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Giurisprudenza
- Appalti
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Corte di Giustizia CEE
ordinanza 29 aprile 2004, sulla tutela cautelare ante causam
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 29 aprile 2004 * «Art. 104, n. 3, del regolamento di
procedura – Direttiva
89/665/CEE – Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici –
Misure
provvisorie ante causam» Nella
causa C-202/03, avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma
dell’art. 234 CE dal Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia,
sezione staccata di Brescia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra DAC SpA e Azienda Ospedaliera Spedali Civili di
Brescia, in presenza di: Pellegrini SpA domanda
vertente sull’interpretazione degli artt. 1, n. 3, e 2, n. 1, lett. a),
della
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come
modificata
dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina
le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L
209, pag.
1), LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N.Cunha Rodrigues
(relatore),
presidente di Sezione, dai sigg. J.-P.Puissochet e K. Lenaerts,
giudici, avvocato generale: sig. P. Léger cancelliere: sig. R. Grass dopo aver informato il giudice del rinvio
dell’intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in
conformità
all’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, dopo aver invitato
gli
interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a
presentare le loro eventuali osservazioni in merito, sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1
Con ordinanza
del 24 aprile 2003, pervenuta alla Corte il 13 maggio seguente, il
Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia,
ha
proposto, ai sensi dell’art. 234 CE, una questione pregiudiziale avente
ad
oggetto l’interpretazione degli artt. 1, n. 3, e
2, n. 1, lett. a), della direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione
delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici di
forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla
direttiva del
Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) (in
prosieguo: la «direttiva»). 2
Tale
questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che
oppone la
società DAC Spa (in prosieguo: la «DAC») e l'Azienda
Ospedaliera «Spedali
Civili» di Brescia (in prosieguo: la «Spedali
Civili») in merito
all'aggiudicazione di un appalto pubblico relativo alla fornitura di
generi
alimentari per un periodo di 36 mesi. La
normativa
comunitaria 3
L'art. 1, n.
3, della direttiva prevede: «Gli Stati membri garantiscono che
le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che
gli Stati membri
possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto
interesse a
ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di
forniture o di
lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una
violazione
denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la
persona che
desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato
l'autorità
aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di
presentare un ricorso». 4
L'art. 2, n.
1, della direttiva sancisce quanto segue: «Gli Stati membri fanno
sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui
all'articolo 1
prevedano i poteri che permettano di: a) prendere
con la massima
sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi
a
riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli
interessi
coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far
sospendere la
procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l'esecuzione di
qualsiasi
decisione presa dalle autorità aggiudicatrici; (…)». La
controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale 5
Emerge
dall'ordinanza di rinvio che la Spedali Civili ha indetto una gara
d'appalto
con bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee il
28 marzo 2002. Tale gara aveva ad oggetto la fornitura globale di
generi
alimentari per la durata di 36 mesi per un importo presunto a base
d'asta di €
9 000 000, oltre ad I.V.A.. Era previsto che l'aggiudicazione avvenisse
a
favore dell'impresa che avesse presentato l'offerta economicamente
più
vantaggiosa in base ai criteri elencati nel capitolato speciale di gara. 6
La DAC ha
presentato un'offerta pari ad € 8 137 840,25, mentre quella di un'altra
impresa
concorrente, la Soc. Pellegrini SpA (in prosieguo: la
«Pellegrini») è stata di
€ 8 827 225,74. La commissione aggiudicatrice ha attribuito a
quest'ultima
complessivamente punti 96,095 e alla DAC punti 94,705. Per conseguenza
la gara
è stata provvisoriamente aggiudicata alla Pellegrini, mentre la
DAC si è
graduata al secondo posto. 7
La DAC ha
domandato al Presidente della commissione aggiudicatrice di conoscere
immediatamente il dettaglio del punteggio attribuito. Detta domanda
è stata
respinta. Tale società ha poi richiesto il rilascio della copia
del verbale
della seduta, nonché dei precedenti verbali di detta
commissione. Anche
quest'ultima istanza è stata disattesa. Conseguentemente, l'8
marzo 2003, la
DAC ha presentato formale richiesta di rilascio della documentazione di
gara ai
sensi di quanto previsto dall'art. 25 della L.
7.8.1990,
n. 241. 8
Non essendo
venuta in possesso della richiesta documentazione, il 10 marzo 2003 la
DAC ha
richiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
l'emissione di
un'immediata misura provvisoria diretta a vietare alla Spedali Civili
di
sottoscrivere il contratto con la Pellegrini. 9
A tal fine la
DAC ha sottolineato che, ben prima della scadenza del termine di 30
giorni
previsto dall'art. 25 della L. 7.8.1990, n. 241, per il rilascio della
richiesta documentazione, sarebbe potuta sopravvenire l'aggiudicazione
definitiva della gara a favore della Pellegrini. Gli estremi del
pregiudizio
grave ed irreparabile posti dalla DAC a fondamento della richiesta di
misura
provvisoria sarebbero rappresentati dal fatto che, se fosse stato
stipulato il
contratto, a tale società sarebbe stata preclusa la
possibilità di conseguire
la reintegrazione in forma specifica nella posizione della Pellegrini
in caso
di esito vittorioso del successivo ricorso di merito. 10
Il 10 marzo
2003 la domanda di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente, ai sensi
dell'art. 669 cod. proc. civ., è stata provvisoriamente accolta
inaudita altera
parte con contestuale fissazione dell'udienza del 18 marzo 2003 per la
comparizione delle parti. 11
In tale
ultima data il difensore della Spedali Civili ha manifestato la
disponibilità
di quest'ultima a rilasciare sollecitamente alla DAC copia di tutta la
documentazione
di gara. Tuttavia, alla successiva udienza del 4 aprile 2003, il
difensore
della DAC ha dichiarato a verbale di avere conseguito soltanto parte
della
documentazione di gara, non essendogli stata rilasciata quella relativa
all'offerta presentata dalla Pellegrini, nonché quella
pertinente le schede
tecniche elaborate dalla commissione, necessarie per formulare il
proprio
finale giudizio, contrariamente all'impegno in precedenza assunto. 12
Il difensore
della Spedali Civili ha dato atto con memoria in data 7 aprile 2003,
depositata
1'8 aprile 2003, della disponibilità da parte di quest'ultima al
rilascio della
documentazione mancante. Con ordinanza 12 aprile 2003 il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia ha preso atto di quanto sopra
e ha
rinviato la trattazione della causa all'udienza del 30 aprile 2003. 13
Con ordinanza
del 24 aprile 2003 detto giudice ha deciso di sospendere il
procedimento e di
adire la Corte in via pregiudiziale. 14
In tale
ordinanza il giudice del rinvio rileva che l'art. 21 della L.
6.12.1971, n.
1034, così come novellato dalla L. 21.7.2000, n. 205, che
disciplina i
procedimenti cautelari attivati davanti al giudice ordinario, non
consente
alcun intervento cautelare prima della formale introduzione
dell'impugnazione
rivolta avverso le operazioni di gara denunciate come illegittime. Tale
giudice
precisa che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la
tutela
cautelare accordabile da parte del giudice amministrativo è
esclusivamente
quella incidentale prevista successivamente alla proposizione
dell'impugnazione
di un provvedimento amministrativo a norma di detto art. 21, restando
conseguentemente esclusa la possibilità di applicare gli artt.
669 bis e
seguenti cod.proc. civ., che disciplinano in via generale i
procedimenti
cautelari proposti davanti al giudice ordinario con previsione che il
relativo
ricorso sia avanzato sia ante causam sia post causam. 15
Secondo il
giudice del rinvio la causa principale si caratterizza peraltro
peculiarmente
per il fatto che, sino a quando la Spedali Civili non avrà
rilasciato la
documentazione di gara, non è ipotizzabile la proposizione di
alcuna possibile
impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria e delle precedenti
operazioni di
gara, in difetto di ogni riscontro da parte della DAC della
legittimità degli
atti posti in essere da parte della commissione aggiudicatrice. 16
Orbene, il
giudice del rinvio afferma che l'art. 2, n. 1, lett. a), della
direttiva pare
dunque privilegiare ogni possibile intervento da parte del giudice
volto ad
ovviare ad ogni violazione che sia stata commessa in sede di gara,
sì che
l'aggiudicazione definitiva possa intervenire a favore dell'impresa, la
cui
offerta debba essere prescelta in base alla legittima applicazione
delle norme
che disciplinano lo svolgimento della procedura di gara. 17
Inoltre, tale
giudice osserva che, nella sentenza della Corte 19 settembre 1996,
causa
C-236/95, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4459), quest'ultima ha
stabilito
che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva, gli Stati membri sono
tenuti, più
generalmente, a conferire ai loro organi competenti a conoscere dei
ricorsi la
facoltà di adottare, indipendentemente da ogni azione previa,
qualsiasi
provvedimento provvisorio. 18
Alla luce di
tali considerazioni il Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia,
sezione staccata di Brescia, ha deciso di sottoporre alla Corte le
seguenti
questioni pregiudiziali: «1) se la
diversa tutela cautelare
prevista per le pretese comunitarie accordabile dal giudice
amministrativo
nazionale nelle procedure d'appalto rispetto a quella prevista
nell'ordinamento
interno per i diritti riconosciuti nelle liti fra soggetti privati
ovvero in
quelle fra questi ultimi e l'Amministrazione per le quali abbia
giurisdizione
nell'ordinamento nazionale il giudice ordinario violi o meno il
principio di
collaborazione sancito dall'art. 10 del Trattato, che fa obbligo, in
assenza di
un sistema processuale armonizzato, di riconoscere alle suddette
pretese
comunitarie l'identica forma di tutela e non già una tutela
meramente
incidentale e, dunque, meno efficace rispetto a quella garantita con
carattere
di generalità agli altri diritti nazionali; 2) se
inoltre l'art. 21 della L.
6.12.1971, n. 1034, così come novellato dall'art. 3 della L.
21.7.2000, n. 205,
nella parte in cui non prevede che fra i possibili mezzi di ricorso
urgente sia
previsto quello ante causam, come tale diretto ad impedire in via
immediata che
l'Amministrazione dia ulteriore corso alla sottoscrizione del contratto
dopo la
conclusione di una procedura di gara, del tutto indipendentemente dalla
proposizione di una previa azione d'impugnazione di un atto della
stessa
procedura, rappresenti o meno sufficiente adempimento della previsione
di cui
all'art. 1, n. 3, della direttiva (…), che fa obbligo a tutti gli Stati
membri
d'introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali ricorsi pienamente
accessibili per quanti intendano richiedere la riparazione di un danno
subito o
comunque temano di subire una lesione in dipendenza di una decisione
della
commissione di gara per il conseguimento di un appalto pubblico; 3) se la
suddetta tutela
cautelare accordabile dal giudice amministrativo nazionale integri o
meno
violazione dell'art. 2, [n. 1,] lett. a), della suddetta direttiva, che
fa
obbligo di prendere con la massima sollecitudine e con procedura
d'urgenza
provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che
altri
danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti
intesi a
sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica
di un
appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle
autorità
aggiudicatrici; 4) se,
infine, la stessa forma di
tutela cautelare violi o meno concorrentemente l'art. 6, [n. 2], del
Trattato
che, nel codificare il rispetto da parte dell'Unione dei diritti
fondamentali
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e
delle libertà fondamentali, ha fatto proprio il principio
dell'effettività
della tutela giurisdizionale stabilito dagli artt. 6 e 13 della stessa
Convenzione, facendo obbligo agli Stati membri di assicurarne la piena
operatività nei rispettivi ordinamenti nazionali». Sulle
questioni
pregiudiziali 19
Con la
seconda e la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se la
direttiva, e in particolare gli artt. 1, n. 3, e 2, n. 1, lett. a),
della
stessa, debbano essere interpretati nel senso che impongono agli Stati
membri
di stabilire i poteri che consentono di adottare provvedimenti
provvisori ancor
prima che si proponga un ricorso di merito. 20
A tale
proposito si deve rilevare che la Corte, nella menzionata sentenza
Commissione/Grecia, punto 11, ha deciso che, in forza dell'art. 2 della
direttiva, gli Stati membri sono tenuti a conferire ai loro organi
competenti a
conoscere dei ricorsi la facoltà di adottare, indipendentemente
da ogni azione
previa, qualsiasi provvedimento provvisorio, compresi i provvedimenti
intesi a
sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica
di un
appalto. 21
Tale
giurisprudenza è stata confermata dalla Corte nella sentenza 15
maggio 2003,
causa C-214/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-4667, punto 98). Al
punto 99
di tale sentenza, la Corte ha aggiunto che una normativa nazionale che
prevede
la possibilità di adottare provvedimenti provvisori non
può essere
considerata come un sistema di tutela giurisdizionale provvisorio
adeguato al
fine di porre rimedio in modo efficace alle violazioni eventualmente
commesse
dalle amministrazioni aggiudicatrici, in quanto essa impone, come
regola
generale, la previa proposizione di un ricorso di merito quale
condizione per
adottare un provvedimento provvisorio contro la decisione di tale
amministrazione. 22
Si può
chiaramente evincere da tale giurisprudenza, in risposta alla seconda e
alla
terza questione, che l'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva deve
essere
interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a conferire ai
loro
organi competenti a conoscere dei ricorsi la facoltà di
adottare,
indipendentemente dalla previa proposizione di un ricorso di merito,
qualsiasi
provvedimento provvisorio, compresi i provvedimenti intesi a sospendere
o a far
sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica dell'appalto in
esame. 23
Poiché
tale
risposta deriva da una disposizione specifica del diritto comunitario,
ossia
l'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva, non si deve fare riferimento
a
disposizioni più generali dell'ordinamento giuridico
comunitario, quali, in
particolare, gli artt. 10 CE o 6, n. 2, UE, menzionati rispettivamente
nella
prima e nella quarta questione. Non si deve
dunque
rispondere a tali due questioni. Sulle
spese 24
Le spese
sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte,
non
possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA
CORTE (Quarta Sezione), statuendo sulla questione sottopostale dal Tribunale
amministrativo
regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia con ordinanza
24 aprile
2003, così provvede: L'art. 2, n.
1, lett. a), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989,
89/665/CEE, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla
direttiva del
Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere
interpretata nel
senso che gli Stati membri sono tenuti a conferire ai loro organi
competenti a
conoscere dei ricorsi la facoltà di adottare, indipendentemente
dalla previa
proposizione di un ricorso di merito, qualsiasi provvedimento
provvisorio,
compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la
procedura di
aggiudicazione pubblica dell'appalto in esame. Lussemburgo,
29 aprile 2004 Il cancelliere
Il
presidente della Quarta Sezione R. Grass
J.N.
Cunha Rodrigues
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