CORTE
DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE IV - Sentenza 15 maggio
2008,
sull’applicabilità della disciplina comunitaria in materia di
offerte anomale
anche ai contratti sotto soglia di interesse transfrontaliero
Le
norme fondamentali del Trattato CE relative alla libertà di
stabilimento e alla
libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di
non
discriminazione, ostano a una normativa nazionale che, per quanto
concerne gli
appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dall’art. 6, n. 1,
lett. a),
della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina
le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come
modificata
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997,
97/52/CE, e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga
tassativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero
delle
offerte valide sia superiore a cinque, di procedere all’esclusione
automatica
delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione
da
fornire, in base all’applicazione di un criterio matematico previsto da
tale
normativa, precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici
qualsiasi
possibilità di verificare la composizione di tali offerte
richiedendo agli
offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime.
Ciò non si
verificherebbe nel caso in cui una normativa nazionale o locale, o
ancora
l’amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del numero
eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare
l’amministrazione
aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un
numero di
offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa
o da poter
compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che
tale
verifica potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di
sopra della
quale si applicherebbe l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente
basse.
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione
dell’art. 30,
n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che
coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199,
pag.
54), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 13
ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 328, pag. 1) (in prosieguo: la
«direttiva 93/37»),
e dei principi fondamentali del diritto comunitario in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici.
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito delle controversie che
oppongono la SECAP SpA (in prosieguo:
la «SECAP»)
e la Santorso Soc. coop. arl (in
prosieguo:
la «Santorso») al Comune di Torino in merito alla
compatibilità con il diritto
comunitario di una disposizione della normativa italiana che prevede,
per
quanto attiene agli appalti pubblici di lavori di valore inferiore alla
soglia
prevista dalla direttiva 93/37, l’esclusione automatica delle offerte
considerate anormalmente basse.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi del suo art. 6, n. 1, lett. a), la direttiva 93/37
si applica
«(...) agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al
netto
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore al
controvalore in
[euro] di 5 000 000 di DSP».
4 Ai sensi dell’art. 30 della direttiva 93/37, che figura al titolo IV
di
quest’ultima, intitolato «Norme comuni di partecipazione»,
il cui capitolo 3
riguarda i criteri di aggiudicazione dell’appalto:
«1. I criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice si fonda
per
l’aggiudicazione dell’appalto sono:
a) o unicamente il prezzo più basso;
b) o, quando l’aggiudicazione si fa a favore dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l’appalto: ad esempio il
prezzo,
il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la
redditività, il valore
tecnico.
(…)
4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente
basse
rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice prima di
poterle
rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in
merito
alla composizione dell’offerta e verifica detta composizione tenendo
conto
delle giustificazioni fornite.
L’amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione
giustificazioni
riguardanti l’economia del procedimento di costruzione o le soluzioni
tecniche
adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l’offerente
per eseguire i lavori o l’originalità del progetto
dell’offerente.
Se i documenti relativi all’appalto prevedono l’attribuzione al prezzo
più
basso, l’amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla
Commissione il
rifiuto delle offerte giudicate troppo basse.
(…)».
5 Il contenuto dell’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 è
ripreso in maniera
più articolata all’art. 55, intitolato «Offerte
anormalmente basse», della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004,
2004/18/CE,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
Conformemente al suo primo ‘considerando’, la direttiva 2004/18
riunisce in un
solo testo le direttive applicabili alle procedure di aggiudicazione
degli
appalti di lavori pubblici, di forniture, nonché di servizi e,
in ottemperanza
al suo art. 80, n. 1, doveva essere recepita nell’ordinamento giuridico
degli
Stati membri entro il 31 gennaio 2006.
6 La ragione sulla quale riposa la non esclusione automatica delle
offerte che
appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione emerge dal primo
comma
del quarantaseiesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/18, ai sensi
del quale
«[l]’aggiudicazione dell’appalto deve essere effettuata
applicando criteri
obiettivi (...) che assicurino una valutazione delle offerte in
condizioni di
effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto
l’applicazione
di due criteri di aggiudicazione: quello del “prezzo più basso”
e quello della
“offerta economicamente più vantaggiosa”». Tali due
criteri di aggiudicazione
sono enunciati agli artt. 30, n. 1, lett. a) e b), della direttiva
93/37 e 53,
n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2004/18.
La normativa nazionale
7 La direttiva 93/37 è stata recepita nell’ordinamento
giuridico italiano
con legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori
pubblici
(Supplemento ordinario alla GURI n. 41 del 19 febbraio 1994).
8 L’art. 21, comma 1 bis, della suddetta legge, nella versione
applicabile alle
controversie di cui alla causa principale (in prosieguo: la
«legge n. 109/94»),
così recita:
«Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore
al
controvalore in euro di 5 000 000 di DSP con il criterio del prezzo
più basso
di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare
l’anomalia delle
offerte di cui all’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE (...),
relativamente a
tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione
del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci più significative,
indicate nel bando
di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo
non
inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta. Il bando o la
lettera
di invito devono precisare le modalità di presentazione delle
giustificazioni,
nonché indicare quelle eventualmente necessarie per
l’ammissibilità delle
offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui
valori
minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame delle
giustificazioni
richieste prodotte non sia sufficiente ad escludere
l’incongruità dell’offerta,
il concorrente è chiamato ad integrare i documenti
giustificativi ed
all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito della ulteriore
verifica, in
contraddittorio.
Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore
alla
soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede
all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso
pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del
presente
comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile
qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque».
Cause principali e questioni pregiudiziali
9 La SECAP ha partecipato
ad una gara
d’appalto a procedura aperta indetta dal Comune di Torino durante il
mese di
dicembre del 2002, relativa ad un appalto pubblico di lavori per un
importo
stimato di EUR 4 699 999. Alla data della suddetta gara, la soglia di
applicazione della direttiva 93/37 era fissata in EUR 6 242 028, in
conformità all’art. 6, n. 1, lett. a), della
direttiva medesima. La Santorso ha partecipato
ad una gara
d’appalto analoga, indetta nel corso del mese di settembre del 2004,
per un
importo stimato di EUR 5 172 579. A tale ultima
data, la
soglia di applicazione della direttiva 93/37 si collocava a EUR 5 923
624. Di
conseguenza, in entrambi i casi, il valore stimato degli appalti in
questione
era inferiore alle rispettive soglie d’applicazione della direttiva
93/37.
10 I bandi con cui il Comune di Torino ha indetto le suddette gare
d’appalto
precisavano che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata in base al
criterio
del maggior ribasso, con verifica delle offerte anormalmente basse e
senza
esclusione automatica di queste ultime. Tali bandi si fondavano su una
delibera
della Giunta comunale la quale prevedeva che il criterio del maggior
ribasso
avrebbe comportato la verifica delle offerte anomale, conformemente
alla
direttiva 93/37, anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, disapplicando quindi l’art. 21, n. 1 bis, della legge n.
109/94
nella parte in cui prevede l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente
basse.
11 La valutazione delle offerte ha consentito di classificare quelle
della
SECAP e della Santorso al primo posto tra le offerte considerate
«non anomale».
Successivamente alla verifica delle offerte anormalmente basse, il
Comune ha
infine rifiutato le offerte della SECAP e della Santorso, accogliendo
quelle di
altre società.
12 La SECAP e la Santorso hanno impugnato
tale decisione dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte, sostenendo che la legge n.
109/94 impone
all’amministrazione aggiudicatrice l’obbligo tassativo di escludere le
offerte
anormalmente basse, non lasciando alcun margine di
discrezionalità in ordine
alla possibilità di procedere alla verifica in contraddittorio.
13 Con sentenze 11 ottobre 2004 e 30 aprile 2005, il suddetto giudice
ha
respinto rispettivamente i ricorsi della SECAP e della Santorso con la
motivazione che la procedura di esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse non rappresenta un obbligo per le amministrazioni
aggiudicatrici, lasciando piuttosto a queste ultime la facoltà
di disporre una
verifica dell’eventuale anomalia risultante dalla modicità di
tali offerte,
anche per gli appalti d’importo inferiore alla soglia comunitaria.
14 La SECAP e la Santorso hanno impugnato
tali sentenze di rigetto dinanzi al Consiglio
di Stato. Quest’ultimo condivide la tesi di tali società quanto
al carattere
vincolante della regola dell’esclusione automatica delle offerte
anormalmente
basse, senza restare tuttavia insensibile agli argomenti avanzati dal
Comune di
Torino, il quale, basandosi su dati statistici, fa presente che tale
regola, a
causa della sua assoluta rigidità, incentiva gli accordi
collusivi tra imprese
le quali si accordano sul prezzo al fine di influenzare l’esito della
gara
d’appalto, arrecando in tal modo pregiudizio sia all’amministrazione
aggiudicatrice sia agli altri offerenti, che, per la maggior parte,
sono
imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro.
15 Il giudice del rinvio cita la giurisprudenza della Corte secondo la
quale,
relativamente ai contratti che, quanto all’oggetto, non rientrano
nell’ambito
di applicazione delle direttive in materia di appalti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i principi
fondamentali
del Trattato CE, segnatamente il principio di non discriminazione in
base alla
nazionalità (v., in particolare, sentenza 7 dicembre 2000, causa
C 324/98,
Telaustria e Telefonadress, Racc. pag. I 10745, punto 60),
nonché la
giurisprudenza che vieta agli Stati membri di emanare disposizioni che
prevedono, relativamente agli appalti pubblici di lavori il cui importo
è
superiore alla soglia comunitaria, l’esclusione d’ufficio di talune
offerte
determinate in base all’applicazione di un criterio matematico, invece
di
obbligare l’amministrazione aggiudicatrice ad applicare la procedura di
verifica in contraddittorio stabilita dalla normativa comunitaria (v.,
in
particolare, sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo,
Racc.
pag. 1839, punto 19).
16 Alla luce di tali considerazioni e nutrendo dubbi quanto alla
soluzione
della questione se la regola della verifica in contraddittorio delle
offerte
anormalmente basse possa essere considerata un principio fondamentale
del
diritto comunitario, in grado di prevalere sulle eventuali disposizioni
nazionali contrarie, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il
giudizio
e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni
pregiudiziali,
formulate in maniera analoga nelle due cause C 147/06 e C 148/06:
«1) Se la regola stabilita dal par. 4 dell’art. 30 della
direttiva 93/37 (...),
o quella analoga recata dai parr. 1 e 2 dell’art. 55 della direttiva
2004/18
(…) (laddove ritenuto quest’ultimo il parametro normativo rilevante),
secondo
cui, qualora le offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla
prestazione,
l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, ha
l’obbligo di richiedere,
per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla
composizione
dell’offerta e di verificare detta composizione tenendo conto delle
giustificazioni fornite, enunci, o no, un principio fondamentale del
diritto
comunitario;
2) In caso di risposta negativa al precedente quesito, se la regola
stabilita
dal par. 4 dell’art. 30 della direttiva 93/37 (…), o quella analoga
recata dai
parr. 1 e 2 dell’art. 55 della direttiva 2004/18 (…) (laddove ritenuto
quest’ultimo il parametro normativo rilevante), secondo cui, qualora le
offerte
appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione,
l’amministrazione
aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, ha l’obbligo di richiedere,
per
iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione
dell’offerta e di verificare detta composizione tenendo conto delle
giustificazioni fornite, pur non presentando le caratteristiche di un
principio
fondamentale del diritto comunitario, sia, o no, un corollario
implicito o un
“principio derivato” del principio di concorrenza, considerato in
coordinamento
con quelli della trasparenza amministrativa e della non discriminazione
in base
alla nazionalità, e se, quindi, come tale, esso sia dotato, o
no, d’immediata
vincolatività e di forza prevalente sulle normative interne
eventualmente
difformi, dettate dagli Stati membri per disciplinare gli appalti di
lavori
pubblici esulanti dal campo di diretta applicabilità del diritto
comunitario».
17 Con ordinanza del presidente della Corte 10 maggio 2006 i
procedimenti C
147/06 e C 148/06 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale
nonché
della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
18 Con le sue questioni, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice
del rinvio chiede in sostanza se i principi fondamentali del diritto
comunitario che disciplinano anche l’aggiudicazione degli appalti
pubblici, di
cui l’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 costituirebbe una specifica
espressione, ostino ad una normativa nazionale che, per quanto riguarda
gli
appalti di valore inferiore alla soglia fissata dall’art. 6, n. 1,
lett. a), di
tale direttiva, impone alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il
numero
delle offerte valide sia superiore a cinque, di procedere
all’esclusione
automatica delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla
prestazione da fornire, in base all’applicazione di un criterio
matematico
stabilito da tale normativa, precludendo alle suddette amministrazioni
aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la
composizione di tali
offerte richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a
queste
ultime.
19 Occorre rilevare che le procedure specifiche e rigorose previste
dalle
direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione
degli
appalti pubblici si applicano soltanto ai contratti il cui valore
supera la
soglia prevista espressamente in ciascuna delle citate direttive
(ordinanza 3
dicembre 2001, causa C 59/00, Vestergaard, Racc. pag. I 9505, punto
19).
Pertanto, le disposizioni di tali direttive non si applicano agli
appalti il
cui valore non raggiunge la soglia fissata da queste ultime (v., in tal
senso,
sentenza 21 febbraio 2008, causa C 412/04, Commissione/Italia, non
ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 65).
20 Ciò non significa tuttavia che questi ultimi appalti siano
esclusi
dall’ambito di applicazione del diritto comunitario (ordinanza
Vestergaard,
cit., punto 19). Infatti, conformemente alla giurisprudenza costante
della
Corte, per quanto concerne l’aggiudicazione degli appalti che, in
considerazione
del loro valore, non sono soggetti alle procedure previste dalle norme
comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici sono cionondimeno tenute
a
rispettare le norme fondamentali del Trattato e in particolare il
principio di
non discriminazione in base alla nazionalità (sentenza
Telaustria e
Telefonadress, cit., punto 60; ordinanza Vestergaard, cit., punti 20 e
21;
sentenze 20 ottobre 2005, causa C 264/03, Commissione/Francia, Racc.
pag. I
8831, punto 32, e 14 giugno 2007, causa C 6/05, Medipac Kazantzidis,
Racc. pag.
I 4557, punto 33).
21 Tuttavia, in conformità alla giurisprudenza della Corte,
l’applicazione
delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato alle
procedure di
aggiudicazione degli appalti di valore inferiore alla soglia di
applicazione
delle direttive comunitarie presuppone che gli appalti in questione
presentino
un interesse transfrontaliero certo (v., in tal senso, sentenze 13
novembre
2007, causa C 507/03, Commissione/Irlanda, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 29, nonché Commissione/Italia, cit., punti 66 e
67).
22 Una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale
deve quindi
essere esaminata alla luce di tali considerazioni.
23 Dal fascicolo presentato alla Corte si evince che la suddetta
normativa
obbliga l’amministrazione aggiudicatrice interessata, per quanto
riguarda
l’aggiudicazione degli appalti di valore inferiore alla soglia fissata
dall’art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 93/37, a procedere
all’esclusione
automatica delle offerte che, in base all’applicazione di un criterio
matematico stabilito da tale normativa, sono considerate anormalmente
basse
rispetto alla prestazione da fornire, con la sola eccezione che tale
regola
dell’esclusione automatica non si applica qualora il numero delle
offerte
valide sia inferiore a cinque.
24 Di conseguenza, la suddetta regola, formulata in termini chiari,
imperativi
ed assoluti, preclude agli offerenti che hanno presentato offerte
anormalmente
basse la possibilità di dimostrare che queste ultime sono
affidabili e serie.
Tale aspetto della normativa di cui alla causa principale potrebbe
condurre a
risultati incompatibili con il diritto comunitario qualora un dato
appalto
possa presentare, in considerazione delle proprie caratteristiche, un
interesse
transfrontaliero certo e attrarre quindi operatori di altri Stati
membri. Un
appalto di lavori potrebbe, ad esempio, presentare tale interesse
transfrontaliero in ragione del suo valore stimato, in relazione alla
propria
tecnicità o all’ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad
attrarre
l’interesse di operatori esteri.
25 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue
conclusioni, una normativa di questo tipo, sebbene oggettiva e non
discriminatoria in se stessa, potrebbe ledere il principio generale di
non
discriminazione nelle procedure di aggiudicazione degli appalti che
rivestono
un interesse transfrontaliero.
26 Infatti, l’applicazione agli appalti che presentano un interesse
transfrontaliero certo della regola dell’esclusione automatica delle
offerte
considerate anormalmente basse può configurare una
discriminazione indiretta,
danneggiando in pratica gli operatori degli altri Stati membri che,
essendo
dotati di strutture dei costi diverse, potendo beneficiare di economie
di scala
rilevanti o desiderando ridurre al minimo i propri margini di profitto
al fine
di inserirsi più efficacemente nel mercato di riferimento,
sarebbero in grado
di presentare un’offerta competitiva e nel contempo seria e affidabile,
della
quale l’amministrazione aggiudicatrice non potrebbe tuttavia tenere
conto a
causa della suddetta normativa.
27 Inoltre, come rilevato dal Comune di Torino e dall’avvocato generale
ai
paragrafi 43, 46 e 47 delle sue conclusioni, una siffatta normativa
può dare
luogo a comportamenti e ad accordi anticoncorrenziali, se non
addirittura a
pratiche collusive tra imprese nazionali o locali, intese a riservare a
queste
ultime gli appalti pubblici di lavori.
28 Pertanto, l’applicazione della regola dell’esclusione automatica
delle
offerte anormalmente basse agli appalti che presentano un interesse
transfrontaliero certo potrebbe privare gli operatori economici degli
altri
Stati membri della possibilità di porre in essere una
concorrenza più efficace
nei confronti degli operatori situati nello Stato membro considerato e
pregiudica così il loro accesso al mercato di tale Stato,
ostacolando in tal
modo l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei
servizi, il che costituisce una restrizione di tali libertà (v.,
in tal senso,
sentenze 17 ottobre 2002, causa C 79/01, Payroll e a., Racc. pag. I
8923, punto
26; 5 ottobre 2004, causa C 442/02, CaixaBank Francia, Racc. pag. I
8961, punti
12 e 13, e 3 ottobre 2006, causa C 452/04, Fidium Finanz, Racc. pag. I
9521,
punto 46).
29 Per l’applicazione di tale normativa agli appalti che rivestono un
interesse
transfrontaliero certo, le amministrazioni aggiudicatrici, prive di
qualsiasi
facoltà di valutare la solidità e l’affidabilità
delle offerte anormalmente
basse, non sono in grado di ottemperare all’obbligo ad esse imposto di
rispettare le norme fondamentali del Trattato in materia di libera
circolazione, nonché il principio generale di non
discriminazione, come
richiesto dalla giurisprudenza della Corte citata al punto 20 della
presente
sentenza. La privazione di tale facoltà è altresì
contraria all’interesse
stesso delle amministrazioni aggiudicatrici, in quanto queste ultime
non sono
in grado di valutare le offerte loro presentate in condizioni di
concorrenza effettiva
e quindi di assegnare l’appalto in applicazione dei criteri, anch’essi
stabiliti nell’interesse pubblico, del prezzo più basso o
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
30 Spetta in linea di principio all’amministrazione aggiudicatrice
interessata
valutare, prima di definire le condizioni del bando di appalto,
l’eventuale
interesse transfrontaliero di un appalto il cui valore stimato è
inferiore alla
soglia prevista dalle norme comunitarie, fermo restando che tale
valutazione
può essere oggetto di controllo giurisdizionale.
31 Tuttavia, una normativa può certamente stabilire, a livello
nazionale o
locale, criteri oggettivi che indichino l’esistenza di un interesse
transfrontaliero certo. Tali criteri potrebbero sostanziarsi, in
particolare,
nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in
combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori. Si potrebbe
altresì
escludere l’esistenza di un tale interesse nel caso, ad esempio, di un
valore
economico molto limitato dell’appalto in questione (v., in tal senso,
sentenza
21 luglio 2005, causa C 231/03, Coname, Racc. pag. I 7287, punto 20).
È
tuttavia necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le
frontiere
attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri
diversi e
che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono
presentare un
interesse transfrontaliero certo.
32 Anche in presenza di un interesse transfrontaliero certo,
l’esclusione
automatica di talune offerte a causa del loro carattere anormalmente
basso
potrebbe rivelarsi accettabile qualora il ricorso a tale regola sia
giustificato dal numero eccessivamente elevato delle offerte,
circostanza
questa che potrebbe obbligare l’amministrazione aggiudicatrice
interessata a
procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte
talmente
alto da eccedere la capacità amministrativa della detta
amministrazione
aggiudicatrice ovvero da poter compromettere la realizzazione del
progetto a
causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare.
33 In siffatte circostanze, una normativa nazionale o locale o ancora
l’amministrazione aggiudicatrice stessa potrebbe legittimamente fissare
una
soglia ragionevole per l’applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte
anormalmente basse. Tuttavia, la soglia di cinque offerte valide
fissata
all’art. 21, n. 1 bis, terzo comma, della legge n. 109/94 non
può essere
considerata ragionevole.
34 Per quanto attiene alle cause principali, compete al giudice del
rinvio
procedere ad una valutazione circostanziata di tutti gli elementi
pertinenti
relativi ai due appalti in questione, al fine di verificare
l’esistenza, in
tali casi, di un interesse transfrontaliero certo.
35 Occorre pertanto risolvere le questioni sollevate dichiarando che le
norme
fondamentali del Trattato relative alla libertà di stabilimento
e alla libera
prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non
discriminazione,
ostano ad una normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti
di
valore inferiore alla soglia stabilita dall’art. 6, n. 1, lett. a),
della
direttiva 93/37 e che presentano un interesse transfrontaliero certo,
imponga
tassativamente alle amministrazioni aggiudicatici, qualora il numero
delle
offerte valide sia superiore a cinque, di procedere all’esclusione
automatica
delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione
da
fornire, in base all’applicazione di un criterio matematico previsto da
tale
normativa, precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici
qualsiasi
possibilità di verificare la composizione di tali offerte
richiedendo agli
offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime.
Ciò non si
verificherebbe nel caso in cui una normativa nazionale o locale, o
ancora
l’amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del numero
eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare
l’amministrazione
aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un
numero di
offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa
o da poter
compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che
tale
verifica potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di
sopra della
quale si applicherebbe l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente
basse.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta
Sezione) dichiara:
Le norme fondamentali del Trattato CE relative alla
libertà di stabilimento
e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio
generale di non
discriminazione, ostano a una normativa nazionale che, per quanto
concerne gli
appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dall’art. 6, n. 1,
lett. a),
della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina
le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come
modificata
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997,
97/52/CE, e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga
tassativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero
delle
offerte valide sia superiore a cinque, di procedere all’esclusione
automatica
delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione
da
fornire, in base all’applicazione di un criterio matematico previsto da
tale
normativa, precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici
qualsiasi
possibilità di verificare la composizione di tali offerte
richiedendo agli
offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime.
Ciò non si
verificherebbe nel caso in cui una normativa nazionale o locale, o
ancora
l’amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del numero
eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare
l’amministrazione
aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un
numero di
offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa
o da poter
compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che
tale
verifica potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di
sopra della
quale si applicherebbe l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente
basse.
Firme
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