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Giurisprudenza - Appalti |
CORTE DI GIUSTIZIA U.E., SEZ. X - sentenza 4 luglio 2013 (causa C 100/12) rapporto
tra ricorso principale ed incidentale nei pubblici
appalti ( Sentenza 1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 89/665/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come
modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007 (GU L 335, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva
89/665»). 2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra
Fastweb SpA (in prosieguo: «Fastweb»), da una parte, e l’Azienda
Sanitaria Locale di Alessandria, nonché Telecom Italia SpA (in prosieguo:
«Telecom Italia») ed una controllata di quest’ultima, Path-Net SpA (in prosieguo: «Path-Net»),
dall’altra, a proposito dell’aggiudicazione di un appalto
pubblico a tale controllata. Contesto
normativo 3 Il secondo ed
il terzo considerando della direttiva 89/665 sono formulati come segue: «[C]onsiderando
che i meccanismi attualmente esistenti, sia sul
piano nazionale sia sul piano comunitario, per garantire
[l’]applicazione [effettiva delle direttive in materia di appalti
pubblici] non sempre permettono di garantire il rispetto delle disposizioni
comunitarie, in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora
essere corrette; considerando
che l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria
rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non
discriminazione e che occorre, affinché essa sia seguita da effetti concreti,
che esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione del
diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali
che recepiscano tale diritto». 4 Il considerando 3 della direttiva 2007/66 così recita: «[…] le garanzie di
trasparenza e di non discriminazione che costituiscono l’obiettivo [in
particolare della direttiva 89/665] dovrebbero essere rafforzate per
garantire che 5 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 89/665, rubricato «Ambito di
applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso»: «1. La presente direttiva si
applica agli appalti di cui alla direttiva [2004/18], a
meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da Gli appalti di cui alla
presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le
concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione. Gli Stati membri adottano i
provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti
disciplinati dalla direttiva [2004/18], le decisioni prese dalle
amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace
e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni
previste negli articoli da (...) 3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso,
secondo modalità dettagliate che gli Stati membri possono determinare, [per
lo meno] a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere
l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di
essere leso a causa di una presunta violazione. (...)». 6 L’articolo 2, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto
segue: «Gli Stati membri provvedono
affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui
all’articolo 1 prevedano i poteri che
consentono di: (...) b) annullare o far annullare le decisioni illegittime (…); (...)». 7 Il considerando 2 della direttiva 2004/18 è formulato come segue: «L’aggiudicazione degli
appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici
territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al
rispetto dei principi del trattato [FUE] ed in
particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà
di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi
che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non
discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di
trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di
coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali
appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed
assicurare l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di
conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere
interpretate conformemente alle norme ed ai principi
citati, nonché alle altre disposizioni del trattato». 8 Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva: «Le amministrazioni
aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in
modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza». 9 L’articolo 32 della direttiva in questione così dispone: «(...) 2. Ai fini della conclusione di
un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di
procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino
all’aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. (...) Gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. (...) (...) 4. (...) Gli appalti basati su accordi
quadro conclusi con più operatori economici possono
essere aggiudicati: (...) – qualora l’accordo
quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto
competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario
precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d’oneri
dell’accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da
aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli
operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto
dell’appalto; (...) d) le amministrazioni aggiudicatrici
aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato
l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel
capitolato d’oneri dell’accordo quadro».
Procedimento principale e
questione pregiudiziale 10 Conformemente al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale»
(supplemento ordinario alla GURI n. 112 del 16 maggio 2005), il Centro
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) è
abilitato a concludere contratti quadro con
operatori economici da esso individuati. Le amministrazioni non statali hanno
facoltà di attribuire appalti fondati su tali contratti
quadro, sulla base delle proprie esigenze di servizio. 11 Il CNIPA ha
concluso un contratto quadro di questo tipo, in particolare, con Fastweb e
Telecom Italia. Il 18 giugno 2010, l’Azienda Sanitaria Locale di
Alessandria ha indirizzato a tali società una richiesta di progetto
riguardante «linee dati/fonia» sulla base di un
«piano di fabbisogni». Con delibera del 15 settembre 2010, essa ha scelto il
progetto presentato da Telecom Italia, concludendo
un contratto con una controllata di quest’ultima, Path-Net,
il 27 dello stesso mese. 12 Fastweb ha
proposto ricorso contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. Telecom Italia
e Path-Net sono intervenute nel procedimento,
proponendo ricorso incidentale. La legittimità dell’offerta di ciascuno
degli operatori viene contestata dal suo unico
concorrente a causa del mancato rispetto di alcune specifiche tecniche
indicate nel piano di fabbisogni. 14 Il giudice del rinvio rileva
tuttavia che, con decisione del 7 aprile 2011, resa in adunanza plenaria, il
Consiglio di Stato, a proposito dei ricorsi in materia di appalti pubblici,
ha enunciato un principio di diritto secondo il quale l’esame di un
ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente
principale, in quanto illegittimamente ammesso a
partecipare alla procedura di aggiudicazione controversa, deve precedere
l’esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente
principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera
procedura di aggiudicazione e indipendentemente sia dal numero dei concorrenti
che vi hanno preso parte, sia dal tipo di censura prospettata con il ricorso
incidentale, sia infine dalle richieste dell’amministrazione
interessata. 15 Il Consiglio di Stato
ritiene infatti che la legittimazione a ricorrere
contro la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico spetti soltanto
al soggetto che abbia legittimamente partecipato alla procedura di
aggiudicazione. Secondo tale giudice, l’accertamento
dell’illegittimità dell’ammissione del
ricorrente principale alla procedura avrebbe una portata retroattiva e
l’esclusione definitiva di quest’ultimo dalla suddetta procedura
comporterebbe che esso si trovi in una situazione che non gli permette di
contestare l’esito della procedura stessa. 16 Secondo
questa giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’interesse pratico alla
rinnovazione della procedura di aggiudicazione invocato dalla parte che abbia
proposto ricorso contro la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico
non attribuisce a quest’ultima una posizione giuridica fondante la
legittimazione al ricorso. Tale interesse non si distinguerebbe infatti da quello di qualsiasi altro operatore economico
del settore che aspiri a partecipare ad una futura procedura di
aggiudicazione. Pertanto, il ricorso incidentale diretto a contestare la
legittimazione del ricorrente principale dovrebbe essere sempre esaminato per
primo, anche quando gli offerenti siano solo due, ossia il ricorrente
principale, cioè l’offerente escluso e il ricorrente incidentale, cioè
l’aggiudicatario. 17 Il giudice del rinvio
esprime dubbi sulla compatibilità di tale giurisprudenza, in particolare
nella misura in cui essa afferma incondizionatamente la prevalenza del
ricorso incidentale su quello principale, con i principi di parità di
trattamento, non discriminazione, libera concorrenza e tutela giurisdizionale
effettiva, quali recepiti negli articoli 1,
paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665. Secondo
tale giudice, infatti, l’esame in via preliminare – ed
eventualmente assorbente – del ricorso incidentale attribuisce
all’aggiudicatario un vantaggio ingiustificato rispetto a tutti gli
altri operatori economici che hanno partecipato alla procedura di
aggiudicazione, qualora risulti che l’appalto gli è stato aggiudicato
illegittimamente. 18 Alla luce di quanto sopra,
il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale: «Se i principi di parità delle
parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza nei pubblici
appalti, di cui alla Direttiva [89/665], ostino al
diritto vivente quale statuito nella decisione dell’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, secondo il quale l’esame del
ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente
principale attraverso l’impugnazione della sua ammissione alla
procedura di gara, deve necessariamente precedere quello del ricorso
principale ed abbia portata pregiudiziale rispetto all’esame del
ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un
interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva
e indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, con
particolare riferimento all’ipotesi in cui i concorrenti rimasti in
gara siano soltanto due (e coincidano con il ricorrente principale e con
l’aggiudicatario-ricorrente incidentale), ciascuno mirante ad escludere
l’altro per mancanza, nelle rispettive offerte presentate, dei requisiti
minimi di idoneità dell’offerta». Sulla ricevibilità della
domanda di pronuncia pregiudiziale 19 Telecom Italia, Path-Net e il governo italiano contestano la ricevibilità
della domanda di pronuncia pregiudiziale per diversi motivi. Tuttavia, le
quattro eccezioni di irricevibilità
sollevate al riguardo non possono essere accolte. 23 Infine, in quarto luogo, non
risulta che tale controversia riguardi un appalto pubblico rientrante in una
delle eccezioni di cui all’articolo 1, paragrafo
1, della direttiva 89/665. Pertanto, nella misura in cui l’importo di
tale appalto raggiunga la soglia per l’applicazione della direttiva
2004/18 fissata all’articolo 7 di
quest’ultima, cosa che spetta al giudice del rinvio accertare, ma di
cui nulla al momento induce a dubitare, le due citate direttive sono
applicabili ad un appalto come quello di cui al procedimento principale. Va
ricordato, in proposito, che il fatto che una procedura di aggiudicazione
di un appalto pubblico riguardi soltanto imprese nazionali è
irrilevante ai fini dell’applicazione della direttiva 2004/18 (v., in
tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Michaniki,
C 213/07, Racc. pag. I 9999, punto 29 e
giurisprudenza citata). Sulla questione pregiudiziale 24 Con la sua questione, il
giudice del rinvio domanda, in sostanza, se le disposizioni della direttiva
89/665, e in particolare i suoi articoli 1 e 2,
debbano essere interpretate nel senso che se, in un procedimento di ricorso,
l’aggiudicatario solleva un’eccezione di inammissibilità fondata
sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha
proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi
presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice
per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni,
il suddetto articolo 1, paragrafo 3, osta al fatto che tale ricorso sia
dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale
eccezione di inammissibilità, quando il ricorrente contesta a sua volta la legittimità
dell’offerta dell’aggiudicatario con identica motivazione e
soltanto questi due operatori economici hanno presentato un’offerta. 25 Va rilevato che
dall’articolo 1 della direttiva 89/665 deriva
che quest’ultima mira a consentire la proposizione di ricorsi efficaci
contro le decisioni delle autorità aggiudicatrici contrarie al diritto
dell’Unione. Secondo il paragrafo 3 del
suddetto articolo, gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le
procedure di ricorso, secondo le modalità che gli Stati membri possono
determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere
l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di
essere leso a causa di una presunta violazione. 28 Certamente, quando, al fine
di ovviare a tale situazione, viene riconosciuto
all’offerente il diritto di contestare la fondatezza di detto motivo di
esclusione nell’ambito del procedimento instaurato a seguito di un
ricorso avviato da quest’ultimo per contestare la legittimità della
decisione con cui l’autorità aggiudicatrice non ha ritenuto la sua
offerta come la migliore, non si può escludere che, al termine di tale
procedimento, l’autorità adita pervenga alla conclusione che detta
offerta avrebbe dovuto effettivamente essere esclusa in via preliminare e che
il ricorso dell’offerente debba essere respinto in quanto, tenuto conto
di tale circostanza, egli non è stato o non rischia di essere leso dalla
violazione da lui denunciata (v. sentenza Hackermüller,
cit., punto 27). 30 Tale
insegnamento è applicabile, in linea di principio, anche qualora
l’eccezione di inammissibilità non sia sollevata d’ufficio
dall’autorità investita del ricorso, ma in un ricorso incidentale
proposto da una parte nel procedimento di ricorso, come
l’aggiudicatario regolarmente intervenuto nello stesso. 31 Nel procedimento principale,
il giudice del rinvio, all’esito della verifica dell’idoneità
delle offerte presentate dalle due società in questione, ha constatato che l’offerta presentata da Fastweb non
era conforme all’insieme delle specifiche tecniche indicate nel piano
di fabbisogni. Esso è giunto peraltro alla stessa conclusione in relazione all’offerta presentata dall’altro
offerente, Telecom Italia. 32 Una situazione del genere si
distingue da quella oggetto della citata sentenza Hackermüller, in particolare per essere risultato che,
erroneamente, l’offerta prescelta non è stata esclusa al momento della
verifica delle offerte, nonostante essa non rispettasse le specifiche
tecniche del piano di fabbisogni. 33 Orbene, dinanzi ad una
simile constatazione, il ricorso incidentale dell’aggiudicatario non
può comportare il rigetto del ricorso di un offerente nell’ipotesi in
cui la legittimità dell’offerta di entrambi gli operatori venga contestata nell’ambito del medesimo
procedimento e per motivi identici. In una situazione del genere, infatti,
ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo interesse legittimo
all’esclusione dell’offerta degli altri, che può indurre
l’amministrazione aggiudicatrice a constatare
l’impossibilità di procedere alla scelta di un’offerta regolare. 34 Tenuto conto
delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione
sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva
89/665 deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di
ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto
ricorso incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul
difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il
ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe
dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità
alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione
osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in
conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità
senza pronunciarsi sulla compatibilità con le suddette specifiche tecniche
sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto
l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il
ricorso principale. Sulle spese 35 Nei confronti delle parti
nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio,
del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso
in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,
come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso
che se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto
l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di
inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere
dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che
l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa
dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche
tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto
che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza
dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza
pronunciarsi sulla conformità con le suddette specifiche tecniche sia
dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto,
sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale |