T.A.R. per la Lombardia – Milano, sez. II. Sent. 5 marzo 2003 n.
360, sul diritto di accesso agli atti dell’ANAS
FATTO
Il ricorrente, proprietario del terreno identificato al mappale 1050
fg.4, situato nel Comune di Ballabio, prospiciente la SS n.36,
espone quanto appresso: a seguito di impugnativa, innanzi al T.a.r.,
del decreto di occupazione d’urgenza emesso dal Prefetto di
Lecco a favore dell’Anas, e dell’accoglimento dell’istanza cautelare,
egli addiveniva ad un accordo con l’Anas stessa, nel quale
veniva convenuta l’eliminazione della strada di servizio prevista dal
progetto su quel mappale, la realizzazione di un collegamento
pedonale, il ripristino dell’accesso carraio, la realizzazione di barriera
antirumore, la realizzazione di un muro di sostegno, il
ripristino degli impianti fognari e tecnologici.
Al fine di coordinare con tali opere la realizzazione di un box interrato,
assentita al ricorrente con concessione edilizia n.73/2000
del 6/6/2001, questi chiedeva all’Anas di avere copia del progetto
esecutivo concernente le suddette opere viabilistiche, il
cronoprogramma dei lavori, i dettagli progettuali degli interventi
convenuti, ottenendo come risposta la nota datata 4/11/2002,
secondo la quale, essendo in atto una rivisitazione del progetto, il
richiedente sarebbe stato informato circa la nuova ipotesi
progettuale solo successivamente, al momento della soluzione progettuale
definitiva.
Il ricorrente, rilevato che tale risposta elude la domanda di accesso,
deduce i seguenti motivi di illegittimità: violazione degli
artt.22 e seguenti nonché degli artt.7-10 della legge n.241/1990,
difetto di motivazione, sviamento (premesso che l’attività di
progettazione cui l’Anas è chiamata corrisponde ad una tipica
funzione pubblicistica, il ricorrente evidenzia che la risposta
dell’Anas, adducendo un generico riesame del progetto non offerto in
visione, è un sostanziale e implicito diniego all’accesso, in
quanto l’accordo bonario tra le parti imponeva opere da definire in
tempi certi, in relazione all’avanzamento dei lavori pubblici:
per la comprensione della situazione progettuale vigente e delle alternative
possibili, il ricorrente adduce il proprio interesse a
conoscere il progetto oggi approvato e dotato della pubblica utilità).
Alla camera di consiglio del 22/1/2003, relatore il dottor Gianluca
Bellucci, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva che l’Anas rientra tra le pubbliche Amministrazioni
nei cui confronti è esercitatile il diritto di accesso; ciò
anche
a seguito della privatizzazione prevista dall’art.7 del d.l.n.138 dell’8/7/2002,
convertito nella legge n.178 dell’8/8/2002, in
quanto trattasi di privatizzazione in senso solo formale, ossia in
quanto la prevista trasformazione dell’Anas da ente pubblico a
società per azioni non ha fatto venir meno il controllo pubblico
sulla sua attività, come dimostrano il fatto che lo Stato è
proprietario della totalità delle azioni, la designazione pubblicistica
degli organi sociali, e il previsto controllo della Corte dei
Conti (art.7 commi 6 e 11 della legge n.178/2002).
Gli atti chiesti dal ricorrente, inoltre, rientrano tra i documenti
amministrativi previsti dall’art.22 della legge n.241/1990,
giacchè il progetto esecutivo delle opere viarie, il cronoprogramma
dei relativi lavori ed i dettagli progettuali costituiscono atti
utilizzati ai fini dell’attività pubblicistica dell’Anas. Infatti,
l’accesso ai documenti amministrativi è correlato a tutta l’attività
di
cura concreta degli interessi pubblici (Cons.Stato, IV, n.82/1997).
La concessione del predetto accesso, nel caso in esame, appare necessitata
dall’intervenuta stipula dell’accordo bonario e dalle
ripercussioni sulla proprietà del ricorrente degli atti oggetto
dell’istanza di accesso.
L’atto sottoscritto dall’Anas ad esito dell’istanza di accesso, costituendo
un differimento, e non un doveroso accoglimento
dell’istanza medesima, è da considerare elusivo dell’obbligo
di provvedere ed equivale pertanto ad un rigetto della predetta
istanza (Cons.Stato, VI, 23/12/1994, n.1814; idem, 3/6/1997, n.840;
TAR Puglia, Lecce, I, 13/3/2001, n.1037), rigetto
illegittimo, giacchè la rivisitazione del progetto, prospettata
dall’Ente, nulla toglie alla necessità, per il ricorrente, di
comprendere la situazione progettuale vigente e le alternative possibili.
Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono liquidate
in euro 1500 (millecinquecento), da porre a carico dell’Anas.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Seconda Sezione
di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso
n.3878/2002, lo accoglie, e per l’effetto ordina all’Anas di esibire
al ricorrente i documenti richiesti. Pone a carico dell’Anas le
spese di giudizio, da pagare al ricorrente nella misura complessiva
di euro 1500 (millecinquecento).
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Milano, nella Camera di Consiglio del 22/1/2003,
con l’intervento dei Magistrati:
Pio Guerrieri - Presidente
Adriano Leo - Componente
Gianluca Bellucci - Componente relatore
Depositata in segreteria in data 10 marzo 2003.
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