Giurisprudenza - Appalti

T. A. R. Emilia – Romagna, sez. I, sent. n. 1091 del 21 agosto 2002 sulle offerte anomale nei pubblici appalti

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     .
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA 
SEZIONE I Anno 2002 
composto dai Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE  Presidente 
GIORGIO CALDERONI    Cons. , relatore 
ROSARIA TRIZZINO  Cons. 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 1323/00, proposto da Ingg. Provera e Carrassi – Impresa di costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Miniero ed elettivamente domiciliato nello studio del medesimo in Bologna, via Mazzini, 2/3;
contro
SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore, 47;
e nei confronti di
- Coop. Costruttori S.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I.  tra la medesima ed il CCC – Consorzio Cooperative Costruttori, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Giuseppe Giuffrè, Stefano Angeloni e Domenico Lavermicocca ed elettivamente domiciliata nello studio del terzo in Bologna, Via Calzolerie, 1;
- CCC – Consorzio Cooperative Costruttori., in proprio e quale mandante dell’A.T.I.  con la predetta Coop. Costruttori S.r.l, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della delibera 10.7.2000 della Commissione giudicatrice sull’anomalia delle offerte, di aggiudicazione provvisoria, all’ATI menzionata, dell’appalto indetto da SAB per l’esecuzione dei lavori di interramento della linea di cintura ferroviaria Bologna-Milano; 
- di ogni altro atto connesso;
nonché sul ricorso incidentale
proposto dalla controinteressata Coopcostruttori, per l’annullamento della medesima deliberazione 10.7.2000, nella parte in cui non ha rilevato l’anomalia dell’offerta della ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Giorgio Calderoni; 
Uditi altresì per le parti, alla pubblica udienza del 6 giugno 2002, l’Avv. R. Miniero, l’Avv. B. Belli e l’Avv. Domenico Lavermicocca;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO 
I. Nell’atto introduttivo del giudizio, la Società ricorrente espone in fatto quanto segue: 
- con bando di gara 11.2.2000, la SAB indiceva un pubblico incanto per l’aggiudicazione (a corpo, mediante offerta dei prezzi unitari) dell’appalto dei lavori di interramento della linea di cintura ferroviaria Bologna- Milano, per un importo a base d’asta di lire 98.830.000.000 (oltre oneri per la sicurezza valutati in lire 1.200.000.000);
- con nota 8.3.2000, la stazione appaltante inviava ai concorrenti la descrizione completa delle voci dei prezzi unitari, da n. 82 al n. 88 della lista;
- con successive note 29.3.2000, 4.4.2000, 5.4.2000 e 7.4.2000, la medesima stazione appaltante forniva a tutti i concorrenti una serie di chiarimenti in ordine a vari quesiti posti dai partecipanti alla gara, in particolare per quanto riguarda la necessità di tener conto degli oneri di demolizione della linea e trasporto del rilevato;
- una volta ricevute le offerte, con note 2.5.2000 e 5.5.2000, la stazione appaltante comunicava le date e gli orari di svolgimento delle procedure di gara in seduta pubblica;
- quattro offerte (tra cui quelle del costituendo raggruppamento Provera e Carrassi – Ghella S.p.A. – GFC S.r.l. e dell’A.T.I. Coop. Costruttori-Consorzio Coop. Costruttori) risultavano superiori alla soglia di anomalia;
- dopo l’esame dei chiarimenti trasmessi, la Commissione di gara riteneva accettabili le giustificazioni fornite da tutti e quattro i concorrenti e dichiarava l’ATI Coop. Costruttori – Consorzio Coop. Costruttori aggiudicataria dell’appalto.
In diritto, l’impresa ricorrente deduce le seguenti censure:
1) violazione delle norme in materia di aggiudicazione (art. 5 legge n. 14 del 1973 e art. 21 legge n. 415/1998); eccesso di potere, violazione della par condicio e del principio di imparzialità, nell’assunto che l’offerta dell’ATI aggiudicataria sarebbe stata incompleta - per non aver tenuto conto della categoria di lavoro “demolizione della linea e rilevato ferroviario”, quantificata dalla Commissione in lire 823.000.000. - e sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara, ai sensi dell’art. 12 del bando e per violazione del principio della par condicio; in ogni caso, ove la suddetta ATI avesse espressamente considerato tale ulteriore costo, aggiudicataria sarebbe risultata la ricorrente;
2) eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento, poiché la Commissione avrebbe illegittimamente ritenuto sanato il mancato inserimento nella voce 26 dei lavori sul rilevato, mediante inclusione del 50% del maggiore importo di cui sopra nelle spese generali e del residuo 50% alla riserva di un miliardo sulla voce 82, con ciò accettando una inammissibile riduzione del prezzo dell’offerta e una impropria imputazione del costo di una specifica lavorazione alla voce spese generali, oltretutto indicata dall’ATI controinteressata in una percentuale (7,3%) inferiore  a quella stabilita dalla legge 741/1981.
II. SAB e controinteressata Coopcostruttori, costituitisi in giudizio:
- hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e delle sue singole censure, sotto il profilo che i medesimi vizi dedotti dalla ricorrente affliggerebbero anche l’offerta di quest’ultima e sarebbero tali da comportarne l’esclusione;
- ed hanno contestato la fondatezza nel merito delle censure avversarie.
Coopcostruttori ha altresì proposto ricorso incidentale, impugnando l’ammissione di parte ricorrente alla gara.
III. Con Ordinanza 20 settembre 2000, n. 846, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso, ritenendo “che, ad una prima delibazione, non emergono profili di censura tali da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso”.
La Sezione VI del Consiglio di Stato (Ord. 12 dicembre 2000, n. 6439) ha respinto l’appello proposto avverso la predetta Ordinanza n. 846/2000, motivando a sua volta che “allo stato, il ricorso non appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che, a prescindere dall’esame delle questioni preliminari, il giudizio della Commissione appare esente da vizi di legittimità sia con riferimento alla ritenuta validità dell’offerta dell’aggiudicataria, sia con riguardo alla valutazione dell’anomalia dell’offerta stessa”.
IV. In vista del passaggio in decisione della causa, le parti hanno prodotto rispettive memorie conclusive (SAB e ricorrente) e documentazione (ricorrente e controinteressata).
DIRITTO
1. Seguendo l’impostazione adottata dal giudice d’appello in sede cautelare, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni sollevate in rito dalle parti resistente e controinteressata, atteso che il gravame risulta, comunque, infondato nel merito.
Per la stessa ragione, anche la trattazione del ricorso incidentale non riveste alcun carattere pregiudiziale, bensì consequenziale a (l’infondatezza di) quello principale, infondatezza che ci si appresta ad esporre.
2.1. Orbene, come efficacemente sintetizzato nella memoria conclusiva della Società ricorrente, con il primo motivo di impugnazione “la Provera e Carrassi lamenta la incompletezza, indeterminatezza e non conformità dell’offerta presentata dall’ATI alle previsioni del Bando di gara e a quelle delle successive note integrative”, per non avere l’aggiudicataria quotato “nella Lista Categorie Lavorazioni (…) predisposta dalla stazione appaltante, il prezzo della lavorazione demolizione della linea e rimozione del rilevato ferroviario, inizialmente non inserita come quantità dall’Amministrazione per mero errore materiale”.
2.2. Il Collegio deve andare, in proposito, di diverso avviso, per la determinante considerazione che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la lavorazione de qua non era stata inserita dall’Amministrazione nell’apposito modulo, allegato sub B al disciplinare di gara. 
Invero, recando il suddetto bando una data (11 febbraio 2000) anteriore a quella di pubblicazione del D.P.R. n. 554/1999, che ha - tra l’altro - abrogato la legge n. 14/1973, il bando medesimo risulta palesemente redatto tenendo conto delle puntuali disposizioni dettate, in materia di offerta di prezzi unitari, dagli articoli 1 lett. e) e 5 della legge sopracitata: tant’è che il suddetto modulo corrisponde in tutto e per tutto, nella denominazione e nell’organizzazione strutturale, a quello descritto nel menzionato art. 5. 
Ciò stante, è di tutta evidenza che la censura di indeterminatezza e incompletezza dell’offerta, dedotta da parte ricorrente, può porsi e condividersi, in tanto in quanto l’offerta che si contesta sia manchevole dell’indicazione del prezzo unitario, riferita ad una lavorazione contemplata nel modulo de quo.
All’opposto, la totale omissione in cui è incorsa la stazione appaltante esime l’impresa concorrente dal porvi comunque rimedio, come – in una fattispecie analoga alla presente, anzi di minor gravità, poiché nella lista era (almeno) indicata la voce, ma non le relative quantità ed unità di misura – ha avuto modo di ritenere il Consiglio di Stato (Sez. V, 9 febbraio 1996, n. 159), secondo la cui opinione, condivisa dal Collegio, l’incertezza, in tal caso, risulta per intero determinata dalla stazione appaltante.
Incertezza che, peraltro, non è in grado di riverberarsi sul prezzo finale, giacché il citato allegato B prevede, in chiusura, un prospetto riassuntivo in cui l’impresa partecipante indica (in cifre e lettere) sia il totale della  propria offerta, sia il ribasso complessivo rispetto all’importo posto a base di gara.
E come ancora ritenuto dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 486), in ipotesi di appalto di lavori pubblici a corpo - qual è il caso di specie -  ciò che innanzitutto rileva, anche ai fini del giudizio di anomalia, è proprio l’offerta complessiva presentata, prima delle singole quantità ricavabili dal modello prezzi.
2.3. Così come rileva - stando sempre all’elaborazione compiuta in materia dal Giudice amministrativo d’appello (cfr. il passo della decisione Sez. VI, 19 maggio 2000, n. 2908, peraltro citato da tutte le parti nei loro scritti difensivi, oltreché dalla Commissione di gara nell’impugnata deliberazione 10 luglio 2000) - che l’impresa abbia considerato l’onere di cui si tratta al fine della compilazione dell’offerta.
Soccorrono, da questo punto di vista, proprio le ripetute delucidazioni (note 29 marzo 2000 e 4 aprile 2000) che l’Ing. Giovani di SAB - designato responsabile del procedimento nello stesso disciplinare 11.2.2000 - ha inviato a tutte le Ditte concorrenti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed in cui si specificava espressamente che ogni impresa avrebbe dovuto tener conto, per l’appunto in fase di offerta, degli oneri di demolizione della linea e di rimozione e trasporto del rilevato: queste note - lungi dal poter essere considerate (come in fondo prospetta parte ricorrente) una inammissibile integrazione, da parte del responsabile del procedimento, della lex specialis della gara, così come cristallizzata nei suoi atti ufficiali, approvati e pubblicati - sono volte, invece, a garantire, apertamente e preventivamente, la piena consapevolezza dei concorrenti circa l’integrale contenuto dell’appalto e della conseguente offerta da presentare.
E che le imprese abbiano, poi, effettivamente acquisito tale consapevolezza, risulta dall’affermazione - contenuta nella predetta deliberazione 10 luglio 2000 della Commissione e non contestata da parte ricorrente - secondo cui, durante il contraddittorio avuto con la Commissione medesima,  gli agenti muniti di procura delle imprese soggette al processo di anomalia hanno “ripetutamente ed univocamente dichiarato di ritenere” la suddetta lavorazione rientrante nell’oggetto dell’appalto.
2.4.  Da quanto precede, emerge con chiarezza che:
- l’offerta dell’ATI aggiudicataria non è incompleta, in quanto l’ATI stessa ha compilato in ogni sua parte l’apposito modulo predisposto da SAB; e non è indeterminata, in quanto specifica gli elementi (essenziali per un appalto a corpo) dell’importo totale cui l’impresa dichiara di essere disposta ad eseguire i lavori, nonché del ribasso complessivo sulla base d’asta, ai fini del giudizio di anomalia;
Conseguentemente, non risultano violati né la lex specialis della gara, di cui sono state, al contrario, osservate le prescrizioni formalmente poste (cosicché non può essere invocata, come fa la Società ricorrente, l’applicazione, nei confronti dell’ATI aggiudicataria, delle clausole espresse di esclusione contenute nel par. 12 del relativo disciplinare); né i principi generali in materia di par condicio dei concorrenti e di completezza dell’offerta, giacché, in caso di carenza della determinatezza della originaria proposta contrattuale rispetto al metodo di gara prescelto, anche il problema della completezza ed efficacia dell'offerta va risolto non in termini formalistici, ma secondo gli usuali canoni interpretativi volti a ricostruire l'effettiva intenzione delle parti (cfr. Cons. Stato, V Sez., 16 gennaio 1992 n. 47 e T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 giugno 1994,  n. 649).
Conclusivamente, il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.
3.1. L’oggetto del secondo motivo di gravame investe la legittimità della valutazione di congruità operata dalla Commissione all’uopo nominata, in rapporto all’offerta presentata dall’A.T.I. poi risultata aggiudicataria.
Tale essendo il thema decidendum, risulta opportuno rifarsi alle “modalità della verifica di anomalia che va svolta dalla stazione appaltante”, puntualizzate dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, 11dicembre 2001, n. 6217) nei termini seguenti:
- la verifica deve riguardare la totalità delle voci per le quali il bando o la lettera di invito richiede le giustificazioni;
- il giudizio finale deve essere un giudizio globale e sintetico dell’attendibilità dell’offerta nel suo insieme (Cons. Stato, Se. VI, 10 febbraio 2000, n. 707);
- il carattere sintetico del giudizio finale di attendibilità o inattendibilità dell’offerta nel suo insieme deve essere sempre il frutto di una analisi di carattere tecnico delle singole componenti in cui l’offerta si scompone, sì da verificare la incidenza delle singole voci sull’offerta nel suo insieme (decisione n. 707/2000, citata);
- le singole voci di prezzo ritenute inattendibili vanno sommate tra loro, allo scopo di verificare la loro incidenza complessiva sull’offerta e se nel loro insieme rendano l’offerta inattendibile;
- la circostanza che l’appalto sia, in tutto o in parte, a corpo, non esclude la necessità di una verifica analitica delle singole voci di prezzo; essendo la ratio della verifica di anomalia quella di assicurare la piena affidabilità delle offerte, anche nell’appalto a corpo occorre tener conto degli aspetti quantitativi della prestazione, in relazione ai quali valutare la congruità dei prezzi offerti (ancora decisione n. 707/2000);
- la discrezionalità tecnica che connota l’operato della stazione appaltante non esclude, e anzi, al contrario, impone, la necessità che il giudizio finale di anomalia–non anomalia dell’offerta sia congruamente e dettagliatamente motivato, dando conto dell’esame di tutti gli elementi dell’offerta e delle ragioni di attendibilità-inattendibilità dei singoli elementi e dell’offerta nel suo insieme.
A ciò si deve aggiungere che la stessa sentenza n. 2908/2000 (sopracitata sub. 2.3. e redatta dal medesimo estensore) ha, altresì, enunciato una sorta di criterio compensativo, in forza del quale l’impresa possa dimostrare che “a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate, e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci”; detto criterio compensativo è stato poi riconfermato dalla giurisprudenza del giudice amministrativo tanto di primo (T.A.R. Sardegna, 6 aprile 2001, n. 428), che di secondo grado (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 22 novembre 2001, n. 507).
3.2. Il Collegio non ha difficoltà a fare integralmente propri i criteri ed i parametri appena esposti, anche perché la giurisprudenza della Sezione (cfr. 20 luglio 2001, n. 573) si è già richiamata ad alcune delle decisioni del Consiglio di Stato sopramenzionate (n. 707 e n. 2908 del 2000) ed ha già affermato la necessità di considerare, ai fini dell’anomalia, i singoli prezzi non solo e non tanto in sé e per sé, bensì in rapporto alla loro incidenza sull’offerta complessiva.
Detti parametri e criteri vanno a loro volta rapportati al giudizio formulato dalla Commissione di gara, tenuto conto che – sempre ad avviso del Giudice amministrativo d’appello – “il metro di valutazione adottato dall’Amministrazione appaltante nell’esame delle giustificazioni delle offerte sottoposte a riscontro di anomalia costituisce il principale profilo di legittimità del procedimento di verifica, suscettibile di sindacato giurisdizionale, non potendo il giudice addentrarsi nel merito dei singoli giudizi espressi dalla stazione appaltante circa le giustificazioni fornite dalle singole imprese” (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2002, n. 882; decisione C.G.A. n. 607, già citata).
3.3. Orbene, l’impugnata deliberazione 10 luglio 2000 della Commissione giudicatrice sull’anomalia delle offerte appare pienamente coerente ai suddetti parametri e criteri di elaborazione giurisprudenziale.
La Commissione ha, invero:
· preso (analiticamente e motivatamente: da pag. 4 a pag. 9) in esame tutte e quante le singole voci di ribasso - oltre a quelle più significative, preventivamente giustificate a corredo dell’offerta - “alle quali si ricollega in maniera preponderante l’anomalia” della proposta contrattuale della società collocata al primo posto in graduatoria;
· fatto espresso richiamo ai principi giurisprudenziali della “compensazione” (tra scostamenti positivi e scostamenti negativi dell’offerta); dell’incidenza complessiva sull’offerta delle voci di prezzo ritenute inattendibili; della globalità del giudizio finale di affidabilità dell’offerta;
· indicato le “poste” attive dell’offerta dell’ATI aggiudicataria (voce 82 e spese generali), che presentano la capienza necessaria a contenere il ribasso, non direttamente giustificato, di 823 milioni relativo alla voce 26 (scavo in genere con mezzo meccanico);
· evidenziato la scarsa rilevanza degli importi non giustificati (da parte di tutte e quattro le imprese assoggettate a verifica di anomalia), rispetto alle offerte nella loro totalità.
3.4. A parte la correttezza di siffatto modus procedendi, assolutamente in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza, pare al Collegio che non emergano dalle determinazioni assunte dalla Commissione quegli indispensabili “elementi oggettivi dai quali desumere in maniera indubitabile l’illogicità o l’incoerenza della valutazione effettuata dall’Amministrazione”, così come richiesto dalle più recenti pronunce del Consiglio di Stato (Sez. V, 24 aprile 2002, n. 2208) ai fini di poter ammettere la sindacabilità del giudizio di anomalia/non anomalia dell’offerta, espresso dalla stazione appaltante.
Al contrario, perlomeno due elementi obiettivi della deliberazione 10 luglio 2000 della Commissione di gara fanno propendere per l’assenza di profili di illogicità, estrinsecamente rilevabili, nelle determinazioni da questa assunte: il primo risiede nella circostanza che, nell’insieme dei suoi scritti difensivi, l’impresa Provera e Carrassi non contrasti l’assunto della Commissione, secondo cui l’ATI aggiudicataria può conteggiare un risparmio di circa un miliardo di lire sull’art. 82 del progetto esecutivo (materiali in acciaio), disponendo di una vantaggiosa offerta del fornitore Ferroberica in data 27.3.2000, per un prezzo (lire 720 al Kg.) sensibilmente inferiore a quello (lire 1037/kg.) indicato in progetto.
D’altra parte, tale circostanza non deve stupire, se è vero che – come riporta sempre la deliberazione 10 luglio 2000 – la maggior parte delle imprese concorrenti, oltre alle quattro assoggettate al giudizio di anomalia, hanno indicato il prezzo medio dell’acciaio in £ 700/800 al Kg.: ragion per cui la Commissione ha stabilito di non tener conto del predetto art. 82 nella valutazione di anomalia.
3.5. Non potendo, dunque, contestare direttamente l’argomento dispiegato dalla Commissione, Provera e Carrassi cerca di spostare il centro dell’attenzione sull’incongruità dell’imputazione, alle spese generali, del 50% del costo di abbattimento del rilevato (atto introduttivo); ovvero di fare ricorso al contro-argomento secondo cui, così operando, la Commissione avrebbe:
- per un verso, illegittimamente modificato i prezzi indicati in progetto ed eliminato la voce 82 (memoria finale);
- per l’altro, consentito ad un partecipante alla gara di ridurre il prezzo indicato nell’offerta, al fine di costituire una riserva da imputare a copertura di spese non giustificate (ancora secondo motivo del ricorso introduttivo).
Circa questi due ultimi profili, il Collegio osserva rispettivamente che:
a) la Commissione non ha affatto  modificato od eliminato l’art. 82, ma – una volta constatata la sopravvalutazione del prezzo ivi indicato, rispetto a quelli di mercato – si è limitata, condivisibilmente, a non tener conto di tale articolo ai fini della valutazione di anomalia;
b) la medesima, più volte citata decisione n. 2908/2000 tiene a precisare (tra l’altro, subito dopo il passo innanzi riportato sub 3.1.) che la compensazione tra voci “non comporta una modifica dell’offerta originaria, perché il ribasso offerto resta invariato, ma implica una giustificazione del ribasso tenendo conto di tutte le circostanze concrete”. 
A questo punto, risulta del tutto ininfluente accertare la legittimità o meno dell’imputazione, alle spese generali, del 50% del costo dell’abbattimento del rilevato, perché il risparmio di un miliardo di ex-lire relativo alla voce 82 è ampiamente sufficiente a compensare detto maggiore costo di 830 milioni di ex-lire; e perché, anche nella motivazione della Commissione, l’argomento dell’inclusione della metà del costo de quo nell’ambito delle spese generali viene svolto ad abudantiam, rispetto a quello fondato sulla voce 82, come si evince dai seguenti elementi:
- sostanziali (il richiamo al criterio compensativo è circoscritto a quest’ultima voce);
- topografici (si veda l’ordine di successione tra i due argomenti);
- formali (l’incipit del secondo è chiaramente aggiuntivo ed accessorio: “a proposito sempre dell’ATI Coop. Costruttori”).
Cosicché, risultano condivisibili le consonanti difese svolte sul punto dalle parti resistente e controinteressata, nei rispettivi atti di costituzione.
3.6. Il secondo elemento obiettivo, che induce il Collegio a far ritenere il giudizio della Commissione esente da palesi vizi logici, consiste nella effettuata valutazione di scarsa rilevanza degli importi non giustificati (da parte di tutte e quattro le imprese sottoposte a verifica), rispetto alle offerte nella loro totalità.
Invero, tale parametro valutativo non solo corrisponde alla griglia indicata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata al precedente capo 3.1., ma è già stato condiviso dalla Sezione nella propria, menzionata pronuncia n. 573/2001, con cui è stata ritenuta attendibile nel suo complesso una offerta, la cui parte non giustificata si rivelava esigua in rapporto all’entità dell’appalto in controversia: in quella circostanza si trattava di un ammontare di circa 300 milioni rispetto ad una base d’asta di 35 miliardi e ad un ribasso che si aggirava sul 20% ed aveva anch’esso superato la soglia automatica di anomalia.
Come si vede, quella fattispecie presenta una perfetta identità aritmetica, prima ancora che giuridica, con la presente, in quanto:
- analogo è il rapporto percentuale di incidenza tra quota di offerta non giustificata e base d’asta (300 milioni stanno a 35 miliardi come 870 milioni stanno a quasi 99 miliardi);
- analogo è, altresì, il rapporto percentuale di incidenza  tra quota di offerta non giustificata ed offerta totale, soggetta a verifica di anomalia (in entrambi i casi, di poco superiore all’1%: 300 milioni su 28 miliardi; 870 milioni su 78 miliardi);
- analoga è, persino, la percentuale di ribasso (appena sopra al 20%) offerta dalle due concorrenti in lite ed entrambe, in questa come in quella fattispecie, sottoposte a giudizio di anomalia;
- analogo è, infine, il differenziale minimo (pochi decimi di punto) che separa le due offerte.
Ed analoga non può che essere, dunque, la conclusione, nel senso che anche in questo caso la minima incidenza della voce non giustificata sulla complessiva offerta dell’ATI controinteressata non può essere considerata tale da renderla inattendibile.
3.8. Con la conseguenza che la valutazione, nello stesso senso operata dalla Commissione, si rivela immune dalle censure in contrario dedotte con il secondo ed ultimo mezzo di impugnazione.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso principale deve essere respinto, siccome infondato: il che rende all’evidenza improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla parte controinteressata avverso l’ammissione dell’offerta Provera e Carrassi.
Le spese e competenze di giudizio possono, tuttavia, essere compensate tra tutte le parti in causa, avuto riguardo alla complessità delle questioni in controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2002. 
f.to Bartolomeo Perricone           Presidente - (Bartolomeo Perricone)
f.to Giorgio Calderoni                  Cons.rel.est. - (Giorgio Calderoni)
Depositata in Segreteria in data 21/08/2002

Bologna, lì 21/08/2002

Il Segretario

f.to Luciana Berenga

 

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