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Giurisprudenza
- Appalti
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T.A.R. per l’Emilia –
Romagna, sez. II, 21 maggio 2008 n. 1978, sull’applicabilità dei
principi
comunitari anche per i contratti pubblici sotto soglia di interesse
transfrontaliero R E P U B B L I C A
I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE
SECONDA composto dai Signori: Dott. Giancarlo Mozzarelli
Presidente Dott. Alberto Pasi
Consigliere Dott. Ugo Di Benedetto
Consigliere Rel.Est. ha pronunciato
la seguente SENTENZA sul ricorso
N.
120/2008 proposto dalla Cooperativa Murri in proprio e quale capogruppo
mandataria dell’ATI costituita con contro il Comune di Ozzano Emilia,
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giovanni
De Lucca
e Alessandro Marelli ed elettivamente domiciliato in Bologna, presso il
loro
studio in Bologna, via D’Azeglio n. 39; e nei
confronti della Cooperativa Edificatrice Ansaloni S.
C.,
costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Gualtiero
Pittalis
e Maria Giulia Roversi Monaco ed elettivamente domiciliata in Bologna,
presso
il loro studio, in Bologna, via Saragozza n. 28; e nei
confronti di Diperre Real Estate S. R.
L. non costituita in giudizio; per
l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione del
Comune di Ozzano Emilia n.1044 del 14/12/2007 con la quale il Comune
affidava
alla Cooperativa Edificatrice Ansaloni S. C. l’area destinata a
struttura
residenziale gestita per anziani e giovani coppie, di cui al bando
d’asta prot.
N. 0028419 classifica DA0.05.05; - del verbale di gara n. 2
del 9/11/2007 per la parte in cui - del verbale di gara n. 3
del 20/11/2007 per la parte in cui attribuiva il punteggio a ciascun
progetto e
collocava al terzo posto della graduatoria il progetto presentato dalle
ricorrenti; - del verbale di gara n. 3
del 20/11/2007 per la parte in cui sommando al punteggio attribuito a
ciascun
progetto, il punteggio relativo alla relativa offerta economica,
collocava al
terzo posto il graduatoria il progetto presentato dalle ricorrenti; e per
quanto occorrer possa la nota del Comune di Ozzano
Emilia, P.G. n. 0045589 del 17/12/2007 con la quale rendeva noto
all’albo
pretorio l’esito dell’asta pubblica per la vendita dell’area di cui
sopra; nonché
per il conseguente annullamento di ogni altro atto o provvedimento
preordinato, conseguente e/o connesso agli atti di cui sopra ivi
inclusi, occorrendo,
il contratto eventualmente stipulato; previo
accertamento e declaratoria dell’illegittimità
dell’aggiudicazione disposta a favore della Cooperativa Edificatrice
Ansaloni
S. C. in ragione dell’assenza, nel progetto da essa presentato del
presupposto
obbligatoriamente richiesto, per la cessione dell’area, dalla delibera
consiliare
n. 37/2005 e dell’inammissibilità dell’offerta presentata dalla
ditta Diperre
real Estate S.R.L. per le medesime ragioni e del conseguente diritto
delle
ricorrenti ad ottenere l’aggiudicazione dell’area; e per la
conseguente condanna dell’Amministrazione
comunale a revocare l’aggiudicazione disposta a favore della
Cooperativa
Edificatrice Ansaloni S. C., a compiere ed adottare ogni atto idoneo ad
aggiudicare alle ricorrenti la vendita dell’area de qua e, in
subordine,
qualora non si possa dar luogo alla reintegrazione in forma specifica a
risarcire il danno ingiusto cagionato alle ricorrenti dalla mancata o
tardiva
aggiudicazione nella misura di Euro 4.605.800 ovvero nella misura che
sarà
quantificata in corso di causa anche medinate CTU o ai sensi dell’art.
35,
secondo comma, del D. lgs n. 80/1998 o anche in via equitativa nella
misura
ritenuta di spettanza; quanto ai motivi aggiunti di ricorso: per
l’inefficacia e/o annullamento e/o nullità - dell’atto pubblico
denominato “Convenzione tra il Comune di Ozzano dell’Emilia e nonchè e per quanto occorrer
possa del contratto per la parte
in cui introduce una convenzione disciplinante modalità di
realizzazione della
struttura residenziale gestita per anziani e giovani coppie, da
edificarsi
sull’area alienata con bando d’asta prot. N. 0028419 del 31/7/2007; e per
l’inefficacia e/o annullamento e/o nullità di tutti gli atti
antecedenti, presupposti e/o conseguenti e comunque connessi al
contratto e alla
convenzione e, segnatamente, della delibera formativa della
volontà contrattuale
del Comune e della deliberazione di approvazione del contratto. Visto il ricorso con i
relativi allegati; Visto l'atto di costituzione
in giudizio dell’Amministrazione comunale e della Cooperativa
Edificatrice
Ansaloni S. C. e intimate; Visti gli atti tutti della
causa; Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. Con bando d’asta prot. N. 0028419,
classifica
DA0.06.05 del 31/7/2007 il Comune di Ozzano dell’Emilia, viste le
deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 37 del 19/5/2005 e 57 del 21/7/2005, ed in
esecuzione
della determina del Coordinatore del settore urbanistica n. 567 del
18/7/2007,
rendeva nota l’apertura dei termini per la presentazione di domande ed
offerte
relative alla vendita di un lotto fabbricabile da destinarsi a
struttura
residenziale gestita per anziani e giovani coppie così definita
“area
residenziale sita in Ozzano dell’Emilia – via Galvani – area
fabbricabile
distinta al foglio 33 particelle nn. 1290 e 1408, destinata alla
realizzazione
di struttura residenziale gestita per anziani e giovani coppie,
individuata nella
tavola di PRG vigente n. 3.2. con la sigla F1”. All’esito della procedura gli odierni
ricorrenti si
classificavano al terzo posto mentre al primo posto risultava 2. Avverso detti provvedimenti, in epigrafe
indicati, gli
interessati, terzi classificati, notificavano il presente ricorso al
TAR deducendo
l’illegittimità degli atti della procedura di gara e,
conseguentemente
l’illegittimità dell’aggiudicazione, sotto vari profili. Si costituiva in giudizio il Comune intimato
e Successivamente in data 29/2/2008 veniva stipulato l’atto pubblico
denominato “Convenzione tra il Comune di Ozzano dell’Emilia e Le parti costituite sviluppavano
ulteriormente le proprie
difese con successive memorie e nel corso della discussione orale e la
causa è veniva
trattenuta in decisione all’udienza del 15 maggio 2008. 3.
L’oggetto della gara in contestazione è costituito
dall’alienazione di
un’area fabbricabile di proprietà del Comune con la previsione
della
realizzazione di una struttura residenziale gestita per anziani e
giovani
coppie. Si tratta, pertanto, di un contratto che ha natura mista, la
cui
legittimità non è oggetto di specifici motivi di
impugnazione e, pertanto, non
può essere sindacata in questa sede; infatti, la
controprestazione del
contratto è costituita a favore del Comune alienante da un
prezzo nonché
dall’obbligo da assumersi dall’aggiudicatario di costruzione di una
struttura
residenziale con destinazione degli alloggi ad anziani e giovani coppie
realizzandosi contestualmente un servizio pubblico a favore della
collettività.
In tal modo, viene perseguita infatti la
finalità di agevolazione abitativa per alcune fascie sociali
“deboli” della
popolazione. Ciò emerge non soltanto dall’oggetto del bando ma
altresì dai
criteri previsti dal bando stesso che, per quanto molto generici,
assegnano al
prezzo soltanto un peso pari al 25% del punteggio attribuibile mentre
il
restante 75% è riservato ad altri elementi di valutazioni
concernenti la tipologia
dell’intervento e dei servizi offerti per perseguire la finalità
sociali di cui
sopra. 4. Va preliminarmente respinta
l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di
interesse da parte
delle ricorrenti essendo la stessa terza classificata. Infatti, alcune
censure
tendono, secondo la tesi dei ricorrenti, a contestare la mancata
esclusione
delle offerte delle prime due classificate, e le altre a contestare
l’indeterminatezza dei criteri di valutazione nonché l’intero
operato della
Commissione giudicatrice e, quindi, con effetti sull’intera procedura. Sussiste, quindi,
l’interesse al ricorso tenuto conto delle censure dedotte. 5. Quanto
all’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del bando
per mancato
recepimento dei contenuti delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 19/5/2005 e
57 del 21/7/2005 va osservato che
la tesi
dei ricorrenti, salva ogni valutazione sulla fondatezza della stessa,
è che i
contenuti delle suddette deliberazioni dovevano ritenersi recepiti nel
bando. Anche
sotto questo profilo, pertanto, non sussiste la eccepita
inammissibilità del ricorso. 6. Nel merito, invece, va
osservato che il bando di gara definisce specificamente l’oggetto del
contratto
ossia la “vendita di un lotto
fabbricabile da destinarsi a struttura residenziale gestita per anziani
e
giovani coppie così definita area residenziale sita in Ozzano
dell’Emilia – via
Galvani – area fabbricabile distinta al foglio 33 particelle nn. 1290 e
1408,
destinata alla realizzazione di struttura residenziale gestita per
anziani e
giovani coppie, individuata nella tavola di PRG vigente n. 3.2. con la
sigla
F1”. Non è, pertanto, possibile integrare
l’oggetto del
contratto con le indicazioni più puntuali delle finalità
perseguite indicate in
particolare nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
19/5/2005
ossia la “ assegnazione permanente degli alloggi agli anziani e la
assegnazione
in affitto a fanmiglie giovani che potrà essere limitata alla
durata prevista
dalla normativa vigente per la locazione degli alloggi”. Tali puntuali
indicazioni, che i ricorrenti valorizzano al fine di sostenere
l’illegittimità
dell’ammissione delle prime due classificate, odierne controinteressate
dal
punto di vista processuale, non sono neppure state specificate in modo
puntuale
nella determina del Coordinatore del settore urbanistica n. 567 del
18/7/2007. Indubbiamente, se detti elementi
costituivano, secondo
la volontà del Comune, aspetti essenziali ai fini
dell’ammissibilità delle
offerte il bando, non riportandole, non è stato redatto in modo
idoneo,
tuttavia dal punto di vista degli operatori economici offerenti
è evidente che
soltanto il bando costituisce la lex specialis della gara ed è
soltanto il bando
che individua l’oggetto del contratto e le regole per l’espletamento
della gara
stessa, ivi compresi i requisiti di ammissione e le ipotesi specifiche
di esclusione,
non potendo porsi a carico degli operatori economici offerenti
complicate ed
ambigue ricerche in altri atti dell’Amministrazione che non siano stati
recepiti
nel bando. Il generico riferimento alle suddette
deliberazione
che si esprime soltanto con il “viste le deliberazioni del Consiglio
Comunale
n. 37 del 19/5/2005 e 57 del 21/7/2005” contenute nel bando non
può , in
definitiva, costituire una integrazione dell’oggetto della gara che
è stato
specificamente ed esaustivamente previsto nel bando stesso. Vanno conseguentemente respinte le censure
dedotte
dirette a contestare, per questi profili, la mancata esclusione delle
offerte
delle prime due classificate, conformi al bando di gara, per non aver
specificato in modo preciso gli elementi indicati nella deliberazione
del
Consiglio Comunale n. 37 del 19/5/2005 e non riportati nel bando di
gara stesso. 7. Va, invece, condivisa la censura diretta a
contestare
l’operato della Commissione giudicatrice e la genericità della
indicazione dei
criteri di valutazione nonché della altrettanto
genericità della intergrazione
degli stessi effettuata dalla commissione giudicatrice, come risulta
dai verbali
di gara. 7.1. Nella
presente fattispecie la gara concerne un contratto con un oggetto
particolare e
misto come sopra indicato. Non si tratta soltanto di un’alienazione ma
con il
contratto l’Amministrazione contestualmente obbliga l’aggiudicatario a
realizzare un intervento edilizio in parte destinato alla fasce deboli
della
popolazione costituendo quest’ultimo un vero e proprio corrispettivo
unitamente
al prezzo di compravendita pari ad Euro 3.114.990
(temilionicentoquattordicimilanovecentonovanta), oltre I.V.A. e
rimborso spese
di gara. Si tratta, pertanto, di un contratto di
importo
rilevante per gli operatori economici, di indubbio interesse
transfrontaliero (Corte
di giustizia delle Comunità Europee, sez. IV, Sentenza 15 maggio
2008) e di non precisa
determinazione per quanto concerne il vantaggio per l’Amministrazione
in quanto
oltre al prezzo suddetto occorre tener conto dell’ulteriore
utilità per il
Comune che in tal modo vede realizzate finalità a cui avrebbe
dovuto
direttamente provvedere programmando interventi di edilizia
residenziale agevolata
per alloggi in locazione alle fasce deboli della popolazione e
ciò anche in
ossequio ai principi comunitari secondo i quali il valore di un
contratto
pubblico deve tener conto di tutti i vantaggi che derivano dalla sua
stipulazione.
7.2. Ciò premesso va osservato in linea di diritto che il principio di concorrenza e quelli
che ne
rappresentano attuazione e corollario, di trasparenza, non
discriminazione e
parità di trattamento e che hanno trovato anche recepimento
espresso nel
diritto interno (artt. 27, comma 1, 30, comma 3, e 91, comma 2, del
d.lgs. n.
163/2006), costituendo principi fondamentali del diritto comunitario,
si
elevano a principi generali di tutti i contratti pubblici e sono
direttamente
applicabili, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme
comunitarie o
interne e in modo prevalente su eventuali disposizioni interne di segno
contrario (Cons. Stato, sez. VI: 30 gennaio 2007, n. 362; 30 dicembre
2005, n.
7616; 25 gennaio 2005, n. 168). Infatti, alla stregua della comunicazione
della
Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in Gazzetta
ufficiale n. C
121 del 29 aprile 2000, richiamata e sviluppata da una circolare della
Presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento per le politiche
comunitarie
- n. 7.3. Orbene
per quanto concerne la presente controversia e le censure concernenti
l’operato
della Commissione giudicatrice va osservato che anche recentemente Nello
stesso modo l’articolo 83 del D. lgs 12 aprile 2006, n. 163, il codice
dei contratti
pubblici, vieta che al Commissione giudicatrice possa specificare i
criteri di
valutazione dovendo essere tutto interamente predeterminato dal bando. Tali
principi hanno portata generale, come specificato al punto 7.2. della
presente
sentenza e, pertanto debbono trovare applicazione anche alla presente
procedura
ancorchè non espressamente disciplinata dal codice dei contratti. E’
evidente che in un contratto “atipico” o misto come quello in esame, di
rilevante importo ed utilità per l’Amministrazione, gli
operatori economici al
momento dell’offerta dovevano essere messi in grado di conoscere nel
dettaglio,
anche al fine di orientare le proprie offerte, i criteri che sarebbero
stati
puntualmente seguiti nella valutazione delle loro proposte, senza
essere
lasciati alla discrezionalità della valutazione di una
Commissione giudicatrice
che in mancanza di criteri puntuali nel bando ha specificato nel
verbale di
gara n. 2, dopo la presentazione delle offerte e, quindi, senza
più alcuna
possibilità di modicazione delle stesse, i criteri di
valutazione che, se noti
al momento di presentazione delle offerte, avrebbero potuto indurre gli
operatori economici a formulare offerte diverse
ed anche più idonee in relazione ai criteri poi
tardivamente specificati.
8. Ciò
determina l’illegittimità dell’intera procedura di gara e della
conseguente
aggiudicazione. 9. Per
tali ragioni il ricorso va accolto e per l’effetto, vanno annullati gli
atti
impugnati nei sensi di cui in motivazione. 10.
L’annullamento
dell’aggiudicazione determina la caducazione della convenzione (ex
plurimis Cons.
St., sez. V, 10 gennaio 2007 n. 41; Cons. St., sez. VI, 4 giugno 2007
n. 2950; Cass. Civ., sez. I, 15 aprile
2008, n. 9906; Cass.,
Sez. Un., 19 gennaio 2007 n. 1142; Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2007 n.
7481),
ivi compresa la delibera di approvazione della stessa, ritualmente
impugnata
con motivi aggiunti di ricorso, e di
tutti gli atti posti in essere successivamente all’aggiudicazione. 11.Per effetto della
presente decisione l’Amministrazione dovrà rinnovare l’intera
procedura di
gara. 12.Va respinta la domanda
risarcitoria in quanto con la rinnovazione della procedura restano
integre per
tutti i concorrenti le chance di aggiudicazione ed è, quindi,
pienamente
ristorata la posizione dei ricorrenti all’espletamento di una procedura
legittima. 13. Quanto alle spese va osservato che gran
parte dei
motivi di ricorso sono stati rigettati ivi compresa la domanda di
aggiudicazione e risarcitoria e, pertanto, le stesse , liquidate come
in
dispositivo vanno parzialmente compensate tra la parti nella misura
della metà
mentre per la restante metà seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in
epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati come
precisato
in motivazione. Le spese, determinate nella
misura di Euro 12.000 (dodicimilia), vanno poste nella misura della
metà a
carico del Comune intimato e della Cooperativa Edificatrice Ansaloni S.
C., che
vanno condannati, in solido, a corrisponderle a favore dei ricorrenti, nella misura di euro 6.000 (sei mila), oltre
C.P.A. ed I.V.A., e compensate tra le parti per il resto. Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Bologna, il
giorno 15 maggio 2008 Presidente
Consigliere
Rel.Est. Depositata in Segretaria ai
sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186. Bologna, li 21 maggio 2008
Il
Segretario |