Giurisprudenza - Appalti

Tar Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, sent. n. 389 del 21 giugno 2001, sugli effetti processuali dell’aggiudicazione definitiva su quella provvisoria

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente       
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorsi riuniti N. 577/2000 proposto da IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A., N. 647/2000 proposto da IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. in proprio e quale mandataria dell’ATI, con le S.r.L. PROMETEUS e MINEO RESIDENCE DEGLI ARANCI, rappresentate e difese dall’avv. Franco Bassi, ed elettivamente domiciliate nello studio dello stesso, in  Parma, via Petrarca, 20;
contro
Comune di Parma, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e domiciliato nello studio dello stesso in Parma, via Mistrali, 4;
e nei confronti
della S.p.A. BONATTI in proprio e quale capogruppo ATI con il CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI DI BOLOGNA; rappresentati e difesi dagli avv. Gualtiero Pittalis, Antonino Morello e Michele Colli e domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Parma, Via N. Sauro, 29;
per l'annullamento
dell’ammissione della S.p.A. BONATTI alla licitazione privata indetta per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione del D.U.C.; della delibera n. 1597 del 11/9/2000 della Giunta Comunale con cui è stata disposta l’aggiudicazione della gara a favore della Bonatti; 
Visto i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e delle controinteressate;
Viste le memorie prodotte dal Comune e dal Consorzio a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Uditi alla pubblica udienza del 22 maggio 2001 per le parti gli avv. Franco Bassi,. Giorgio Cugurra e Michele Colli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’Impresa Pizzarotti S.p.A. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati concernenti la licitazione privata indetta per l’affidamento della concessione a gestione del Direzionale per gli Uffici Comunali (D.U.C.) ed in particolare l’ammissione alla gara dell’impresa Bonatti S.p.A. e la deliberazione 11/9/2000, n. 1597, della Giunta Comunale di Parma con cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara a favore della Bonatti S.p.A. stessa.
2. La stessa impresa Pizzarotti S.p.A., questa volta quale mandataria dell’A.T.I. partecipante alla gara e composta dall’Impresa Pizzarotti S.p.A., dalla Prometeus S.r.L. e dalla Mineo Residenxe degli Aranci S.r.L. presentava successivamente un identico ricorso sub n. 647/2000.
3. Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione e le controinteressate intimate che hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese concludendo per la reiezione dei suddetti ricorsi.
4. All’udienza del 22/5/2001 le cause sono state trattenute in decisione.
5. I ricorsi vanno riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
6. Successivamente alla proposizione del ricorso con provvedimento del Direttore Del Settore Lavori Pubblici del Comune di Parma n. 147/5 del 27/2/2001 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in parola, allo stato non impugnata.
Entrambi i ricorsi vanno, pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
In linea di diritto va, infatti, condiviso l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui, rispetto alla aggiudicazione provvisoria, quella definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma atto che, anche quando recepisce in toto i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque, un’autonoma valutazione. Da ciò ne consegue che l’aggiudicazione definitiva necessita sempre di un’autonoma impugnazione, anche se è stata impugnata quella provvisoria. Quindi, anche se l’aggiudicazione provvisoria viene impugnata immediatamente e autonomamente la parte ha altresì l’onere di impugnare, non appena viene deliberata, l’aggiudicazione definitiva, pena l’improcedibilità del primo ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. V., 2 aprile 2001, n. 1998, Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6128). Tale situazione non muta neppure se siano ancora pendenti i termini per impugnare l’aggiudicazione definitiva in quanto nessuna utilità pratica la ricorrente conseguirebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso avverso il primo provvedimento in quanto resterebbe in piedi, sulla base del secondo provvedimento, avente un’autonoma motivazione, l’aggiudicazione alla controinteressata (cfr. per un caso analogo in materia di gare ancorché non concernente specificamente l’aggiudicazione definitiva, Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2001, n. 2714).
7. Nel caso concreto l’aggiudicazione definitiva allo stato non impugnata è avvenuta con provvedimento del Direttore del Settore Lavori Pubblici del Comune di Parma n. 147/5 del 27/2/2001, che ha confermato “l’aggiudicazione provvisoria disposta con verbale di gara n. 96 del 8/9/2000, approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 1597 del 11/9/2000” (atto impugnato con i ricorsi in oggetto), tra l’altro con un’ampia ed autonoma motivazione che ha tenuto conto anche delle censure dedotte con i ricorsi in esame.
8. Per completezza va altresì osservato che, nel merito, le censure dedotte sono infondate.
Nel caso concreto il punto V. lettera e) ed f) del bando, non oggetto di impugnativa, precisano che sarebbero stati presi in considerazione per il loro intero ammontare i contratti stipulati nel quinquennio di riferimento e, quindi, non solo i servizi già eseguiti ma anche quello da eseguire.
Conseguentemente non può condividersi, sul piano formale, la censura dedotta con il ricorso introduttivo, concernente la violazione dell’articolo 18.6 e dell’articolo 22.7 e dell’allegato D. del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che riguardano il “certificato di esecuzione dei lavori” e, quindi che, con le formalità ichieste, può attestare soltanto i lavori già eseguiti, come puntualemente indicato all’articolo 18.6 sopra citato. Ciò è sufficiente per la reiezione del motivo di ricorso. Va, comunque osservato che, sul piano sostanziale, l’aggiudicataria ha altresì documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando. Infatti, l’impresa aggiudicataria ha puntualmente dichiarato il possesso dei requisiti di cui al punto V del bando (vedi lettera m) e n) dei doc. 2 e 3. Inoltre per quanto riguarda la documentazione prodotta (doc. 8 della ricorrente) concernente la Provincia di Torino la stessa appare idonea e perfettamente corrispondente a quanto dichiarato dall’impresa in sede di gara (doc. 3 prodotto dall’impresa aggiudicataria). Anche la certificazione prodotta concernente il contratto con la Provincia di Genova (doc. 9 prodotto dalla ricorrente) certifica la quota parte dei lavori già svolti nonché l’importo complessivo del contratto.
L’Amministrazione ha ritenuto, in sede di aggiudicazione provvisoria, idonea detta documentazione, trattandosi di una documentazione atipica perché ha puntualmente certificato i lavori già eseguiti ma non poteva, ovviamente, certificare con puntualità la ripartizione dei lavori ancora da eseguire. L’Amministrazione, quindi, alla luce della prescrizione del bando (punto V) sopra indicata e delle dichiarazioni dell’impresa aggiudicataria (doc. 2 e 2) in sede di ammissione, l’ha ritenuta idonea quale prova atipica, non potendo esistere una certificazione formale di lavori futuri. Ad abundantiam, poi, l’impresa ha fornito in questa sede, nonché in sede di aggiudicazione definitiva ulteriori prove atipiche ovvero la ripartizione degli oneri fideiussori ed il regolamento di raggruppamento da cui risulta la quota di partecipazione nel contratto il cui importo globale risulta già dichiarato e documentato (doc. 9 citato).
9. Anche la seconda censura, dedotta quale motivo aggiunto di ricorso, non è condivisibile. Con tale doglianza la ricorrente contesta la inidoneità dei “servizi” documentati dall’aggiudicataria poiché non concernenti lo sfruttamento economico di quanto realizzato, quest’ultimi richiedenti una specifica competenza imprenditoriale nella fattispecie non documentata.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Il bando di gara ha richiesto ai concorrenti di aver svolto “Servizi di gestione immobiliare”. Tanto il certificato del contratto di Torino “Servizio di manutenzione globale ed adeguamento norme per gli edifici di proprietà della Provincia”, quanto il certificato di Genova concernente “gestione dei beni immobili o nella disponibilità dell’Amministrazione Provinciale di Genova”, concernono “servizi affini di gestione immobiliare” secondo quanto richiesto al punto V del bando.
Ciò trova tra l’altro puntuale corrispondenza nel contenuto dei contratti stipulato dall’aggiudicataria con la Provincia di Torino (doc. 6 e 7) e di Genova (doc. 7 e 8).
10. Per le ragioni sopra indicate il ricorso è improcedibile e, come tuzionisticamente evidenziato, anche infondato.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, dichiara IMPROCEDIBILI e INFONDATI i ricorsi n. 577/2000 e 647/2000, previa riunione degli stessi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 22 maggio 2001.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.
Parma, lì 21 giugno 2001
      Il segretario
         f.to Eleonora Raffaele

 

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