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Giurisprudenza
- Appalti
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Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, Ordinanza n. 76 del 26
aprile 2003,
che rimette alla Corte di giustizia CEE la questione sulla tutela
cautelare
ante causam REPUBBLICA
ITALIANA TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA
LOMBARDIA
SEZIONE STACCATA DI
BRESCIA
Registro Ordinanze: 76/03
Registro
Generale: 266/03 IL PRESIDENTE ha pronunciato la seguente
ORDINANZAVisto il ricorso n.
266/2003
proposto dalla SOCIETA’ DAC S.p.A., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Arturo Braga, Carlo Braga e Caterina Braga ed
elettivamente domiciliata presso gli stessi in Brescia, via Tosio, 11; contro l’AZIENDA OSPEDALIERA
“SPEDALI CIVILI” di BRESCIA, in persona
del suo Direttore Generale dott. Lucio Mastromatteo, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Giovanni Esposito e Dario Meini ed elettivamente domiciliata
presso lo
studio di quest’ultimo in Brescia, Via Romanino, n. 1 e nei
confronti di PELLEGRINI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Arcangelo Gabriele Nicotra, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Brugnoletti, Luca Pellicelli e Paola Vilardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Brescia, Via F.lli Lechi, n. 8per l'accoglimento della
domanda avanzata ai sensi degli artt. 669 ter e quaterdecies
cod.
proc. civ. diretta ad ordinare alla resistente Azienda ospedaliera di
non
stipulare il contratto di fornitura di pasti per la durata di 36 mesi
con la
Soc. Pellegrini S.p.A. a seguito dell’aggiudicazione provvisoria in suo
favore
pronunciata il 7.3.2003 in esito a gara d’appalto Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso; Visti gli
atti di costituzione in giudizio della resistente Azienda ospedaliera e
della
società controinteressata; Rilevato in fatto e
diritto: che con il
suddetto ricorso, depositato il 10 marzo 2003, l’istante ha allegato: che
l’Azienda ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia ha indetto una gara
d’appalto
con bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni ufficiali della CEE il
28.3.2002; che la
stessa gara ha ad oggetto la fornitura globale di generi alimentari (general
contract) per la durata di 36 mesi per un importo presunto a base
d’asta di
€ 9.000.000, oltre ad I.V.A.; che la procedura
prevede l’aggiudicazione mediante pubblico incanto ad offerte segrete
come
previsto dal R.D. 23.5.1924, n. 827 e dal D.lgs. 24.7.1992, n. 358 a
favore
dell’impresa che, in base all’art. 19, lett. b) di detto D.Lgs., abbia
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri elencati
nel capitolato speciale di gara; che la
deducente ha richiesto di partecipare alla gara ed ha successivamente
presentato la propria offerta; che in data
7.3.2003 la commissione di gara ha proceduto in seduta pubblica
all’apertura
delle buste delle offerte; che
l’offerta economica presentata dall’esponente è risultata pari
ad €
8.137.840,25, mentre quella della Soc. Pellegrini è stata di €
8.827.225,74; che
peraltro la Commissione attribuiva a quest’ultima complessivamente
punti 96,095
e alla ricorrente punti 94,705; che per
conseguenza la gara è stata provvisoriamente aggiudicata alla
Soc. Pellegrini
S.p.A., mentre la Soc. DAC S.p.A. si è graduata al secondo posto; che il
rappresentante di quest’ultima, presente alla detta seduta pubblica,
richiedeva
al Presidente della commissione di conoscere immediatamente il
dettaglio del
punteggio attribuito in applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. da 3.1 a 3.10 del capitolato speciale di
gara; che detta
domanda sarebbe stata pubblicamente respinta e che, in relazione a
ciò, lo
stesso rappresentante richiedeva il rilascio della copia del verbale
della
seduta, nonché quelle dei precedenti verbali
della commissione; che anche
la suddetta istanza sarebbe stata disattesa; che il
successivo 8.3.2003 la soc. DAC ha presentato formale richiesta di
rilascio
della documentazione di gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 25
della L.
7.8.1990, n. 241; Ritenuto: che la DAC,
premettendo di non essere tuttora in possesso della richiesta
documentazione e
di non poter conseguentemente proporre alcuna impugnazione
dell’intervenuta
aggiudicazione provvisoria, ha richiesto l’emissione di un’immediata
misura
provvisoria diretta a vietare al Direttore Generale della resistente
Azienda
ospedaliera di sottoscrivere il contratto con la società
aggiudicataria; che a tal
fine ha sottolineato che, ben prima della scadenza del termine di 30
giorni
previsto dall’art. 25 della L. 7.8.1990, n. 241 per il rilascio della
richiesta
documentazione, potrebbe sopravvenire l’aggiudicazione definitiva a
favore
della Soc. Pellegrini S.p.A., nonché la susseguente
sottoscrizione del
contratto d’appalto; che gli
estremi del pregiudizio grave ed irreparabile posti a fondamento della
richiesta della vista misura provvisoria sarebbero rappresentati dal
fatto che,
ove fosse medio tempore stipulato il contratto, alla ricorrente
sarebbe
preclusa la possibilità di conseguire la reintegrazione in forma
specifica
nella posizione dell’attuale aggiudicataria provvisoria in caso di
esito
vittorioso del futuro ricorso di merito; che detta
preclusione troverebbe base e ragione nel costante orientamento della
Corte di
Cassazione, che nega che i vizi delle procedure di conferimento degli
appalti
pubblici possano ex se rilevare direttamente sul rapporto
contrattuale
successivamente costituitosi fra l’Amministrazione e l’impresa
aggiudicataria
dopo l’aggiudicazione di un pubblico appalto; Considerato: che con
decreto 10.3.2003, n. 189, emesso ai sensi dell’art. 669 sexies, 2°
comma cod.
proc. civ., la domanda di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente
è stata
provvisoriamente accolta inaudita altera parte con contestuale
fissazione dell’udienza del 18.3.2003 per la comparizione delle parti; che per
conseguenza è stato fatto temporaneo divieto al Direttore
Generale degli
“Spedali Civili” di Brescia di dar corso alla sottoscrizione del
contratto
d’appalto con la soc. Pellegrini S.p.A.; che con lo
stesso decreto è stata fatta espressa riserva di rinvio
pregiudiziale alla Corte
di Giustizia ex art. 234 del Trattato CEE della questione della
compatibilità
del sistema di tutela cautelare accordabile nel processo amministrativo
nazionale con il tasso di effettività della tutela
giurisdizionale, che deve
essere garantito da ogni giudice all’interno del territorio dell’Unione; che nel
corso della suindicata udienza di comparizione delle parti il difensore
dell’Azienda ospedaliera ha manifestato la disponibilità di
quest’ultima a
rilasciare sollecitamente alla ricorrente copia di tutta la
documentazione di
gara, richiedendo che il difensore della stessa s’impegnasse a
compierne
l’esame nel termine non superiore a dieci giorni dalla data di
effettiva
consegna; che dopo
l’assenso del legale della ricorrente all’indicata richiesta tutti i
difensori,
ivi compreso quello della soc. Pellegrini, hanno richiesto un breve
rinvio per
acquisire la definitiva risposta da parte del primo in ordine
all’eventuale
proposizione dell’impugnazione avverso l’aggiudicazione provvisoria
della gara
alla soc. Pellegrini; che alla
successiva udienza del 4.4.2003 il difensore della ricorrente ha
dichiarato a
verbale di avere conseguito soltanto parte della documentazione di
gara, non
essendogli stata rilasciata quella relativa all’offerta presentata
dalla controinteressata,
nonché quella pertinente le schede tecniche elaborate dalla
commissione,
necessarie per formulare il proprio finale giudizio come da impegno in
precedenza assunto; che il
difensore dell’Azienda ospedaliera ha precisato che tale comportamento
trova
giustificazione in una norma del vigente regolamento interno,
contestualmente
prodotta in giudizio, che divieta di rilasciare la documentazione di
gara prima
della sottoscrizione del contratto, dichiarando in ogni caso che la
soc.
Pellegrini non aveva prestato il proprio assenso al rilascio della
documentazione relativa alla propria offerta; che,
peraltro, a seguito di riserva formulata in ordine alla
necessità o meno della
documentazione tuttora non esibita ai fini del decidere in via
definitiva sulla
prodotta istanza di tutela cautelare, il difensore dell’Azienda
ospedaliera ha
dato atto con successiva memoria in data 7.4.2003, depositata
l’8.4.2003, della
disponibilità da parte di quest’ultima al rilascio della
medesima
documentazione, essendo sopravvenuto l’assenso al riguardo da parte
della soc.
Pellegrini; che con
ordinanza 12.4.2003 è stato preso atto di quanto sopra, con
rinvio della
trattazione della causa all’udienza del 30.4.2003; Rilevato: che l’art.
21 della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato dalla L.
21.7.2000, n. 205,
che disciplina la tutela cautelare nel processo davanti al giudice
amministrativo, non consente alcun intervento cautelare prima della
formale
introduzione dell’impugnazione rivolta avverso le operazioni di gara
denunciate
come illegittime; che detta
disposizione è stata giudicata costituzionalmente legittima
dalla Corte
costituzionale con ordinanza 10.5.2002, n. 179; che in
detta occasione la Corte ha osservato “che il legislatore, nella sua
discrezionalità – con il solo limite della non manifesta
irragionevolezza o non
palese arbitrarietà, può adottare norme processuali
differenziate tra i diversi
tipi di giurisdizione e di riti procedimentali, non essendo tenuto, sul
piano
costituzionale, ad osservare regole uniformi rispetto al processo
civile,
proprio per le ragioni che possono giustificare la pluralità di
giurisdizioni,
le diversità processuali e le differenze delle tipologie dei
riti speciali”; che la
Corte ha, inoltre, affermato “che nel processo amministrativo la
tempestività e la effettività della tutela anche
cautelare sono ormai
completamente assicurate – per i profili prospettati – dal complesso
delle
disposizioni processuali, che prevedono: a)
la massima
semplicità e flessibilità del mezzo
introduttivo dei giudizi amministrativi, anche attraverso il meccanismo
dei
motivi aggiunti e l’impugnazione di atti sopravvenuti o conosciuti dopo
la
proposizione del ricorso; b) la possibilità
di abbreviazione dei termini, anche
ai fini dell’instaurazione del contraddittorio; c) la non
tassatività dei mezzi per l’effettuazione
delle notifiche dell’atto introduttivo, compresi quelli in tempo reale
in via
telematica o telefax; d) una ampiezza del
contenuto delle misure cautelari,
più idonee secondo le circostanze – ad assicurare interinalmente
gli effetti
della decisione del ricorso; e) l’emanabilità,
in caso di estrema gravità ed
urgenza, di misure cautelari interinali, con decreto del Presidente del
Tribunale amministrativo regionale o della sezione, con efficacia fino
alla
pronuncia collegiale; f) la possibilità,
anche in sede di camera di
consiglio per l’esame della domanda cautelare, di definire il giudizio
nel
merito con decisioni in forma semplificata; g) la possibilità
di dichiarare i ricorsi urgenti
(cosiddetta istanza di prelazione) anche di ufficio”; che la Corte ha conclusivamente affermato: “che il sistema di tutela cautelare provvisoria, previsto per la giustizia amministrativa, consente l’immediata pronuncia interinale del Presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione cui il ricorso è assegnato, su richiesta del ricorrente contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti (anche con utilizzazione di nuovi mezzi di notifica in tempo reale), presupponendosi solo l’esistenza di un ricorso giurisdizionale anche contestuale (integrabile successivamente attraverso motivi aggiunti), comunque depositato, ed anche se non sia completato con la prova di tutte le notifiche, come è confermato indirettamente dalla espressa previsione di decreto motivato, anche in contraddittorio non completo”; che in base alla suesposta ordinanza della Corte costituzionale, cui la relativa questione di legittimità costituzionale era stata posta con ordinanze 30.6.1998, n. 1 e 15.2.2001, n. 1 del T.A.R. Lombardia – Sez. III, la tutela cautelare accordabile da parte del giudice amministrativo è esclusivamente quella incidentale prevista successivamente alla proposizione dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo a norma dell’art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034, restando conseguentemente esclusa la possibilità di applicare gli artt. 669 bis e seguenti cod. proc. civ., che disciplinano in via generale i procedimenti cautelari proposti davanti al giudice ordinario con previsione che il relativo ricorso sia avanzato sia ante causam (in base all’art. 669 ter cod. proc. civ.) sia post causam (ex art. 669 quater cod. proc. civ.); Ritenuto: che la
vicenda all’esame si caratterizza peraltro peculiarmente per il fatto
che, sino
a quando l’Azienda “Spedali Civili” non avrà rilasciato la
documentazione di
gara, non è ipotizzabile la proposizione di alcuna possibile
impugnazione
dell’intervenuta aggiudicazione provvisoria e delle precedenti
operazioni di gara, in difetto di ogni riscontro da parte della
ricorrente
della legittimità degli atti posti in essere da parte della
commissione; che in base
all’indirizzo della Sezione, che ha fatto proprio quello della Corte di
Cassazione, il danno temuto da quest’ultima è fondatamente
prospettabile in
quanto, in difetto di un’immediata misura cautelare da concedersi ante
causam, l’istanza che a tal fine fosse presentata dopo la
proposizione
della formale impugnazione non potrebbe che essere respinta, ove si
fosse medio
tempore costituito fra le parti il rapporto contrattuale (cfr.
Cass.
8.5.1996, n. 4269; 28.3.1996, n. 2842; 21.2.1995, n. 1885; 7.4.1989, n.
1682;
cfr. peraltro contra Cass. Sez. III 9.1.2002, n. 193; Cons.
Stato Sez. V
5.3.2003, n. 1218; T.A.R Puglia – Bari 28.1.2003, n. 394), mentre il
giudizio
di merito non potrebbe conseguire alcun effetto reintegratorio, ma
sarebbe
finalizzato al solo, eventuale conseguimento del risarcimento per
equivalente; Visto: l’art. 2,
1° comma lett. a) della direttiva generale ricorsi 21.12.1989, n.
89/665/CEE,
che fa obbligo a tutti gli Stati membri di garantire che
l’Autorità nazionale
investita delle relative controversie possa adottare “con la massima
sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi
a
riparare la violazione denunziata ed impedire che altri danni siano
causati
agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere
o far
sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l’esecuzione
di
qualsiasi decisione presa dall’ente aggiudicatore”; Considerato: che il
richiamato art. 2, 1° comma lett. a) della direttiva generale
ricorsi
89/665/CEE pare dunque privilegiare ogni possibile, immediato
intervento da
parte del giudice volto ad ovviare ad ogni violazione che sia stata
commessa in
sede di gara, sì che l’aggiudicazione definitiva possa
intervenire a favore
dell’impresa, la cui offerta debba essere prescelta in base alla
legittima
applicazione delle norme che disciplinano lo svolgimento della
procedura di
gara; che detta
conclusione si evince chiaramente dal secondo, quarto e quinto
considerando
della stessa direttiva; che le
norme del diritto comunitario provviste di efficacia diretta “devono
esplicare la pienezza dei loro effetti, in modo uniforme in tutti gli
Stati
membri, a partire dalla data della loro entrata in vigore e per tutta
la durata
della loro validità” (cfr. sentenze 9.3.1978, Simmenthal in
causa C-106/77;
10.7.1980, Ariete, in causa C-811/79); che in base
all’art. 10 del Trattato (ex art. 5) “Gli Stati membri adottano
tutte le
misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare
l’esecuzione
degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli
atti
delle istituzioni della Comunità”, il che significa che, se
le modalità di
tutela dei diritti attribuiti ai singoli da norme comunitarie restano
quelle
predisposte dagli ordinamenti interni, le stesse non possono essere
meno
favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni a tutela di diritti
fondati su
norme nazionali e non siano comunque tali da rendere praticamente
impossibile o
seriamente aggravare l’esercizio di diritti che i giudici nazionali
sono tenuti
a tutelare (cfr. sentenze 16.12.1976, Rewe
Zentralfinanz/Landwirtschaftskammer
für das Saarland, in causa C-33/76; 12.6.1980, Express Dairy
Foods, in causa
C-130/79; 9.11.1983, San Giorgio, in causa C-199/82; 21.9.1989,
Commissione/Grecia, in causa C-68/88); che in base
a quanto sopra illustrato, mentre nelle controversie fra soggetti
privati
ovvero in quelle proposte da questi ultimi contro la pubblica
Amministrazione,
che siano affidate alla giurisdizione del giudice ordinario, è
possibile
conseguire una tutela urgente prima della proposizione della causa di
merito,
l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione in materia
di
controversie concernenti gli appalti pubblici di lavori, di servizi e
di
forniture impedisce che la tutela cautelare possa intervenire prima
dell’introduzione dell’impugnazione di un provvedimento posto in essere
nel
corso della relativa procedura di gara; che detta
giuridica preclusione, così come discendente dalla vincolante
interpretazione
fornita dalla ricordata ordinanza 10.5.2002, n. 179 della Corte
costituzionale,
sembra tradursi nella violazione dell’art. 10 del Trattato, trovando
una
pretesa assistita dal diritto comunitario una tutela cautelare meno
efficace e
ridotta rispetto ad altre forme della stessa, così come prevista
dall’ordinamento nazionale; che la
deroga introdotta dall’art. 2 della direttiva 21.12.1989, n. 89/665/CEE
al
principio dell’autonomia sul piano procedimentale e processuale degli
ordinamenti nazionali pare esprimere l’essenziale esigenza che tutti
gli
operatori economici all’interno del mercato unico possano fidare su
strumenti
di tutela, ivi compresa quella cautelare, che siano uniformi quanto al
potere –
dovere del giudice d’intervenire immediatamente sull’insorta
controversia,
posto che le divergenze tra le discipline processuali nazionali possono
nuocere
all’applicazione del diritto comunitario (cfr. sentenza 21.2.1991,
Zuckerfabrik
Süderdithmarschen AG – Hauptzollhamt Itzehoe e Zuckerfabrick Soest
GmBH –
Hauptzollamt Itzehoe e Paderborn, in cause riunite C-143/88 e C-92/89); che la
Corte di Giustizia con sentenza 19.9.1996 resa nella causa C-236/95,
Commissione delle Comunità Europee contro la Repubblica
Ellenica, ha statuito
che “Affinché la direttiva del Consiglio n. 89/665/CEE del
21.12.1989 sia
correttamente attuata l’ordinamento interno deve consentire
all’autorità
nazionale investita delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione
degli appalti pubblici di fornitura e di lavori di adottare qualsiasi
provvedimento provvisorio, indipendentemente dalla contemporanea
pendenza di un
giudizio per l’annullamento della decisione dell’amministrazione
aggiudicatrice”; che il
sistema di tutela cautelare nazionale in sede processuale
amministrativa, pur
dopo il suo rafforzamento introdotto dal Legislatore con la L.
21.7.2000, n.
205, sembra, altresì, violare l’art. 1, n. 3 della richiamata
direttiva, che fa
obbligo a tutti gli Stati membri di rendere i ricorsi in via cautelare
incondizionatamente accessibili, dal che si desume che la stessa tutela
non
possa essere negata a quanti abbiano ricevuto una lesione o temano
comunque di
subire una lesione in virtù della successiva evoluzione della
procedura di
gara, che non possa essere tempestivamente arrestata da parte del
giudice in
via meramente provvisoria; che detta
ipotesi si realizza nel caso all’esame, ove alla ricorrente non
è stata resa
possibile la tempestiva visione degli atti della procedura di gara,
impedendole
conseguentemente di verificare per quali diverse ragioni la sua
offerta, che è
risultata quella economicamente più conveniente per l’Azienda
ospedaliera, non
abbia conseguito l’aggiudicazione dell’appalto di fornitura; che
l’esigenza di un’immediata tutela cautelare, quale espressione
dell’efficacia
non illusoria dei mezzi di tutela giurisdizionale, trova fondamento nel
fatto
che, pur a fronte di una possibile riparazione in danaro, quest’ultima
appare
inadeguata e comunque insufficiente rispetto all’utilità
ricavabile dalla
futura sentenza di merito; che in
relazione alle esposte argomentazioni il divieto provvisorio di
sottoscrizione
del contratto fra l’Azienda ospedaliera e la soc. Pellegrini è
stato disposto
con disapplicazione dell’art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034,
così come
novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205 ed applicazione
diretta degli
artt. 669 bis e seguenti cod. proc. civ., che disciplinano i
procedimenti
cautelari attivati davanti al giudice ordinario; che la vista
procedura è stata applicata, in quanto espressione di una tutela
immediata ed
in quanto tale più efficace rispetto a quella prevista dal
ridetto art. 21, in
diretto adempimento del dovere del giudice nazionale di assicurare
fedele
applicazione dell’art. 2, 1° comma lett. a) della direttiva
generale ricorsi
21.12.1989, n. 89/665/CEE, così come interpretato dalla Corte di
giustizia con
la sentenza 19.9.1996, resa nella causa C-236/95 (cfr. sentenza
19.6.1990 in
causa C-213/89 The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte
Factortame
Ltd); che,
tuttavia, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte
costituzionale
nell’ordinanza 10.5.2002, n. 179, la questione sopra illustrata va
rinviata in
via pregiudiziale alla Corte di Giustizia con ordinanza ex art. 234 del
Trattato CEE per accertare se la persistente subordinazione che
sussiste
nell’ordinamento nazionale fra la misura cautelare accordabile nel
processo
amministrativo e l’azione d’annullamento sia compatibile con il tasso
di
effettività della tutela giurisdizionale, che deve essere
uniformemente
garantito da ogni giudice all’interno del territorio dell’Unione; P.Q.M. sottopone alla
Corte di Giustizia i seguenti quesiti: “se la diversa tutela cautelare prevista per le pretese comunitarie accordabile dal giudice amministrativo nazionale nelle procedure d’appalto rispetto a quella prevista nell’ordinamento interno per i diritti riconosciuti nelle liti fra soggetti privati ovvero in quelle fra questi ultimi e l’Amministrazione per le quali abbia giurisdizione nell’ordinamento nazionale il giudice ordinario violi o meno il principio di collaborazione sancito dall’art. 10 del Trattato, che fa obbligo, in assenza di un sistema processuale armonizzato, di riconoscere alle suddette pretese comunitarie l’identica forma di tutela e non già una tutela meramente incidentale e, dunque, meno efficace rispetto a quella garantita con carattere di generalità agli altri diritti nazionali;” “se inoltre l’art. 21
della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato
dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205, nella parte in cui non prevede
che fra
i possibili mezzi di ricorso urgente sia previsto quello ante causam,
come tale
diretto ad impedire in via immediata che l’Amministrazione dia
ulteriore corso
alla sottoscrizione del contratto dopo la conclusione di una procedura
di gara,
del tutto indipendentemente dalla proposizione di una previa azione
d’impugnazione di un atto della stessa procedura, rappresenti o meno
sufficiente adempimento della previsione di cui all’art. 1, n. 3 della
direttiva 21.12.1989, n. 665/CEE, che fa obbligo a tutti gli Stati
membri
d’introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali ricorsi pienamente
accessibili per quanti intendano richiedere la riparazione di un danno
subito o
comunque temano di subire una lesione in dipendenza di una decisione
della
commissione di gara per il conseguimento di un appalto pubblico”; “se
la
suddetta
tutela cautelare accordabile dal giudice amministrativo nazionale
integri o
meno violazione dell’art. 2, lett. a) della suddetta direttiva, che fa
obbligo
di prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza
provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che
altri
danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti
intesi a
sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica
di un
appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle
autorità
aggiudicatrici”; “ se,
infine, la stessa forma di tutela cautelare violi o meno
concorrentemente
l’art. 6, 2° comma del Trattato che, nel codificare il rispetto da
parte
dell’Unione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione
europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ha fatto
proprio il principio dell’effettività della tutela
giurisdizionale stabilito
dagli artt. 6 e 13 della stessa Convenzione, facendo obbligo agli Stati
membri
di assicurarne la piena operatività nei rispettivi ordinamenti
nazionali” DISPONE
altresì che
la presente ordinanza sia trasmessa dalla Segreteria della Sezione alla
Corte
del Lussemburgo ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 234 del
Trattato. Brescia,
24.4.2003
(dott.
Francesco Mariuzzo) Depositata
in Segreteria il 26.4.2003
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