Giurisprudenza - Appalti

Tar Veneto, sez. I, Sent. 2 gennaio 2003 n. 1 sulla discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale

                               per l’annullamento

del verbale della riunione dell’11 ottobre 2002 con il quale la Commissione di gara ha provveduto a
modificare il ribasso percentuale offerto dalla ricorrente e, quindi, a redigere la graduatoria delle
offerte, dichiarando vincitore della gara indetta per l’aggiudicazione dei "lavori di restauro dell’ex
convento di S. Sebastiano, sede della Facoltà di Lettere e Filosofia" all’ATI controinteressata; nonché
di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

                                  considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6
dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il
Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad
adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza
succintamente motivata;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle
parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e
queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che dal verbale impugnato risulta che la commissione di gara, verificata l’incongruenza tra il prezzo
complessivo offerto dalla ricorrente PA.CO. s.p.a. ed il ribasso percentuale indicato nella stessa
offerta ha corretto quest’ultimo d’ufficio, adottando, ai fini della conseguente definizione della
procedura di gara, il valore percentuale risultante dal rapporto tra il prezzo posto a base della
procedura e quello indicato dall’impresa (riducendolo da 10,19% a 7,511%);

che in via pregiudiziale va esaminato e respinto il ricorso incidentale, in quanto sussiste in atti, senza
alcuna confutazione, la prova che in sede di ricalcolo delle percentuali di ribasso con il criterio
conseguente alla tesi di parte ricorrente, quest’ultima sarebbe stata l’aggiudicataria della gara in
forza del ribasso percentuale offerto del 10,19%;

che la norma applicata (art. 90 D.P.R. 554/1999) prevede espressamente al 2^ comma che "il prezzo
complessivo offerto è indicato dal concorrente in calce al modulo unitamente al conseguente ribasso
percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso
sono indicati in cifra ed in lettera. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in
lettere";

che il successivo comma 7^ stabilisce che la commissione "dopo l’aggiudicazione definitiva e prima
della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario
tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontri un errore di calcolo, i
prodotti o la somma.... In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e
quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante
in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti eventualmente corretti, costituiscono
l'elenco dei prezzi unitari contrattuali";

che da tali disposizioni regolamentari, nella specie applicabili, si evince che nelle gare soggette a tale
disciplina, nella fase di verifica e valutazione dell'offerta, deve sempre essere accordata prevalenza al
ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo complessivo;

che nel caso di specie la commissione di gara non avrebbe dovuto, quindi, ridefinire il ribasso
percentuale alla luce del prezzo complessivo offerto ma effettuare l'operazione esattamente opposta,
rimodulando il prezzo in funzione del ribasso percentuale offerto (cfr. anche sul punto TAR Lazio sez.
III-ter 28 dicembre 2000 n. 12983);

che in presenza di una norma esplicita, (la cui interpretazione è confortata dalla convergente
previsione del comma 7^ che assegna prevalenza al ribasso anche in caso di discordanza accertata tra
il prezzo complessivo offerto ed i prezzi unitari), non appare decisiva neanche la dedotta
qualificazione consequenziale del ribasso (inteso come operazione puramente matematica di natura
derivata), trattandosi di aggettivazione riferita all’ipotesi fisiologica (concordanza tra prezzo
complessivo e ribasso) e non a quella patologica, che introduce un giudizio di prevalenza e non di
calcolo matematico;

che pertanto il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti
impugnati;

che le spese di causa meritano nondimeno di essere compensate tra le parti, per ragioni di equità.

                                    P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, accoglie il ricorso principale,
respinge il ricorso incidentale e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 19 dicembre 2002

Il Presidente L'Estensore

Depositata in segreteria in data 2 gennaio 2003.

 

© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata