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Giurisprudenza
- Appalti
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direttore Avv. Federico Lorenzini Corte di
giustizia europea, Sez. II, 4/10/2007 n. C-217/06, sull’obbligo di una
gara
pubblica per l’esecuzione di lavori aggiuntivi che superano la soglia
comunitaria avente
ad
oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE,
proposto il 12 maggio
2006, Commissione
delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis, in
qualità di agente,
assistito dall’avv. R. Mollica, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, avvocato
generale: sig. M. Poiares Maduro cancelliere:
sig. R. Grass vista
la fase
scritta del procedimento, vista
la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare
la
causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1
Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede
alla Corte di
dichiarare che, avendo il Comune di Stintino attribuito direttamente
alla
Maresar Soc. cons. a rl (in prosieguo: la «Maresar»),
mediante la convenzione 2
ottobre 1991, n. 7 (in prosieguo: la «convenzione»), e
mediante gli atti
aggiuntivi alla medesima connessi, l’appalto di lavori pubblici avente
ad
oggetto la realizzazione delle opere menzionate nella deliberazione del
Consiglio comunale di Stintino 14 dicembre 1989, n. 48, e segnatamente
la
«progettazione esecutiva e costruzione delle opere per
l’adeguamento
tecnologico e strutturale, riordino e completamento delle reti idriche
e
fognanti, della rete viaria, delle strutture ed attrezzature di
servizio
dell’abitato, dei nuclei di insediamento turistico esterni e del
territorio del
Comune di Stintino, compreso il risanamento ed il disinquinamento della
costa e
dei centri turistici dello stesso», senza ricorrere alle
procedure di aggiudicazione
previste dalla direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che
coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L
185, pag.
5) e, in particolare, senza pubblicare alcun bando di gara nella
Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica italiana
è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza della citata direttiva, e in
particolare
degli artt. 3 e 12 della medesima. 4
L’art. 3, n. 1, della citata direttiva definisce il contratto di
concessione
come «un contratto analogo a quelli di cui all’articolo 1,
lettera a), ma in
cui la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente nel
diritto
di gestire l’opera, oppure in questo diritto accompagnato da un
prezzo». 5
Sempre l’art. 3, n. 1, precisa inoltre che le disposizioni della
direttiva
71/305 non sono applicabili ai contratti di concessione. 6
Ai sensi dell’art. 12 della direttiva 71/305: «Le
amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto di
lavori
pubblici (…) fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara. Questo
bando è
inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee ed è
pubblicato per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee (...)». 7
L’art. 7, n. 1, della medesima direttiva stabilisce quanto segue: «Le
disposizioni
dei titoli II, III e IV nonché quelle di cui all’articolo 9,
sono applicate,
secondo le condizioni stabilite all’articolo 5, agli appalti di lavori
pubblici
il cui valore di stima eguagli o superi 1 000 000 di unità di
conto». 8
La convenzione, conclusa tra il Comune di Stintino e la Maresar senza
pubblicità né procedura di messa in concorrenza, è
stata seguita, nel periodo
1992-2001, dalla stipula, intervenuta tra le stesse parti, di undici
atti
aggiuntivi che affidano alla Maresar la realizzazione di opere
determinate
rientranti nella convenzione, nonché quella di tutte le
attività
tecnico-amministrative necessarie fino al collaudo dei lavori. Il
corrispettivo
di ciascuno di tali interventi è fissato nei detti atti. 9
A seguito del ricevimento di una denuncia, la Commissione, ritenendo
che la
convenzione costituisse appalto di lavori pubblici la cui attribuzione
diretta
al di fuori di qualsiasi procedura di messa in concorrenza violasse la
normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, ha trasmesso, il
30 marzo
2004, alla Repubblica italiana una lettera di diffida alla quale
quest’ultima
ha risposto con lettera del 30 giugno 2004. 10
La Commissione, non ritenendo soddisfacenti le spiegazioni fornite in
tale
risposta, ha inviato, il 13 ottobre 2004, alla Repubblica italiana un
parere
motivato, con il quale invitava tale Stato membro ad adottare le misure
richieste per conformarsi ad esso nel termine di due mesi a partire
dalla sua
notifica. La Repubblica italiana ha risposto a tale parere motivato con
la
lettera del 3 gennaio 2005. Sul
ricorso 12
La Commissione constata che, nella loro risposta al parere motivato, le
autorità italiane non contestano più il fatto che la
convenzione debba essere
considerata appalto pubblico. 13
Essa considera che le autorità italiane hanno riconosciuto la
violazione
commessa per quanto riguarda le opere già praticamente compiute
e un bacino di
regolazione idraulica che, alla data alla quale esse hanno inviato la
loro
risposta, era realizzato al 30 14
La Commissione fa tuttavia valere che il bacino di regolazione
idraulica è
oggetto di uno solo degli undici atti aggiuntivi e considera che le
autorità italiane
non forniscono alcuna informazione con riferimento allo stato di
avanzamento
dei lavori che costituiscono oggetto degli altri atti aggiuntivi
riguardanti
lavori che, nel complesso, rappresentano, per il periodo 1992-2001,
circa 16
milioni di euro. Essa ritiene, inoltre, che tali lavori riguardino
soltanto una
parte degli interventi che possono inscriversi nell’ambito della
convenzione,
che risulta conclusa per una durata indeterminata. 15
La Commissione ne deduce che, sebbene le autorità italiane
abbiano posto fine
ai rapporti con la Maresar «per quanto concerne la realizzazione
di
infrastrutture ricomprese nell’ambito della convenzione principale
oggetto di
contestazione ed abbia[no] proceduto (…) all’indizione di apposite gare
di
selezione pubblica dei soggetti affidatari», nessun elemento le
è stato
trasmesso e, in particolare, nessuna decisione ufficiale del Comune di
Stintino
atta a confermare che la convenzione abbia cessato di produrre effetti
giuridici. 16
Al riguardo, la convenzione n. 7/91, descritta al punto 1, conclusa il
2
ottobre 1991 tra il Comune di Stintino e la Maresar, insieme agli
undici atti
aggiuntivi che affidano alla Maresar la realizzazione di opere
determinate
rientranti nella convenzione, nonché quella di tutte le
attività
tecnico-amministrative necessarie fino al collaudo dei lavori, è
stata
approvata da un’autorità aggiudicatrice, il Comune di Stintino,
contro il
pagamento di un prezzo da esso corrisposto. Essa deve,
conseguentemente, in
conformità all’art. 1, lett. a), della direttiva 71/305, essere
considerata
appalto di lavori. Il governo italiano non oppone, del resto, alcuna
ulteriore
contestazione. 17
Pertanto, la Commissione ha ritenuto giustamente che tale appalto, che
superava
la soglia fissata dalla direttiva 71/305, avrebbe dovuto essere oggetto
di
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità
europee, come previsto dall’art. 12 di tale direttiva, e, di
conseguenza, ha
emesso un parere motivato nei confronti della Repubblica italiana allo
scopo di
far cessare l’inadempimento costituito dall’attribuzione di tale
appalto alla
Maresar, da parte del Comune di Stintino, senza procedura di messa in
concorrenza.
19
Nella fattispecie, tenuto conto degli elementi addotti dal governo
italiano, al
momento della scadenza del termine fissato nel parere motivato,
l’esecuzione
della convenzione irregolare proseguiva soltanto per la realizzazione
definitiva di un’opera, il bacino di regolazione idraulica, previsto
dall’atto
aggiuntivo n. 10. Altre opere erano terminate. Peraltro, la Commissione
non
dimostra che le affermazioni del governo italiano secondo cui il Comune
di
Stintino aveva ritirato alla Maresar l’esecuzione delle altre
prestazioni ad
essa affidate dalla convenzione controversa sarebbero erronee. 20
Il governo italiano non contesta più che il Comune di Stintino
sia venuto meno
agli obblighi ad esso incombenti, approvando la convenzione senza
procedura di
messa in concorrenza. Esso sostiene tuttavia, in primo luogo, che il
ricorso è
privo di oggetto in quanto l’appalto controverso aveva, alla scadenza
del
termine fissato nel parere motivato, esaurito quasi tutti i suoi
effetti. A
tale data, tenendo conto della fine della realizzazione del bacino di
regolazione idraulica, i lavori di cui trattasi sarebbero stati
compiuti per
l’82%. Pertanto, non sarebbe più stato materialmente possibile
conformarsi al
parere motivato. 21
Tuttavia, sebbene sia vero che, in materia di aggiudicazione degli
appalti
pubblici, la Corte abbia giudicato che un ricorso per inadempimento
è
irricevibile se, alla data di scadenza del termine fissato nel parere
motivato,
il contratto di cui trattasi aveva già esaurito tutti i suoi
effetti (v., in
tal senso, sentenze 31 marzo 1992, causa C-362/90, Commissione/Italia,
Racc.
pag. I-2353, punti 11 e 13, nonché 2 giugno 2005, causa
C-394/02,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4713, punto 18), nella fattispecie la
Corte
non può che constatare che la convenzione era, a tale data, in
corso di
esecuzione, in quanto i lavori non erano del tutto compiuti. L’appalto
non
aveva, pertanto, esaurito tutti i suoi effetti. 22
In secondo luogo, per dimostrare che non era stato legittimamente
possibile
conformarsi al parere motivato, le autorità italiane sostengono
che esse non
avevano potuto risolvere l’atto aggiuntivo riguardante la realizzazione
del
bacino di regolazione, tenuto conto del legittimo affidamento che era
potuto
sorgere in capo alla Maresar, a causa della durata del rapporto
contrattuale
protrattosi per più di dieci anni prima dell’avvio della fase
precontenziosa
del procedimento. 23
Tuttavia, il comportamento di un’autorità nazionale incaricata
di applicare il
diritto comunitario, che sia in contrasto con quest’ultimo, non
può
giustificare l’esistenza, in capo ad un operatore economico, di un
legittimo
affidamento sul fatto di poter beneficiare di un trattamento in
contrasto con
il diritto comunitario (v. sentenze 26 aprile 1988, causa C-316/86,
Krücken,
Racc. pag. 2213, punto 24, e 1º aprile 1993, cause riunite da
C-31/91 a
C-44/91, Lageder e a., Racc. pag. I-1761, punto 38) 24
La circostanza che la convenzione controversa sia stata firmata
più di dieci
anni fa è priva di rilievo per quanto concerne
l’irregolarità rispetto al
diritto comunitario e, di conseguenza, l’impossibilità che essa
faccia sorgere
un legittimo affidamento in capo alla Maresar (v., in tal senso,
sentenza 24
settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5325,
punto
45). 25
Da quanto precede risulta che la Repubblica italiana, avendo fatto
proseguire
l’esecuzione di almeno una delle opere affidate dal Comune di Stintino
alla
società Maresar, ai sensi della convenzione firmata il 2 ottobre
1991 e degli
atti aggiuntivi conclusi successivamente dalle stesse parti, è
venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 71/305/CEE, e in
particolare degli artt. 3 e 12 della medesima. 26
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente
è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
Poiché la Commissione ne
ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va
condannata
alle spese.
la Corte di Giustizia
Europea dichiara e statuisce: 1)
La Repubblica italiana, avendo fatto proseguire l’esecuzione di almeno
una
delle opere affidate dal Comune di Stintino alla società Maresar
Soc. cons. a
rl ai sensi della convenzione firmata il 2 ottobre 1991, n. 7, e degli
atti
aggiuntivi conclusi successivamente dalle stesse parti, è venuta
meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 26 luglio
1971,
71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
di lavori
pubblici, e in particolare degli artt. 3 e 12 della medesima. 2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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