Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. staccata
di Brescia, Ordinanza 26 aprile 2003, n. 76, deferisce lla Corte di Giustizia
CEE la questione della possibilità di una tutela cautelare ante
causam in materia di appalti
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA
Registro Ordinanze: 76/03
Registro Generale: 266/03
IL PRESIDENTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visto il ricorso n. 266/2003 proposto dalla
SOCIETA’ DAC S.p.A.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Braga, Carlo Braga e Caterina
Braga ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Brescia, via Tosio,
11;
contro
l’AZIENDA OSPEDALIERA “SPEDALI CIVILI” di BRESCIA,
in persona del suo Direttore Generale dott. Lucio Mastromatteo, costituitasi
in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Esposito e Dario
Meini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in
Brescia, Via Romanino, n. 1
e nei confronti di
PELLEGRINI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore
dott. Arcangelo Gabriele Nicotra, costituitasi in giudizio, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Brugnoletti, Luca Pellicelli e Paola
Vilardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in
Brescia, Via F.lli Lechi, n. 8
per l'accoglimento
della domanda avanzata ai sensi degli artt. 669 ter e quaterdecies
cod. proc. civ. diretta ad ordinare alla resistente Azienda ospedaliera
di non stipulare il contratto di fornitura di pasti per la durata di 36
mesi con la Soc. Pellegrini S.p.A. a seguito dell’aggiudicazione provvisoria
in suo favore pronunciata il 7.3.2003 in esito a gara d’appalto
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della resistente Azienda
ospedaliera e della società controinteressata;
Rilevato in fatto e diritto:
che con il suddetto ricorso, depositato il 10 marzo 2003, l’istante
ha allegato:
che l’Azienda ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia ha indetto una
gara d’appalto con bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni ufficiali della
CEE il 28.3.2002;
che la stessa gara ha ad oggetto la fornitura globale di generi alimentari
(general contract) per la durata di 36 mesi per un importo presunto a base
d’asta di € 9.000.000, oltre ad I.V.A.;
che la procedura prevede l’aggiudicazione mediante pubblico incanto
ad offerte segrete come previsto dal R.D. 23.5.1924, n. 827 e dal D.lgs.
24.7.1992, n. 358 a favore dell’impresa che, in base all’art. 19, lett.
b) di detto D.Lgs., abbia presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri elencati nel capitolato speciale di gara;
che la deducente ha richiesto di partecipare alla gara ed ha successivamente
presentato la propria offerta;
che in data 7.3.2003 la commissione di gara ha proceduto in seduta
pubblica all’apertura delle buste delle offerte;
che l’offerta economica presentata dall’esponente è risultata
pari ad € 8.137.840,25, mentre quella della Soc. Pellegrini è
stata di € 8.827.225,74;
che peraltro la Commissione attribuiva a quest’ultima complessivamente
punti 96,095 e alla ricorrente punti 94,705;
che per conseguenza la gara è stata provvisoriamente aggiudicata
alla Soc. Pellegrini S.p.A., mentre la Soc. DAC S.p.A. si è graduata
al secondo posto;
che il rappresentante di quest’ultima, presente alla detta seduta pubblica,
richiedeva al Presidente della commissione di conoscere immediatamente
il dettaglio del punteggio attribuito in applicazione dei criteri stabiliti
dagli artt. da 3.1 a 3.10 del capitolato speciale di gara;
che detta domanda sarebbe stata pubblicamente respinta e che, in relazione
a ciò, lo stesso rappresentante richiedeva il rilascio della copia
del verbale della seduta, nonché quelle dei precedenti verbali
della commissione;
che anche la suddetta istanza sarebbe stata disattesa;
che il successivo 8.3.2003 la soc. DAC ha presentato formale richiesta
di rilascio della documentazione di gara ai sensi di quanto previsto dall’art.
25 della L. 7.8.1990, n. 241;
Ritenuto:
che la DAC, premettendo di non essere tuttora in possesso della richiesta
documentazione e di non poter conseguentemente proporre alcuna impugnazione
dell’intervenuta aggiudicazione provvisoria, ha richiesto l’emissione di
un’immediata misura provvisoria diretta a vietare al Direttore Generale
della resistente Azienda ospedaliera di sottoscrivere il contratto con
la società aggiudicataria;
che a tal fine ha sottolineato che, ben prima della scadenza del termine
di 30 giorni previsto dall’art. 25 della L. 7.8.1990, n. 241 per il rilascio
della richiesta documentazione, potrebbe sopravvenire l’aggiudicazione
definitiva a favore della Soc. Pellegrini S.p.A., nonché la susseguente
sottoscrizione del contratto d’appalto;
che gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile posti a fondamento
della richiesta della vista misura provvisoria sarebbero rappresentati
dal fatto che, ove fosse medio tempore stipulato il contratto, alla ricorrente
sarebbe preclusa la possibilità di conseguire la reintegrazione
in forma specifica nella posizione dell’attuale aggiudicataria provvisoria
in caso di esito vittorioso del futuro ricorso di merito;
che detta preclusione troverebbe base e ragione nel costante orientamento
della Corte di Cassazione, che nega che i vizi delle procedure di conferimento
degli appalti pubblici possano ex se rilevare direttamente sul rapporto
contrattuale successivamente costituitosi fra l’Amministrazione e l’impresa
aggiudicataria dopo l’aggiudicazione di un pubblico appalto;
Considerato:
che con decreto 10.3.2003, n. 189, emesso ai sensi dell’art. 669 sexies,
2° comma cod. proc. civ., la domanda di tutela cautelare avanzata dalla
ricorrente è stata provvisoriamente accolta inaudita altera parte
con contestuale fissazione dell’udienza del 18.3.2003 per la comparizione
delle parti;
che per conseguenza è stato fatto temporaneo divieto al Direttore
Generale degli “Spedali Civili” di Brescia di dar corso alla sottoscrizione
del contratto d’appalto con la soc. Pellegrini S.p.A.;
che con lo stesso decreto è stata fatta espressa riserva di
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato CEE
della questione della compatibilità del sistema di tutela cautelare
accordabile nel processo amministrativo nazionale con il tasso di effettività
della tutela giurisdizionale, che deve essere garantito da ogni giudice
all’interno del territorio dell’Unione;
che nel corso della suindicata udienza di comparizione delle parti
il difensore dell’Azienda ospedaliera ha manifestato la disponibilità
di quest’ultima a rilasciare sollecitamente alla ricorrente copia di tutta
la documentazione di gara, richiedendo che il difensore della stessa s’impegnasse
a compierne l’esame nel termine non superiore a dieci giorni dalla data
di effettiva consegna;
che dopo l’assenso del legale della ricorrente all’indicata richiesta
tutti i difensori, ivi compreso quello della soc. Pellegrini, hanno richiesto
un breve rinvio per acquisire la definitiva risposta da parte del primo
in ordine all’eventuale proposizione dell’impugnazione avverso l’aggiudicazione
provvisoria della gara alla soc. Pellegrini;
che alla successiva udienza del 4.4.2003 il difensore della ricorrente
ha dichiarato a verbale di avere conseguito soltanto parte della documentazione
di gara, non essendogli stata rilasciata quella relativa all’offerta presentata
dalla controinteressata, nonché quella pertinente le schede tecniche
elaborate dalla commissione, necessarie per formulare il proprio finale
giudizio come da impegno in precedenza assunto;
che il difensore dell’Azienda ospedaliera ha precisato che tale comportamento
trova giustificazione in una norma del vigente regolamento interno, contestualmente
prodotta in giudizio, che divieta di rilasciare la documentazione di gara
prima della sottoscrizione del contratto, dichiarando in ogni caso che
la soc. Pellegrini non aveva prestato il proprio assenso al rilascio della
documentazione relativa alla propria offerta;
che, peraltro, a seguito di riserva formulata in ordine alla necessità
o meno della documentazione tuttora non esibita ai fini del decidere in
via definitiva sulla prodotta istanza di tutela cautelare, il difensore
dell’Azienda ospedaliera ha dato atto con successiva memoria in data 7.4.2003,
depositata l’8.4.2003, della disponibilità da parte di quest’ultima
al rilascio della medesima documentazione, essendo sopravvenuto l’assenso
al riguardo da parte della soc. Pellegrini;
che con ordinanza 12.4.2003 è stato preso atto di quanto sopra,
con rinvio della trattazione della causa all’udienza del 30.4.2003;
Rilevato:
che l’art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato
dalla L. 21.7.2000, n. 205, che disciplina la tutela cautelare nel processo
davanti al giudice amministrativo, non consente alcun intervento cautelare
prima della formale introduzione dell’impugnazione rivolta avverso le operazioni
di gara denunciate come illegittime;
che detta disposizione è stata giudicata costituzionalmente
legittima dalla Corte costituzionale con ordinanza 10.5.2002, n. 179;
che in detta occasione la Corte ha osservato “che il legislatore, nella
sua discrezionalità – con il solo limite della non manifesta irragionevolezza
o non palese arbitrarietà, può adottare norme processuali
differenziate tra i diversi tipi di giurisdizione e di riti procedimentali,
non essendo tenuto, sul piano costituzionale, ad osservare regole uniformi
rispetto al processo civile, proprio per le ragioni che possono giustificare
la pluralità di giurisdizioni, le diversità processuali e
le differenze delle tipologie dei riti speciali”;
che la Corte ha, inoltre, affermato “che nel processo amministrativo
la tempestività e la effettività della tutela anche cautelare
sono ormai completamente assicurate – per i profili prospettati – dal complesso
delle disposizioni processuali, che prevedono:
a) la massima semplicità e flessibilità del mezzo introduttivo
dei giudizi amministrativi, anche attraverso il meccanismo dei motivi aggiunti
e l’impugnazione di atti sopravvenuti o conosciuti dopo la proposizione
del ricorso;
b) la possibilità di abbreviazione dei termini, anche ai fini
dell’instaurazione del contraddittorio;
c) la non tassatività dei mezzi per l’effettuazione delle notifiche
dell’atto introduttivo, compresi quelli in tempo reale in via telematica
o telefax;
d) una ampiezza del contenuto delle misure cautelari, più idonee
secondo le circostanze – ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione del ricorso;
e) l’emanabilità, in caso di estrema gravità ed urgenza,
di misure cautelari interinali, con decreto del Presidente del Tribunale
amministrativo regionale o della sezione, con efficacia fino alla pronuncia
collegiale;
f) la possibilità, anche in sede di camera di consiglio per
l’esame della domanda cautelare, di definire il giudizio nel merito con
decisioni in forma semplificata;
g) la possibilità di dichiarare i ricorsi urgenti (cosiddetta
istanza di prelazione) anche di ufficio”;
che la Corte ha conclusivamente affermato: “che il sistema di tutela
cautelare provvisoria, previsto per la giustizia amministrativa, consente
l’immediata pronuncia interinale del Presidente del tribunale amministrativo
regionale o della sezione cui il ricorso è assegnato, su richiesta
del ricorrente contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza
notificata alle controparti (anche con utilizzazione di nuovi mezzi di
notifica in tempo reale), presupponendosi solo l’esistenza di un ricorso
giurisdizionale anche contestuale (integrabile successivamente attraverso
motivi aggiunti), comunque depositato, ed anche se non sia completato con
la prova di tutte le notifiche, come è confermato indirettamente
dalla espressa previsione di decreto motivato, anche in contraddittorio
non completo”;
che in base alla suesposta ordinanza della Corte costituzionale, cui
la relativa questione di legittimità costituzionale era stata posta
con ordinanze 30.6.1998, n. 1 e 15.2.2001, n. 1 del T.A.R. Lombardia –
Sez. III, la tutela cautelare accordabile da parte del giudice amministrativo
è esclusivamente quella incidentale prevista successivamente alla
proposizione dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo a norma
dell’art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034, restando conseguentemente esclusa
la possibilità di applicare gli artt. 669 bis e seguenti cod. proc.
civ., che disciplinano in via generale i procedimenti cautelari proposti
davanti al giudice ordinario con previsione che il relativo ricorso sia
avanzato sia ante causam (in base all’art. 669 ter cod. proc. civ.) sia
post causam (ex art. 669 quater cod. proc. civ.);
Ritenuto:
che la vicenda all’esame si caratterizza peraltro peculiarmente per
il fatto che, sino a quando l’Azienda “Spedali Civili” non avrà
rilasciato la documentazione di gara, non è ipotizzabile la proposizione
di alcuna possibile impugnazione dell’intervenuta aggiudicazione provvisoria
e delle precedenti operazioni di gara, in difetto di ogni riscontro da
parte della ricorrente della legittimità degli atti posti in essere
da parte della commissione;
che in base all’indirizzo della Sezione, che ha fatto proprio quello
della Corte di Cassazione, il danno temuto da quest’ultima è fondatamente
prospettabile in quanto, in difetto di un’immediata misura cautelare da
concedersi ante causam, l’istanza che a tal fine fosse presentata dopo
la proposizione della formale impugnazione non potrebbe che essere respinta,
ove si fosse medio tempore costituito fra le parti il rapporto contrattuale
(cfr. Cass. 8.5.1996, n. 4269; 28.3.1996, n. 2842; 21.2.1995, n. 1885;
7.4.1989, n. 1682; cfr. peraltro contra Cass. Sez. III 9.1.2002, n. 193;
Cons. Stato Sez. V 5.3.2003, n. 1218; T.A.R Puglia – Bari 28.1.2003, n.
394), mentre il giudizio di merito non potrebbe conseguire alcun effetto
reintegratorio, ma sarebbe finalizzato al solo, eventuale conseguimento
del risarcimento per equivalente;
Visto:
l’art. 2, 1° comma lett. a) della direttiva generale ricorsi 21.12.1989,
n. 89/665/CEE, che fa obbligo a tutti gli Stati membri di garantire che
l’Autorità nazionale investita delle relative controversie possa
adottare “con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti
provvisori intesi a riparare la violazione denunziata ed impedire che altri
danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti
intesi a sospendere o far sospendere la procedura di aggiudicazione di
un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’ente aggiudicatore”;
Considerato:
che il richiamato art. 2, 1° comma lett. a) della direttiva generale
ricorsi 89/665/CEE pare dunque privilegiare ogni possibile, immediato intervento
da parte del giudice volto ad ovviare ad ogni violazione che sia stata
commessa in sede di gara, sì che l’aggiudicazione definitiva possa
intervenire a favore dell’impresa, la cui offerta debba essere prescelta
in base alla legittima applicazione delle norme che disciplinano lo svolgimento
della procedura di gara;
che detta conclusione si evince chiaramente dal secondo, quarto e quinto
considerando della stessa direttiva;
che le norme del diritto comunitario provviste di efficacia diretta
“devono esplicare la pienezza dei loro effetti, in modo uniforme in tutti
gli Stati membri, a partire dalla data della loro entrata in vigore e per
tutta la durata della loro validità” (cfr. sentenze 9.3.1978, Simmenthal
in causa C-106/77; 10.7.1980, Ariete, in causa C-811/79);
che in base all’art. 10 del Trattato (ex art. 5) “Gli Stati membri
adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare
l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati
dagli atti delle istituzioni della Comunità”, il che significa che,
se le modalità di tutela dei diritti attribuiti ai singoli da norme
comunitarie restano quelle predisposte dagli ordinamenti interni, le stesse
non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni
a tutela di diritti fondati su norme nazionali e non siano comunque tali
da rendere praticamente impossibile o seriamente aggravare l’esercizio
di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare (cfr. sentenze
16.12.1976, Rewe Zentralfinanz/Landwirtschaftskammer für das Saarland,
in causa C-33/76; 12.6.1980, Express Dairy Foods, in causa C-130/79; 9.11.1983,
San Giorgio, in causa C-199/82; 21.9.1989, Commissione/Grecia, in causa
C-68/88);
che in base a quanto sopra illustrato, mentre nelle controversie fra
soggetti privati ovvero in quelle proposte da questi ultimi contro la pubblica
Amministrazione, che siano affidate alla giurisdizione del giudice ordinario,
è possibile conseguire una tutela urgente prima della proposizione
della causa di merito, l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione
in materia di controversie concernenti gli appalti pubblici di lavori,
di servizi e di forniture impedisce che la tutela cautelare possa intervenire
prima dell’introduzione dell’impugnazione di un provvedimento posto in
essere nel corso della relativa procedura di gara;
che detta giuridica preclusione, così come discendente dalla
vincolante interpretazione fornita dalla ricordata ordinanza 10.5.2002,
n. 179 della Corte costituzionale, sembra tradursi nella violazione dell’art.
10 del Trattato, trovando una pretesa assistita dal diritto comunitario
una tutela cautelare meno efficace e ridotta rispetto ad altre forme della
stessa, così come prevista dall’ordinamento nazionale;
che la deroga introdotta dall’art. 2 della direttiva 21.12.1989, n.
89/665/CEE al principio dell’autonomia sul piano procedimentale e processuale
degli ordinamenti nazionali pare esprimere l’essenziale esigenza che tutti
gli operatori economici all’interno del mercato unico possano fidare su
strumenti di tutela, ivi compresa quella cautelare, che siano uniformi
quanto al potere – dovere del giudice d’intervenire immediatamente sull’insorta
controversia, posto che le divergenze tra le discipline processuali nazionali
possono nuocere all’applicazione del diritto comunitario (cfr. sentenza
21.2.1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG – Hauptzollhamt Itzehoe
e Zuckerfabrick Soest GmBH – Hauptzollamt Itzehoe e Paderborn, in cause
riunite C-143/88 e C-92/89);
che la Corte di Giustizia con sentenza 19.9.1996 resa nella causa C-236/95,
Commissione delle Comunità Europee contro la Repubblica Ellenica,
ha statuito che “Affinché la direttiva del Consiglio n. 89/665/CEE
del 21.12.1989 sia correttamente attuata l’ordinamento interno deve consentire
all’autorità nazionale investita delle procedure di ricorso in materia
di aggiudicazione degli appalti pubblici di fornitura e di lavori di adottare
qualsiasi provvedimento provvisorio, indipendentemente dalla contemporanea
pendenza di un giudizio per l’annullamento della decisione dell’amministrazione
aggiudicatrice”;
che il sistema di tutela cautelare nazionale in sede processuale amministrativa,
pur dopo il suo rafforzamento introdotto dal Legislatore con la L. 21.7.2000,
n. 205, sembra, altresì, violare l’art. 1, n. 3 della richiamata
direttiva, che fa obbligo a tutti gli Stati membri di rendere i ricorsi
in via cautelare incondizionatamente accessibili, dal che si desume che
la stessa tutela non possa essere negata a quanti abbiano ricevuto una
lesione o temano comunque di subire una lesione in virtù della successiva
evoluzione della procedura di gara, che non possa essere tempestivamente
arrestata da parte del giudice in via meramente provvisoria;
che detta ipotesi si realizza nel caso all’esame, ove alla ricorrente
non è stata resa possibile la tempestiva visione degli atti della
procedura di gara, impedendole conseguentemente di verificare per quali
diverse ragioni la sua offerta, che è risultata quella economicamente
più conveniente per l’Azienda ospedaliera, non abbia conseguito
l’aggiudicazione dell’appalto di fornitura;
che l’esigenza di un’immediata tutela cautelare, quale espressione
dell’efficacia non illusoria dei mezzi di tutela giurisdizionale, trova
fondamento nel fatto che, pur a fronte di una possibile riparazione in
danaro, quest’ultima appare inadeguata e comunque insufficiente rispetto
all’utilità ricavabile dalla futura sentenza di merito;
che in relazione alle esposte argomentazioni il divieto provvisorio
di sottoscrizione del contratto fra l’Azienda ospedaliera e la soc. Pellegrini
è stato disposto con disapplicazione dell’art. 21 della L. 6.12.1971,
n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n.
205 ed applicazione diretta degli artt. 669 bis e seguenti cod. proc. civ.,
che disciplinano i procedimenti cautelari attivati davanti al giudice ordinario;
che la vista procedura è stata applicata, in quanto espressione
di una tutela immediata ed in quanto tale più efficace rispetto
a quella prevista dal ridetto art. 21, in diretto adempimento del dovere
del giudice nazionale di assicurare fedele applicazione dell’art. 2, 1°
comma lett. a) della direttiva generale ricorsi 21.12.1989, n. 89/665/CEE,
così come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza
19.9.1996, resa nella causa C-236/95 (cfr. sentenza 19.6.1990 in causa
C-213/89 The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte Factortame
Ltd);
che, tuttavia, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale
nell’ordinanza 10.5.2002, n. 179, la questione sopra illustrata va rinviata
in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia con ordinanza ex art. 234
del Trattato CEE per accertare se la persistente subordinazione che sussiste
nell’ordinamento nazionale fra la misura cautelare accordabile nel processo
amministrativo e l’azione d’annullamento sia compatibile con il tasso di
effettività della tutela giurisdizionale, che deve essere uniformemente
garantito da ogni giudice all’interno del territorio dell’Unione;
P.Q.M.
sottopone alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:
“se la diversa tutela cautelare prevista per le pretese comunitarie
accordabile dal giudice amministrativo nazionale nelle procedure d’appalto
rispetto a quella prevista nell’ordinamento interno per i diritti riconosciuti
nelle liti fra soggetti privati ovvero in quelle fra questi ultimi e l’Amministrazione
per le quali abbia giurisdizione nell’ordinamento nazionale il giudice
ordinario violi o meno il principio di collaborazione sancito dall’art.
10 del Trattato, che fa obbligo, in assenza di un sistema processuale armonizzato,
di riconoscere alle suddette pretese comunitarie l’identica forma di tutela
e non già una tutela meramente incidentale e, dunque, meno efficace
rispetto a quella garantita con carattere di generalità agli altri
diritti nazionali;”
“se inoltre l’art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034, così come
novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205, nella parte in cui non
prevede che fra i possibili mezzi di ricorso urgente sia previsto quello
ante causam, come tale diretto ad impedire in via immediata che l’Amministrazione
dia ulteriore corso alla sottoscrizione del contratto dopo la conclusione
di una procedura di gara, del tutto indipendentemente dalla proposizione
di una previa azione d’impugnazione di un atto della stessa procedura,
rappresenti o meno sufficiente adempimento della previsione di cui all’art.
1, n. 3 della direttiva 21.12.1989, n. 665/CEE, che fa obbligo a tutti
gli Stati membri d’introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali ricorsi
pienamente accessibili per quanti intendano richiedere la riparazione di
un danno subito o comunque temano di subire una lesione in dipendenza di
una decisione della commissione di gara per il conseguimento di un appalto
pubblico”;
“se la suddetta tutela cautelare accordabile dal giudice amministrativo
nazionale integri o meno violazione dell’art. 2, lett. a) della suddetta
direttiva, che fa obbligo di prendere con la massima sollecitudine e con
procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione
o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi
i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di
aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione
presa dalle autorità aggiudicatrici”;
“ se, infine, la stessa forma di tutela cautelare violi o meno concorrentemente
l’art. 6, 2° comma del Trattato che, nel codificare il rispetto da
parte dell’Unione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ha fatto proprio il principio dell’effettività della
tutela giurisdizionale stabilito dagli artt. 6 e 13 della stessa Convenzione,
facendo obbligo agli Stati membri di assicurarne la piena operatività
nei rispettivi ordinamenti nazionali”
DISPONE
altresì che la presente ordinanza sia trasmessa dalla Segreteria
della Sezione alla Corte del Lussemburgo ai sensi e per gli effetti previsti
dall’art. 234 del Trattato.
Brescia, 24.4.2003
(dott. Francesco Mariuzzo)
Depositata in Segreteria il 26.4.2003
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