Giurisprudenza - Appalti

Cassazione, Sez. Un., Ordinanza  19 novembre 2002 n. 16319 sulla responsabilità precontrattuale in materia di appalti e giurisdiizone ante legge n. 205/2000    

           

           ORDINANZA 

           sul ricorso proposto da: 
           Comune di Valsinni, in persona del Sindaco pro - tempore, domiciliato in Roma, presso La
           Cancelleria Della Corte Suprema Di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato
           Vincenzo Montagna giusta delega a margine del ricorso; 

           - ricorrente - 

           contro 

           Geoambitus s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente
           domiciliata in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell'avvocato Enrico Romanelli, che
           la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Marco Casavecchia, 
           Antonio Rizzo, giusta delega a margine del controricorso; 

           - controricorrente - 

           per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del Tribunale di Matera; 
           uditi gli avvocati Vincenzo Montagna, Marco Casavecchia; 
           udita la relazione dalla causa svolta nella camera di consiglio il 10/10/02 dal Consigliere
           Dott. Giovanni Paolini; 
           lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il
           quale chiede che la Corte rigetti il ricorso presentato dal Comune di Valsinni e affermi la
           giurisdizione del giudice ordinario. 

           SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

           La Geoambitus s.r.l. con atto del 10 gennaio 1996, cito' dinanzi al Tribunale di Matera il
           Comune di Valsinni, esponendo: 
           - che, con lettera del 17 dicembre 1991, aveva offerto al comune anzidetto la propria
           disponibilita' a progettare e realizzare nel territorio comunale, nonche' a gestire un
           impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, assumendosi l'onere dei costi
           correlativi, che avrebbe, poi, recuperato "attraverso la applicazione della tariffa di
           smaltimento ai comuni ed ai privati conferenti"; 
           - che l'offerta era stata accolta positivamente e che, individuato il sito in cui avrebbe
           dovuto essere costruito l'impianto cennato, aveva inviato il progetto dello stesso alla
           p.a. convenuta, la quale, alla sua volta, in data 3 febbraio 1992, aveva trasmesso tale
           progetto alla Regione Basilicata, sollecitandone l'approvazione, in particolare, con nota
           del 27 aprile 1992; 
           - che le autorizzazioni richieste erano state rilasciate con delibera della giunta regionale
           del 21 luglio 1992, e che, a seguito di cio', in data 22 luglio 1992, era stata costituita
           un'associazione temporanea di imprese al fine di provvedere alla costruzione ed alla
           gestione dell'impianto realizzando fra essa deducente ed una Servizi Ecologici; 
           - che, subito dopo, il Comune di Valsinni, con delibera del 6 agosto 1992, aveva affidato
           in concessione a detta associazione di imprese la costruzione e la gestione del ripetuto
           impianto, e aveva, altresi', autorizzato il sindaco a sottoscrivere la convenzione che
           avrebbe dovuto formalizzare e regolare, sul piano contrattuale, i suoi rapporti con la
           concessionaria; 
           - che, a questo punto, essa istante, essendosi dichiarata disponibile ad occuparsi del
           reperimento dell'area destinata ad ospitare la discarica, aveva stipulato con tali
           Salvatore Manolio e Maria Fortunato un contratto preliminare di vendita finalizzato
           all'acquisto dell'area in argomento; 
           - che, peraltro, il Co.re.co. aveva annullato la surrichiamata delibera comunale di
           affidamento di concessione con provvedimento del 3 novembre 1992, il quale, tuttavia,
           su suo ricorso - asseritamente "appoggiato dall'esterno" dal comune - era stato, prima,
           sospeso e, poi, annullato dal T.a.r. della Basilicata, rispettivamente, con ordinanza del
           27 gennaio 1993 e con sentenza del 14 luglio 1993; 
           - che, cio' nonostante, il Comune di Valsinni, dopo aver tergiversato di fronte alle sue
           reiterate sollecitazioni a concludere l'operazione, non aveva piu' inteso perfezionare la
           convenzione dianzi ricordata. 
           La societa' predetta, sulla cosi' fatta premessa, denuncio' che il Comune di Valsinni, nello
           svolgimento delle trattative, aveva violato la regola della correttezza, incorrendo,
           conseguentemente, in responsabilita' precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., e
           chiese che lo stesso venisse condannato a pagarle, per il titolo in discorso, lire
           666.715.000, oltre accessori. 
           La societa' medesima, di poi, in via alternativa e/o subordinata, insto' perche' la somma
           come sopra rivendicata le fosse attribuita a titolo di indennizzo per arricchimento senza
           causa sul rilievo che la p.a. convenuta aveva finito per acquisire senza titolo il progetto
           di impianto di discarica predisposto, con onerosi esborsi, da essa attrice. 
           Il Comune di Valsinni si costitui' dinanzi al giudice nell'esposta guisa ex adverso adito e
           contrasto', sotto diversi profili, le domande attoree. 
           Lo stesso comune, nel corso della causa, ha proposto ricorso per regolamento
           preventivo della giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la vertenza
           soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
           La Geoambitus s.r.l. resiste al ricorso, notificatole il 20 novembre 2000, con
           controricorso del 28 dicembre 2000. 

           MOTIVI DELLA DECISIONE 

           1) - Il Comune di Valsinni, per supportare la proposta istanza per regolamento di
           giurisdizione, deduce, innanzi tutto, che "il giudice ordinario e' sfornito di giurisdizione in
           ordine alla domanda ex adverso proposta" perche' "l'art. 5 della legge 1034/71 dispone
           (che) sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro
           atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici" e "nel caso di
           specie il rapporto intercorso fra le parti", per come ricavabile da quanto esposto in
           narrativa, "e' correttamente inquadrabile nell'ambito delle concessioni pubbliche, e
           segnatamente delle concessioni di costruzione e di gestione ... "; dopo aver
           puntualizzato, quindi, non essere suscettibile di applicazione nella situazione controversa
           la norma di cui all'art. 31/bis L. 109/94 "che equipara, ai fini della tutela giurisdizionale, le
           concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti" per doversi intendere riferibile tale
           norma alle sole concessioni di costruzione, ribadisce che, avuto riguardo ai contorni
           fattuali del rapporto in argomento, avente, a suo dire, il proprio titolo in una concessione
           amministrativa, non soltanto di costruzione ma, anche di gestione di bene pubblico, deve
           aversi per ferma l'assoggettabilita' della controversia considerata alla giurisdizione
           esclusiva del giudice amministrativo. 
           2) - La Geoambitus s.r.l. resiste al ricorso prospettando, in primo luogo, che "l'eccezione
           di difetto di giurisdizione sollevata" dalla controparte "appare prima facie infondata", in
           quanto "la causa promossa davanti al Tribunale di Matera non nasce da una
           concessione", questa non essendo mai stata posta in essere, ma "riguarda ... il momento
           anteriore delle trattative precontrattuali che avrebbero dovuto portare alla stipula della
           Convenzione di Concessione e che sono poi cadute per fatto delL'Amministrazione",
           sicche' le domande proposte contro il comune per responsabilita' precontrattuale e per
           arricchimento ingiusto sono "a priori completamente fuori dal campo dell'art. 5 legge TAR;
           accampando, secondariamente, ed in subordine, che quand'anche potesse ritenersi che
           la vertenza attenga ad una concessione, versandosi, nel caso esaminato, in una ipotesi
           di concessione di costruzione e di gestione di opere pubbliche, da aversi per equiparata
           all'appalto ai fini della tutela giurisdizionale dall'art. 31/bis L. 109/94, dovrebbe ritenersi,
           comunque, sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. 
           Il ricorso deve essere disatteso. 
           In proposito, soccorrono le seguenti osservazioni. 
           A) - per cio' che concerne la causa avente ad oggetto la domanda di ristoro di danni da
           responsabilita' precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., giova rilevare che Cass. SS. UU.
           civ., sent. n. 9645 del 16.7.2001, pronunciando su fattispecie omologa a quella in
           esame, ha enunciato il principio secondo il quale l'azione di risarcimento del danno per
           responsabilita' precontrattuale - che costituisce una forma di responsabilita' aquiliana -
           nei confronti di un ente pubblico in relazione a procedura di affidamento di appalto
           pubblico, se proposta, come quella di che trattasi, anteriormente al 10 agosto 2000 -
           data di entrata in vigore della L. 21.7.2000 n. 205, attributiva al giudice amministrativo
           della giurisdizione esclusiva nella materia considerata (art. 7) -, alla stregua della
           normativa previgente, applicabile ratione temporis ex art. 5 cod. proc. civ., deve
           intendersi riservata alla cognizione del giudice ordinario, non essendo in contestazione
           atti o provvedimenti della procedura, o relativi all'individuazione del contraente a seguito
           dell'aggiudicazione, o dell'aggiudicazione stessa, ma unicamente l'ingiustificato recesso
           dalle trattative a seguito di una condotta, assunta, non conforme al precetto della
           buona fede, nell'irrilevanza della qualificazione in termini di diritto o di interesse legittimo
           della situazione subiettiva dedotta in discussione come fonte del lamentato danno
           ingiusto. 
           Alla stregua dell'enunciazione riportata, condivisibile, e dalla quale non vi e' ragione di
           discostarsi, va senz'altro ritenuta la riducibilita' della causa in discorso nell'ambito della
           sfera di attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario. 
           B) - Quanto alla causa concernente la domanda, subordinata, di attribuzione di
           indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., sempre avuto riguardo
           l'epoca di istituzione della lite, e' sufficiente far richiamo al fermissimo orientamento della
           giurisprudenza di queste Sezioni Unite per il quale tale azione proposta contro la p.a.
           ricade nella giurisdizione del giudice ordinaria (cfr., in terminis, Cass. SS. UU. civ., sent.
           n. 1521 del 13.2.1991, id., sent. n. 807 del 20.11.1999). 
           Dall'orientamento considerato non vi e' ragione di discostarsi nella definizione del giudizio
           in esame, giusta quanto evidenziato, afferente ad azione di arricchimento senza causa,
           assunto, realizzato nel quadro di una, non perfezionata, trattativa per affidamento di
           lavoro pubblico. 
           C) - Giova puntualizzare, prima di concludere, che non colgono nel segno i richiami alle
           enunciazioni di cui a Cass. SS.UU. civ., sent. n. 15608 del 10.12.2001 fatti dalla p.a.
           ricorrente in replica alle conclusioni del pubblico ministero; le enunciazioni cennate, di
           vero, si riferiscono a vertenza riguardante fattispecie di rapporto concessorio costituito
           ed in atto, alla quale la situazione qui discussa non e' assimilabile. 
           D) - Corollario di tutto quanto precede e' che il ricorso deve essere rigettato e che va
           dichiarata la giurisdizione dei giudice ordinario sulla causa in argomento. 
           4) - Le spese vengono compensate fra i contendenti. 

           P.Q.M. 

           La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese fra le parti. 
           Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte
           Suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2002. 
           DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 NOVEMBRE 2002 
 

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