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Giurisprudenza
- Appalti
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Tribunae Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, 21/11/2002, n. 839, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici nei pubblici appalti R E P U B B L I C A I T A L I A N A
contro l’Università degli Studi di Parma, costituita in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4; e nei confronti del Raggruppamento temporaneo di professionisti, avente quale capogruppo il prof. Arch. Carlo Mezzetti, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Michiara, ed elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultima, in Parma, Borgo Antini n. 3; per l'annullamento - della deliberazione 21/12/2001 n. 397/25432 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma ha affidato al Raggruppamento Temporaneo controinteressato l’incarico di progettazione integrale (preliminare, definitiva ed esecutiva) delle opere, delle strutture e degli impianti relativi alla realizzazione di nuove aule didattiche per la Facoltà di Medicina Veterinaria, compresa l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso ed in particolare dei decreti rettorali 28/3/01 n. 501 e 27/8/01 n. 1421, dei verbali n. 1235 di rep. del 27/3/01 e n. 1242 di rep. del 26/7/01, di tutti i verbali di lavori della Commissione di gara, della deliberazione 12/10/01 n. 394/25211 nonché del contratto stipulato tra l’Università degli Studi di Parma ed il Raggruppamento aggiudicatario; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e del Raggruppamento temporaneo di professionisti, avente quale capogruppo il prof. Arch. Carlo Mezzetti; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 5/11/2002 il Cons. Ugo Di Benedetto; Uditi alla pubblica udienza del 5/11/2002 gli Avv. ti Alessandro Calegari, Paolo Michiara e l’Avv. Zito dell’Avvocatura delo Stato; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Tale procedura è stata bandita dall'Università di Parma congiuntamente ad un'altra procedura, alla quale ricorrente non ha partecipato e non oggetto di contestazione in questa sede, concernente l'affidamento dell'incarico di progettazione finalizzata alla ristrutturazione del dipartimento di medicina interna e scienze biomediche della facoltà di medicina e chirurgia. In entrambe le procedure la commissione giudicatrice era composta da un ingegnere, in qualità di presidente, da due geometri, in qualità di componenti e da un funzionario in qualità di segretaria. 2. L'odierno ricorrente ha impugnato tutti gli atti di gara deducendo vari motivi di ricorso e precisamente con i primi due motivi di ricorso contesta la mancata esclusione dalla gara del raggruppamento risultato vincitore, con la terza censura deduce la illegittimità della composizione della commissione giudicatrice e con le successive censure deduce la illegittimità dell'operato della commissione stessa. Si sono costituiti in giudizio sia l'Università degli Studi di intimata sia il raggruppamento temporaneo di professionisti vincitore della gara, che hanno controdedotto puntualmente alle averse censure ed hanno concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso stesso. L'istanza cautelare, respinta in primo grado, è stata accolta in sede di appello dal Consiglio di Stato e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di merito del 5 novembre 2002. 2. Vanno preliminarmente respinte entrambe le eccezione di ricevibilità del ricorso. Quanto alla tardività dell'impugnativa proposta va osservato che i termini per proporre ricorso non possono che decorre dalla data di piena conoscenza degli atti, per i soggetti contemplati dagli stessi, ovvero dalla data di pubblicazione, in caso di pubblicazione obbligatoria. Nel caso in esame il ricorrente riferisce di averne preso conoscenza soltanto nel febbraio del 2002, né l'amministrazione né il controinteressato contestano o provano una diversa circostanza e, inoltre, la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università di approvazione dei verbali risulta essere stata pubblicata soltanto in data 13 febbraio 2002. Il ricorso, pertanto, è tempestivo. 3. Ne sussisteva un onere di immediate impugnativa del bando di gara né della deliberazione di nomina della commissione giudicatrice, di cui si contesta la legittimità con la terza censura, in quanto gli atti di una procedura di gara, anteriori all'aggiudicazione, vanno impugnati soltanto nel momento in cui determinano un pregiudizio ai concorrenti in modo attuale concreto, e non soltanto potenziale ed eventuale, ed in particolare la nomina della commissione giudicatrice ha una portata lesiva soltanto in caso di esito non favorevole della gara e, quindi, soltanto contestando l'aggiudicazione tale atto va impugnato, congiuntamente all’impugnativa dell'atto finale della gara stessa ( Cds n. 1971/2002). 4. Va altresì respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente essendo soltanto un componente del raggruppamento temporaneo di impresa partecipante alla gara, e non potendo risultare ex se aggiudicatario della gara non avendo il raggruppamento stesso presentato, a propria volta, il ricorso. Il collegio non intende discostarsi dal consolidato indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui nel caso di impugnativa di atti di una procedura di selezione del contraente, sussiste la legittimazione attiva - intesa come titolarità in astratto della posizione soggettiva di cui si chiede tutela - dell'impresa singola facente parte di un'A.T.I., sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell'offerta, sia che questo debba costituirsi all'esito dell'aggiudicazione (cfr. ex plurimis, Cons. giust. amm. 23 aprile 2001, n. 192; 26 febbraio 2001, n. 111; Cons. St., sez. VI, 31 maggio 1999, n. 702; sez. V, 3 febbraio 1999, n. 112; sez. IV, 1 febbraio 1994, n. 83; sez. IV, 28 maggio 1988, n. 478). Il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all'impresa capogruppo, attribuisce al legale rappresentante di quest'ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell'amministrazione e delle imprese terze controinteressate, ma non preclude o limita la facoltà dei singoli componenti di agire in giudizio autonomamente, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, non solo in materia di appalti di servizi (cfr. art. 11, d.lg. n. 157 del 1995), ma anche in tema di appalti di lavori (cfr. artt. 11 e 13 l. n. 109 del 1994) e forniture (cfr. art. 11, d.lg. n. 358 del 1992). Solo in presenza di una specifica disposizione normativa di rango primario potrebbe ammettersi la limitazione del diritto costituzionale di agire in giudizio che sicuramente permane in capo ai componenti di un raggruppamento temporaneo che non dà vita, in base alla disciplina legale, ad un autonomo centro di imputazione di situazioni soggettive, non determinando di per sé, alcuna organizzazione o associazione fra le imprese riunite ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali inerenti all'esecuzione del contratto di appalto. Del pari insussistente è la dedotta carenza di interesse ad agire delle ricorrente. Nell'astratta eventualità che l'aggiudicazione della gara al controinteressato venisse caducata, in accoglimento del ricorso presentato dell'odierno ricorrente, l'amministrazione dovrebbe, quanto meno, reiterare la gara stessa. Da qui il sicuro interesse, quanto meno strumentale, di quest'ultimo ad agire in giudizio, anche individualmente, contro il provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata. 5. La circostanza asserita dai convenuti che parte della progettazione, quella preliminare, sarebbe già stata effettuata non fa certo venir meno l'interesse al presente ricorso dovendo comunque l'amministrazione riaffidare l’intero incarico, molto più ampio, al futuro legittimo vincitore della gara. 6. Va altresì respinta l'eccezione di parte ricorrente in ordine alla inammissibilità, per tardività, delle deduzioni e produzioni avversarie, ai sensi dell'articolo 23 bis, quarto comma, della legge n. 1034 del 1971, come novellata dalla legge 205 del 2000. Infatti, il citato quarto comma nel disporre che "nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o da ricevimento delle ordinanze di quel medesimo comma e possono depositare memorie nei successivi dieci giorni", fissa dei termini a difesa strettamente correlati ai termini di cui al terzo comma. Infatti, il terzo comma prevede che sia fissata l'udienza di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di 30 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza che evidenzia l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile nelle materie sopraindicate. Si tratta, pertanto, di norme processuali speciali per determinate materie in cui, qualora sia rispettato il termine, comunque ordinatorio, di 30 giorni per la fissazione della data di discussione nel merito della causa, si stabiliscono dei termini coordinati e più ridotti per la produzione di memorie e di documenti. Pertanto, qualora l'udienza di merito sia fissata in un momento successivo ai predetti 30 giorni, come nel caso in esame, non deriva alcuna decadenza risultando del tutto inutile limitare il diritto di difesa quando le esigenze processuali connesse alla riduzione dei termini per la definizione del giudizio non lo richiedono. 7. Va respinta la prima censura dedotta con la quale si rileva la violazione dell'articolo 17, comma ottavo, della legge n. 109 del 1994 e l'articolo 51, comma quinto, del D. P. R. N. 554 del 1999, mancandone nel raggruppamento vincitore un "giovane professionista" abilitato da meno di un quinquennio. Al contrario risulta che il raggruppamento vincitore ricomprende la dottoressa Gravante iscritta al relativo albo soltanto dal 18 settembre 1996, dopo aver sostenuto la prova orale in data 1° marzo 1996 (doc. 3 prodotto dal controinteressato), pur essendosi iscritta, al fine di sostenere l'esame, nella seconda sessione del 1995. Conseguentemente alla data del bando non aveva maturato ancora il quinquennio e doveva considerarsi una "giovane professionista", ai sensi della normativa sopra indicata. 8. Va altresì respinta la seconda censura dedotta con la quale ricorrente è contestata la violazione della lex specialis di gara, costituita dal bando, nonché la violazione dell'articolo 75 del regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, per irregolarità per quanto concerne la sigillatura della busta dell'offerta dell'aggiudicataria. In realtà l'avviso di gara, non impugnato, si limita prevedere che la domanda di partecipazione doveva pervenire "in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura" recante la prescritta dicitura. Nulla specifica in ordine alle modalità di sigillatura. Le buste della contro interessata erano, comunque, regolarmente controfirmate sui lembi di chiusura e le buste pre incollate erano sigillate con dei punti metallici. In mancanza di diverse indicazioni del bando tale modalità di sigillatura deve, in astratto, ritenersi idonea e rispondente alle regole speciali della gara e del resto, dopo l'apertura delle buste per l'esame delle domande e decorsi del tempo da detta operazione materiale, non è ovviamente più accertabile l’idoneità, ai fini della segretezza, delle concrete modalità di apposizione dei punti metallici. 9. È, invece, fondata la terza censura dedotta con la quale il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 55 del D. P. R. n. 554 del 1999 e dell'articolo 97 della Costituzione per quanto concerne la composizione della commissione giudicatrice. L'articolo 55 citato, infatti prevede che la commissione giudicatrice sia composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti della materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante e ciò in armonia con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (Corte Costituzionale, 15 ottobre 1990, n. 453). È ritenere che il suddetto requisito, concernente la qualifica di esperto della materia oggetto del concorso, sia posseduta da coloro che abbiano congiuntamente sia i requisiti tecnici per poter essi stessi effettuare, in considerazione dei titoli professionali posseduti, le progettazioni oggetto della gara sia i requisiti minimi richiesti, dal bando stesso, per potervi quantomeno partecipare. In particolare coloro che non hanno neppure i requisiti minimi per partecipare alla gara non sembra che possono qualificarsi esperti al fine di valutare la miglior offerta soprattutto quando si tratta di valutazioni discrezionali e di punteggi che vengono attribuiti, con effetti decisivi in ordine all'aggiudicazione, proprio in considerazione anche del merito tecnico delle offerte presentate (articolo 64, comma secondo, lettera a) del D. P. R. n. 554 del 1999) e dell'esame delle caratteristiche qualitative e metodologiche delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico nonché dai curriculum dei professionisti che svolgerano il servizio (articolo 64, comma secondo, lettera b) del D. P. R. n. 554 del 1999). Infatti, la valutazione delle offerte è avvenuta, come prescritto dal bando, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati dall'articolo 64, comma secondo, del D. P. R. n. 554 del 1999. Nel caso concreto la commissione era composta da tre dipendenti dell'amministrazione e precisamente da due geometri e da un ingegnere, quest'ultimo in qualità di presidente, laureatosi nel 1999 e scritto al relativo ordine il 10 gennaio 2000. Pertanto, i componenti della commissione, con riferimento alla presente gara, non potevano qualificarsi esperti, come richiesto dai principi della normativa sopra indicata, per carenza di necessari titoli professionali e ciò quantomeno per quanto concerne i due geometri, che rappresentano la maggioranza della commissione stessa. 10. Dalla illegittimità degli atti concernenti la nomina della commissione discende, automaticamente, l'illegittimità di tutti gli ulteriori atti della procedura, come puntualmente dedotto nel ricorso introduttivo. 11. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, salvi di ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. 12. Per effetto dell'accoglimento del ricorso l'amministrazione dovrà espletare una nuova procedura di gara e, quindi, le chance dei partecipanti restano intatte in ordine all’effettiva possibilità di aggiudicazione, avendo la sentenza un pieno effetto reintegratorio per quanto concerne le posizioni soggettive di interesse legittimo alla partecipazione alla gara in parola, azionate in questa sede. Pertanto, non sussistono danni risarcibili in questo giudizio con conseguente rigetto della relativa domanda proposta da ricorrente. 13. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, il giorno 5/11/2002. f.to Gaetano Cicciò Presidente f.to Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est. Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186. Parma, lì 21 novembre 2002 f.to Eleonora Raffaele Il Segretario fg |
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