Giurisprudenza - Appalti


 

Tar Bologna, sez. II, 17 gennaio 2007, n. 12, in materia di avvalimento e offerte anomale nei pubblici appalti

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Luigi Papiano                               Presidente    

Dott. GianCarlo Mozzarelli                 Consigliere

Dott. Ugo Di Benedetto                       Consigliere Rel.Est.

Visto il ricorso 137/2006  proposto da:

AS DILETTANTISTICA RARI NANTES VENEZIA IN ATI RANAZZURRA ARL in proprio e quale e quale capogruppo costituendo raggruppamento costituito dalla S. S. DILETTANTISTICA RANAZZURRA ARL, rappresentata e difesa da:

FANZINI AVV. GIANCARLO

PAVANINI AVV. ANDREA

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA S. STEFANO 43

presso

FANZINI AVV. GIANCARLO 

contro

COMUNE DI CERVIA 

rappresentato e difeso da:

MEDINI AVV. SILVIA

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 20

presso ZACCARIA AVV. SUSANNA  

e nei confronti di SOC. CONS. NUOVA SPORTIVA A.R.L.

e nei confronti di SPORT MANAGEMENT SRL

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

-del bando di gara , inviato alla gazzetta CE il 30 agosto 2005, “pubblico incanto per affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale a Pinarella di Cervia”, nella parte in cui prevede, al punto III 2.1, che i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti indicati nelle norme di gara e nella dichiarazione sostitutiva unica allegata dove richiede quale requisito di ammissibilità alla gara l’iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese o R.E.A. per l’attività inerente all’appalto;

per l’annullamento, previa sospensiva (motivi aggiunti ex art.1 legge 205/2000)

-del provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione di Gara nei confrontidell’A.T.I. ricorrente nella seduta pubblica di gara del 15 dicembre 2005, per l’affidamento in concessione tramite pubblico incanto del servizio di gestione della piscina comunale a Pinarella di Cervia;

-del verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 15 dicembre 2005, non conosciuto;

-del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, non conosciuto e, ove esistenti, del conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonché di ogni qualsivogli atto presupposto, conseguente o connesso;

-della determinazione dirigenziale Settore Affari Generali n. 145 del 20 febbraio 2006, con la quale il Comune di Cervia ha approvato i verbali di gara ed ha aggiudicato definitivamente la concessione del servizio di gestione della piscina comunale a Pinarella di Cervia alla Soc. Cons. a. R.L. La Nuova Sportiva di Ferrara ;

-verbale di gara n. 1 relativo alla seduta del 29 agosto 2006 con il quale la Commissione di gara ha giudicato non congrue le giustificazioni offerte dall’A.T.I. ricorrente comminandone l’esclusione dalla gara e confermando l’aggiudicazione della stessa a favore della Nuova Sportiva S.C. a.r.l.;

-del provvedimento adottato dal Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Cervia n. 780 del 30 agosto 2006 che determina l’esclusione nei confronti dell’A.T.I. ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione della piscina comunale a Pinarella di Cervia e la conferma dell’aggiudicazione in favore della S.C. a.r.l. Nuova Sportiva;

-del contratto di concessione del servizio di gestione della piscina comunale a Pinarella di Cervia stipulato tra il Comune di Cervia  e la S.C. a.r.l. Nuova Sportiva il 15 maggio 2006 registrato il 26 maggio 2006;

-nonché di ogni atto presupposto e/o connesso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 1.3.2006 – 28.3.2006 – 13.4.2006 - 7.11.2006;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO ;

e uditi gli Avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.La AS DILETTANTISTICA RARI NANTES VENEZIA IN ATI RANAZZURRA ARL in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento costituito dalla S. S. DILETTANTISTICA RANAZZURRA ARL hanno proposto un ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento del bando di gara concernente il  “pubblico incanto per affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale a Pinarella di Cervia”, nella parte in cui prevede, al punto III 2.1, che i partecipanti devono essere in possesso, quale requisito di ammissibilità alla gara, dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese o R.E.A. per l’attività inerente all’appalto.

Con atto notificato il 25 gennaio 2006 la controinteressata ha proposto formale opposizione, ai sensi dell’articolo 19 del D. P. R. 1099/1971, al ricorso straordinario in parola chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.

La ricorrente si costituiva in sede giurisdizionale davanti a questo T.A.R. chiedendo l’annullamento del bando, nella parte in contestazione, sostenendo l’illegittimità della previsione,  quale requisito di ammissibilità alla gara, dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese o R.E.A.

2. Alla seduta pubblica del 28 ottobre 2005 venivano aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa e la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procedeva a valutare le proposte progettuali e l’offerta della ricorrente risultava la migliore. Tuttavia, l’offerta stessa veniva ritenta anomala e l’offerente veniva invitato a presentare le giustificazioni relative.

La Commissione giudicatrice, però, nella successiva seduta pubblica informava gli offerenti che non erano state analizzate le giustificazioni presentate concernenti la ritenuta anomalia dell’offerta avendo accertato il mancato possesso da parte della AS DILETTANTISTICA RARI NANTES VENEZIA IN ATI RANAZZURRA ARL del requisito di partecipazione previsto dal bando ossia dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese o R.E.A. per l’attività inerente all’appalto e che, conseguentemente era stata esclusa dalla gara per tale ragione.

3. L’offerente, pertanto, dopo aver impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale, il bando, nei limiti sopra indicati, impugnava innanzi al T.A.R., con motivi aggiunti di ricorso anche il provvedimento di esclusione e tutti gli ulteriori atti della procedura in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità.

4.Con un secondo atto di motivi aggiunti venivano impugnati gli ulteriori atti della procedura in epigrafe indicati  ed in particolare l’approvazione dei verbali di gara  e l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata.

5. Con un terzo atto di motivi aggiunti, invece,  venivano dedotte ulteriori censure avverso l’approvazione dei verbali di gara e l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata già impugnati con i secondi motivi aggiunti.

Il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza del T.AR., accoglieva l’istanza cautelare con propria ordinanza  n. 4135/06 “considerata l’impugnativa del bando ed il possesso del requisito da parte dell’altra partecipante all’ATI”.

6. Successivamente l’Amministrazione proseguiva la procedura e la Commissione giudicatrice riteneva non congrue le giustificazioni fornite in merito alla rilevata anomalia dell’offerta.

7. Anche questi ulteriori atti della procedura venivano impugnati con il quarto atto di motivi aggiunti, deducendo l’illegittimità di tutti gli atti concernenti la valutazione dell’anomalia dell’offerta posti in essere dall’Amministrazione.

L’istanza cautelare avverso i provvedimenti impugnati con il quarto atto di motivi aggiunti, concernenti l’anomalia dell’offerta, veniva accolta dal T.A.R., con ordinanza n. 811 del 20 novembre 2006.

Le parti sviluppavano ampiamente le rispettive difese e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 10 gennaio 2007.

8. Va preliminarmente respinta l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse prospettata dalla difesa comunale nella memoria finale motivata con riferimento alla circostanza che l’Amministrazione ha riconvocato la Commissione giudicatrice per valutare le giustificazioni del ricorrente in ordine alla ritenuta anomalia dell’offerta presentata. Infatti, tale convocazione è avvenuta in esecuzione del provvedimento cautelare di questo TAR e non per effetto di un definitivo annullamento del precedente provvedimento di esclusione emanato dall’Amministrazione.

9. Il fondamentale thema decidendum della presente controversia, per la parte concernente la disposta esclusione dalla procedura della ricorrente per carenza del possesso, quale requisito di ammissibilità alla gara previsto dal bando, dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese o R.E.A. per l’attività inerente all’appalto  in capo alla AS DILETTANTISTICA RARI NANTES VENEZIA IN ATI RANAZZURRA ARL è costituito dal fatto se tale mancanza sia superata dal possesso dello stesso requisito in capo alla  S. S. DILETTANTISTICA RANAZZURRA ARL, l’altra società componente del costituendo raggruppamento d’imprese partecipante alla procedura.

10. Al riguardo, in linea di diritto va osservato che risulta convincente il richiamo alla giurisprudenza comunitaria e amministrativa nazionale effettuato dalla ricorrente in sede di motivi di ricorso e nella propria memoria conclusiva depositata il 15 dicembre 2006.

In particolare, risulta aderente al caso di specie la decisione Consiglio di stato, sez. V, 28 settembre 2005 , n. 5194, avente ugualmente ad oggetto una gara regolata - come la presente - dal D. Lgs. n. 157/95 (per l'affidamento pluriennale del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, in quel caso; per il servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale, in questo).

Ebbene, in tale occasione il Giudice amministrativo di appello ha enunciato, ai capi 5 e 6 della pronuncia in diritto, i seguenti principi:

- L'art. 31, n. 3, della direttiva "servizi" 92/50/CEE (ma uguale previsione è contenuta nell'art. 26 della direttiva "lavori", n. 93/37/CE), permette al prestatore di provare la capacità economico-finanziaria richiesta mediante qualsiasi documento che l'amministrazione aggiudicatrice ritenga appropriato; allo stesso modo, per ciò che attiene alla capacità tecnica, l'art. 32, n. 2, lett. c), della direttiva "servizi" (e, del pari, l'art. 27 della direttiva "lavori") prevede espressamente la possibilità di comprovarla mediante l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, siano essi o meno parte integrante dell'impresa concorrente, di cui la stessa disporrà per l'esecuzione dell'appalto. Pertanto, un operatore che non soddisfi da solo i requisiti minimi prescritti per partecipare alla procedura di aggiudicazione, ben può far valere, a tali fini, le capacità di terzi cui conti di ricorrere in caso di aggiudicazione> (cfr. capo 5);

-Tali conclusioni sono state avvalorate, nel tempo dalle sentenze della Corte di Giustizia (causa C-389/92 Ballast Nedam Groep I; C-5/97 Ballast Nedam Groep II; C-176/98), che hanno interpretato le norme anzidette nel senso che consentono, per la valutazione dei criteri cui deve soddisfare un imprenditore all'atto dell'esame di una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo, di tenere conto delle società che appartengono a tale gruppo, purché la persona giuridica di cui è causa provi di avere effettivamente a disposizione i mezzi di dette società, necessari per l'esecuzione degli appalti (più recentemente tali principi sono stati normati dal legislatore comunitario con la direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi che, agli articoli 47 e 48, prevede che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità - economico-finanziarie e/o tecniche - di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, purché dimostri di disporre dei mezzi necessari a tal fine)>: ancora capo 5  “Se è vero che la giurisprudenza comunitaria in tema di avvalimento si è sviluppata avendo a riferimento fattispecie in cui la società madre partecipava direttamente alla gara, non di meno essa ha affermato un principio di più vasta portata, in virtù del quale è da ritenere che "un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi (articoli 47 e 48 della direttiva 2000/18/CE relativa a "lavori, servizi e forniture"; norme analoghe sono contenute nella direttiva 2004/17/CE relativa ai settori speciali).

11. Il Collegio condivide i principi affermati nella predetta decisione, confermando un propri precedente specifico (T.A.R. per l’Emilia – Romagna - Bologna, sez. II, 2872 del 3 novembre 2006 ) rilevando che essi si pongono in linea di continuità con le elaborazioni della precedente giurisprudenza amministrativa, tanto di I che di II grado.

Ad esempio, secondo il Consiglio di stato sez. VI, 17 settembre 2003 n. 5287, <La giurisprudenza comunitaria è chiara: per Corte giustizia Comunità europee, 02-12-1999, n. 176/98 la direttiva del consiglio 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee, in tema di appalti di servizi, va interpretata nel senso che consente a un prestatore, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d'appalto di servizi, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che il partecipante ha con essi, a condizione che il soggetto interessato sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti.
Tale prova è atipica, non limitata a particolari mezzi, e può essere data mediante mezzi che attestino l'esistenza di rapporti giuridici idonei a provare l'effettiva disponibilità di tali capacità in capo ai partecipanti alla gara.
Nella specie, l'avvio dei procedimenti di fusione, l'impegno a concluderli prima dell'inizio del rapporto di appalto, l'esistenza di un gruppo societario facente capo ad una holding, dominata da un unico soggetto, i rapporti di controllo totalitario esistenti fra le imprese del gruppo avviate peraltro a fusione per incorporazione sono tutte circostanze apprezzabili ai sensi della nota giurisprudenza comunitaria.>

Analogamente, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 30 aprile 2003 n. 1090, ha  ritenuto legittima la partecipazione alla gara dell’impresa (e la successiva aggiudicazione alla medesima) la quale aveva dichiarato nella propria offerta che, per l’effettivo espletamento del servizio messo a gara, si sarebbe interamente avvalsa della proprie controllate, addirittura senza ricorrere né alla forma del RTI né al subappalto.

E ciò, sulla base del richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che, con le pronunce Sez. V, 14 aprile 1994, in causa C-389/92 (Ballast Nedam Groep I) e Sez. III, 18 dicembre 1997, in causa C-5/97 (Ballast Nedam Groep II), ha espressamente affermato che "…l’aggiudicazione (…) può essere chiesta non solo da una persona fisica o giuridica che provveda direttamente all’esecuzione dell’opera, ma altresì da una persona che la faccia eseguire tramite agenzie o succursali (…) ovvero da un raggruppamento di imprenditori, a prescindere dalla sua forma giuridica…" e che "…una holding che non esegue direttamente le opere, perché le consociate che se ne occupano sono persone giuridiche distinte, non può per tale motivo essere esclusa dalle procedure di partecipazione agli appalti di lavori pubblici…" (vedi altresì i precedenti conformi dello stesso TAR Lombardia - III Sezione (nn. 1190 del 14 aprile 2000 e 195 del 26 gennaio 2001), nonché alla citata pronuncia Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1695 del 25 marzo 2002.

Può, pertanto, ritenersi ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza la quale ha avuto occasione di precisare più volte che “secondo l’avviso espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 2 dicembre 1999 in causa C-176/1998), in tema di appalti di servizi la direttiva n. 50/1992, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e finanziaria di partecipazione ad una gara, consente al concorrente di fare riferimento alla capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli con il partecipante, a condizione che egli sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti (V. Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2010; Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194; Cons. Stato, sez.V, 16 novembre 2005 n. 6403; Cons Stato, sez. V,  n. 645/2003).

12. Detto principio, di derivazione comunitaria, immeditamente operativo nel nostro ordinamento, con riguardo agli appalti di servizi, risulta ora generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti, dalla direttiva unificata n. 18/2004 del 31.3.2004 (da recepire entro il 31.1.2006), e recepito puntualamente dall’articolo 49 del nuovo codice dei contratti di cui al D. lgs. 163 del 2006, consentendosi all’operatore economico o ad un raggruppamento di operatori economici, se del caso e per un determinato appalto, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine della prova della capacità economica e finanziaria. In tal caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti (art. 47, commi 2 e 3).
13. La fattispecie di cui qui è causa rientra a maggior ragione nella sfera di applicazione degli anzidetti principi in cui il requito in discussione, costituito dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese o R.E.A. per l’attività inerente all’appalto, è puntualmente posseduto, come rilevato nelle censure dedotte, dall’altra società componente del costituendo raggruppamento d’imprese partecipante alla procedura.

Invero, è indubbio che i requisiti di carattere morale e di generica affidabilità (quali l'inesistenza di precedenti penali ostativi, la regolarità contributiva, il rispetto della normativa «antimafia»), devono essere posseduti da ciascuna delle imprese del raggruppamento partecipante alla procedura.. Invece, per l'accertamento dei requisiti di idoneità tecnica, finanziaria ed economica per la partecipazione ad appalti di servizi, e degli altri requisiti richiesti dall’Amministrazione nel bando, come nel caso “dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese o R.E.A. per l’attività inerente all’appalto”, le imprese partecipanti possono dimostrare le qualità ed i requisiti di ammissibilità specifici richiesti facendo riferimento agli attributi di altri soggetti, componenti del raggruppamento partecipante alla procedura in qualità, quindi, di soggetti offerenti ed obbligati (di recente per un caso analogo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Terza Ter, Sentenza del 25 agosto 2006, n. 7515).

14. Pertanto, tutti gli atti oggetto del ricorso ed in epigrafe indicati, ivi compresi il bando ed i relativi allegati, ritualmente impugnati, tra cui la dichiarazione unica, sono illegittimi nella parte in cui hanno richiesto il possesso quale requisito di ammissibilità alla gara dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese o R.E.A. per l’attività inerente all’appalto, in capo a tutti i soggetti del costituendo raggruppamento d’imprese partecipante alla gara stessa e che ne hanno, conseguentemente, illegittimamente disposto l’esclusione dalla procedura (come del resto sottolineato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4135/06 in cui ha concesso la tutela cautelare “considerata l’impugnativa del bando ed il possesso del requisito da parte dell’altra partecipante all’ATI”).

15. Quanto alla disposta esclusione dei ricorrenti dalla procedura, effettuata dall’Amministrazione con i successivi atti con i quali ha giudicato non congrue le giustificazioni offerte dall’A.T.I. ricorrente comminandone l’esclusione dalla gara e confermando l’aggiudicazione della stessa a favore della Nuova Sportiva S.C. a.r.l., impugnati con motivi aggiunti di ricorso, si osserva quanto segue.

L’Amministrazione, dopo aver ritenuto anomala l’offerta della ricorrente ed acquisito le giustificazioni fornite dall’offerente ne ha disposto l’esclusione ritenendole non idonee a giustificare l’offerta stessa sulla base delle seguenti valutazioni:

-Relativamente alle previsioni di entrata si rileva una valutazione eccessivamente enfatizzata sia in termini di presenze di utenti che in termini di corsi realizzabili nei mesi di durata, con particolare riferimento agli adulti e acquagym che sembrano non corrispondenti alle effettive previsioni, considerato che il territorio limitrofo è adeguatamente attrezzato in termini di presenza di impianti natatori, per cui tali dati non sembrano suffragati dalla reale situazione del bacino d’utenza;

-Un’eccessiva genericità per quanto riguarda le voci di uscita che, seppur accorpate rispetto alla descrizione di attività da svolgere, non sembrano adeguatamente valutate in termini di corrispondenza con i costi effettivi in particolare per quanto riguarada le voci materie prime di consumo, sevizi e personale.

16. In termini generali, merita di essere precisato che la verifica dell'offerta anomala è un sub procedimento formalmente avente un preciso e distinto rilievo rispetto al procedimento di evidenza pubblica diretto all'aggiudicazione anche se ad esso collegato (Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2002, n. 1853). La motivazione della valutazione effettuata circa l'anomalia delle offerte in una gara di appalto di opera pubblica costituisce l'elemento decisivo ai fini della verifica giurisdizionale, in quanto permette un controllo sulla logicità della stessa. Invero, il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi che si atteggiano alla stregua di espressione di discrezionalità tecnica, può limitarsi al controllo formale dell'"iter" logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano elementi tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche; tale sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo (Cons. Stato, VI, n. 2001/2006; Cons. Stato, VI, n. 6607/2006), fermo restando che esula dal compito del giudice amministrativo il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico compiute dall'amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite. Con riferimento al sindacato sulle valutazioni amministrative in tema di anomalia, compito primario del giudice è quello di verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti. Il superamento, quindi, - grazie anche alla novità di cui all'art. 16 l. n. 205 del 2000 in tema di consulenza tecnica -, di ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo in astratto la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico, non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto (Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione VIII, 10 maggio 2006, n. 4042).

17. Ciò premesso nel caso concreto le giustificazioni fornite dall’offrente, consistono in una relazione di  11 pagine in cui sono puntualmente esposte le caratterisiche generali dei servizi offerti nell’ambito dell’ampia attività similare svolta nella gestione di piscine in altre zone del territorio nazionale.  Il calcolo dell’offerta è stato formulato, così precisa la ricorrente, in relazione ai dati oggettivi forniti dallo stesso Comune.

Il conto economico della gestione dell’impianto, sia per quanto riguarda i ricavi che per i costi è particolarmente dettagliato e prende in considerazione proprio tutti gli elementi evidenziati nell’ampio progetto di gestione.

18. A fronte di un’offerta così dettagliata e di giustificazioni così puntuali l’Amministrazione oppone valutazioni di pura massima che non pongono in evidenza l’inattendibilità degli elementi di giustificazione e dell’offerta presentata, fondate su valutazioni tecniche e verifiche puntuali dei fatti, ma con proposizioni che la stessa Amministrazione pone come dubitative.

In pratica le scarne argomentazioni dell’Amministrazione non appiano dirette a contestare l’inidoneità delle spiegazioni e delle giustificazioni fornite ma a sostituire le valutazioni dell’amministrazione stessa a quelle imprenditoriali dell’offerente per quanto concerne le entrate ed addirittura alla manacanza di ogni indicazione specifica in ordine ai  costi effettivi che l’Amministrazione contesta.

In particolare, poi,  il riferimento alle ritenute “valutazione eccessivamente enfatizzata sia in termini di presenze di utenti che in termini di corsi realizzabili nei mesi di durata, con particolare riferimento agli adulti e acquagym” da parte dell’offerente non appare fondato su alcun elemento obiettivo o verifica puntuale ne’ su un’istruttoria specifica a tal fine condotta.

In definitiva, non può che essere confermata la carenza di motivazione, già rilevata in fase cautelare, nonché l’eccesso di potere con riferimento all'iter logico seguito nell'attività amministrativa in sede di valutazione delle giustificazioni fornite nel sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata.

18.Va, infine, evidenziato che nella presente fattispecie non si tratta di un appalto di opera pubblica in cui possa emergere un rischio per l’amministrazione in ordine alla concreta realizzazione dei lavori ne’ di un appalto che comporti una spesa con il rischio di dispersione di fondi pubblici ben potendo nel corso della gestione del servizio l’Amministrazione controllare la qualità del servizio reso ed il rispetto degli impegni contrattuali con possibilità di rimediare in ogni momento,  senza pregiudizio per la collettività e per le risorse finanziarie della Pubblica Amminstrazione.

 19. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti di ricorso, nei sensi di cui sopra.

20. L’annullamento degli atti impugnati determina l’automatica caducazione del contratto stipulato dall’Amminstrazione con la controinteressata (ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3463).

21. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, Accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto, annulla gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti di ricorso, nei sensi di cui i motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi Euro 8.000 (ottomila), oltre, I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, il 10 gennaio 2007.

Presidente  

Consigliere Rel.Est.

Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.

Bologna, li    17 gennaio 2007                                                                                                                            

Il Segretario

 

 

 


 

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