Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2003, n. 628, sulla competenza
del G. O. a valutare la fase esecutiva dell’appalto
FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Molise ha dichiarato inammissibile per difetto
di giurisdizione il ricorso proposto dalla ricorrente impresa per l’annullamento
degli atti con cui l’Amministrazione Provinciale di
Campobasso ha proceduto alla riduzione di un contratto di lavori stradali
che la stessa ricorrente aveva in corso di esecuzione e,
in danno di questa, ha affidato a terzi l’esecuzione dei lavori così
stralciati.
Ad avviso dell’appellante la controversia rientra nella giurisdizione
del Giudice Amministrativo, vertendo sulla tutela di un
interesse legittimo dell’appaltatore leso dall’esercizio di un potere
discrezionale dell’Amministrazione. Riproposti nel merito i
motivi dedotti in primo grado, l’istante conclude chiedendo che sia
riformata la sentenza impugnata ritenendo la giurisdizione del
Giudice Amministrativo e, per l'effetto, sia dichiarato ammissibile
il ricorso di primo grado; sia accolto nel merito il proposto
appello, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Vinti
spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi in causa l’Amministrazione appellata controdeduce al gravame
e ne chiede il rigetto siccome infondato sia quanto
alla questione di giurisdizione sia quanto ai profili di merito. Con
ogni conseguenza di legge.
Uditi i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione
all'udienza pubblica del 18 giugno 2002.
DIRITTO
L’appello è infondato.
La causa riguarda gli atti con cui l’Amministrazione appellata ha proceduto
alla riduzione di un contratto d’appalto di opera
pubblica, che la ricorrente aveva in corso di esecuzione, ed all’affidamento
a terzi, in danno di questa, dell’esecuzione dei lavori
così stralciati.
Tale essendo l’oggetto del giudizio, la sentenza impugnata, con la quale
il T.A.R. ha declinato la giurisdizione del giudice
amministrativo, non merita censura alcuna.
Va esclusa, infatti, nella specie, l’applicazione dell’art. 6 della
legge 21 luglio 2000 n. 205 e dell’art. 33, lett. d), del D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 80, nel testo modificato dall’art. 7 della stessa legge,
che attribuiscono ratione materiae alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto
le procedure a mezzo delle quali si provvede ad affidare gli
appalti di lavori pubblici. E ciò anche quanto al censurato
affidamento di lavori a cottimo fiduciario, che non è contestato
in sé,
ma quale conseguenza del contestato inadempimento contrattuale dell’appaltatore.
Il criterio di riparto della giurisdizione da applicare, pertanto, non
può che essere quello generale del cosiddetto petitum
sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica
soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti della pubblica
Amministrazione.
In materia di contratti della pubblica Amministrazione, secondo tale
criterio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario
tutte le controversie sorte nella fase di esecuzione del contratto
in quanto hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo
inerenti al rapporto di natura privatistica sorto a seguito dell’aggiudicazione
e della successiva stipula del contratto.
Sulla natura e consistenza di tali posizioni, invero, non hanno alcuna
incidenza gli atti dell’Amministrazione, anche quando questa
si avvalga, come nel caso di specie, della facoltà conferitale
dagli artt. 340 e seguenti della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F di
modificare o sciogliere unilateralmente il contratto, con prosecuzione
d’ufficio dei lavori in danno dell’appaltatore, nei casi ivi
previsti, tra i quali il grave inadempimento di questo.
Gli atti suddetti, infatti, sebbene rappresentino il risultato di valutazioni
discrezionali da parte dell’Amministrazione -
discrezionalità cui l’appellante attribuisce valore e funzione
dirimente - operano pur sempre nell’ambito paritetico del contratto e
non costituiscono esplicazione di un potere di natura pubblicistica,
ma esercizio di una facoltà accordata dalla legge ad uno dei
contraenti in vista dell’interesse alla sollecita esecuzione dell’opera.
Essi, per ciò stesso, sono inidonei a determinare una
degradazione a interesse legittimo del diritto soggettivo dell’appaltatore
all’esecuzione del contratto (cfr., da ultimo, Cass.
SS.UU. 7 marzo 2001 n. 95).
Per le considerazioni che precedono, va declinata la giurisdizione del
giudice amministrativo (il cui eventuale riconoscimento, in
ogni caso, non avrebbe consentito il richiesto esame del merito della
controversia, da restituire al giudice di primo grado a
norma dell’art. 35 L. 6 dicembre 1971 n. 1034) e l’appello dev'essere
respinto siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello in epigrafe indicato.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio
nella complessiva misura di euro 5.000,00 (cinquemila)
in favore dell'Amministrazione appellata.
Ordina che la decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2002
con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Paolo Buonvino - Consigliere
Filoreto D’Agostino - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Corrado Allegretta F.to Claudio Varrone
IL SEGRETARIO
F.to Luciana Franchini
Depositata il 6 febbraio 2003.
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