) la sussistenza di un danno, patrimonialmente valutabile nel mancato utile che sarebbe derivato dall'esecuzione dei lavori. Tuttavia la relativa quantificazione va ricondotta alla previsione dell'art.
345 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, che stabilendo la
Nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione
medesima per inadempimento, tale criterio può essere
Pertanto, in relazione alla offerta della ricorrente sul lotto, ritiene
il Collegio che l’IACP debba offrire una somma pari al 10% della
In relazione al disposto risarcimento, ritiene il Collegio di inviare
copia della recente decisione alla competente Procura Regionale
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in €3.000,00 a carico dell’IACP. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: 1) accoglie l’istanza di risarcimento del danno nei limiti di cui in motivazione. 2) Condanna lo IACP al pagamento delle spese del presente giudizio nei
confronti della Società ricorrente, che vengono liquidate
3) Ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Regionale
della Corte dei Conti per gli accertamenti di
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez. III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 10.10.2002. IL PRESIDENTE dr. Francesco Corsaro IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo Depositata in segreteria in data 13 febbraio 2003.
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