Tar per l'Emilia Romagna, sez. staccata di Parma sent. n. 315 del 28
maggio 2007, sulle gare per i servizi di pulizia nei settori speciali
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE
DI PARMA
composto
dai Signori:
Dott. Ugo Di Benedetto
Presidente ff.
rel. est.
Dott. Umberto Giovannini
Consigliere
Dott.
Italo Caso
Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso N. 386/2006 proposto da Società
Fidente S. p. A., rappresentata e
difesa dagli
Avv. ti Francesco Massa, Ilaria Deluigi e Maurizio Palladini, ed
elettivamente domiciliata, in
Parma, presso lo studio di quest’ultimo, vicolo dei Mulini
n. 6;
contro
Enia
S. p. A., costituita in giudizio,
rappresentata e
difesa dall’Avv. Giorgio Cugurra, ed
elettivamente domiciliata, in
Parma, presso il suo studio, via Mistrali n. 4;
e nei confronti
della Colser S. c.a.r.l., costituita in
giudizio, rappresentata e
difesa dall’Avv. Paolo Michiara, ed
elettivamente domiciliata, in
Parma, presso il suo studio, borgo Antini n. 3;
e nei confronti
della
Friul Clean S. c.a.r.l., costituita in
giudizio, rappresentata e
difesa dagli
Avv. ti Roberto Paviotti e Fabrizio Paviotti, ed
elettivamente domiciliata, in
Parma, presso la sede del Tar, piazzale Santa Fiora n. 6;
per
l'annullamento
-quanto
al ricorso introduttivo:
dell’aggiudicazione
alla Colser S.c.a.r.l.
del servizio di pulizia delle sedi del gruppo Enia S. p. A. e delle
società
partecipate del gruppo nel territorio della provincia di Parma;
dell’aggiudicazione
alla Colser S.c.a.r.l.
del servizio di pulizia delle sedi del gruppo Enia S. p. A. e delle
società
partecipate del gruppo nel territorio della provincia di Piacenza;
dell’aggiudicazione
alla Friul Clean
S.c.a.r.l.del servizio di pulizia delle sedi del gruppo Enia S. p. A. e
delle
società partecipate del gruppo nel territorio della provincia di
Reggio Emilia;
di
ogni atto presupposto conseguente e/o
connesso e segnatamente:
delle
note del Direttore acquisti e appalti
della società Enia S. p. A., prot. n. 43268, 43269 e 43270 del
11/12/2006 di
comunicazione dell’aggiudicazione;
di
ogni norma costituente la lex specialis
della gara e segnatamente del bando di gara, del capitolato speciale e
della lettera
d’invito;
-quanto
ai motivi aggiunti di ricorso:
dei
verbali della commissione giudicatrice
del 1/12/2006 e del 26/10/2006, recate sintesi delle offerte tecniche;
delle
note del Direttore acquisti e appalti
della scoietà Enia S. p. A., del 19/12/2006 indirizzate a
Fidente S. p. A. e
Colser S.c.a.r.l.;
Visto
il ricorso con i relativi allegati ed i
motivi aggiunti;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio
della società Enia S. p. A., della
Colser S. c.a.r.l. e della Friul Clean S. c.a.r.l. intimate;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del
22/05/2007, il dr.
Ugo Di Benedetto;
Uditi, altresì, gli avv. ti presenti come risulta
dal verbale d’udienza;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO
E DIRITTO
1.La
società Enia S. p. A. sorta dalla fusione
della Agac di Reggio Emilia, della
AMPS di Parma e della Tesa di Piacenza è
una multiutility attiva nei settori del gas, elettricità ed
acqua i cui
azionisti sono 83 comuni di tali Provincie.
Con
“bando di gara” spedito in data 28/7/2007 per la pubblicazione sulla
gazzetta
ufficiale dell’Unione Europea, ha indetto una procedura “negoziata” per
un
“appalto pubblico” da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente
più vantaggiosa per “il servizio di pulizia ordinaria e
straordinaria delle
sedi del gruppo Enia S.p.A. e degli altri locali indicati nell’articolo
3” che
richiama le schede in dettaglio per l’ubicazione degli uffici e
relative
dimensioni.
Il
servizio veniva suddiviso, nel bando e capitolato speciale d’appalto,
in tre
lotti corrispondenti alle sedi di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
L’importo a
base d’asta era per il primo lotto, relativo alla sede di Reggio
Emilia, di
Euro 370.000, per il secondo lotto,
relativo alla sede di Parma, di Euro 345.000 e per il terzo lotto,
relativo
alla sede di Piacenza, di Euro 205.000.
Il
bando prevedeva espressamente che “l’appalto sarà aggiudicato
mediante
procedura negoziata ai sensi del D. lgs 163 del 2006, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
L’articolo
16 del capitolato speciale d’appalto nell’indicare le norme
disciplinanti
l’appalto richiamava espressamente, oltre al capitolato stesso, il D.
lgs 163
del 2006 e le altre disposizioni di legge tra cui la legge 25 gennaio
1994, n.
82, ed il D. M. del Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato 7
luglio 1997, n. 274 e s. m..
La
procedura è stata avviata dopo il 1° luglio 2006,
data di entrata in vigore del codice dei contratti citato ed è,
pertanto,
soggetta a tale normativa e non a quella del previgente D. lgs 158 o D.
lgs.
157 del 1995.
Nel
bando stesso era indicato espressamente il Tar quale organismo
responsabile
della procedura di ricorso.
2.
La società ricorrente ha partecipato alla gara e non è
risultata aggiudicataria
di nessun lotto che sono stati assegnati rispettivamente alla Colser
S.c.a.r.l., per quanto concerne i lotti 2 (Parma) e 3 (Piacenza), ed alla Friul Clean S. c.a.r.l., per quanto
concerne il lotto 1 ( Reggio Emilia).
Ha,
pertanto, impugnato la suddetta procedura, ivi compreso il bando e
l’aggiudicazione, deducendone l’illegittimità sotto vari
profili.
Si
sono costituite in giudizio le società intimate che
hanno contro dedotto alle avverse doglianze concludendo per la
reiezione del
ricorso.
Con
motivi aggiunti di ricorso sono sati impugnati gli
ulteriori atti in epigrafe indicati deducendo altresì ulteriori
censure.
L’istanza
cautelare, accolta in primo grado, è stata
respinta in grado di appello con ordinanza 1089/2007, sotto il profilo
del
danno subito dalle intimate a fronte del danno subito dalla ricorrente
titolare
di un mero interesse strumentale al rinnovo della procedura di gara.
La
causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
22/05/ 2007.
3.
Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione di
questo giudice contestata dalle società controinteressate
costituite in
giudizio.
A
prescindere dalla circostanza che lo stesso bando di
gara indicava il Tar quale organo responsabile delle procedure di
ricorso va
osservato che detta gara è stata posta in essere dall’Ente
appaltante in
dichiarata applicazione del D. lgs 163 del 2006 ossia del codice dei
contratti
della pubblica amministrazione e che la stessa Enia S. p. a. aveva
qualificato
il contratto in oggetto come appalto pubblico, nei propri atti, sia
pure
facendo riferimento alla disciplina dei settori speciali.
3.1.
In particolare il bando prevedeva espressamente
che “l’appalto sarà
aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi del D. lgs 163 del
2006, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e,
pertanto, detto
criterio formale sarebbe già sufficiente a radicare la
giurisdizione del
giudice amministrativo, come precisato dall’Adunanza Plenaria del
Consiglio di
Stato (Cons. Stato, Ad. plen. 23 luglio 2004, n. 9), in applicazione
del
principio di cui all’articolo 244 dello
stesso D. lgs 163 del 2006.
3.2.
Tuttavia anche in mancanza del citato richiamo formale contenuto nel
bando
l’applicazione del codice dei contratti, concretamente applicato dalla
Enia S.
p. a., (sia pur utilizzando la contestata procedura negoziata con
bando), era
obbligatoria.
Infatti,
la società Enia S. p. a., quale impresa pubblica partecipata da
83 Comuni e
sorta dalla fusione della Agac di Reggio Emilia, della AMPS di Parma e
della
Tesa di Piacenza, rientra perfettamente nell’ambito soggettivo di
applicazione
del codice dei contratti ai sensi dell’articolo 32 comma 1°,
lettera c) qualora
si tratti di un contratto nei settori ordinari, ed ai sensi
dell’articolo 207,
comma 1°, lettera a), qualora si tratti di settori speciali,
secondo le diverse
prospettazioni delle difese delle parti.
Infatti,
l’articolo 244 del citato codice dei contratti attribuisce alla
giurisdizione
del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle
procedure di
affidamento di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria,
nazionale o regionale.
La
procedura negoziata con bando, da aggiudicare ai sensi dell’articolo 83 del codice utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituisce
comunque una procedura
di evidenza pubblica, sia pure procedimentalizzata in modo più
snello rispetto
alle procedure aperte o ristrette.
In
definitiva la giurisdizione è del giudice amministrativo sia in
caso di
procedure aperta o ristretta sia in caso di procedura negoziata con
bando e,
quindi, sia nel caso di importo superiore che inferiore alla soglia
comunitaria, qualora siano procedure obbligatorie espletate ai sensi
del codice
dei contratti. Nella controversia in esame, poi, la ricorrente contesta
proprio
il mancato espletamento di una procedura ristretta od aperta ossia la
mancata
applicazione della disciplina dei settori ordinari.
4.
Nel caso concreto, comunque, l’importo è superiore alla soglia
comunitaria.
Infatti,
la gara in parola è da considerarsi unitariamente e non come tre
gare riferite
a ciascun lotto. Ai sensi dell’articolo 29, comma settimo, lettera b)
del D.
lgs 163 del 2006, infatti, occorre tener conto del valore cumulato dei
lotti
per l’applicazione delle norme di rilevanza comunitaria per ciascun
lotto ed
inoltre occorre tener conto altresì della possibilità di
rinnovo, prevista
dall’articolo 2 del capitolato speciale, come disposto, ai fini del
calcolo
della soglia di anomalia, dall’articolo 29, comma primo, del codice
stesso.
5.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del
ricorso
prospettato dalle difese delle società intimate per avere la
ricorrente, come
le altre candidate, accettato espressamente le regole della gara come
imposto,
ai fini della partecipazione, dal bando.
Infatti,
tale accettazione non può certo determinare un’acquiescenza non
solo ovviamente
con riferimento alle contestate illegittimità delle successive
fasi della
procedura ma anche con riferimento al metodo di scelta individuato dal
bando
stesso. Infatti, non si è trattata di una libera scelta della
partecipante ma
di una condizione di partecipazione illegittima mentre soltanto un
comportamento volontario e libero costituisce un’acquiescenza agli atti
della
procedura.
Del
resto la società ricorrente ha impugnato anche la lex specialis
della gara,
contestando il metodo di scelta, soltanto nel momento in cui ha
ravvisato una
concreta lesività della propria posizione soggettiva di
partecipante, ossia
all’esito della procedura stessa, mentre un’immediata impugnativa del
bando,
che comunque le ha consentito nel caso concreto la partecipazione,
sarebbe
stata inammissibile come ormai precisato dalla consolidata
giurisprudenza
amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1 del 29 gennaio 2003).
6.
Nel merito appare indispensabile individuare la normativa applicabile
alla
presente fattispecie prima di analizzare le singole censure dedotte.
L’oggetto
dell’appalto, come sopra rilevato, è costituito dal “servizio di
pulizia
ordinaria e straordinaria delle sedi del gruppo Enia S.p.A.” e degli
altri
locali indicati nell’articolo 3 del capitolato. La società Enia S.p.A. è operante prevalentemente
nei
settori speciali di gas acqua ed elettricità.
6.1.Cò
premesso va osservato che Il D. lgs 163 del 2006, codice dei contratti
pubblici, detta una disciplina generale
per gli appalti di servizi, la cui disciplina è contenuta nella
parte II del
codice stesso.
Invece,
la parte III del codice dei contratti contiene una disciplina speciale
degli
appalti nei settori speciali.
La
differente disciplina delle procedure di scelta dei contraenti nei
contratti
pubblici della parte II, che disciplina i settori ordinari, rispetto
alla parte
III, che disciplina i settori speciali, obbliga ad inquadrare il
presente
appalto nella prima o seconda tipologia.
A
tal fine appaiono decisive le disposizioni del codice dei contratti di
cui al
D. lgs 163 del 2006. In particolare va osservato che la disciplina dei
settori
ordinari è quella di portata generale mentre quella dei settori
speciali ha
portata eccezionale ed è, pertanto, applicabile soltanto nei
casi espressamente
previsti, senza possibilità di un’interpretazione estensiva.
L’elemento
decisivo che differenzia i settori
ordinari da quelli speciali non è soltanto quello soggettivo
ossia
concenente gli Enti che operano nei
settori indicati nella parte III del codice ma detto elemento va
integrato con
quello oggettivo ossia con riferimento al tipo di attività
svolta da detti
soggetti. L’articolo 31 del codice dei contratti, infatti, esclude
l’applicazione delle disposizioni di cui alla parte II del codice
soltanto ai
contratti della parte III che le stazioni appaltanti, le quali
esercitano una o
più delle attività di cui agli articoli da 208 a 214,
“aggiudicano per tali
attività”. Analogamente gli articoli 207, 208 e 209 prevedono
l’applicazione
della parte III del codice “alle attività” espressamente
indicate.
Ciò
è ribadito anche nell’articolo 217 del codice dei contratti il
quale precisa
che la parte III “non si applica agli appalti che gli enti
aggiudicatori
aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività
di cui agli
articoli da 208 a 213”.
Tale
principio trova ulteriore conferma nell’articolo 3, decimo comma, del
D. lgs.
163 del 2006 che definisce appalti pubblici di servizi ordinari quelli
aventi
ad oggetto le prestazione dei servizi di cui all’allegato II A, che
l’articolo
20, comma secondo, assoggetta alle disposizioni del codice stesso, il
quale
alla categoria 14 indica specificamente
i “servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle
proprietà
immobiliari”, mentre i settori speciali dei contratti, ai sensi
dell’articolo
3, quinto comma, sono quelli definiti dalla pare III del codice.
La
disciplina speciale della parte III, pertanto, trova applicazione per i
soggetti ivi indicati ma nei settori speciali di attività
puntualmente
descritta richiedendosi, pertanto, la contemporanea presenza sia del
requisito
soggettivo degli enti che operano nei settori speciali che di quello
oggettivo
ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto
dell’appalto, al
settore speciale di attività .
6.2.
Vero è che le direttive comunitarie Ce 17/2004, per i settori
speciali, e
Ce
18/2004, per i settori ordinari, contemplano entrambe nei rispettivi
allegati i
servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà
immobiliari,
tuttavia tale previsione per i settori speciali va riferita comunque
all’attività speciale stessa e, quindi, la pulizia rientra nella
normativa dei
settori speciali quando è funzionale a detta attività
(come nel caso di
proprietà immobiliari ed edifici parte integrante delle reti di
produzione,
distribuzione e trasporto indicate negli articoli 208 e ss. del codice
dei
contratti).
Del
resto in proposito il codice dei contratti di cui al D. lgs 163 del
2006,
richiamato negli atti impugnati, supera tale apparente antinomia, per
quanto
concerne i servizi di pulizia, prevedendoli esclusivamente
nell’allegato II A
per i servizi ordinari e non speciali.
Le
disposizioni del codice per questo aspetto, sono da ritenere
applicabili alla
presente fattispecie anche ove se ne ravvisi una non coincidenza con la
direttiva comuntaria Ce 17/2004. Quest’ultima, infatti, nei settori
speciali
considera equivalenti le procedure aperte , ristrette e negoziate con
bando
lasciando, quindi, piena discrezionalità e ben può il
legislatore nazionale
attuare detti principi applicando agli appalti di servizi di pulizia
non
funzionali all’attività nei settori speciali, come nel caso in
esame, i
maggiori limiti previsti per gli appalti di servizi nei settori
ordinari che
prediligono la procedura aperta o ristretta per la scelta del
contraente al
fine di garantire una più ampia concorrenza nei servizi non
funzionali
all’attività dei settori speciali. Non vi sarebbe, pertanto, un
contrasto tra
disposizioni precise, puntuali, dettagliate ed inderogabili della
direttiva
comunitaria Ce 17/2004 ma una attuazione della stessa da parte del
codice dei
contatti che, nel pieno rispetto degli obiettivi della direttiva, ne
specifica
l’applicazione con scelte operanti all’interno dello Stato Italiano,
per quanto
concerne il servizio di pulizia degli edifici non funzionale ai settori
speciali di attività di cui ai citati art. 208 e ss..
6.3.Del
resto anche con riferimento alla previgente normativa il Consiglio di
Stato
(Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2004) nel ritenere applicabile per il
servizio
di pulizia delle stazioni ferroviarie la disciplina del decreto
legislativo n.
158 del 1995, il cui art. 7, comma 1, lettera c), aveva sottoposto –
alla
normativa sui settori ex esclusi - gli appalti “di servizi”, aventi per
oggetto
le prestazioni elencate nell’allegato XVI-A., aveva attribuito rilievo
decisivo
al fatto che “Le stazioni ferroviarie vanno qualificate come elementi
costitutivi della rete ferroviaria destinata al servizio pubblico di
trasporto”. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva, pertanto,
condiviso la tesi dell’ordinanza di rimessione alla stessa (Cons.
Stato, sez.
VI, 167 del 2004), secondo cui il servizio di pulizia ricade, sotto il profilo
oggettivo, nell’ambito del d.lgs. n. 157/1995, relativo ai pubblici appalti di servizi, salvo che non si ritenga strumentale
o connesso alle reti, come poi ritenuto nel caso esaminato. Solo in
quest’ultimo caso rientrava nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 158 del 1995.
7.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 31°, 32,
comma 1°,
lettera c) e 29, comma 7°, lettera b) del D. lgs 163 del 2006,
pertanto, la
società Enia S. p . a. doveva rispettare le disposizioni di cui
al titolo II
del D. lgs 163 del 2006 e, quindi, utilizzare una procedure aperta o
ristretta
e non una procedura negoziata, trattandosi di appalto pubblico di
servizio di
importo superiore alla soglia comunitaria, come precisato al punto 4
della
presente sentenza, nel settore ordinario.
Da
ciò deriva l’illegittimità degli atti di indizione della
procedura in parola ed
in particolare del bando, del capitolato nonché
l’illegittimità derivata di
tutti i successivi atti della procedura.
8.
Va, comunque osservato che anche in ipotesi di ammissibilità
della procedura
negoziata con bando (non ritenuta per le ragioni sopra esposte)
appaiono
fondate anche le ulteriori censure dedotte concernenti il concreto
espletamento
della procedura stessa.
8.1.
Il bando prevedeva esperessamente, quale criterio di aggiudicazione,
quello
dell’offerta economicamene più vantaggiosa. Sulla base dei
criteri specificati
dall’articolo 12 del capitolato la Commissione giudicatrice ha
stabilito di
suddividere i criteri di cui al citato articolo 12 in dettagliati
sottopunteggi
e ciò, sia pur ammesso nella disciplina ante
codice, è precluso dalle disposizioni innovative dell’articolo
83 del codice
stesso il quale prevede che sia il bando a prevedere i sub- criteri, i
sub- pesi
e di sub- punteggi, eliminando in proposito ogni margine di
discrezionalità
alla Commissione giudicatrice.
8.2.
Inoltre, costituisce un principio generale nella materia dei contratti
pubblici
quello dell’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni
di gara, per
l’aggiudicazione di contratti della P.A., per quanto riguarda
quantomeno la fase
dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta
economica dei
partecipanti, anche se non la fase di valutazione tecnica delle offerte
(Cons. Stato,
sez. V, 10 gennaio 2007, n. 45; IV Sez. 6 ottobre 2003, n. 5823; V Sez.
18
marzo 2004, n. 1427) e detti principi debbono trovare applicazione, in
mancanza
di una deroga espressa anche nei settori speciali (Cons. Stato, sez.
VI, 22
marzo 2007, n. 1369). Tali principi devono trovare applicazione anche
nelle
procedure negoziate “con bando” i cui criteri di valutazione fanno
riferimento
all’articolo 83 del codice del contratti in quanto sussistono le stesse
esigenze di trasparenza e di verifica delle offerte presentate dai
concorrenti,
nelle forme e termini previsti dal bando, delle più articolate
procedure di
evidenza pubblica aperte o ristrette.
8.3.
Del tutto carente, poi, nella fattipecie in esame la verbalizzazione
delle
operazioni della Commissione giudicatrice. La verbalizzazione analitica
costituisce un principio generale del’ordinamento, non solo quindi nei
limiti
minimi previsti dall’articolo 78 del codice dei contratti.
E’,
infatti, da condividere l’orientamento secondo cui per una corretta
rappresentazione
documentale dello svolgimento della procedura, è necessario
registrare
fedelmente le sedute, pubbliche o segrete, in cui si articola l’intera
attività
della commissione, specificando, in dettaglio, il numero delle
adunanze, le
date delle riunioni e l’orario dell’inizio e della conclusione delle
stesse,
onde consentire agli interessati di verificare il rispetto del
principio di
continuità e per rendere conoscibile all’esterno la scansione e
la successione
delle operazioni compiute (ad esempio, il momento in cui sono stati
fissati gli
eventuali sub-criteri di valutazione delle offerte o quando sono stati
espressi
i giudizi tecnico-comparativi). È
poi
essenziale che la commissione dia atto, di volta in volta, della
propria
regolare composizione in ciascuna seduta, in considerazione
dell’immanente
principio di collegialità che presiede a tutto lo svolgimento
della gara e che
i verbali descrivano, con sufficiente precisione ed analiticità,
tutte le
attività compiute (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n.
4463).
8.4.
Nel particolare caso in esame, inoltre, in cui il bando stesso aveva
prescelto
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
soltanto il verbale
avrebbe potuto consentire di verificare il corretto adempimento delle
prescrizioni
di cui all’articolo 83, quarto comma, ossia l’apertura delle buste
contenenti
le offerte dopo aver predisposto i
criteri motivazionali cui attenersi. Soltanto una verbalizzazione
completa con
indicazione della data degli adempimenti e una verbalizzazione della
presenza
dei componenti presenti avrebbe potuto consentire la verifica del
rispetto di
dette disposizioni.
8.5.In
definitiva, deve ritenersi che la procedura in questione non abbia
offerto
alcun margine di garanzia delle operazioni valutative sotto il profilo
della
trasparenza delle stesse e del rispetto dei principi della par
condicio e di quelli che presiedono alle procedure ad evidenza
pubblica.
9.
Per tali ragioni, il ricorso va accolto e, per
l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
10.
L’annullamento dell’aggiudicazione determina la
caducazione del contratto già stipulato (Cons. Stato, sez. V, 5
maggio 2003, n.
2332; Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2002, n. 193; Cons. Stato, sez.
V, 29
marzo 2006, n. 1591; Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2006 n.
4295; T.A.R. per la Liguria, sez. II, 16
marzo 2007, n. 4999).
11.
Le spese seguono a soccombenza e vengono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente
pronunziando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i
provvedimenti
impugnati.
Condanna
le società intimate, in solido, al
pagamento delle spese di causa in favore della società
ricorrente che si
liquidano in complessivi Euro 5.000 (cinquemila), oltre I. V. A. e C.
P. A..
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 22/05/2007.
f.to Ugo Di Benedetto
Presidente f.f. rel.est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55
L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 28/5/2007
Il
Segretario
f.to
Antonella
Panico
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