Giurisprudenza - Appalti

T.A.R. per la Lombardia – Milano, sez. II. Sent. 5 marzo 2003 n. 360, sul diritto di accesso agli atti dell’ANAS 

                                              FATTO

Il ricorrente, proprietario del terreno identificato al mappale 1050 fg.4, situato nel Comune di Ballabio, prospiciente la SS n.36,
espone quanto appresso: a seguito di impugnativa, innanzi al T.a.r., del decreto di occupazione d’urgenza emesso dal Prefetto di
Lecco a favore dell’Anas, e dell’accoglimento dell’istanza cautelare, egli addiveniva ad un accordo con l’Anas stessa, nel quale
veniva convenuta l’eliminazione della strada di servizio prevista dal progetto su quel mappale, la realizzazione di un collegamento
pedonale, il ripristino dell’accesso carraio, la realizzazione di barriera antirumore, la realizzazione di un muro di sostegno, il
ripristino degli impianti fognari e tecnologici.

Al fine di coordinare con tali opere la realizzazione di un box interrato, assentita al ricorrente con concessione edilizia n.73/2000
del 6/6/2001, questi chiedeva all’Anas di avere copia del progetto esecutivo concernente le suddette opere viabilistiche, il
cronoprogramma dei lavori, i dettagli progettuali degli interventi convenuti, ottenendo come risposta la nota datata 4/11/2002,
secondo la quale, essendo in atto una rivisitazione del progetto, il richiedente sarebbe stato informato circa la nuova ipotesi
progettuale solo successivamente, al momento della soluzione progettuale definitiva.

Il ricorrente, rilevato che tale risposta elude la domanda di accesso, deduce i seguenti motivi di illegittimità: violazione degli
artt.22 e seguenti nonché degli artt.7-10 della legge n.241/1990, difetto di motivazione, sviamento (premesso che l’attività di
progettazione cui l’Anas è chiamata corrisponde ad una tipica funzione pubblicistica, il ricorrente evidenzia che la risposta
dell’Anas, adducendo un generico riesame del progetto non offerto in visione, è un sostanziale e implicito diniego all’accesso, in
quanto l’accordo bonario tra le parti imponeva opere da definire in tempi certi, in relazione all’avanzamento dei lavori pubblici:
per la comprensione della situazione progettuale vigente e delle alternative possibili, il ricorrente adduce il proprio interesse a
conoscere il progetto oggi approvato e dotato della pubblica utilità).

Alla camera di consiglio del 22/1/2003, relatore il dottor Gianluca Bellucci, la causa è stata posta in decisione.

                                             DIRITTO

Il Collegio rileva che l’Anas rientra tra le pubbliche Amministrazioni nei cui confronti è esercitatile il diritto di accesso; ciò anche
a seguito della privatizzazione prevista dall’art.7 del d.l.n.138 dell’8/7/2002, convertito nella legge n.178 dell’8/8/2002, in
quanto trattasi di privatizzazione in senso solo formale, ossia in quanto la prevista trasformazione dell’Anas da ente pubblico a
società per azioni non ha fatto venir meno il controllo pubblico sulla sua attività, come dimostrano il fatto che lo Stato è
proprietario della totalità delle azioni, la designazione pubblicistica degli organi sociali, e il previsto controllo della Corte dei
Conti (art.7 commi 6 e 11 della legge n.178/2002).

Gli atti chiesti dal ricorrente, inoltre, rientrano tra i documenti amministrativi previsti dall’art.22 della legge n.241/1990,
giacchè il progetto esecutivo delle opere viarie, il cronoprogramma dei relativi lavori ed i dettagli progettuali costituiscono atti
utilizzati ai fini dell’attività pubblicistica dell’Anas. Infatti, l’accesso ai documenti amministrativi è correlato a tutta l’attività di
cura concreta degli interessi pubblici (Cons.Stato, IV, n.82/1997).

La concessione del predetto accesso, nel caso in esame, appare necessitata dall’intervenuta stipula dell’accordo bonario e dalle
ripercussioni sulla proprietà del ricorrente degli atti oggetto dell’istanza di accesso.

L’atto sottoscritto dall’Anas ad esito dell’istanza di accesso, costituendo un differimento, e non un doveroso accoglimento
dell’istanza medesima, è da considerare elusivo dell’obbligo di provvedere ed equivale pertanto ad un rigetto della predetta
istanza (Cons.Stato, VI, 23/12/1994, n.1814; idem, 3/6/1997, n.840; TAR Puglia, Lecce, I, 13/3/2001, n.1037), rigetto
illegittimo, giacchè la rivisitazione del progetto, prospettata dall’Ente, nulla toglie alla necessità, per il ricorrente, di
comprendere la situazione progettuale vigente e le alternative possibili.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono liquidate in euro 1500 (millecinquecento), da porre a carico dell’Anas.

                                              P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Seconda Sezione di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso
n.3878/2002, lo accoglie, e per l’effetto ordina all’Anas di esibire al ricorrente i documenti richiesti. Pone a carico dell’Anas le
spese di giudizio, da pagare al ricorrente nella misura complessiva di euro 1500 (millecinquecento).

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Milano, nella Camera di Consiglio del 22/1/2003, con l’intervento dei Magistrati: 

Pio Guerrieri - Presidente

Adriano Leo - Componente

Gianluca Bellucci - Componente relatore

Depositata in segreteria in data 10 marzo 2003.

 

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