Giurisprudenza - Appalti

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza, Sentenza del 10 luglio 2002 n. 6237 sul regime dell’esclusione nelle diverse procedure di gara di appalto

                                      REPUBBLICA ITALIANA
                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Terza

           composto dai signori
           Luigi COSSU - Presidente -
           Angelica DELL'UTRI - Componente, relatore -
           Antonino Savo AMODIO - Componente -
           ha pronunciato la seguente

           SENTENZA

           sul ricorso n. 3283/02 Reg. Gen., proposto da GRANDI ARCHIVI s.r.l., in persona
           dell’amministratore unico Massimo Cruciotti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
           Massimiliano Brugnoletti e Teresa Felicetti, elettivamente domiciliata presso i medesimi in
           Roma, via Antonio Bertolani n. 26 B;

                                             contro

           l’Azienda USL Roma H, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa
           dall’Avv. Giovanni Iasilli ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via
           dell’Imbrecciato n. 60;

                                          e nei confronti

           di DEMAX Depositi e Trasporti s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non
           costituita in giudizio;

                                        per l'annullamento

           della deliberazione con cui l’A.USL Roma H ha nuovamente aggiudicato alla Demax
           Depositi e Trasporti s.r.l. la gara a trattativa privata per l’affidamento del servizio di
           archiviazione della documentazione sanitaria e non sanitaria; di ogni altro atto annesso,
           presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, compresi il verbale 6 febbraio
           2002 ed il contratto di appalto, ove stipulato, e

                                        per l’accertamento

           del diritto della ricorrente al risarcimento del danno.
           Visto il ricorso con i relativi allegati;
           Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
           Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
           Visti gli atti tutti della causa;
           Alla pubblica udienza del 12 giugno 2002 data per letta la relazione del consigliere
           Angelica Dell'Utri e udito per la resistente l’Avv. Iasilli; comparso per la ricorrente l’Avv.
           Felicetti;
           Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                                             FATTO

           Con ricorso notificato il 14 ed il 15 marzo 2002 la Grandi Archivi s.r.l., partecipante alla
           trattativa privata indetta dall’A.USL Roma H per l’affidamento biennale del servizio
           archiviazione della documentazione sanitaria e non sanitaria, premesso di aver impugnato
           la relativa aggiudicazione in favore della Demax Depositi e Trasporti s.r.l. e di averne
           ottenuto l’annullamento, pronunciato con sentenza n. 1/02 di questa Sezione III del TAR
           Lazio in accoglimento del motivo di ricorso con cui ella lamentava la mancata valutazione
           del progetto tecnico, ha impugnato la nuova aggiudicazione in favore della precedente
           aggiudicataria ed il sottostante verbale 6 febbraio 2002 della Commissione, deducendo:
           1.- Violazione del giudicato, dei principi in materia di affidamento degli appalti di servizi,
           del principio di segretezza delle offerte, della par condicio competitorum. Eccesso di
           potere per violazione dei principi di imparzialità, buona e corretta amministrazione, per
           errata motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost..
           La Stazione appaltante, invece di invitare i concorrenti a riformulare una nuova offerta,
           fermo il non annullato bando, ha riconvocato la Commissione per giudicare i progetti
           tecnici, senza tener conto che gli stessi sarebbero stati valutati dopo la conoscenza
           delle offerte  economiche, le quali avrebbero dovuto restare segrete fino all’esaurimento
           dell’esame delle offerte tecniche.
           2.- Violazione della lex specialis di gara (artt. 3, 6 e 7 del disciplinare). Eccesso di potere
           per contraddittorietà della motivazione, illogicità, travisamento.
           Ella ha offerto L. 0 per la presa in carico della documentazione pregressa, essendo già
           affidataria del servizio, quindi detentrice della documentazione da archiviare. Tale offerta
           non è stata valutata in quanto ritenuta ininfluente poiché l’operazione avrebbe potuto
           essere eseguita dall’Azienda con propri mezzi, in violazione del disciplinare che prevede
           tra gli elementi di valutazione proprio il costo della presa in carico (artt. 3 e 6), tanto
           che il servizio doveva iniziare con l’acquisizione degli atti depositati presso i locali della
           ditta aggiudicataria del precedente servizio.
           La Commissione è nuovamente incorsa nell’errore di ritenere che ella avesse offerto il
           prezzo di L. 40.000 per il trasporto di ciascuna scatola, mentre in realtà ha offerto L.
           4.850 per scatola e l’importo di L. 40.000 è riferito al trasporto eventuale ed ulteriore di
           pedane formato EUR, ossia di unità più grandi.
           L’A.USL Roma H si è costituita in giudizio ed ha svolto controdeduzioni, concludendo per
           la reiezione del gravame. A sua volta la ricorrente ha replicato in memoria.

                                             DIRITTO

           Con sentenza 2 gennaio 2002 n. 1, resa su ricorso della Grandi Archivi s.r.l. avverso
           l’aggiudicazione in favore della Demax Depositi e Trasporti s.r.l. della gara a trattativa
           privata indetta dall’A.USL Roma H per l’affidamento del servizio di archiviazione della
           documentazione sanitaria e non sanitaria, questa Sezione annullava gli atti impugnati
           (deliberazione di aggiudicazione e verbali della Commissione di gara 1° e 7 marzo 2001)
           ritenendo fondate ed assorbenti le censure concernenti l’inosservanza da parte della
           Commissione di gara della prescrizione di cui al punto 5 del capitolato speciale, secondo
           la quale l’offerta più vantaggiosa andava “correlata alle opportune valutazioni gestionali
           da effettuarsi sulla relazione tecnica presentata dalle ditte”.
           In sede di spontanea esecuzione, l’A.USL Roma H ha ritenuto “la necessità che la
           Commissione proceda ad una ulteriore valutazione delle offerte, sulla base del criterio
           dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto sia dei prezzi che delle
           relazioni tecniche presentate dalle ditte partecipanti, senza dover indire una nuova gara
           poiché l’annullamento non ha investito il bando di gara”. Sono perciò state rinnovate le
           sole operazioni di valutazione tecnica ed economica delle offerte, in esito alle quali la
           gara è stata nuovamente aggiudicata in favore della Demax.
           Ciò posto, il Collegio osserva che, se è ben vero che il pronunciato annullamento non ha
           coinvolto la lex specialis della gara, sicché non occorreva rinnovare anche il bando,
           nondimeno nella specie si imponeva la riapertura dei termini per la presentazione delle
           offerte da parte dell’Amministrazione e la riformulazione delle medesime da parte delle
           concorrenti.
           Il vizio riscontrato con la suindicata decisione indubbiamente condiziona la rinnovazione
           della procedura.
           Ed invero, con riferimento al caso di invalidità di una gara d’appalto per illegittima
           esclusione di una ditta concorrente, in giurisprudenza è stato affermato che non è di
           norma necessario disporre la rinnovazione integrale della gara stessa (cioè con riapertura
           della fase di presentazione delle offerte); tuttavia tale regola va attentamente
           raccordata con le specifiche modalità di espletamento della gara ed a tale fine occorre
           distinguere tra procedure di aggiudicazione “automatiche” e quelle caratterizzate dalla
           presenza di profili di discrezionalità tecnica od amministrativa in capo alla commissione
           aggiudicatrice. Nella prima è applicabile appunto detta regola, giacché il criterio
           oggettivo e vincolato dell’aggiudicazione priva di ogni rilevanza l’intervenuta conoscenza
           dei contenuti delle altre offerte da parte del seggio di gara. Nella seconda ipotesi, ed in
           particolare nel caso di licitazione privata col metodo dell’offerta più vantaggiosa, si rende
           invece necessario il rinnovo della procedura a partire dalla presentazione delle offerte,
           dal momento che la riammissione dell’impresa originariamente esclusa impedirebbe di
           effettuare la valutazione della rispettiva offerta osservando il principio della par condicio
           tra i concorrenti e della necessaria contestualità del giudizio comparativo perché la
           seconda valutazione risulterebbe oggettivamente condizionata dalla intervenuta
           conoscenza delle altre offerte e dall’attribuzione dei punteggi (cfr. Cons. St., Sez. V, 3
           febbraio 2002 n. 661).
           Sulla scorta del riferito indirizzo, pienamente condiviso dal Collegio ed a maggior ragione
           valido nella fattispecie in esame – in cui era stata in precedenza presa conoscenza di
           entrambe le offerte delle contendenti, oltretutto già valutate sotto il profilo economico
           -, il procedimento di cui ora si controverte deve ritenersi illegittimo, tenuto conto
           dell’ampia discrezionalità della Commissione di gara che caratterizza, in generale, il
           metodo dell’offerta più vantaggiosa che presiede la procedura in questione e, in
           particolare, le specifiche modalità di valutazione dettate dall’A.USL Roma H. Resta da
           evidenziare come il principio di economicità dell’azione amministrativa, a cui si appella
           parte resistente, non possa che recedere a fronte di quello dell’imparzialità della p.a.,
           garantito anche da una scansione temporale delle operazioni di gara che preveda prima
           la valutazione delle offerte economiche e, solo dopo il completamento di tale fase, quella
           delle offerte tecniche.
           Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, si rivelano fondate le censure di
           violazione dei ricordati principi dedotte dalla Soc. Grandi Archivi col primo mezzo di
           gravame, mentre vanno disattese le difese di controparte; pertanto, assorbite le restanti
           doglianze, poiché inerenti un momento successivo a quello di cui si è discusso, il ricorso
           va accolto quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati.
           Di contro, la domanda di risarcimento del danno dev’essere respinta, attesa la sua
           estrema genericità per come formulata esclusivamente nell’epigrafe dell’atto introduttivo
           del giudizio, senza essere sorretta da alcuna puntuale qualificazione, neppure in
           memoria, e tanto meno da congrua dimostrazione del danno conseguente all’illegittimità
           della procedura di riaggiudicazione in favore della Soc. Demax.
           Le spese di causa vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente, e sono
           liquidate in dispositivo, mentre sussistono eque ragioni per disporne la compensazione nei
           riguardi della non costituita controinteressata.

                                             P.Q.M.

           Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in
           epigrafe quanto alla domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
           impugnati; lo respinge quanto alla domanda di risarcimento del danno.
           Condanna l’Azienda resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di
           causa che liquida in € 2.000 (duemila).
           Compensa le spese nei riguardi della controinteressata.
           Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
           Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2002.
           DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 10 LUGLIO 2002

 

© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata