Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
Terza, Sentenza del 10 luglio 2002 n. 6237 sul regime dell’esclusione nelle
diverse procedure di gara di appalto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Terza
composto
dai signori
Luigi
COSSU - Presidente -
Angelica
DELL'UTRI - Componente, relatore -
Antonino
Savo AMODIO - Componente -
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 3283/02 Reg. Gen., proposto da GRANDI ARCHIVI s.r.l., in persona
dell’amministratore
unico Massimo Cruciotti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Massimiliano
Brugnoletti e Teresa Felicetti, elettivamente domiciliata presso i medesimi
in
Roma,
via Antonio Bertolani n. 26 B;
contro
l’Azienda
USL Roma H, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata
e difesa
dall’Avv.
Giovanni Iasilli ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma,
via
dell’Imbrecciato
n. 60;
e nei confronti
di DEMAX
Depositi e Trasporti s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,
non
costituita
in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione
con cui l’A.USL Roma H ha nuovamente aggiudicato alla Demax
Depositi
e Trasporti s.r.l. la gara a trattativa privata per l’affidamento del servizio
di
archiviazione
della documentazione sanitaria e non sanitaria; di ogni altro atto annesso,
presupposto,
preordinato, connesso e consequenziale, compresi il verbale 6 febbraio
2002 ed
il contratto di appalto, ove stipulato, e
per l’accertamento
del diritto
della ricorrente al risarcimento del danno.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla pubblica
udienza del 12 giugno 2002 data per letta la relazione del consigliere
Angelica
Dell'Utri e udito per la resistente l’Avv. Iasilli; comparso per la ricorrente
l’Avv.
Felicetti;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso
notificato il 14 ed il 15 marzo 2002 la Grandi Archivi s.r.l., partecipante
alla
trattativa
privata indetta dall’A.USL Roma H per l’affidamento biennale del servizio
archiviazione
della documentazione sanitaria e non sanitaria, premesso di aver impugnato
la relativa
aggiudicazione in favore della Demax Depositi e Trasporti s.r.l. e di averne
ottenuto
l’annullamento, pronunciato con sentenza n. 1/02 di questa Sezione III
del TAR
Lazio
in accoglimento del motivo di ricorso con cui ella lamentava la mancata
valutazione
del progetto
tecnico, ha impugnato la nuova aggiudicazione in favore della precedente
aggiudicataria
ed il sottostante verbale 6 febbraio 2002 della Commissione, deducendo:
1.- Violazione
del giudicato, dei principi in materia di affidamento degli appalti di
servizi,
del principio
di segretezza delle offerte, della par condicio competitorum. Eccesso di
potere
per violazione dei principi di imparzialità, buona e corretta amministrazione,
per
errata
motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost..
La Stazione
appaltante, invece di invitare i concorrenti a riformulare una nuova offerta,
fermo
il non annullato bando, ha riconvocato la Commissione per giudicare i progetti
tecnici,
senza tener conto che gli stessi sarebbero stati valutati dopo la conoscenza
delle
offerte economiche, le quali avrebbero dovuto restare segrete fino
all’esaurimento
dell’esame
delle offerte tecniche.
2.- Violazione
della lex specialis di gara (artt. 3, 6 e 7 del disciplinare). Eccesso
di potere
per contraddittorietà
della motivazione, illogicità, travisamento.
Ella ha
offerto L. 0 per la presa in carico della documentazione pregressa, essendo
già
affidataria
del servizio, quindi detentrice della documentazione da archiviare. Tale
offerta
non è
stata valutata in quanto ritenuta ininfluente poiché l’operazione
avrebbe potuto
essere
eseguita dall’Azienda con propri mezzi, in violazione del disciplinare
che prevede
tra gli
elementi di valutazione proprio il costo della presa in carico (artt. 3
e 6), tanto
che il
servizio doveva iniziare con l’acquisizione degli atti depositati presso
i locali della
ditta
aggiudicataria del precedente servizio.
La Commissione
è nuovamente incorsa nell’errore di ritenere che ella avesse offerto
il
prezzo
di L. 40.000 per il trasporto di ciascuna scatola, mentre in realtà
ha offerto L.
4.850
per scatola e l’importo di L. 40.000 è riferito al trasporto eventuale
ed ulteriore di
pedane
formato EUR, ossia di unità più grandi.
L’A.USL
Roma H si è costituita in giudizio ed ha svolto controdeduzioni,
concludendo per
la reiezione
del gravame. A sua volta la ricorrente ha replicato in memoria.
DIRITTO
Con sentenza
2 gennaio 2002 n. 1, resa su ricorso della Grandi Archivi s.r.l. avverso
l’aggiudicazione
in favore della Demax Depositi e Trasporti s.r.l. della gara a trattativa
privata
indetta dall’A.USL Roma H per l’affidamento del servizio di archiviazione
della
documentazione
sanitaria e non sanitaria, questa Sezione annullava gli atti impugnati
(deliberazione
di aggiudicazione e verbali della Commissione di gara 1° e 7 marzo
2001)
ritenendo
fondate ed assorbenti le censure concernenti l’inosservanza da parte della
Commissione
di gara della prescrizione di cui al punto 5 del capitolato speciale, secondo
la quale
l’offerta più vantaggiosa andava “correlata alle opportune valutazioni
gestionali
da effettuarsi
sulla relazione tecnica presentata dalle ditte”.
In sede
di spontanea esecuzione, l’A.USL Roma H ha ritenuto “la necessità
che la
Commissione
proceda ad una ulteriore valutazione delle offerte, sulla base del criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, tenendo conto sia dei prezzi che
delle
relazioni
tecniche presentate dalle ditte partecipanti, senza dover indire una nuova
gara
poiché
l’annullamento non ha investito il bando di gara”. Sono perciò state
rinnovate le
sole operazioni
di valutazione tecnica ed economica delle offerte, in esito alle quali
la
gara è
stata nuovamente aggiudicata in favore della Demax.
Ciò
posto, il Collegio osserva che, se è ben vero che il pronunciato
annullamento non ha
coinvolto
la lex specialis della gara, sicché non occorreva rinnovare anche
il bando,
nondimeno
nella specie si imponeva la riapertura dei termini per la presentazione
delle
offerte
da parte dell’Amministrazione e la riformulazione delle medesime da parte
delle
concorrenti.
Il vizio
riscontrato con la suindicata decisione indubbiamente condiziona la rinnovazione
della
procedura.
Ed invero,
con riferimento al caso di invalidità di una gara d’appalto per
illegittima
esclusione
di una ditta concorrente, in giurisprudenza è stato affermato che
non è di
norma
necessario disporre la rinnovazione integrale della gara stessa (cioè
con riapertura
della
fase di presentazione delle offerte); tuttavia tale regola va attentamente
raccordata
con le specifiche modalità di espletamento della gara ed a tale
fine occorre
distinguere
tra procedure di aggiudicazione “automatiche” e quelle caratterizzate dalla
presenza
di profili di discrezionalità tecnica od amministrativa in capo
alla commissione
aggiudicatrice.
Nella prima è applicabile appunto detta regola, giacché il
criterio
oggettivo
e vincolato dell’aggiudicazione priva di ogni rilevanza l’intervenuta conoscenza
dei contenuti
delle altre offerte da parte del seggio di gara. Nella seconda ipotesi,
ed in
particolare
nel caso di licitazione privata col metodo dell’offerta più vantaggiosa,
si rende
invece
necessario il rinnovo della procedura a partire dalla presentazione delle
offerte,
dal momento
che la riammissione dell’impresa originariamente esclusa impedirebbe di
effettuare
la valutazione della rispettiva offerta osservando il principio della par
condicio
tra i
concorrenti e della necessaria contestualità del giudizio comparativo
perché la
seconda
valutazione risulterebbe oggettivamente condizionata dalla intervenuta
conoscenza
delle altre offerte e dall’attribuzione dei punteggi (cfr. Cons. St., Sez.
V, 3
febbraio
2002 n. 661).
Sulla
scorta del riferito indirizzo, pienamente condiviso dal Collegio ed a maggior
ragione
valido
nella fattispecie in esame – in cui era stata in precedenza presa conoscenza
di
entrambe
le offerte delle contendenti, oltretutto già valutate sotto il profilo
economico
-, il
procedimento di cui ora si controverte deve ritenersi illegittimo, tenuto
conto
dell’ampia
discrezionalità della Commissione di gara che caratterizza, in generale,
il
metodo
dell’offerta più vantaggiosa che presiede la procedura in questione
e, in
particolare,
le specifiche modalità di valutazione dettate dall’A.USL Roma H.
Resta da
evidenziare
come il principio di economicità dell’azione amministrativa, a cui
si appella
parte
resistente, non possa che recedere a fronte di quello dell’imparzialità
della p.a.,
garantito
anche da una scansione temporale delle operazioni di gara che preveda prima
la valutazione
delle offerte economiche e, solo dopo il completamento di tale fase, quella
delle
offerte tecniche.
Alla stregua
delle considerazioni sin qui esposte, si rivelano fondate le censure di
violazione
dei ricordati principi dedotte dalla Soc. Grandi Archivi col primo mezzo
di
gravame,
mentre vanno disattese le difese di controparte; pertanto, assorbite le
restanti
doglianze,
poiché inerenti un momento successivo a quello di cui si è
discusso, il ricorso
va accolto
quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati.
Di contro,
la domanda di risarcimento del danno dev’essere respinta, attesa la sua
estrema
genericità per come formulata esclusivamente nell’epigrafe dell’atto
introduttivo
del giudizio,
senza essere sorretta da alcuna puntuale qualificazione, neppure in
memoria,
e tanto meno da congrua dimostrazione del danno conseguente all’illegittimità
della
procedura di riaggiudicazione in favore della Soc. Demax.
Le spese
di causa vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente, e sono
liquidate
in dispositivo, mentre sussistono eque ragioni per disporne la compensazione
nei
riguardi
della non costituita controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso
in
epigrafe
quanto alla domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati;
lo respinge quanto alla domanda di risarcimento del danno.
Condanna
l’Azienda resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese
di
causa
che liquida in € 2.000 (duemila).
Compensa
le spese nei riguardi della controinteressata.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2002.
DEPOSITATO
IN SEGRETERIA IL 10 LUGLIO 2002
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