Giurisprudenza - Appalti

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, 1/10/2002, n. 665, sulle procedure di affidamento del servizio di tesoreria

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente 
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est
Dott. Umberto Giovannini Consigliere 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

ai sensi dell’art.26, 4°, 5° e 6° c. l. n.1034/71, come inseriti dall’art.9 della l. n.205/2000;
sul ricorso n. 309/2002 proposto da Banca di Piacenza, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Antonino Cella del Foro di Piacenza e Giovanni Nicolini, ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del Tar Parma, piazzale Santafiora n. 7; 
contro
la Comunità Montana Valle del Tidone, costiuita in giudizio, rappresenta e difesa dall’Avv. Augusto Gruzza del Foro di Piacenza ed selettivamente domiciliata presso la segreteria del Tar Parma, piazzale Santafiora n. 7; 
per l'annullamento
della deliberazione n. 17 del 19/7/2002 con la quale la Giunta della Comunità Montana Valle del Tidone ha approvato il bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione del Consiglio Comunitario del 2/5/2002, n. 12 con il quale è satto approvato il relativo capitolato per l’affidamento del suddetto servizio, come modificata dalla deliberazione n. 18 del 24/6/2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 24/9/2002 l’Avv.to Natalini in sostituzione dell’Avv. Cella e l’Avv. Gruzza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l'atto in epigrafe indicato , deducendone l'illegittimità.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con decreto n. 579 del 2002 il Presidente del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna - Bologna ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'esperimento della gara. Con ordinanza collegiale n. 662 del 2002 il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna - Bologna ha ritenuto sussistenti gli estremi per un intervento cautelare ma ha ritenuto di trasmettere la causa alla sezione staccata di Parma accogliendo l'eccezione sollevata in tal senso dalla parte resistente cui aderiva la parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 24/9/2002 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Vanno previamente respinte la prima e la terza censura dedotte, di cui è opportuna una trattazione congiunta, con le quali la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 210 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 nonché varie norme dello statuto della comunità montana che, secondo la tesi difensiva, precluderebbero la possibilità di espletare una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria prima dell'adozione di uno specifico regolamento di contabilità da parte di ciascun ente che disciplini, in modo speciale, le procedure di evidenza pubblica da seguire per il servizio di tesoreria.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Indubbiamente, quando ciascun ente darà attuazione alla disposizione sopra richiamata, le procedure di evidenza pubblica per l'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria saranno disciplinate in modo particolare per detto servizio, anche in deroga alle disposizioni generali per le gare d'appalto per l'affidamento dei servizi. Tuttavia, nessuna previsione normativa impedisce l'espletamento di una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, utilizzando la normativa vigente in attesa delle nuove disposizioni.
3. Il ricorso è, invece, fondato con riferimento alla seconda censura dedotta con la quale si contestano i criteri di aggiudicazione. Infatti, l'amministrazione ha riservato un elevato punteggio, probabilmente decisivo per l'esito della gara, all'apertura di un nuovo sportello abilitato svolgimento delle operazioni bancarie nel territorio della comunità montana a condizione che tale apertura avvenga entro un termine predeterminato e successivo all'aggiudicazione. Tuttavia, rileva la difesa, tale punteggio aggiuntivo è previsto solo per i nuovi sportelli e non viene applicato per le banche, come quella del ricorrente, che già dispone di un altro sportello nel territorio della Comunità Montana. Ciò potrebbe determinare la conseguenza che alla banca ricorrente che ha già due sportelli operativi verrebbe attribuito un punteggio di gran lunga inferiore rispetto ad un'altra banca che, non avendo alcuna sportello nel territorio della Comunità Montana, si impegni ad aprirne due. In pratica, riferisce la ricorrente, a parità di sportelli aperti verrebbe premiato soltanto chi li apre dopo l'aggiudicazione poiché nessun punteggio è previsto per chi già li ha aperti.
Il criterio del numero degli sportelli aperti nel territorio della Comunità Montana è di per sé un criterio utilizzabile, se l'amministrazione lo ritiene opportuno, perché può assicurare un miglior servizio di tesoreria anche per l'utenza che può utilizzare più punti di accesso anziché uno solo. Sarebbero, quindi, rispettati i principi concernenti la capacità tecnica, operativa ed organizzativa ritenuti idonei dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 6 del 18 giugno 2002.
Tuttavia, appare del tutto fondata da doglianze della ricorrente di illogicità e violazione della par condicio dei partecipanti nella parte in cui non viene attribuito lo stesso punteggio a chi ha già assicurato l'apertura di altri sportelli anteriormente all'affidamento del servizio a seguito della gara d’appalto. Infatti, dal punto di vista della funzionalità e dell'organizzazione del servizio non è logico distinguere tra chi gli sportelli li ha già aperti e chi li deve ancora aprire. È evidente, infatti, che ciò che conta è il numero degli sportelli operativi e ciò a prescindere dal fatto che siano aperti prima o dopo l'affidamento del servizio.
4. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto ANNULLA gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi Euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre I. V. A. e C. P. A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 24 settembre 2002.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 01 ottobre 2002
f.to Eleonora Raffaele   Il Segretario
fg
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