Giurisprudenza - Appalti

Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2003, n. 628, sulla competenza del G. O. a valutare la fase esecutiva dell’appalto

                                              FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha dichiarato inammissibile per difetto
di giurisdizione il ricorso proposto dalla ricorrente impresa per l’annullamento degli atti con cui l’Amministrazione Provinciale di
Campobasso ha proceduto alla riduzione di un contratto di lavori stradali che la stessa ricorrente aveva in corso di esecuzione e,
in danno di questa, ha affidato a terzi l’esecuzione dei lavori così stralciati.

Ad avviso dell’appellante la controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, vertendo sulla tutela di un
interesse legittimo dell’appaltatore leso dall’esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione. Riproposti nel merito i
motivi dedotti in primo grado, l’istante conclude chiedendo che sia riformata la sentenza impugnata ritenendo la giurisdizione del
Giudice Amministrativo e, per l'effetto, sia dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado; sia accolto nel merito il proposto
appello, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Vinti spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Costituitasi in causa l’Amministrazione appellata controdeduce al gravame e ne chiede il rigetto siccome infondato sia quanto
alla questione di giurisdizione sia quanto ai profili di merito. Con ogni conseguenza di legge.

Uditi i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 18 giugno 2002.

                                             DIRITTO

L’appello è infondato.

La causa riguarda gli atti con cui l’Amministrazione appellata ha proceduto alla riduzione di un contratto d’appalto di opera
pubblica, che la ricorrente aveva in corso di esecuzione, ed all’affidamento a terzi, in danno di questa, dell’esecuzione dei lavori
così stralciati.

Tale essendo l’oggetto del giudizio, la sentenza impugnata, con la quale il T.A.R. ha declinato la giurisdizione del giudice
amministrativo, non merita censura alcuna.

Va esclusa, infatti, nella specie, l’applicazione dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e dell’art. 33, lett. d), del D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 80, nel testo modificato dall’art. 7 della stessa legge, che attribuiscono ratione materiae alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure a mezzo delle quali si provvede ad affidare gli
appalti di lavori pubblici. E ciò anche quanto al censurato affidamento di lavori a cottimo fiduciario, che non è contestato in sé,
ma quale conseguenza del contestato inadempimento contrattuale dell’appaltatore.

Il criterio di riparto della giurisdizione da applicare, pertanto, non può che essere quello generale del cosiddetto petitum
sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti della pubblica
Amministrazione.

In materia di contratti della pubblica Amministrazione, secondo tale criterio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario
tutte le controversie sorte nella fase di esecuzione del contratto in quanto hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo
inerenti al rapporto di natura privatistica sorto a seguito dell’aggiudicazione e della successiva stipula del contratto.

Sulla natura e consistenza di tali posizioni, invero, non hanno alcuna incidenza gli atti dell’Amministrazione, anche quando questa
si avvalga, come nel caso di specie, della facoltà conferitale dagli artt. 340 e seguenti della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F di
modificare o sciogliere unilateralmente il contratto, con prosecuzione d’ufficio dei lavori in danno dell’appaltatore, nei casi ivi
previsti, tra i quali il grave inadempimento di questo.

Gli atti suddetti, infatti, sebbene rappresentino il risultato di valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione -
discrezionalità cui l’appellante attribuisce valore e funzione dirimente - operano pur sempre nell’ambito paritetico del contratto e
non costituiscono esplicazione di un potere di natura pubblicistica, ma esercizio di una facoltà accordata dalla legge ad uno dei
contraenti in vista dell’interesse alla sollecita esecuzione dell’opera. Essi, per ciò stesso, sono inidonei a determinare una
degradazione a interesse legittimo del diritto soggettivo dell’appaltatore all’esecuzione del contratto (cfr., da ultimo, Cass.
SS.UU. 7 marzo 2001 n. 95).

Per le considerazioni che precedono, va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo (il cui eventuale riconoscimento, in
ogni caso, non avrebbe consentito il richiesto esame del merito della controversia, da restituire al giudice di primo grado a
norma dell’art. 35 L. 6 dicembre 1971 n. 1034) e l’appello dev'essere respinto siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza.

                                              P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe indicato.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio nella complessiva misura di euro 5.000,00 (cinquemila)
in favore dell'Amministrazione appellata.

Ordina che la decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2002 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone - Presidente

Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.

Paolo Buonvino - Consigliere

Filoreto D’Agostino - Consigliere

Marco Lipari - Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Corrado Allegretta F.to Claudio Varrone

IL SEGRETARIO

F.to Luciana Franchini

Depositata il 6 febbraio 2003.
 

 

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