Cassazione, Sez. Un., Ordinanza 19 novembre 2002 n. 16319
sulla responsabilità precontrattuale in materia di appalti e giurisdiizone
ante legge n. 205/2000
ORDINANZA
sul ricorso
proposto da:
Comune
di Valsinni, in persona del Sindaco pro - tempore, domiciliato in Roma,
presso La
Cancelleria
Della Corte Suprema Di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato
Vincenzo
Montagna giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
-
contro
Geoambitus
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente
domiciliata
in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell'avvocato Enrico Romanelli,
che
la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati Marco Casavecchia,
Antonio
Rizzo, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente
-
per regolamento
di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del Tribunale di Matera;
uditi
gli avvocati Vincenzo Montagna, Marco Casavecchia;
udita
la relazione dalla causa svolta nella camera di consiglio il 10/10/02 dal
Consigliere
Dott.
Giovanni Paolini;
lette
le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto
Apice, il
quale
chiede che la Corte rigetti il ricorso presentato dal Comune di Valsinni
e affermi la
giurisdizione
del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
La Geoambitus
s.r.l. con atto del 10 gennaio 1996, cito' dinanzi al Tribunale di Matera
il
Comune
di Valsinni, esponendo:
- che,
con lettera del 17 dicembre 1991, aveva offerto al comune anzidetto la
propria
disponibilita'
a progettare e realizzare nel territorio comunale, nonche' a gestire un
impianto
di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, assumendosi l'onere
dei costi
correlativi,
che avrebbe, poi, recuperato "attraverso la applicazione della tariffa
di
smaltimento
ai comuni ed ai privati conferenti";
- che
l'offerta era stata accolta positivamente e che, individuato il sito in
cui avrebbe
dovuto
essere costruito l'impianto cennato, aveva inviato il progetto dello stesso
alla
p.a. convenuta,
la quale, alla sua volta, in data 3 febbraio 1992, aveva trasmesso tale
progetto
alla Regione Basilicata, sollecitandone l'approvazione, in particolare,
con nota
del 27
aprile 1992;
- che
le autorizzazioni richieste erano state rilasciate con delibera della giunta
regionale
del 21
luglio 1992, e che, a seguito di cio', in data 22 luglio 1992, era stata
costituita
un'associazione
temporanea di imprese al fine di provvedere alla costruzione ed alla
gestione
dell'impianto realizzando fra essa deducente ed una Servizi Ecologici;
- che,
subito dopo, il Comune di Valsinni, con delibera del 6 agosto 1992, aveva
affidato
in concessione
a detta associazione di imprese la costruzione e la gestione del ripetuto
impianto,
e aveva, altresi', autorizzato il sindaco a sottoscrivere la convenzione
che
avrebbe
dovuto formalizzare e regolare, sul piano contrattuale, i suoi rapporti
con la
concessionaria;
- che,
a questo punto, essa istante, essendosi dichiarata disponibile ad occuparsi
del
reperimento
dell'area destinata ad ospitare la discarica, aveva stipulato con tali
Salvatore
Manolio e Maria Fortunato un contratto preliminare di vendita finalizzato
all'acquisto
dell'area in argomento;
- che,
peraltro, il Co.re.co. aveva annullato la surrichiamata delibera comunale
di
affidamento
di concessione con provvedimento del 3 novembre 1992, il quale, tuttavia,
su suo
ricorso - asseritamente "appoggiato dall'esterno" dal comune - era stato,
prima,
sospeso
e, poi, annullato dal T.a.r. della Basilicata, rispettivamente, con ordinanza
del
27 gennaio
1993 e con sentenza del 14 luglio 1993;
- che,
cio' nonostante, il Comune di Valsinni, dopo aver tergiversato di fronte
alle sue
reiterate
sollecitazioni a concludere l'operazione, non aveva piu' inteso perfezionare
la
convenzione
dianzi ricordata.
La societa'
predetta, sulla cosi' fatta premessa, denuncio' che il Comune di Valsinni,
nello
svolgimento
delle trattative, aveva violato la regola della correttezza, incorrendo,
conseguentemente,
in responsabilita' precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., e
chiese
che lo stesso venisse condannato a pagarle, per il titolo in discorso,
lire
666.715.000,
oltre accessori.
La societa'
medesima, di poi, in via alternativa e/o subordinata, insto' perche' la
somma
come sopra
rivendicata le fosse attribuita a titolo di indennizzo per arricchimento
senza
causa
sul rilievo che la p.a. convenuta aveva finito per acquisire senza titolo
il progetto
di impianto
di discarica predisposto, con onerosi esborsi, da essa attrice.
Il Comune
di Valsinni si costitui' dinanzi al giudice nell'esposta guisa ex adverso
adito e
contrasto',
sotto diversi profili, le domande attoree.
Lo stesso
comune, nel corso della causa, ha proposto ricorso per regolamento
preventivo
della giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la
vertenza
soggetta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La Geoambitus
s.r.l. resiste al ricorso, notificatole il 20 novembre 2000, con
controricorso
del 28 dicembre 2000.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1) - Il
Comune di Valsinni, per supportare la proposta istanza per regolamento
di
giurisdizione,
deduce, innanzi tutto, che "il giudice ordinario e' sfornito di giurisdizione
in
ordine
alla domanda ex adverso proposta" perche' "l'art. 5 della legge 1034/71
dispone
(che)
sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i
ricorsi contro
atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici" e "nel
caso di
specie
il rapporto intercorso fra le parti", per come ricavabile da quanto esposto
in
narrativa,
"e' correttamente inquadrabile nell'ambito delle concessioni pubbliche,
e
segnatamente
delle concessioni di costruzione e di gestione ... "; dopo aver
puntualizzato,
quindi, non essere suscettibile di applicazione nella situazione controversa
la norma
di cui all'art. 31/bis L. 109/94 "che equipara, ai fini della tutela giurisdizionale,
le
concessioni
in materia di lavori pubblici agli appalti" per doversi intendere riferibile
tale
norma
alle sole concessioni di costruzione, ribadisce che, avuto riguardo ai
contorni
fattuali
del rapporto in argomento, avente, a suo dire, il proprio titolo in una
concessione
amministrativa,
non soltanto di costruzione ma, anche di gestione di bene pubblico, deve
aversi
per ferma l'assoggettabilita' della controversia considerata alla giurisdizione
esclusiva
del giudice amministrativo.
2) - La
Geoambitus s.r.l. resiste al ricorso prospettando, in primo luogo, che
"l'eccezione
di difetto
di giurisdizione sollevata" dalla controparte "appare prima facie infondata",
in
quanto
"la causa promossa davanti al Tribunale di Matera non nasce da una
concessione",
questa non essendo mai stata posta in essere, ma "riguarda ... il momento
anteriore
delle trattative precontrattuali che avrebbero dovuto portare alla stipula
della
Convenzione
di Concessione e che sono poi cadute per fatto delL'Amministrazione",
sicche'
le domande proposte contro il comune per responsabilita' precontrattuale
e per
arricchimento
ingiusto sono "a priori completamente fuori dal campo dell'art. 5 legge
TAR;
accampando,
secondariamente, ed in subordine, che quand'anche potesse ritenersi che
la vertenza
attenga ad una concessione, versandosi, nel caso esaminato, in una ipotesi
di concessione
di costruzione e di gestione di opere pubbliche, da aversi per equiparata
all'appalto
ai fini della tutela giurisdizionale dall'art. 31/bis L. 109/94, dovrebbe
ritenersi,
comunque,
sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso
deve essere disatteso.
In proposito,
soccorrono le seguenti osservazioni.
A) - per
cio' che concerne la causa avente ad oggetto la domanda di ristoro di danni
da
responsabilita'
precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., giova rilevare che Cass. SS. UU.
civ.,
sent. n. 9645 del 16.7.2001, pronunciando su fattispecie omologa a quella
in
esame,
ha enunciato il principio secondo il quale l'azione di risarcimento del
danno per
responsabilita'
precontrattuale - che costituisce una forma di responsabilita' aquiliana
-
nei confronti
di un ente pubblico in relazione a procedura di affidamento di appalto
pubblico,
se proposta, come quella di che trattasi, anteriormente al 10 agosto 2000
-
data di
entrata in vigore della L. 21.7.2000 n. 205, attributiva al giudice amministrativo
della
giurisdizione esclusiva nella materia considerata (art. 7) -, alla stregua
della
normativa
previgente, applicabile ratione temporis ex art. 5 cod. proc. civ., deve
intendersi
riservata alla cognizione del giudice ordinario, non essendo in contestazione
atti o
provvedimenti della procedura, o relativi all'individuazione del contraente
a seguito
dell'aggiudicazione,
o dell'aggiudicazione stessa, ma unicamente l'ingiustificato recesso
dalle
trattative a seguito di una condotta, assunta, non conforme al precetto
della
buona
fede, nell'irrilevanza della qualificazione in termini di diritto o di
interesse legittimo
della
situazione subiettiva dedotta in discussione come fonte del lamentato danno
ingiusto.
Alla stregua
dell'enunciazione riportata, condivisibile, e dalla quale non vi e' ragione
di
discostarsi,
va senz'altro ritenuta la riducibilita' della causa in discorso nell'ambito
della
sfera
di attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario.
B) - Quanto
alla causa concernente la domanda, subordinata, di attribuzione di
indennizzo
per arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., sempre avuto riguardo
l'epoca
di istituzione della lite, e' sufficiente far richiamo al fermissimo orientamento
della
giurisprudenza
di queste Sezioni Unite per il quale tale azione proposta contro la p.a.
ricade
nella giurisdizione del giudice ordinaria (cfr., in terminis, Cass. SS.
UU. civ., sent.
n. 1521
del 13.2.1991, id., sent. n. 807 del 20.11.1999).
Dall'orientamento
considerato non vi e' ragione di discostarsi nella definizione del giudizio
in esame,
giusta quanto evidenziato, afferente ad azione di arricchimento senza causa,
assunto,
realizzato nel quadro di una, non perfezionata, trattativa per affidamento
di
lavoro
pubblico.
C) - Giova
puntualizzare, prima di concludere, che non colgono nel segno i richiami
alle
enunciazioni
di cui a Cass. SS.UU. civ., sent. n. 15608 del 10.12.2001 fatti dalla p.a.
ricorrente
in replica alle conclusioni del pubblico ministero; le enunciazioni cennate,
di
vero,
si riferiscono a vertenza riguardante fattispecie di rapporto concessorio
costituito
ed in
atto, alla quale la situazione qui discussa non e' assimilabile.
D) - Corollario
di tutto quanto precede e' che il ricorso deve essere rigettato e che va
dichiarata
la giurisdizione dei giudice ordinario sulla causa in argomento.
4) - Le
spese vengono compensate fra i contendenti.
P.Q.M.
La Corte
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese fra
le parti.
Cosi'
deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della
Corte
Suprema
di Cassazione, il 10 ottobre 2002.
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA IL 19 NOVEMBRE 2002
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